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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 978/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978 /2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/02/2006 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Stradonetto n. 149, resterà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, il quale continuerà a viverci Controparte_1 unitamente alla figlia minore mentre il sig. trasferirà la Persona_1 Parte_1 propria residenza e abitazione presso la casa dei genitori in Pescara, alla via Vicolo
Moro n. 15;
3) La sig.ra dichiara di essere occupata dall'anno 1999 con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato part-time presso la società Programma 4 S.r.l.;
4) Il sig. dichiara di essere attualmente disoccupato e senza redditi. Parte_1
5) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo Persona_1 condiviso, e pertanto i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla sua salute, educazione e istruzione, nel rispetto delle capacità e tenendo conto delle inclinazioni naturali e aspirazioni della minore.
6) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre. Persona_1
7) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta vorrà, previo Per_1 avviso da dare alla madre con congruo anticipo, e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché anche della volontà della minore, considerando che ha raggiunto l'età di 13 anni. Persona_2
8) Il padre potrà frequentare liberamente la figlia minore sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative, ricreative della stessa;
in ogni caso, il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni fine settimana alternata, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
9) Durante le vacanze natalizie, si alterneranno annualmente in modo tale che la figlia minore trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 30
pagina 3 di 5 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 31 gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternano annualmente in modo tale che la figlia minore trascorra con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; le predette modalità in ogni caso potranno essere modificate previo accordo tra i genitori e tenendo conto anche della volontà delle figlia.
10) Ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore per un periodo continuativo di sette giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
11) Entrambi i genitori si occuperanno di garantire le attività della figlia (frequenza scolastica, svolgimento dei compiti, attività extrascolastiche) ognuno nel rispettivo periodo di convivenza con la minore.
12) Le parti sono autorizzate, individualmente, a richiedere il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per se stessi e per la figlia minore. I genitori potranno portare la figlia minore in vacanza anche all'estero, comunicando tale decisione all'altro genitore almeno 15 giorni prima e fornendo precise indicazioni del luogo e dei recapiti telefonici, con spese a carico della parte che organizza la vacanza senza pretesa di rimborso a carico dell'altro genitore.
13) Le parti, inoltre, pattuiscono che il sig. si obbliga a versare in favore Parte_1 della sig.ra la somma di Euro 200,00 mensili da rivalutarsi Controparte_1 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico. Per_1
14) Il sig. si obbliga a rimborsare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 il 50% delle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non
[...] prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali, sostenute per la minore mediante bonifico. Per_2
pagina 4 di 5 15) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in caso di variazione, la propria residenza
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978 /2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/02/2006 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Stradonetto n. 149, resterà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, il quale continuerà a viverci Controparte_1 unitamente alla figlia minore mentre il sig. trasferirà la Persona_1 Parte_1 propria residenza e abitazione presso la casa dei genitori in Pescara, alla via Vicolo
Moro n. 15;
3) La sig.ra dichiara di essere occupata dall'anno 1999 con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato part-time presso la società Programma 4 S.r.l.;
4) Il sig. dichiara di essere attualmente disoccupato e senza redditi. Parte_1
5) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo Persona_1 condiviso, e pertanto i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla sua salute, educazione e istruzione, nel rispetto delle capacità e tenendo conto delle inclinazioni naturali e aspirazioni della minore.
6) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre. Persona_1
7) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta vorrà, previo Per_1 avviso da dare alla madre con congruo anticipo, e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché anche della volontà della minore, considerando che ha raggiunto l'età di 13 anni. Persona_2
8) Il padre potrà frequentare liberamente la figlia minore sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative, ricreative della stessa;
in ogni caso, il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni fine settimana alternata, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
9) Durante le vacanze natalizie, si alterneranno annualmente in modo tale che la figlia minore trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 30
pagina 3 di 5 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 31 gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternano annualmente in modo tale che la figlia minore trascorra con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; le predette modalità in ogni caso potranno essere modificate previo accordo tra i genitori e tenendo conto anche della volontà delle figlia.
10) Ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore per un periodo continuativo di sette giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
11) Entrambi i genitori si occuperanno di garantire le attività della figlia (frequenza scolastica, svolgimento dei compiti, attività extrascolastiche) ognuno nel rispettivo periodo di convivenza con la minore.
12) Le parti sono autorizzate, individualmente, a richiedere il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per se stessi e per la figlia minore. I genitori potranno portare la figlia minore in vacanza anche all'estero, comunicando tale decisione all'altro genitore almeno 15 giorni prima e fornendo precise indicazioni del luogo e dei recapiti telefonici, con spese a carico della parte che organizza la vacanza senza pretesa di rimborso a carico dell'altro genitore.
13) Le parti, inoltre, pattuiscono che il sig. si obbliga a versare in favore Parte_1 della sig.ra la somma di Euro 200,00 mensili da rivalutarsi Controparte_1 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico. Per_1
14) Il sig. si obbliga a rimborsare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 il 50% delle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non
[...] prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali, sostenute per la minore mediante bonifico. Per_2
pagina 4 di 5 15) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in caso di variazione, la propria residenza
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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