TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 5786 dell'anno 2021 (alla quale è riunita la causa civile iscritta al R.G.
n. 5827 dell'anno 2021), vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Fabrizio e Alessandro Licchetta presso il cui studio legale in Corsano
(LE) alla via Regina Elena n. 18/B ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTRICE E CONVENUTA in riconvenzionale–
E
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Chiffi presso il cui studio legale in Presicce-
Acquarica (LE) alla via Caduti di Marcinelle n. 3 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– CONVENUTA E ATTRICE in riconvenzionale – All'udienza del 30.10.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 7.7.2021, conveniva in Parte_1
giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a- dichiarare a dare atto del perfezionamento del contratto di mandato tra la signora e per la gestione del conto Parte_2 Controparte_1
corrente bancario n.0124644720710 in funzione della delega rilasciata nel
2010;
b- dichiarare e dare atto che è tenuta a Controparte_1
fornire il rendiconto della gestione dal 2010 al 18 aprile 2018 all'attrice, avente causa della signora;
Parte_2
c- dichiarare e dare atto che dal 18 aprile 2018 la signora era Parte_2
incapace di intendere e di volere;
d- accertare e dichiarare che dal 18 aprile 2018, data dell'accertata incapacità di intendere di volere della signora la delega conferita nel Parte_2 d) accertare e dare atto della illegittimità di tutte le operazioni effettuate dalla convenuta sul conto della dante causa dell'attrice dal 18 aprile 2018 sino all'ultima operazione effettuata il giorno dopo il decesso della signora Pt_2
;
[...]
e) in conseguenza di tanto condannare la convenuta alla restituzione delle somme dovute oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria su quanto percepito sin dal momento di ogni prelievo o bonifico a seguito della mancata rendicontazione e a seguito della illegittima attività sul conto della dante causa dell'attrice successivamente all'accertamento della sua incapacità di intendere
e volere - con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre alle spese generali, Iva e cap”.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice deduceva che:
- in data 18.8.2020 decedeva della quale diveniva unica erede Parte_2
legittima;
- la de cuius era titolare del conto corrente bancario n. 0124644720710 cointestato con , aperto presso Banca Sella Sud Arditi Controparte_2
Galati, sul quale conto venivano versate sia la pensione italiana che quella belga della de cuius stessa;
- in data 8.3.2010 la de cuius rilasciava una delegava alla convenuta per operare sul conto corrente in suo nome e per suo conto;
- nel mese di luglio 2018 veniva riconosciuta dalla competente Parte_2
commissione medica come invalida civile, non essendo più in grado di compiere gli atti comuni della vita quotidiana;
- nel mese di aprile 2019, ovvero successivamente al riconoscimento della demenza senile, la convenuta richiedeva ed otteneva dal predetto istituto bancario l'abilitazione per l'operatività on-line, così eseguendo da quel momento diverse operazioni di bonifico bancario dal conto corrente in favore di conti diversi intestati a se stessa e a terze persone.
Con comparsa di risposta, depositata il 24.9.2021, si costituiva in giudizio la convenuta , opponendosi alle domande formulate Controparte_1
dall'attrice e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato;
spiegava inoltre da parte sua una domanda riconvenzionale al fine di “condannare
l'attrice, quale unica erede della sig.ra , a rimborsare alla Parte_2
convenuta la somma di € 4.500,00 da quest'ultima pagata il 24.08.2020 per il funerale della sua dante causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 20.4.2022 veniva riunita al presente giudizio la causa iscritta al
R.G. n. 5827/2021 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Istruita con prove per interpello e per testi, all'udienza del 30.10.2025, una volta precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta avente ad oggetto il diritto dell'attrice di ottenere il rendiconto di gestione, quale erede universale della titolare del relativo diritto, occorre evidenziare che, subentrando l'erede nella stessa posizione della mandante, il diritto al rendiconto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
Tale diritto, quindi, non potrà che essere esercitato relativamente agli atti di gestione compiuti nei 10 anni precedenti la comunicazione alla mandataria della relativa richiesta, essendo tale diritto per il periodo pregresso estinto per intervenuta prescrizione.
2 – Quanto al merito, premesso che l'avvenuta conclusione di un contratto di mandato tra la de cuius e la convenuta costituisce circostanza Parte_2
pacifica tra le parti processuali, le domande formulate dall'attrice non sono fondate e devono quindi essere rigettate.
L'ordine logico delle questioni involte nel presente giudizio impone di rilevare, innanzitutto, che l'art. 1722 c.c. dispone che il mandato si estingue, tra l'altro, per morte, interdizione o inabilitazione del mandante. Ebbene, fermo restando che la capacità di intendere e di volere è un concetto da tenere distinto rispetto all'invalidità civile, nel caso di specie parte attrice, si è limitata ad allegare un decadimento cognitivo della de cuius senza, tuttavia, dare prova di una eventuale dichiarazione di interdizione o di inabilitazione della mandante Parte_2
In relazione, poi, all'obbligo gravante sulla convenuta di rendere il conto in ordine alla gestione del mandato, è opportuno richiamare il principio di diritto per il quale, in tema di mandato, se il mandante – o, in virtù dei principi generali in tema di successione mortis causa, l'erede del medesimo, avendo la morte il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandante ai suoi eredi – “agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum” (Cass. civ., ordinanza n. 2810 del 5.2.2025).
Orbene, parte attrice si è limitata a provare la sola circostanza dell'avvenuto pagamento – nella specie, operazioni effettuate sul conto corrente cointestato alla de cuius e alla convenuta–, non fornendo, tuttavia, la prova in ordine Parte_2
alla mancanza di una causa che giustificasse tali operazioni in conto corrente;
di converso la convenuta ha affermato che il denaro prelevato dal conto corrente veniva destinato al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della mandante, ossia, a titolo esemplificativo, per le utenze e tasse, per la spesa per generi alimentari nonché per regalie in favore dei parenti e affini della mandante, ivi inclusa la stessa attrice, come dalla stessa ammesso in sede di interpello, anche per importi considerevoli;
il denaro prelevato inoltre costituiva in parte, in virtù di uno specifico accordo con la mandante, un corrispettivo economico per l'assistenza materiale e morale prestata dalla convenuta in favore della anziana mandante;
assistenza effettivamente prestata fino al decesso della beneficiaria. Circostanza quest'ultima oggetto di prova per mezzo delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria; il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 14.4.2023, ha dichiarato che “nei primi mesi del 2018 a me e mia moglie disse che, poiché non si sentiva più in grado di gestirsi da Parte_2
sola, aveva delegato la nipote di occuparsi di tutte le sue CP_1
necessità e di fare tutti i pagamenti necessari;
ci disse altresì della pensione che
riscuoteva le lasciava una piccola somma che lei gestiva per CP_1
conto proprio per piccole esigenze personali. Il resto della pensione era destinato al pagamento delle predette necessità di e il resto lo Parte_2
tratteneva per l'assistenza che le prestava, come mi ha riferito ”. Parte_2
Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese anche dal teste , Testimone_2
escusso all'udienza del 7.2.2024, nonché dai testi e Tes_3 Testimone_4
escusse all'udienza del 15.5.2024.
[...]
Tanto premesso, stante il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere della prova sulla stessa gravante, ne consegue il rigetto delle relative domande in quanto infondate in fatto come in diritto.
3 – Deve essere infine rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
La convenuta infatti non ha provato in via documentale il pagamento della somma di 4.500,00 euro in favore della ditta di onoranze funebri;
a ciò aggiungasi che, anche laddove fosse stato provato, tenuto conto del rapporto esistente tra la convenuta e la de cuius di particolare fiducia ed amicizia oltre che di natura parentale, il relativo spontaneo adempimento sarebbe comunque esecutivo di un'obbligazione naturale di cui non è ammessa la ripetizione ex art. 2034 del codice civile.
4 – Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità dei relativi accertamenti e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili, oltre che del contestuale rigetto delle domande svolte da entrambe le parti processuali, ritiene il Giudicante che sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. con la compensazione integrale delle spese dii lite tra le parti processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così dispone:
[...]
1) rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese di lite tra le parti processuali.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 è divenuta irregolare e non consentiva più alcuna operazione;
c) accertare e dare atto che nessun rendiconto la convenuta ha offerto in ordine alle somme complessivamente prelevate e/o bonificate dal 2010 al 18 aprile
2018;