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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7730/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 24.10.2025, tra
rappresentata e difesa dall'avv. David Dell'Atti in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti
CONTRO
, e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione al d.i. n. 1593/2023 (r.g n. 5404/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento, ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio fin dalla fase monitoria la copia dei contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti dall'opponente dal quale risulta la chiara indicazione dell'importo erogato, dell'importo totale dovuto, del numero e dell'ammontare della rate da corrispondere, del tasso di interesse debitore e delle ulteriori condizioni economiche del rapporto, oltre alla comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine (cfr. documentazione in produzione parte opposta). Ciò posto, parte opposta ha assolto all' onere di provare il proprio credito, avendo prodotto il titolo (contratto di contratto di finanziamento n. 7933502 con Compass Banca S.p.a. allegato al doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio), oltre al rendiconto integrale ex art. 50 Tub (doc. 6 del fascicolo del procedimento monitorio), ed allegato l'inadempimento dell'opponente. Tanto basta per chè l'onere probatorio del creditore possa ritenersi assolto. Sul punto si sono pronunciate in modo chiaro le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Dello stesso tenore, tra le altre: Cass., 20/1/2015, n. 826; Cass., 08/10/2004, n. 20073. Quanto all' usurarietà del tasso applicato, l'illegittimità degli interessi creditori ultralegali non concordati e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la domanda dell' opponente risulta generica e sfornita di idoneo riscontro probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento del diritto che vuol far valere in giudizio;
il convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni (di inefficacia del fatto provato dall'attore o di estinzione o modifica del diritto di questo). Nel caso di specie, incombeva all' opponente l'onere di fornire della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa. La carenza probatoria, nel caso di specie, riguarda sia la documentazione (contratti, estratti conto, etc,), sia i calcoli attraverso i quali gli opponenti affermano l'avvenuto superamento del tasso soglia e le altre doglianze, ragion per cui è stata rigettata della richiesta di espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe assunto una natura meramente esplorativa in relazione alla domanda. Quanto alla eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, si osserva che essa deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. Civ. n. 22736/2021; Cass. Civ. n. 25155/2020). Tanto non è avvenuto, ragion per cui la domanda deve dichiararsi procedibile. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 1593/2023 (r.g n. 5404/2023); 2) condanna l'opponente, applicato il del D.M. n. 147 del 13/08/2022, alla refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 3.809,00 quale compenso tabellare ai valori minimi oltre RFSG, IVA e CPA come per legge. Lecce, 24.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7730/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 24.10.2025, tra
rappresentata e difesa dall'avv. David Dell'Atti in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti
CONTRO
, e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione al d.i. n. 1593/2023 (r.g n. 5404/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento, ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio fin dalla fase monitoria la copia dei contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti dall'opponente dal quale risulta la chiara indicazione dell'importo erogato, dell'importo totale dovuto, del numero e dell'ammontare della rate da corrispondere, del tasso di interesse debitore e delle ulteriori condizioni economiche del rapporto, oltre alla comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine (cfr. documentazione in produzione parte opposta). Ciò posto, parte opposta ha assolto all' onere di provare il proprio credito, avendo prodotto il titolo (contratto di contratto di finanziamento n. 7933502 con Compass Banca S.p.a. allegato al doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio), oltre al rendiconto integrale ex art. 50 Tub (doc. 6 del fascicolo del procedimento monitorio), ed allegato l'inadempimento dell'opponente. Tanto basta per chè l'onere probatorio del creditore possa ritenersi assolto. Sul punto si sono pronunciate in modo chiaro le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Dello stesso tenore, tra le altre: Cass., 20/1/2015, n. 826; Cass., 08/10/2004, n. 20073. Quanto all' usurarietà del tasso applicato, l'illegittimità degli interessi creditori ultralegali non concordati e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la domanda dell' opponente risulta generica e sfornita di idoneo riscontro probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento del diritto che vuol far valere in giudizio;
il convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni (di inefficacia del fatto provato dall'attore o di estinzione o modifica del diritto di questo). Nel caso di specie, incombeva all' opponente l'onere di fornire della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa. La carenza probatoria, nel caso di specie, riguarda sia la documentazione (contratti, estratti conto, etc,), sia i calcoli attraverso i quali gli opponenti affermano l'avvenuto superamento del tasso soglia e le altre doglianze, ragion per cui è stata rigettata della richiesta di espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe assunto una natura meramente esplorativa in relazione alla domanda. Quanto alla eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, si osserva che essa deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. Civ. n. 22736/2021; Cass. Civ. n. 25155/2020). Tanto non è avvenuto, ragion per cui la domanda deve dichiararsi procedibile. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 1593/2023 (r.g n. 5404/2023); 2) condanna l'opponente, applicato il del D.M. n. 147 del 13/08/2022, alla refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 3.809,00 quale compenso tabellare ai valori minimi oltre RFSG, IVA e CPA come per legge. Lecce, 24.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI