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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/09/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza 19.09.2025 ha pronunciato
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 960/ 2017 R. G. tra
(cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Del Prete del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia D'Andria del Foro di Brindisi in Brindisi via Dalmazia 21/a, attore contro
(cf e p.iva: ), in persona del suo l.r., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Serena Lucia Missere e dall'Avv. Raffaele Missere del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Torre Santa Susanna (BR) via Panarese 1 è elettivamente domiciliata, convenuta
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa,
Con ricorso ex art. 702 bis cpc D'Andria R., nella qualità di dottore commercialista incaricato di consulenza ed assistenza fiscale/tributaria negli anni 2015-2016, lamentava il mancato pagamento dei compensi maturati pari ad euro 7.027,36, nonostante l'avvenuto completo adempimento della sua attività ed i ripetuti solleciti inoltrati.
Si costituiva la convenuta esponendo che il professionista avesse rivestito l'incarico sin dall'anno 2012 ricevendo compensi inferiori e pertanto, stante il versamento in suo favore di euro 1.050 per l'anno 2015 ed euro 300 per il 2016 riportati nei bilanci, risultasse ingiustificata la pretesa. Esponeva, inoltre, l'emergenza di alcune irregolarità nelle scritture contabili, verificate dal commercialista subentratogli, riportando danni pari a complessivi euro 9mila per il cui accertamento e rifusione spiegava riconvenzionale.
Comparse le parti alla udienza del 05.07.2017, venivano assegnati i termini per esperire il procedimento di negoziazione assistita che aveva esito negativo come da prodotto verbale del 25.09.2017.
Disposta la conversione del rito ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, veniva disposta consulenza tecnica conferendo i quesiti articolati in udienza con ordinanza del 15.11.2019.
Espletato l'adempimento ed ammesse le prove orali con provvedimento del 22.08.2022, integrato il successivo 16.01.2023, veniva interrogato ed esaminati i testi CP_2
Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Conclusa la prova orale, con sopravvenuto decreto del 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante.
Fissata la udienza di prosieguo, veniva formulata proposta conciliativa con ordinanza del 04.02.2025, rifiutata dalla società.
Alla data odierna, al termine della discussione orale ex art. 281 quinquies cpc, veniva pronunciata la presente sentenza a verbale.
In fatto e diritto
Con riguardo alla fattispecie si rileva che:
- l'incarico sia stato affidato in forma orale a partire dall'anno 2012.
In particolar modo, va osservato che con l'entrata in vigore del DL 01/ 2012, convertito con L. 27/ 2012, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico siano state abrogate dal 24.01.2012 prevedendo l'art. 9 co. 3 DL cit. la pattuizione del compenso al conferimento dell'incarico (: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento,al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del
Pagina 2 compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive delle spese, oneri e contributi”).
Tale onere è stato successivamente ribadito dalla L. 124/ 2017 commi 125- 127 con effetto dal 29.08.2017, come ribadito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 15 settembre 2022
n. 113/2022 anche in relazione all'art. 25 del Codice deontologico di categoria ed art. 1 DM 140/ 2012.
Nel caso di specie, pertanto, va affermato che il professionista abbia agito in continuità di mandato con determinazione del compenso rimessa, in difetto di altra prova, alla tempistica ed accordo orale delle parti;
- le prestazioni assolte dal commercialista, revocato su scelta della società, concernessero tutto il complesso di attività di consulenza contabile e fiscale, come deducibile dalle produzioni in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc (:
“bilanci, certificazioni uniche, modello 770 dichirazioni redditi, iva, comunicazione polivalente..”), dalle singole voci della fattura pro-forma del
03.08.2016, dai contenuti dell'interrogatorio di nonchè dell'atto di CP_2
comparsa della originaria resistente;
- neutra sia ai fini del giudizio la circostanza che, successivamente alla revoca una parte della documentazione in possesso del commercialista non fosse stata consegnata sollecitamente (si cfr, in particolare, deposizione di e Tes_2 comunicazione email del 01.09.2016 indirizzata a R), comunque non CP_2
essendo emerse dal vaglio peritale incongruità nella tenuta contabile imputabili al professionista.
Va precisato, infatti, che la ctu rilevi la sola assenza della iscrizione in bilancio al 31.12.2016 del “Debito verso fornitore per e. 8.342,36”, di per sé inidonea ai fini di un addebito di dolo o colpa grave atteso che la revoca dell'incarico intervenne nel luglio 2016 senza che la relativa fattura del creditore della CP_1
fosse ancora stata consegnata, né venendo fornita contrastante prova sul
[...]
Pagina 3 punto dalla resistente/convenuta (si cfr. deposizione di ed email del Tes_1
08.07.2016 indirizzata da al commercialista avente ad oggetto la CP_1
consegna del bilancio riclassificato 2016).
Inoltre, emerge che le doglianze di irregolarità nello svolgimento dell'incarico mosse dalla (con richiamo ai documenti di cui agli Allegati 1-6 alla CP_1
comparsa ed alla relazione Dott.ssa ) risultino contrastate dalle Tes_2 comunicazioni email inoltrate dal il 27.01.2014, 23.02.2015, 20.04.15, CP_2
10.05.2016, 12.05.2016 in diligente manifestazione degli adempimenti connessi all'incarico;
- non risultino documentate quietanze di saldo rilasciate dal professionista per l'operato svolto 2015/2016, potendo essere evinta la pendenza del suo credito anche a causa della improvvisa soluzione del rapporto;
- incontestato l'an della prestazione, la quantificazione del compenso vada operata sulla base del DM 140/ 2012 che trova applicazione a partire dall'agosto 2012 nei casi di contenzioso in assenza di preventivo o specifica pattuizione preordinata.
Va, altresì, considerato che sia stato richiesto (in: Competenze relative all'anno
2015 – Rateo sospeso come da bilancio relativo a competenze professionali non regolarizzate e riferentesi ad anni pregressi) un rateo di competenza per anni pregressi pari ad euro 1.800,00.
Tale pretesa, indistinta rispetto all'attività effettivamente svolta ed al suo tempo di esecuzione, ben potendo anche essere attribuita a prestazione precedente alla introduzione dei parametri di cui al DM cit, andrebbe commisurata sulla scorta delle tariffe di tabella vigenti in epoca precedente alla liberalizzazione che, pur abrogate, rimangono utile riferimento in ragione degli intrinseci criteri oggettivi e di buona e costante prassi, anche secondo quanto riportato dal vademecum del Consiglio Nazionale.
Ciò esposto, va sottolineato che la suddetta voce di credito sia stata avanzata in forma totalmente generica dal professionista, nella ormai sopravvenuta cogenza della normativa richiamata, in esito al decorso di un tempo comunque incompatibile con la continuità della prestazione resa negli anni che onerava allo
Pagina 4 zelo e diligenza nel riportare il credito e la fatturazione ai fini della chiusura delle pendenze ad ogni bilancio d'anno nel rispetto della buona fede ed interesse della cliente stessa.
Ne deriva che difetti la prova sulla pienezza di tale voce e che, in considerazione del dettato di cui all'art.1 c.6 del D.M. 140/2012 (“L'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art.9, comma 4, terzo periodo, dal Decreto
Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n.27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”), l'entità venga abbattuta del
50% portando alla somma di euro 900,00.
Quanto alle ulteriori voci di competenze 2015 e 2016 (sino al 15.06.2016), si rileva la loro conformità ai parametri di cui all'art. 33 Titolo IV DM 140/ 2012
(specificamente dettagliati nella relazione ctu alle pagg. 15, 16), anche essendo stato constatato dal ctu che importi più consistenti (ad oggetto il compenso per le mensilità maturate pari ad euro 250,00 al mese) siano congrui in rapporto al volume d'affari sviluppato dalla e, per conseguenza, alla connessa CP_1
attività continuativa del professionista.
La prova raggiunta consente, perciò, di determinare il dovuto, previo abbattimento della somma di euro 900,00, in totali euro 5.675,00 oltre Cassa di previdenza, Iva e decurtazione della ritenuta d'acconto.
Alla sostanziale soccombenza segue la condanna agli onorari di lite liquidati in euro
1.800,00 utilizzando il parametro di scaglione minimo per ogni sua fase, parzialmente ridotto per la assenza di speciali questioni ex art. 4 co. 4 Dm 55/14 come mod. e previa compensazione del 10%.
In via definitiva, le spese e competenze di ctu, liquidate in euro 1.416,35 con decreto del
17.03.2023, vengono addebitate alla convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, e previamente rigettando ogni ulteriore deduzione ed eccezione,
previamente accertato il credito professionale di in entità Parte_1
ridotta rispetto alla pretesa, accoglie parzialmente la domanda;
Pagina 5 per l'effetto,
condanna nella persona del suo l.r., al pagamento in favore di CP_1 di euro 5.675,00, oltre Cassa, Iva e ritenuta d'acconto Parte_1 applicata, ed interessi legali sull'importo determinato dalla domanda al soddisfo,
condanna nella persona del suo l.r., alla rifusione delle competenze di CP_1 lite in favore di per euro 1.800,00 oltre spese forf., Cassa Parte_1
Avv. ed iva;
dispone in via definitiva la condanna di al pagamento delle CP_1
competenze di ctu;
rigetta per il resto.
Brindisi, 19.09.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza 19.09.2025 ha pronunciato
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 960/ 2017 R. G. tra
(cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Del Prete del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia D'Andria del Foro di Brindisi in Brindisi via Dalmazia 21/a, attore contro
(cf e p.iva: ), in persona del suo l.r., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Serena Lucia Missere e dall'Avv. Raffaele Missere del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Torre Santa Susanna (BR) via Panarese 1 è elettivamente domiciliata, convenuta
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa,
Con ricorso ex art. 702 bis cpc D'Andria R., nella qualità di dottore commercialista incaricato di consulenza ed assistenza fiscale/tributaria negli anni 2015-2016, lamentava il mancato pagamento dei compensi maturati pari ad euro 7.027,36, nonostante l'avvenuto completo adempimento della sua attività ed i ripetuti solleciti inoltrati.
Si costituiva la convenuta esponendo che il professionista avesse rivestito l'incarico sin dall'anno 2012 ricevendo compensi inferiori e pertanto, stante il versamento in suo favore di euro 1.050 per l'anno 2015 ed euro 300 per il 2016 riportati nei bilanci, risultasse ingiustificata la pretesa. Esponeva, inoltre, l'emergenza di alcune irregolarità nelle scritture contabili, verificate dal commercialista subentratogli, riportando danni pari a complessivi euro 9mila per il cui accertamento e rifusione spiegava riconvenzionale.
Comparse le parti alla udienza del 05.07.2017, venivano assegnati i termini per esperire il procedimento di negoziazione assistita che aveva esito negativo come da prodotto verbale del 25.09.2017.
Disposta la conversione del rito ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, veniva disposta consulenza tecnica conferendo i quesiti articolati in udienza con ordinanza del 15.11.2019.
Espletato l'adempimento ed ammesse le prove orali con provvedimento del 22.08.2022, integrato il successivo 16.01.2023, veniva interrogato ed esaminati i testi CP_2
Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Conclusa la prova orale, con sopravvenuto decreto del 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante.
Fissata la udienza di prosieguo, veniva formulata proposta conciliativa con ordinanza del 04.02.2025, rifiutata dalla società.
Alla data odierna, al termine della discussione orale ex art. 281 quinquies cpc, veniva pronunciata la presente sentenza a verbale.
In fatto e diritto
Con riguardo alla fattispecie si rileva che:
- l'incarico sia stato affidato in forma orale a partire dall'anno 2012.
In particolar modo, va osservato che con l'entrata in vigore del DL 01/ 2012, convertito con L. 27/ 2012, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico siano state abrogate dal 24.01.2012 prevedendo l'art. 9 co. 3 DL cit. la pattuizione del compenso al conferimento dell'incarico (: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento,al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del
Pagina 2 compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive delle spese, oneri e contributi”).
Tale onere è stato successivamente ribadito dalla L. 124/ 2017 commi 125- 127 con effetto dal 29.08.2017, come ribadito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 15 settembre 2022
n. 113/2022 anche in relazione all'art. 25 del Codice deontologico di categoria ed art. 1 DM 140/ 2012.
Nel caso di specie, pertanto, va affermato che il professionista abbia agito in continuità di mandato con determinazione del compenso rimessa, in difetto di altra prova, alla tempistica ed accordo orale delle parti;
- le prestazioni assolte dal commercialista, revocato su scelta della società, concernessero tutto il complesso di attività di consulenza contabile e fiscale, come deducibile dalle produzioni in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc (:
“bilanci, certificazioni uniche, modello 770 dichirazioni redditi, iva, comunicazione polivalente..”), dalle singole voci della fattura pro-forma del
03.08.2016, dai contenuti dell'interrogatorio di nonchè dell'atto di CP_2
comparsa della originaria resistente;
- neutra sia ai fini del giudizio la circostanza che, successivamente alla revoca una parte della documentazione in possesso del commercialista non fosse stata consegnata sollecitamente (si cfr, in particolare, deposizione di e Tes_2 comunicazione email del 01.09.2016 indirizzata a R), comunque non CP_2
essendo emerse dal vaglio peritale incongruità nella tenuta contabile imputabili al professionista.
Va precisato, infatti, che la ctu rilevi la sola assenza della iscrizione in bilancio al 31.12.2016 del “Debito verso fornitore per e. 8.342,36”, di per sé inidonea ai fini di un addebito di dolo o colpa grave atteso che la revoca dell'incarico intervenne nel luglio 2016 senza che la relativa fattura del creditore della CP_1
fosse ancora stata consegnata, né venendo fornita contrastante prova sul
[...]
Pagina 3 punto dalla resistente/convenuta (si cfr. deposizione di ed email del Tes_1
08.07.2016 indirizzata da al commercialista avente ad oggetto la CP_1
consegna del bilancio riclassificato 2016).
Inoltre, emerge che le doglianze di irregolarità nello svolgimento dell'incarico mosse dalla (con richiamo ai documenti di cui agli Allegati 1-6 alla CP_1
comparsa ed alla relazione Dott.ssa ) risultino contrastate dalle Tes_2 comunicazioni email inoltrate dal il 27.01.2014, 23.02.2015, 20.04.15, CP_2
10.05.2016, 12.05.2016 in diligente manifestazione degli adempimenti connessi all'incarico;
- non risultino documentate quietanze di saldo rilasciate dal professionista per l'operato svolto 2015/2016, potendo essere evinta la pendenza del suo credito anche a causa della improvvisa soluzione del rapporto;
- incontestato l'an della prestazione, la quantificazione del compenso vada operata sulla base del DM 140/ 2012 che trova applicazione a partire dall'agosto 2012 nei casi di contenzioso in assenza di preventivo o specifica pattuizione preordinata.
Va, altresì, considerato che sia stato richiesto (in: Competenze relative all'anno
2015 – Rateo sospeso come da bilancio relativo a competenze professionali non regolarizzate e riferentesi ad anni pregressi) un rateo di competenza per anni pregressi pari ad euro 1.800,00.
Tale pretesa, indistinta rispetto all'attività effettivamente svolta ed al suo tempo di esecuzione, ben potendo anche essere attribuita a prestazione precedente alla introduzione dei parametri di cui al DM cit, andrebbe commisurata sulla scorta delle tariffe di tabella vigenti in epoca precedente alla liberalizzazione che, pur abrogate, rimangono utile riferimento in ragione degli intrinseci criteri oggettivi e di buona e costante prassi, anche secondo quanto riportato dal vademecum del Consiglio Nazionale.
Ciò esposto, va sottolineato che la suddetta voce di credito sia stata avanzata in forma totalmente generica dal professionista, nella ormai sopravvenuta cogenza della normativa richiamata, in esito al decorso di un tempo comunque incompatibile con la continuità della prestazione resa negli anni che onerava allo
Pagina 4 zelo e diligenza nel riportare il credito e la fatturazione ai fini della chiusura delle pendenze ad ogni bilancio d'anno nel rispetto della buona fede ed interesse della cliente stessa.
Ne deriva che difetti la prova sulla pienezza di tale voce e che, in considerazione del dettato di cui all'art.1 c.6 del D.M. 140/2012 (“L'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art.9, comma 4, terzo periodo, dal Decreto
Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n.27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”), l'entità venga abbattuta del
50% portando alla somma di euro 900,00.
Quanto alle ulteriori voci di competenze 2015 e 2016 (sino al 15.06.2016), si rileva la loro conformità ai parametri di cui all'art. 33 Titolo IV DM 140/ 2012
(specificamente dettagliati nella relazione ctu alle pagg. 15, 16), anche essendo stato constatato dal ctu che importi più consistenti (ad oggetto il compenso per le mensilità maturate pari ad euro 250,00 al mese) siano congrui in rapporto al volume d'affari sviluppato dalla e, per conseguenza, alla connessa CP_1
attività continuativa del professionista.
La prova raggiunta consente, perciò, di determinare il dovuto, previo abbattimento della somma di euro 900,00, in totali euro 5.675,00 oltre Cassa di previdenza, Iva e decurtazione della ritenuta d'acconto.
Alla sostanziale soccombenza segue la condanna agli onorari di lite liquidati in euro
1.800,00 utilizzando il parametro di scaglione minimo per ogni sua fase, parzialmente ridotto per la assenza di speciali questioni ex art. 4 co. 4 Dm 55/14 come mod. e previa compensazione del 10%.
In via definitiva, le spese e competenze di ctu, liquidate in euro 1.416,35 con decreto del
17.03.2023, vengono addebitate alla convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, e previamente rigettando ogni ulteriore deduzione ed eccezione,
previamente accertato il credito professionale di in entità Parte_1
ridotta rispetto alla pretesa, accoglie parzialmente la domanda;
Pagina 5 per l'effetto,
condanna nella persona del suo l.r., al pagamento in favore di CP_1 di euro 5.675,00, oltre Cassa, Iva e ritenuta d'acconto Parte_1 applicata, ed interessi legali sull'importo determinato dalla domanda al soddisfo,
condanna nella persona del suo l.r., alla rifusione delle competenze di CP_1 lite in favore di per euro 1.800,00 oltre spese forf., Cassa Parte_1
Avv. ed iva;
dispone in via definitiva la condanna di al pagamento delle CP_1
competenze di ctu;
rigetta per il resto.
Brindisi, 19.09.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6