Sentenza 14 febbraio 2024
Massime • 2
In tema di adozione del minore, il mancato avviso al presunto genitore biologico circa l'esistenza del procedimento volto all'accertamento della condizione di abbandono e alla successiva dichiarazione di adottabilità del minore, ex art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, determina la nullità della relativa pronuncia e di quelle successive di affidamento preadottivo e di adozione, con la conseguente necessità di rinnovazione dell'intero giudizio, senza che ciò determini conseguenze automatiche sul regime di affidamento in corso, in quanto il definitivo accertamento delle capacità genitoriali o del più idoneo regime adottivo va pur sempre condotto nel rispetto del preminente interesse del minore.
L'obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia conoscenza, dell'esistenza del procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono e della successiva adottabilità del minore, ai sensi dell'art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, sussiste in ogni caso e non è affatto condizionato da una precedente relazione tra il genitore naturale ed il figlio minore, in quanto detto avviso si pone a salvaguardia del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa del destinatario che, in difetto, rischia di subire la privazione definitiva dello status genitoriale.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza di adozione pronunciata in assenza di contraddittorio con il genitore biologicoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |