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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/07/2024, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. civ. R.G. n. 2907/23 PROVVEDIMENTO RESO AI SENSI DELL'ART. 281-DECIES E SS. C.P.C. ALL'ESITO DI UDIENZA TENUTA AI SENSI DELL'ART. 127-TER C.P.C. del 10.07.2024
Il Giudice, dott. Giuseppe Lomonaco, richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate telematicamente in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio e di cui, pertanto, deve dichiararsi la contumacia;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19- bis d.lgs. 150/2011; osservato che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa già in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., atteso che parte convenuta/resistente è rimasta contumace e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 10.07.2024, così sostituita ai sensi della medesima disposizione, ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
emette la seguente sentenza, depositata telematicamente unitamente al presente provvedimento:
SEGUE
1 TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, provvedendo ai sensi degli artt. 127-ter, 281-sexies e 281-decies e ss. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato al R.G. n. 2907/23, vertente
tra
nato a [...]-Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
15.04.1992, e residente a [...](Brasile);
nato a [...]ù (Brasile) il 01.09.1993, Controparte_1 ed ivi residente (Brasile); rappresentati e difesi nel presente procedimento, in virtù di procure in atti, dall'Avvocato Giuseppe Pinelli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
(PEC in atti)
-parti ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
-parte resistente non costituita-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
* * * * * * * * * * * * * * * * * * FATTO E DIRITTO 1. – Gli odierni ricorrenti agivano innanzi all'intestato Tribunale contro il al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta, per come indicato in ricorso, del cittadino italiano Sig.
cittadino italiano, nato il [...] Parte_2
Buenos Aires (Argentina). A sostegno della domanda, producevano documentazione al fine di provare e documentare la propria linea di discendenza. Il , nonostante la regolare notifica (come risulta Controparte_2 dalle ricevute p.e.c. depositate attestanti la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza), non si costituiva nel presente procedimento, per cui se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
2 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' " presso i tribunali ordinari Org_1 del luogo nel quale hanno sede le la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero, e che il loro avo cittadino italiano è iscritto nei registri di nascita del Comune di Genzano di Lucania (PZ) (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), città che rientra nella competenza del Distretto di Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Tra l'altro, si ritiene doveroso anche in questa sede offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, a tutti coloro che – potenziali cittadini italiani– non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). D'altro canto, è notorio che, in caso di richiesta di cittadinanza in via amministrativa, i tempi di risposta dei Consolati Italiani in Brasile siano lunghissimi, tanto da giustificare la presentazione della medesima istanza in via alternativa e giudiziale come nel caso di specie. Invero, in ordine alla definizione della richiesta in via amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, va rimarcato che il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di
3 riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Deve dunque ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano. Di fatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, è stato anzitutto comprovato che l'avo cittadino italiano, non ha mai perso la cittadinanza Parte_2 italiana, avendola così potuto trasmetterla ai propri discendenti. Al riguardo, bisogna far menzione anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/83, siccome correttamente interpretate dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
4 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>. L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che –potenziali cittadini italiani– non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Alla luce di quanto argomentato, il giudicante dovrà procedere alla verifica formale degli atti di filiazione a partire dal capostipite
[...]
fino a giungere agli odierni ricorrenti;
esame che, nel caso Parte_2 di specie, può ritenersi positivamente effettuato in considerazione della documentazione di stato civile ed anagrafica, depositata in uno al ricorso, debitamente tradotta ed apostillata. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_2 consequenziali.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P. T. M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, nel procedimento contrassegnato al R.G. n. 2907/23, Controparte_2 così provvede.
i) DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
ii) DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...]-Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
15.04.1992, e residente a [...](Brasile); 2. nato a [...]ù (Brasile) il Controparte_1
01.09.1993, ed ivi residente (Brasile);
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
iii) ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2 del Comune di Genzano di Lucania (PZ), ovvero ogni altro competente, di
5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
iv) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Potenza, lì 11.07.2024 Atto depositato telematicamente
IL OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
6
Proc. civ. R.G. n. 2907/23 PROVVEDIMENTO RESO AI SENSI DELL'ART. 281-DECIES E SS. C.P.C. ALL'ESITO DI UDIENZA TENUTA AI SENSI DELL'ART. 127-TER C.P.C. del 10.07.2024
Il Giudice, dott. Giuseppe Lomonaco, richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate telematicamente in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio e di cui, pertanto, deve dichiararsi la contumacia;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19- bis d.lgs. 150/2011; osservato che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa già in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., atteso che parte convenuta/resistente è rimasta contumace e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 10.07.2024, così sostituita ai sensi della medesima disposizione, ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
emette la seguente sentenza, depositata telematicamente unitamente al presente provvedimento:
SEGUE
1 TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, provvedendo ai sensi degli artt. 127-ter, 281-sexies e 281-decies e ss. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato al R.G. n. 2907/23, vertente
tra
nato a [...]-Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
15.04.1992, e residente a [...](Brasile);
nato a [...]ù (Brasile) il 01.09.1993, Controparte_1 ed ivi residente (Brasile); rappresentati e difesi nel presente procedimento, in virtù di procure in atti, dall'Avvocato Giuseppe Pinelli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
(PEC in atti)
-parti ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
-parte resistente non costituita-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
* * * * * * * * * * * * * * * * * * FATTO E DIRITTO 1. – Gli odierni ricorrenti agivano innanzi all'intestato Tribunale contro il al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta, per come indicato in ricorso, del cittadino italiano Sig.
cittadino italiano, nato il [...] Parte_2
Buenos Aires (Argentina). A sostegno della domanda, producevano documentazione al fine di provare e documentare la propria linea di discendenza. Il , nonostante la regolare notifica (come risulta Controparte_2 dalle ricevute p.e.c. depositate attestanti la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza), non si costituiva nel presente procedimento, per cui se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
2 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' " presso i tribunali ordinari Org_1 del luogo nel quale hanno sede le la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero, e che il loro avo cittadino italiano è iscritto nei registri di nascita del Comune di Genzano di Lucania (PZ) (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), città che rientra nella competenza del Distretto di Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Tra l'altro, si ritiene doveroso anche in questa sede offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, a tutti coloro che – potenziali cittadini italiani– non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). D'altro canto, è notorio che, in caso di richiesta di cittadinanza in via amministrativa, i tempi di risposta dei Consolati Italiani in Brasile siano lunghissimi, tanto da giustificare la presentazione della medesima istanza in via alternativa e giudiziale come nel caso di specie. Invero, in ordine alla definizione della richiesta in via amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, va rimarcato che il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di
3 riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Deve dunque ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano. Di fatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, è stato anzitutto comprovato che l'avo cittadino italiano, non ha mai perso la cittadinanza Parte_2 italiana, avendola così potuto trasmetterla ai propri discendenti. Al riguardo, bisogna far menzione anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/83, siccome correttamente interpretate dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
4 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>. L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che –potenziali cittadini italiani– non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Alla luce di quanto argomentato, il giudicante dovrà procedere alla verifica formale degli atti di filiazione a partire dal capostipite
[...]
fino a giungere agli odierni ricorrenti;
esame che, nel caso Parte_2 di specie, può ritenersi positivamente effettuato in considerazione della documentazione di stato civile ed anagrafica, depositata in uno al ricorso, debitamente tradotta ed apostillata. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_2 consequenziali.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P. T. M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, nel procedimento contrassegnato al R.G. n. 2907/23, Controparte_2 così provvede.
i) DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
ii) DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...]-Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
15.04.1992, e residente a [...](Brasile); 2. nato a [...]ù (Brasile) il Controparte_1
01.09.1993, ed ivi residente (Brasile);
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
iii) ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2 del Comune di Genzano di Lucania (PZ), ovvero ogni altro competente, di
5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
iv) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Potenza, lì 11.07.2024 Atto depositato telematicamente
IL OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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