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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
EL IA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2024 promossa da:
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1 (ME), il 11/03/1976, rappresentata e difesa dall'avv. GOLDONI PAOLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LODI EMANUELA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, la somma mensile di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da marzo 2025;
3) disporre che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_1
4) disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo assegno divorzile, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese da dicembre 2025, fino al mese di luglio 2026 incluso;
5) disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito integralmente da Per_1
; Parte_1
6) disporre che le spese del giudizio di divorzio siano integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha proposto ricorso per separazione, con cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando altresì ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
La domanda di separazione è stata accolta, avendo le parti formulato conclusioni congiunte, con conseguente conversione del rito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti per l'ulteriore trattazione della domanda di divorzio, le parti hanno dichiarato di non essersi riconciliate e hanno confermato di aver raggiunto un accordo anche in merito alle condizioni di divorzio, precisando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti nella procedura di separazione consensualizzata e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze pagina 2 di 3 istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi materiali della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 05/08/1997 in PAGLIARA (ME) tra e , iscritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune predetto al numero 1, parte II, serie A, anno 1997);
2. omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAGLIARA (ME), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 27/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL IA
GI RT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
EL IA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2024 promossa da:
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1 (ME), il 11/03/1976, rappresentata e difesa dall'avv. GOLDONI PAOLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LODI EMANUELA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, la somma mensile di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da marzo 2025;
3) disporre che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_1
4) disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo assegno divorzile, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese da dicembre 2025, fino al mese di luglio 2026 incluso;
5) disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito integralmente da Per_1
; Parte_1
6) disporre che le spese del giudizio di divorzio siano integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha proposto ricorso per separazione, con cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando altresì ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
La domanda di separazione è stata accolta, avendo le parti formulato conclusioni congiunte, con conseguente conversione del rito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti per l'ulteriore trattazione della domanda di divorzio, le parti hanno dichiarato di non essersi riconciliate e hanno confermato di aver raggiunto un accordo anche in merito alle condizioni di divorzio, precisando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti nella procedura di separazione consensualizzata e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze pagina 2 di 3 istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi materiali della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 05/08/1997 in PAGLIARA (ME) tra e , iscritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune predetto al numero 1, parte II, serie A, anno 1997);
2. omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAGLIARA (ME), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 27/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL IA
GI RT
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