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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5175/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5175/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 01/04/2025
Conclusione del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà Parte_2 Parte_1
per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, manterrà la propria residenza Persona_1
anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, durante il tempo in cui lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in materia di famiglia siglato dal Tribunale Per_1
di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero
essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro
10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, consegnerà le chiavi dell'abitazione Pt_2
familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora la proprietà dell'autovettura Honda Parte_1 Parte_2
Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione 21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le
pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di
separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora (doc. 07). Pt_2
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla
risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento
sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della Legge 898/1970 e previo passaggio in giudicato
della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime
condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione
della sentenza. I coniugi dichiarano di aver disciplinato, con il presente accordo tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di
coniugio e di non avere altro a pretendere reciprocamente salvo l'adempimento delle suddette obbligazioni.
Spese e competenze di causa compensate tra le parti”.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere ratificate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 13/07/2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 56, parte II, serie A, Uff. 14 dell'anno 2003;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5175/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5175/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 01/04/2025
Conclusione del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà Parte_2 Parte_1
per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, manterrà la propria residenza Persona_1
anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, durante il tempo in cui lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in materia di famiglia siglato dal Tribunale Per_1
di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero
essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro
10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, consegnerà le chiavi dell'abitazione Pt_2
familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora la proprietà dell'autovettura Honda Parte_1 Parte_2
Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione 21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le
pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di
separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora (doc. 07). Pt_2
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla
risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento
sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della Legge 898/1970 e previo passaggio in giudicato
della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime
condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione
della sentenza. I coniugi dichiarano di aver disciplinato, con il presente accordo tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di
coniugio e di non avere altro a pretendere reciprocamente salvo l'adempimento delle suddette obbligazioni.
Spese e competenze di causa compensate tra le parti”.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere ratificate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 13/07/2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 56, parte II, serie A, Uff. 14 dell'anno 2003;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca