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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3712/2021 R.G. promossa da:
n. 49/2018 R. Fall. Tribunale di CU, C.F. Parte_1
e partita IVA in persona del Curatore pro tempore Prof. Avv. P.IVA_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Parte_2
GA RO come da procura in atti
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
NT AR come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare/ordinaria.
***
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2021, la Curatela del Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ex art. 67, comma 2, l.f., dei pagamenti
[...] di € 5.345,13 (16.06.2017) e € 5.402,18 (23.06.2017) eseguiti in favore del Dott.
, con condanna alla restituzione delle relative somme oltre Controparte_1 accessori. La Curatela ha allegato che i pagamenti sono stati eseguiti nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo
(11.10.2017), in regime di consecuzione tra procedure concorsuali ex art. 69-bis, comma 2, l.f., e che il convenuto, quale sindaco effettivo della società, era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, come emergerebbe dai verbali del collegio sindacale e dalla situazione contabile della società.
1 La Curatela ha altresì chiesto, in via subordinata (o meglio quale ulteriore domanda rispetto ai pagamenti anteriori al semestre), la revoca ex art. 66 l.f. e
2901 c.c. dei pagamenti di € 5.606,23 (10/01/2017) e di € 5.345,14
(31/03/2017), sempre eseguiti in favore del convenuto, trattandosi di pagamenti effettuati nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non ricompresi nel semestre sospetto.
Per le ragioni di cui sopra, la Curatela ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione delle relative somme, oltre accessori, spese e compensi di giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/01/2022, con la quale ha invocato l'eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.f., sostenendo che i pagamenti ricevuti costituivano corrispettivi per prestazioni di lavoro di collaboratore non subordinato (sindaco) e che, comunque, mancava il presupposto soggettivo della scientia decoctionis.
Ha inoltre sostenuto che i pagamenti oggetto di domanda subordinata costituivano adempimento di debiti scaduti e, in quanto tali, non sarebbero soggetti a revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 20/01/2022, la Curatela ha eccepito la decadenza dalle eccezioni del termine d'uso, non rilevabili d'ufficio, e ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle domande formulate in citazione.
Le parti hanno poi depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa è stata istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05/06/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi agli atti e chiedendo che la causa venisse posta in decisione con i termini di legge.
La Curatela, nelle proprie conclusionali, ha ribadito la richiesta di revoca dei pagamenti eseguiti nel semestre sospetto (€ 5.345,13 e € 5.402,18) e di quelli eseguiti nel quinquennio anteriore (€ 5.606,23 e € 5.345,14), con condanna del convenuto alla restituzione delle somme, oltre accessori e spese.
Il convenuto ha insistito sulle proprie difese, ribadendo la natura di debiti scaduti dei pagamenti ricevuti, la carenza della scientia decoctionis e l'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, l.f., nonché l'infondatezza della domanda di revocatoria ordinaria. Il convenuto ha inoltre richiamato la CTU svolta in altro giudizio, che avrebbe escluso la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita fino al 2017.
2 § Sui presupposti normativi dell'azione revocatoria fallimentare.
Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., sono soggetti a revocatoria fallimentare, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
In tema di revocatoria fallimentare, grava sul curatore l'onere di provare sia il compimento dell'atto solutorio nel periodo sospetto sia la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (Cass. 20482/2009; Cass.
26935/2006; Cass. 23650/2021; Cass. 504/2016; Cass. 5550/2003).
Lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'accipiens (Cass.
6575/2018; Cass. 11357/2023; Cass. 4559/2011).
§ Sulla consecuzione tra le procedure.
In caso di consecuzione tra procedure concorsuali, il periodo sospetto decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo (art. 69-bis, comma
2, l.f.; Cass. 15724/2019; Cass. 26159/2024; Cass. 9290/2018; Trib. Vicenza
1533/2023; Trib. Milano 14/02/2023; Trib. Modena 719/2022).
Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo è stata depositata l'11.10.2017 e pubblicata il 13.10.2017 (doc. 3 e 4, citazione attrice), dichiarata improcedibile il 13.02.2018 (doc. 6, citazione attrice), e la sentenza di fallimento è intervenuta il 30.07.2018 (doc. 7, citazione attrice).
La giurisprudenza citata (Cass. 15724/2019; Cass. 26159/2024; Cass.
9290/2018; Trib. Vicenza 1533/2023) al riguardo afferma che la consecuzione tra procedure concorsuali sussiste ogniqualvolta vi sia continuità causale e temporale tra le stesse, anche in presenza di una domanda di concordato dichiarata improcedibile, purché la dichiarazione di fallimento segua in tempi ragionevoli e sia fondata sul medesimo stato di crisi.
Nel caso di specie, la breve distanza temporale e la coincidenza della situazione di dissesto confermano la sussistenza della consecuzione, con conseguente retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
3 L'esistenza del procedimento di concordato deve peraltro ritenersi conosciuta in capo al convenuto in forza della pubblicazione presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese del provvedimento di apertura della procedura di concordato preventivo
(cfr. art. 161, l. fall. e Cass. Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, n.12273 sull'impossibilità di invocare il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva di determinate situazioni giuridiche).
§ Sulla prova della scientia decotionis.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la scientia decoctionis in capo al creditore dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato.
La prova di tale elemento non può essere fornita in via diretta, ma piuttosto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza e, quindi, anche attraverso la valorizzazione di elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato d'insolvenza, purché gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. Civ. Sez. I
23.09.2009 n. 20482; Cass. Civ. Sez. I 15.12.2006 n. 26935; Cass. Civ. Sez. I
31.08.2021 n. 23650). È stato altresì osservato che nell'ambito della valutazione degli indizi, il giudice ben può valorizzare le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (Cass. 23650/2021;
Tribunale Roma, 02/11/2022, n. 15955) od ancora tenendo conto della qualità personale e professionale del creditore e, per altro verso, le circostanze concrete in cui i soggetti interessati si sono trovati ad operare (Tribunale Roma,
20/03/2013, n. 6045).
Nel caso di specie, la consapevolezza del convenuto dello stato di crisi della società risulta comprovata dai verbali del collegio sindacale (docc. 12-16, citazione attrice), dai quali emergono, sin dall'esercizio 2015, plurime e reiterate segnalazioni di: - assenza di programmazione finanziaria adeguata alle dimensioni aziendali;
- omessi versamenti di imposte e contributi, con inviti al ravvedimento operoso e segnalazione di esposizioni debitorie verso l'Erario e gli enti previdenziali;
- difficoltà di incasso dei crediti vantati nei confronti delle
4 controllate e dei clienti esteri;
- tensioni finanziarie e incremento dell'indebitamento bancario;
- necessità di predisporre piani di rientro, anche con apporti dei soci o aumenti di capitale;
- rischiosità di alcune poste contabili (es.
“fatture da emettere”, “crediti finanziari verso imprese controllate”).
In particolare, la consapevolezza del convenuto dello stato di crisi e insolvenza della al momento dei pagamenti impugnati risulta comprovata da una Parte_1 pluralità di elementi documentali e indiziari, che emergono sia dalla documentazione contabile e bancaria, sia dai verbali del collegio sindacale allegati in atti (doc. nn. 14-18, citazione attrice).
Invero, dagli estratti conto bancari (docc. 8-10, 11, 12, 13, 21, citazione attrice) emerge una situazione di crescente esposizione debitoria, con saldi negativi e frequenti utilizzi di anticipazioni bancarie e finanziamenti a breve termine.
Lo stato passivo definitivo (doc. 19) e i verbali di verifica dei crediti (doc. 20) attestano una massa debitoria superiore a 49 milioni di euro, con una rilevante quota di crediti privilegiati e chirografari rimasti insoddisfatti.
La domanda di concordato preventivo (doc. 3) e i provvedimenti del Tribunale di
CU (doc. 5, 6, 7 di parte attrice relativi all'apertura del concordato, alla sua declaratoria di improcedibilità ed alla successiva dichiarazione di fallimento) danno atto di una perdita di esercizio di oltre 6,7 milioni di euro e di una situazione di crisi conclamata già nel 2017.
Dai verbali (docc. 14-18) delle adunanze del collegio sindacale relativi agli anni
2014-2017, alcuni dei quali (sino al tutto il 2016) sottoscritti anche dal convenuto quale sindaco effettivo, emergono in modo costante e reiterato:
• Assenza di programmazione finanziaria: il collegio lamenta ripetutamente la mancanza di una pianificazione finanziaria adeguata alle dimensioni della società, la carenza di un sistema informativo integrato e la difficoltà di ottenere dati aggiornati dalle branch estere e dalle controllate.
• Ritardi e omissioni nei versamenti fiscali e contributivi: vengono segnalati saldi negativi rilevanti nei conti e ritenute Irpef (es. saldo dipendenti al CP_2 CP_2
30/06/2014 di € 574.806,85; saldo ritenute Irpef 1001 al 30/09/2014 di €
563.393,91; saldo ritenute Irpef 1001 al 31/12/2015 di € 1.247.570,56; saldo al 31/12/2016 di € 1.956.308,76), con inviti espliciti all'organo CP_2 amministrativo a predisporre piani di rientro e a regolarizzare le posizioni per evitare sanzioni e interessi.
5 • Incremento dell'esposizione debitoria: si rileva una crescita costante dei debiti verso fornitori, personale dipendente e istituti previdenziali (es. debiti verso il personale dipendente al 30/09/2014 di € 715.868,31; al 31/12/2016 di €
1.254.619,94; al 31/03/2017 di € 1.939.590,56).
• Difficoltà di incasso dei crediti: il collegio segnala la presenza di crediti rilevanti verso clienti esteri e controllate, spesso non movimentati o di difficile recupero (es. crediti verso imprese controllate di € 3.236.065,85 al 30/06/2014;
€ 1.954.702,72 al 30/06/2016; € 2.291.205,94 al 31/03/2017).
• Carenza di flussi informativi e contabilità non aggiornata: viene più volte lamentata l'impossibilità di monitorare tempestivamente la situazione finanziaria della società a causa della mancata integrazione dei dati delle branch estere e della carenza di personale amministrativo qualificato.
• Preoccupazione per la solidità finanziaria: il collegio manifesta, già dal
2015, “forti preoccupazioni” per la situazione finanziaria della società, sottolineando che la mancata riscossione di crediti di notevole entità e l'assenza di una figura chiave nel ruolo di capo contabile aggravano le tensioni finanziarie e rendono la società vulnerabile a crisi di liquidità.
La situazione di crisi era dunque nota e documentata, e il convenuto, per la sua qualifica e posizione, non poteva non percepire i sintomi rivelatori della decozione
(Cass. 20482/2009; Trib. Padova 7.10.2014).
Il convenuto, quale sindaco effettivo della società dal 2013 al giugno 2017 (parte convenuta sostiene di aver rassegnato le sue dimissioni il 31.12.2016 ma detta circostanza non incide sulla percezione degli indici della crisi finanziaria in commento), dotato di competenza e professionalità, non poteva non essere pienamente consapevole della crisi finanziaria in cui versava la al Parte_1 momento dei pagamenti impugnati, tanto più che questi sono stati eseguiti a ridosso della presentazione della domanda di concordato preventivo (11.10.2017)
e in un contesto di crisi conclamata.
La gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti nei verbali del collegio sindacale, nella documentazione contabile e nei provvedimenti giudiziari, integrano la prova presuntiva della scientia decoctionis richiesta dall'art. 67, comma 2, l.f., e giustificano la revoca dei pagamenti eseguiti in favore del convenuto con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto ricevuto.
6 L'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta (Cass. 31652/2024; Cass. 5495/2022;
Cass. 2936/1997; Cass. 6262/2018). Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
§ Sulla prova dello stato di crisi e sull'inutilizzabilità della CTU svolta in altro giudizio.
Il convenuto ha richiamato la relazione del CTU svolta nel giudizio promosso dalla
Curatela avanti il Tribunale delle Imprese di Catania per responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sostenendo che da essa emergerebbe l'assenza di insolvenza fino al 2017. Tale argomento non può essere accolto. La CTU svolta in altro giudizio, con diverso oggetto e diverso thema decidendum, non è utilizzabile ai fini della prova dello stato di crisi o insolvenza nel presente giudizio, che ha ad oggetto la revocabilità di pagamenti eseguiti in un preciso arco temporale (giugno
2017) e richiede la valutazione della situazione della società e della consapevolezza del convenuto alla data dei pagamenti. Inoltre, la CTU richiamata dal convenuto non risulta ritualmente prodotta in giudizio e per esteso e nelle stesse conclusioni che il convenuto attribuisce al contabile si legge che per il
2017 non si è potuto compiere alcun accertamento tenuto conto del “(…) mancato aggiornamento della contabilità” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta).
§ Sui presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.
La Curatela, in via subordinata (o meglio ulteriore quanto meno in ordine ai pagamenti che cadono a ritroso oltre il semestre dall'apertura del procedimento di concordato) rispetto alla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dei pagamenti di € 5.606,23 (10.01.2017) e di € 5.345,14 (31.03.2017) eseguiti da in favore del convenuto (v. docc. 10-11, citazione Parte_1 Controparte_1 attrice), trattandosi di pagamenti effettuati nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non ricompresi nel semestre sospetto di cui all'art. 67 l.f.
L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 l.f. rinvia, quanto ai presupposti, alla disciplina dell'art. 2901 c.c. (Cass.
36033/2021; Cass. 11649/2025; Cass. 27914/2025; Cass. 13405/2025; Cass.
11296/2025; Trib. Roma 19/12/2022 n. 18642; Trib. Pavia 29/03/2021 n. 421;
Trib. Ancona 19/04/2021 n. 515; Trib. Bari 19/09/2024 n. 3905; Trib. Ferrara
10/10/2023 n. 771).
7 Il curatore, in particolare, deve provare- la consistenza dei crediti ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto dispositivo;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (eventus damni); la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie
(scientia damni/consilium fraudis).
L'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma si configura anche con il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta, difficile o dispendiosa la soddisfazione del credito
(Cass. 27914/2025; Cass. 13405/2025; Cass. 11296/2025; Cass. 3462/2024;
Cass. 6262/2018).
Nel caso di specie, la Curatela ha allegato e documentato che, alla data dei pagamenti impugnati, la società presentava una rilevante esposizione Parte_1 debitoria, con passivo fallimentare di circa 50 milioni di euro e attivo insufficiente
(v. docc. 17-19, citazione attrice). I pagamenti in favore del convenuto hanno determinato una diminuzione della consistenza quantitativa del patrimonio sociale, sottraendo risorse alla massa attiva e aggravando la posizione degli altri creditori, in particolare di quelli privilegiati e chirografari.
La consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) non richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ma la consapevolezza, anche presunta, che l'atto dispositivo avrebbe potuto recare pregiudizio alle ragioni creditorie (Cass.
3462/2024; Cass. 27230/2009; Trib. Bari 03/04/2023 n. 1158).
Nel caso di specie, il convenuto, quale sindaco effettivo della società, era pienamente consapevole della situazione finanziaria della come Parte_1 emerge dai verbali del collegio sindacale (cfr. sopra sulla scientia decotionis), che segnalavano assenza di programmazione finanziaria, omessi versamenti di imposte e contributi, difficoltà di incasso crediti e tensioni finanziarie.
I pagamenti sono stati eseguiti a fronte di crediti risalenti, in un contesto di crisi conclamata, e hanno avuto l'effetto di favorire il convenuto rispetto agli altri creditori, in violazione della par condicio creditorum.
Il convenuto ha sostenuto che i pagamenti impugnati costituivano adempimento di debiti scaduti e, in quanto tali, non sarebbero soggetti a revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.. La Curatela ha replicato che i pagamenti non erano dovuti in via fisiologica, ma sono stati eseguiti in modo anomalo e in un contesto di crisi, e che la giurisprudenza esclude l'esenzione per pagamenti
8 effettuati con modalità anomale o in violazione della par condicio creditorum
(Cass. 4212/2020; Cass. 26927/2017; Trib. Ferrara 10/10/2023 n. 771).
Deve osservarsi che l'eccezione di parte convenuta è tardiva siccome la giurisprudenza univoca afferma: “che la fattispecie di esenzione legale ex articolo
2901, terzo comma, c.c. presuppone l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio ma rientranti nella disponibilità della parte per cui si tratta di eccezione in senso stretto (...) È del tutto evidente, d'altronde, che la finalità dell'atto – l'adempimento di un debito scaduto – che costituisce la radice dell'eccezione è un dato fattuale che soltanto l'eccipiente può conoscere e quindi addurre” (il virgolettato è riferibile a Cass. civ., sez. III, 28/02/2024, n. 5295; in senso conforme v. anche: Corte appello Milano, 10/01/2024; Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n. 19963: Corte appello Cagliari, 28/02/2019, n. 195; Cass. civ., sez. III, 13/08/2015, n. 16793).
Alla luce della documentazione prodotta e della giurisprudenza allegata, risultano integrati tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. e 2901 c.c. rispetto ai pagamenti di € 5.606,23 e €
5.345,14, eseguiti in favore del convenuto nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non compresi nel semestre sospetto.
L'azione è fondata in quanto i pagamenti hanno arrecato pregiudizio alla massa dei creditori, sono stati eseguiti in un contesto di crisi conclamata e con la consapevolezza, da parte del convenuto, del danno arrecato alle ragioni creditorie non potendosi prendere in considerazione l'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c. formulata da parte convenuta perché tardiva.
§ Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
ACCOGLIE la domanda ex art. 67, comma 2, l.f. e dichiara l'inefficacia dei pagamenti di € 5.345,13 (16.06.2017) e € 5.402,18 (23.06.2017) eseguiti da
[...] in favore di;
Pt_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., e dichiara l'inefficacia dei pagamenti di € 5.606,23 (10.01.2017) e di € 5.345,14 (31.03.2017) eseguiti da in favore di;
Parte_1 Controparte_1
9 CONDANNA il convenuto alla restituzione in favore della Parte_3 della somma complessiva di € 21.698,68 (di cui 10.747,31 ex art. 67,
[...] comma 2, l.f. ed € 10.951,37 ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.);
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della attrice, che liquida, come da nota spese, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
CU, 18.11.25
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda
.
10
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3712/2021 R.G. promossa da:
n. 49/2018 R. Fall. Tribunale di CU, C.F. Parte_1
e partita IVA in persona del Curatore pro tempore Prof. Avv. P.IVA_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Parte_2
GA RO come da procura in atti
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
NT AR come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare/ordinaria.
***
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2021, la Curatela del Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ex art. 67, comma 2, l.f., dei pagamenti
[...] di € 5.345,13 (16.06.2017) e € 5.402,18 (23.06.2017) eseguiti in favore del Dott.
, con condanna alla restituzione delle relative somme oltre Controparte_1 accessori. La Curatela ha allegato che i pagamenti sono stati eseguiti nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo
(11.10.2017), in regime di consecuzione tra procedure concorsuali ex art. 69-bis, comma 2, l.f., e che il convenuto, quale sindaco effettivo della società, era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, come emergerebbe dai verbali del collegio sindacale e dalla situazione contabile della società.
1 La Curatela ha altresì chiesto, in via subordinata (o meglio quale ulteriore domanda rispetto ai pagamenti anteriori al semestre), la revoca ex art. 66 l.f. e
2901 c.c. dei pagamenti di € 5.606,23 (10/01/2017) e di € 5.345,14
(31/03/2017), sempre eseguiti in favore del convenuto, trattandosi di pagamenti effettuati nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non ricompresi nel semestre sospetto.
Per le ragioni di cui sopra, la Curatela ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione delle relative somme, oltre accessori, spese e compensi di giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/01/2022, con la quale ha invocato l'eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.f., sostenendo che i pagamenti ricevuti costituivano corrispettivi per prestazioni di lavoro di collaboratore non subordinato (sindaco) e che, comunque, mancava il presupposto soggettivo della scientia decoctionis.
Ha inoltre sostenuto che i pagamenti oggetto di domanda subordinata costituivano adempimento di debiti scaduti e, in quanto tali, non sarebbero soggetti a revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 20/01/2022, la Curatela ha eccepito la decadenza dalle eccezioni del termine d'uso, non rilevabili d'ufficio, e ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle domande formulate in citazione.
Le parti hanno poi depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa è stata istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05/06/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi agli atti e chiedendo che la causa venisse posta in decisione con i termini di legge.
La Curatela, nelle proprie conclusionali, ha ribadito la richiesta di revoca dei pagamenti eseguiti nel semestre sospetto (€ 5.345,13 e € 5.402,18) e di quelli eseguiti nel quinquennio anteriore (€ 5.606,23 e € 5.345,14), con condanna del convenuto alla restituzione delle somme, oltre accessori e spese.
Il convenuto ha insistito sulle proprie difese, ribadendo la natura di debiti scaduti dei pagamenti ricevuti, la carenza della scientia decoctionis e l'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, l.f., nonché l'infondatezza della domanda di revocatoria ordinaria. Il convenuto ha inoltre richiamato la CTU svolta in altro giudizio, che avrebbe escluso la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita fino al 2017.
2 § Sui presupposti normativi dell'azione revocatoria fallimentare.
Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., sono soggetti a revocatoria fallimentare, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
In tema di revocatoria fallimentare, grava sul curatore l'onere di provare sia il compimento dell'atto solutorio nel periodo sospetto sia la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (Cass. 20482/2009; Cass.
26935/2006; Cass. 23650/2021; Cass. 504/2016; Cass. 5550/2003).
Lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'accipiens (Cass.
6575/2018; Cass. 11357/2023; Cass. 4559/2011).
§ Sulla consecuzione tra le procedure.
In caso di consecuzione tra procedure concorsuali, il periodo sospetto decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo (art. 69-bis, comma
2, l.f.; Cass. 15724/2019; Cass. 26159/2024; Cass. 9290/2018; Trib. Vicenza
1533/2023; Trib. Milano 14/02/2023; Trib. Modena 719/2022).
Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo è stata depositata l'11.10.2017 e pubblicata il 13.10.2017 (doc. 3 e 4, citazione attrice), dichiarata improcedibile il 13.02.2018 (doc. 6, citazione attrice), e la sentenza di fallimento è intervenuta il 30.07.2018 (doc. 7, citazione attrice).
La giurisprudenza citata (Cass. 15724/2019; Cass. 26159/2024; Cass.
9290/2018; Trib. Vicenza 1533/2023) al riguardo afferma che la consecuzione tra procedure concorsuali sussiste ogniqualvolta vi sia continuità causale e temporale tra le stesse, anche in presenza di una domanda di concordato dichiarata improcedibile, purché la dichiarazione di fallimento segua in tempi ragionevoli e sia fondata sul medesimo stato di crisi.
Nel caso di specie, la breve distanza temporale e la coincidenza della situazione di dissesto confermano la sussistenza della consecuzione, con conseguente retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
3 L'esistenza del procedimento di concordato deve peraltro ritenersi conosciuta in capo al convenuto in forza della pubblicazione presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese del provvedimento di apertura della procedura di concordato preventivo
(cfr. art. 161, l. fall. e Cass. Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, n.12273 sull'impossibilità di invocare il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva di determinate situazioni giuridiche).
§ Sulla prova della scientia decotionis.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la scientia decoctionis in capo al creditore dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato.
La prova di tale elemento non può essere fornita in via diretta, ma piuttosto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza e, quindi, anche attraverso la valorizzazione di elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato d'insolvenza, purché gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. Civ. Sez. I
23.09.2009 n. 20482; Cass. Civ. Sez. I 15.12.2006 n. 26935; Cass. Civ. Sez. I
31.08.2021 n. 23650). È stato altresì osservato che nell'ambito della valutazione degli indizi, il giudice ben può valorizzare le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (Cass. 23650/2021;
Tribunale Roma, 02/11/2022, n. 15955) od ancora tenendo conto della qualità personale e professionale del creditore e, per altro verso, le circostanze concrete in cui i soggetti interessati si sono trovati ad operare (Tribunale Roma,
20/03/2013, n. 6045).
Nel caso di specie, la consapevolezza del convenuto dello stato di crisi della società risulta comprovata dai verbali del collegio sindacale (docc. 12-16, citazione attrice), dai quali emergono, sin dall'esercizio 2015, plurime e reiterate segnalazioni di: - assenza di programmazione finanziaria adeguata alle dimensioni aziendali;
- omessi versamenti di imposte e contributi, con inviti al ravvedimento operoso e segnalazione di esposizioni debitorie verso l'Erario e gli enti previdenziali;
- difficoltà di incasso dei crediti vantati nei confronti delle
4 controllate e dei clienti esteri;
- tensioni finanziarie e incremento dell'indebitamento bancario;
- necessità di predisporre piani di rientro, anche con apporti dei soci o aumenti di capitale;
- rischiosità di alcune poste contabili (es.
“fatture da emettere”, “crediti finanziari verso imprese controllate”).
In particolare, la consapevolezza del convenuto dello stato di crisi e insolvenza della al momento dei pagamenti impugnati risulta comprovata da una Parte_1 pluralità di elementi documentali e indiziari, che emergono sia dalla documentazione contabile e bancaria, sia dai verbali del collegio sindacale allegati in atti (doc. nn. 14-18, citazione attrice).
Invero, dagli estratti conto bancari (docc. 8-10, 11, 12, 13, 21, citazione attrice) emerge una situazione di crescente esposizione debitoria, con saldi negativi e frequenti utilizzi di anticipazioni bancarie e finanziamenti a breve termine.
Lo stato passivo definitivo (doc. 19) e i verbali di verifica dei crediti (doc. 20) attestano una massa debitoria superiore a 49 milioni di euro, con una rilevante quota di crediti privilegiati e chirografari rimasti insoddisfatti.
La domanda di concordato preventivo (doc. 3) e i provvedimenti del Tribunale di
CU (doc. 5, 6, 7 di parte attrice relativi all'apertura del concordato, alla sua declaratoria di improcedibilità ed alla successiva dichiarazione di fallimento) danno atto di una perdita di esercizio di oltre 6,7 milioni di euro e di una situazione di crisi conclamata già nel 2017.
Dai verbali (docc. 14-18) delle adunanze del collegio sindacale relativi agli anni
2014-2017, alcuni dei quali (sino al tutto il 2016) sottoscritti anche dal convenuto quale sindaco effettivo, emergono in modo costante e reiterato:
• Assenza di programmazione finanziaria: il collegio lamenta ripetutamente la mancanza di una pianificazione finanziaria adeguata alle dimensioni della società, la carenza di un sistema informativo integrato e la difficoltà di ottenere dati aggiornati dalle branch estere e dalle controllate.
• Ritardi e omissioni nei versamenti fiscali e contributivi: vengono segnalati saldi negativi rilevanti nei conti e ritenute Irpef (es. saldo dipendenti al CP_2 CP_2
30/06/2014 di € 574.806,85; saldo ritenute Irpef 1001 al 30/09/2014 di €
563.393,91; saldo ritenute Irpef 1001 al 31/12/2015 di € 1.247.570,56; saldo al 31/12/2016 di € 1.956.308,76), con inviti espliciti all'organo CP_2 amministrativo a predisporre piani di rientro e a regolarizzare le posizioni per evitare sanzioni e interessi.
5 • Incremento dell'esposizione debitoria: si rileva una crescita costante dei debiti verso fornitori, personale dipendente e istituti previdenziali (es. debiti verso il personale dipendente al 30/09/2014 di € 715.868,31; al 31/12/2016 di €
1.254.619,94; al 31/03/2017 di € 1.939.590,56).
• Difficoltà di incasso dei crediti: il collegio segnala la presenza di crediti rilevanti verso clienti esteri e controllate, spesso non movimentati o di difficile recupero (es. crediti verso imprese controllate di € 3.236.065,85 al 30/06/2014;
€ 1.954.702,72 al 30/06/2016; € 2.291.205,94 al 31/03/2017).
• Carenza di flussi informativi e contabilità non aggiornata: viene più volte lamentata l'impossibilità di monitorare tempestivamente la situazione finanziaria della società a causa della mancata integrazione dei dati delle branch estere e della carenza di personale amministrativo qualificato.
• Preoccupazione per la solidità finanziaria: il collegio manifesta, già dal
2015, “forti preoccupazioni” per la situazione finanziaria della società, sottolineando che la mancata riscossione di crediti di notevole entità e l'assenza di una figura chiave nel ruolo di capo contabile aggravano le tensioni finanziarie e rendono la società vulnerabile a crisi di liquidità.
La situazione di crisi era dunque nota e documentata, e il convenuto, per la sua qualifica e posizione, non poteva non percepire i sintomi rivelatori della decozione
(Cass. 20482/2009; Trib. Padova 7.10.2014).
Il convenuto, quale sindaco effettivo della società dal 2013 al giugno 2017 (parte convenuta sostiene di aver rassegnato le sue dimissioni il 31.12.2016 ma detta circostanza non incide sulla percezione degli indici della crisi finanziaria in commento), dotato di competenza e professionalità, non poteva non essere pienamente consapevole della crisi finanziaria in cui versava la al Parte_1 momento dei pagamenti impugnati, tanto più che questi sono stati eseguiti a ridosso della presentazione della domanda di concordato preventivo (11.10.2017)
e in un contesto di crisi conclamata.
La gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti nei verbali del collegio sindacale, nella documentazione contabile e nei provvedimenti giudiziari, integrano la prova presuntiva della scientia decoctionis richiesta dall'art. 67, comma 2, l.f., e giustificano la revoca dei pagamenti eseguiti in favore del convenuto con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto ricevuto.
6 L'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta (Cass. 31652/2024; Cass. 5495/2022;
Cass. 2936/1997; Cass. 6262/2018). Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
§ Sulla prova dello stato di crisi e sull'inutilizzabilità della CTU svolta in altro giudizio.
Il convenuto ha richiamato la relazione del CTU svolta nel giudizio promosso dalla
Curatela avanti il Tribunale delle Imprese di Catania per responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sostenendo che da essa emergerebbe l'assenza di insolvenza fino al 2017. Tale argomento non può essere accolto. La CTU svolta in altro giudizio, con diverso oggetto e diverso thema decidendum, non è utilizzabile ai fini della prova dello stato di crisi o insolvenza nel presente giudizio, che ha ad oggetto la revocabilità di pagamenti eseguiti in un preciso arco temporale (giugno
2017) e richiede la valutazione della situazione della società e della consapevolezza del convenuto alla data dei pagamenti. Inoltre, la CTU richiamata dal convenuto non risulta ritualmente prodotta in giudizio e per esteso e nelle stesse conclusioni che il convenuto attribuisce al contabile si legge che per il
2017 non si è potuto compiere alcun accertamento tenuto conto del “(…) mancato aggiornamento della contabilità” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta).
§ Sui presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.
La Curatela, in via subordinata (o meglio ulteriore quanto meno in ordine ai pagamenti che cadono a ritroso oltre il semestre dall'apertura del procedimento di concordato) rispetto alla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dei pagamenti di € 5.606,23 (10.01.2017) e di € 5.345,14 (31.03.2017) eseguiti da in favore del convenuto (v. docc. 10-11, citazione Parte_1 Controparte_1 attrice), trattandosi di pagamenti effettuati nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non ricompresi nel semestre sospetto di cui all'art. 67 l.f.
L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 l.f. rinvia, quanto ai presupposti, alla disciplina dell'art. 2901 c.c. (Cass.
36033/2021; Cass. 11649/2025; Cass. 27914/2025; Cass. 13405/2025; Cass.
11296/2025; Trib. Roma 19/12/2022 n. 18642; Trib. Pavia 29/03/2021 n. 421;
Trib. Ancona 19/04/2021 n. 515; Trib. Bari 19/09/2024 n. 3905; Trib. Ferrara
10/10/2023 n. 771).
7 Il curatore, in particolare, deve provare- la consistenza dei crediti ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto dispositivo;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (eventus damni); la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie
(scientia damni/consilium fraudis).
L'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma si configura anche con il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta, difficile o dispendiosa la soddisfazione del credito
(Cass. 27914/2025; Cass. 13405/2025; Cass. 11296/2025; Cass. 3462/2024;
Cass. 6262/2018).
Nel caso di specie, la Curatela ha allegato e documentato che, alla data dei pagamenti impugnati, la società presentava una rilevante esposizione Parte_1 debitoria, con passivo fallimentare di circa 50 milioni di euro e attivo insufficiente
(v. docc. 17-19, citazione attrice). I pagamenti in favore del convenuto hanno determinato una diminuzione della consistenza quantitativa del patrimonio sociale, sottraendo risorse alla massa attiva e aggravando la posizione degli altri creditori, in particolare di quelli privilegiati e chirografari.
La consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) non richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ma la consapevolezza, anche presunta, che l'atto dispositivo avrebbe potuto recare pregiudizio alle ragioni creditorie (Cass.
3462/2024; Cass. 27230/2009; Trib. Bari 03/04/2023 n. 1158).
Nel caso di specie, il convenuto, quale sindaco effettivo della società, era pienamente consapevole della situazione finanziaria della come Parte_1 emerge dai verbali del collegio sindacale (cfr. sopra sulla scientia decotionis), che segnalavano assenza di programmazione finanziaria, omessi versamenti di imposte e contributi, difficoltà di incasso crediti e tensioni finanziarie.
I pagamenti sono stati eseguiti a fronte di crediti risalenti, in un contesto di crisi conclamata, e hanno avuto l'effetto di favorire il convenuto rispetto agli altri creditori, in violazione della par condicio creditorum.
Il convenuto ha sostenuto che i pagamenti impugnati costituivano adempimento di debiti scaduti e, in quanto tali, non sarebbero soggetti a revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.. La Curatela ha replicato che i pagamenti non erano dovuti in via fisiologica, ma sono stati eseguiti in modo anomalo e in un contesto di crisi, e che la giurisprudenza esclude l'esenzione per pagamenti
8 effettuati con modalità anomale o in violazione della par condicio creditorum
(Cass. 4212/2020; Cass. 26927/2017; Trib. Ferrara 10/10/2023 n. 771).
Deve osservarsi che l'eccezione di parte convenuta è tardiva siccome la giurisprudenza univoca afferma: “che la fattispecie di esenzione legale ex articolo
2901, terzo comma, c.c. presuppone l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio ma rientranti nella disponibilità della parte per cui si tratta di eccezione in senso stretto (...) È del tutto evidente, d'altronde, che la finalità dell'atto – l'adempimento di un debito scaduto – che costituisce la radice dell'eccezione è un dato fattuale che soltanto l'eccipiente può conoscere e quindi addurre” (il virgolettato è riferibile a Cass. civ., sez. III, 28/02/2024, n. 5295; in senso conforme v. anche: Corte appello Milano, 10/01/2024; Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n. 19963: Corte appello Cagliari, 28/02/2019, n. 195; Cass. civ., sez. III, 13/08/2015, n. 16793).
Alla luce della documentazione prodotta e della giurisprudenza allegata, risultano integrati tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. e 2901 c.c. rispetto ai pagamenti di € 5.606,23 e €
5.345,14, eseguiti in favore del convenuto nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e non compresi nel semestre sospetto.
L'azione è fondata in quanto i pagamenti hanno arrecato pregiudizio alla massa dei creditori, sono stati eseguiti in un contesto di crisi conclamata e con la consapevolezza, da parte del convenuto, del danno arrecato alle ragioni creditorie non potendosi prendere in considerazione l'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c. formulata da parte convenuta perché tardiva.
§ Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
ACCOGLIE la domanda ex art. 67, comma 2, l.f. e dichiara l'inefficacia dei pagamenti di € 5.345,13 (16.06.2017) e € 5.402,18 (23.06.2017) eseguiti da
[...] in favore di;
Pt_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., e dichiara l'inefficacia dei pagamenti di € 5.606,23 (10.01.2017) e di € 5.345,14 (31.03.2017) eseguiti da in favore di;
Parte_1 Controparte_1
9 CONDANNA il convenuto alla restituzione in favore della Parte_3 della somma complessiva di € 21.698,68 (di cui 10.747,31 ex art. 67,
[...] comma 2, l.f. ed € 10.951,37 ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.);
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della attrice, che liquida, come da nota spese, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
CU, 18.11.25
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda
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