Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/03/2024, da
1) SI.ra nata in [...] il [...], cittadina italiana Cod Fisc Parte_1
residente in [...], con l'Avv. Cesare C.F._1
Dell'Oca ( ) pec presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2 Email_1
e
2) SI. nato a [...], il [...], cittadino italiano Cod. Fisc. Parte_2
residente in [...]e Uniti, Località Negrana n. 51, con gli Avv.ti C.F._3
Maurizio Gerosa (C.F. ) pec e Micaela C.F._4 Email_2
Stefanetti ( ) pec presso i quali ha eletto C.F._5 Email_3
domicilio telematico con i seguenti figli minori
- nata il [...] a [...] ed Uniti Persona_1
- nato il [...] a [...] ed Uniti CP_1
FATTO
Ls SI.ra , con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato Parte_1
in data 19 marzo 2024 contenente l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, chiedeva di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Si costituiva il SI. e le parti, raggiunto un accordo transattivo, chiedevano Parte_3
congiuntamente la regolamentazione dei figli alle seguenti condizioni:
1. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
2. collocare i figli prioritariamente presso la residenza della madre sita Peglio 22010 - Strada
Petacchi snc;
3. disporre che i figli stiano con il padre, compreso il pernottamento, tutti i fine settimana (sabato - domenica), dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica sera, nonchè tutti i martedì sera dalle ore 19 sino all'ingresso a scuola del mercoledì;
4. disporre che i periodi di vacanza siano così organizzati. Sia le vacanze natalizie che le vacanze pasquali continueranno ad essere trascorse ciascuna al 50% presso entrambi i genitori, con alternanza del giorno di Natale e di Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Natale presso un genitore
e il giorno di Pasqua presso l'altro genitore, sempre ferma la suddivisione del periodo feriale al 50% tra i due genitori. Durante le vacanze estive ed eventuali altre festività /vacanze invernali/fuori stagione si seguirà il regime di visita ordinario, salvo accordi;
5. stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
6. stabilire a carico del resistente SI. un assegno di mantenimento in favore di Parte_2
ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad Euro
300,00 per ciascun figlio (complessivi Euro 600,00 mensili) da corrispondere alla signora Parte_1
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, ivi comprese il costo della mensa scolastica, come da protocollo del 25/04/2018 pubblicato sul sito del Tribunale di Como in data lunedì 28 maggio
2018;
7. disporre che alla resistente sia altresì corrisposto il 100% dell'importo dell'assegno unico in favore dei figli con obbligo del padre di adoperarsi per ogni formalità richiesta a tal fine;
8. con assenso di entrambi i genitori al rilascio del passaporto od altro documento equipollente ai fini dell'espatrio relativo ai figli minori.
Spese di causa compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in COMO, il 28.5.2025
Il Presidente rel.
Dott ssa Barbara Cao