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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2458 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
, nata in [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Picone n. 8 C.F.: elettivamente domiciliata in Agrigento nella C.F._1
Via Salina n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tuttolomondo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
(ATTORE)
CONTRO
, C.F. : , in persona del Sindaco e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore , Dr. autorizzato a resistere nel Controparte_2 presente giudizio giusto Determina Sindacale n° 111 del 26.11. 2021, rappresentato e difeso dall' Avv.ta Agata Vecchio, legale incaricato per procura speciale in atti, unitamente alla quale elegge domicilio presso il Palazzo di Città, Piazza Luigi
Pirandello
(CONVENUTO)
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART 2051 C.C.
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.09.2021, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi questo Tribunale il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro-tempore, al fine di sentire dichiarare quanto segue:
) Ritenere e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore; ) Controparte_1
Conseguentemente condannare il al risarcimento dei danni fisici Controparte_1 subiti dalla sig.ra pari ad € €15.094,79 o in quella diversa misura Parte_1 anche maggiore che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
) Condannare il predetto Ente convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari dal dovuto al soddisfo e spese legali.
Espone l'attrice in fatto che in data 06/04/2021 mentre percorreva a piedi il Viale della Vittoria – intersezione con Via Giovanni XIII- in Agrigento inciampava e rovinava a terra urtando il viso sul pavimento a causa di una mattonella del marciapiede sollevata e spezzata che le faceva perdere l'equilibrio. Narra l'attrice che l'evento lesivo, si è verificato a causa della pessime condizioni del marciapiede, tali da arrecare insidia gravissima ed inevitabile per l'incolumità pubblica. Sul luogo interveniva la Polizia Stradale di Agrigento nonché un'ambulanza del 118. A causa del predetto sinistro la sig.ra riportava lesioni personali per cui si rendeva necessario il Parte_1 trasporto presso l'Ospedale di Agrigento “San Giovanni di Dio” dove a seguito di accertamenti è stata diagnosticata una “frattura delle ossa nasali, algia capo e volto e ginocchio sx, algia lombo sacrale” con prognosi di giorni 10 s.c.o.m.o.
In diritto l'attrice argomenta la responsabilità che attribuisce al ex art 2051 c.c. CP_1 CP_ per omessa manutenzione del marciapiedi di cui l è custode. Secondo l'attrice l'evento lesivo per cui è causa sarebbe imputabile all'insidia costituita dalla pavimentazione non manutenuta adeguatamente costituente insidia non visibile e non prevedibile;
conseguentemente, parte attrice chiede che venga accertata la responsabilità dell'Ente Comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e quantifica la risarcibilità del danno non patrimoniale e biologico e patrimoniale complessivamente in € 15.094,79. In via istruttoria l'attrice ha prodotto documentazione fotografica e medica e ha chiesto ammettersi prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni occorsi.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021 si è costituito il articolando le CP_1 proprie difese in ordine all'an e al quantum della domanda attorea e chiedendone il rigetto. Il contesta la dinamica del sinistro, contesta l'esistenza Controparte_1 del pericolo, nonché l'invisibilità e l'imprevedibilità dello stesso, nega di avere la responsabilità in merito all'incidente, contesta il nesso di causalità con le riferite lesioni, ed eccepisce l'incongruità della stima del danno e della pretesa risarcitoria, nonché , nella ipotesi che tutti questi elementi vengano confermati con prove , contesta e, quindi nega di avere colpa alcuna nella produzione del sinistro, attesa la visibilità del dissesto indicato quale causa della caduta e la prevedibilità del pericolo.
Afferma la difesa dell'ente resistente la responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, in quanto ella avrebbe adottato una condotta imprudente. In subordine, rileva che la somma richiesta dall'attrice sia eccessiva e chiede che venga ridotta. Chiede pertanto il nel merito ed in via principale di CP_1 rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta e
Pag. 2 di 8 dichiarata una qualsiasi percentuale di responsabilità a carico del , Controparte_1 anche a titolo di concorso, ritenere e dichiarare eccessivo il risarcimento richiesto da parte attrice e, conseguentemente rideterminarlo in misura congrua. Con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20.12.2021 sono stati concessi i termini ex art 183 VI co cpc e all'esito è stata ammessa la prova orale articolata da parte attrice. Assunta la deposizione testimoniale all'udienza dell'11.11.2022 con il teste
, il Giudicante con ordinanza riservata ha nominato il dott. Testimone_1 Per_1
quale consulente tecnico d'ufficio al quale è stato posto il seguente quesito:
[...]
“accerti il consulente, in base alla documentazione agli atti e a seguito di eventuale visita dell'attrice, se gli eventi lesivi lamentati dall'attrice possono essere conseguenza diretta dei fatti descritti in atto di citazione e in caso positivo quantifichi il CTU la congruità delle spese mediche e il danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico”, fissando per il giuramento l'udienza del 15/05/2023.
Accettato l'incarico e immesso nelle funzioni, il consulente in data 04.12.2023 depositava relazione di ctu. Precisate dalle parti le conclusioni, l'udienza è stata rinviata per discussione e decisione con termine a ritroso per note conclusive, udienza poi convertita in cartolare ex art 127 ter cpc. Infine la causa è stata posta in decisione.
Alla luce del compendio probatorio acquisito e della prova costituita in giudizio, l'azione si rivela fondata e, pertanto, la domanda va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
L'attrice invoca a carico dell'Ente convenuto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art 2051 cc per danno da cose in custodia, la cui disciplina prevede la responsabilità del custode, salvo la prova del caso fortuito.
Orbene, la responsabilità ex art 2051 cc dedotta dall'attrice si configura come una ipotesi di responsabilità obiettiva (o semi-obiettiva) per cui il danneggiato deve provare il nesso causale tra il danno e il fatto e spetta al custode del bene la dimostrazione della interruzione del predetto nesso per caso fortuito.
Ebbene la Corte di Cassazione è tornata a statuire di recente sugli elementi fondanti la suddetta responsabilità dettando i principi che di seguito si ripercorrono in quanto utili e pertinenti al fine del decidere il caso concreto e che il giudice di merito è tenuto ad applicare.
La Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e
2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la
Pag. 3 di 8 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Tale principio di diritto - ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (in tal senso Cass civ 30394/2023).
Tornando al caso che occupa, e analizzando il compendio probatorio messo a disposizione del Giudice al fine di valutare concretamente la sussistenza dei requisiti e l'applicabilità dei principi sanciti dalla Cassazione, può ritenersi raggiunta la prova del fatto accaduto come denunciato dall'attore nel proprio atto introduttivo e successivi atti di causa.
In primo luogo, ragionando sulla sussistenza dell'an della domanda formulata dall'attrice, occorre esaminare la produzione attorea che contiene in primo luogo l'attestazione sottoscritta dal Commissario di Polizia di Stato e redatta in data 12.04.2021 da cui si evince l'intervento avvenuto in data 06.04.2021 ad opera di personale dipendente delle Forze di Polizia sul luogo dell'incidente, laddove l'attrice si trovava riversa per terra in un punto del marciapiedi del Viale della Vittoria (AG) all'intersezione con la via Giovanni XXIII. Visto l'ematoma frontale e la presenza di tracce sul marciapiede gli operatori di Polizia chiamavano il 118. Unitamente alla attrice, era presente sui luoghi la sig.ra la quale narrava che unitamente Testimone_1 all'attrice era solita fare attività fisica in quel tratto di strada, tuttavia l'amica era caduta inciampando sulle mattonelle del marciapiedi divelte. Sopraggiunta l'ambulanza l'attrice veniva condotta in Nosocomio e gli agenti, rimasti ad ispezionare i lughi, accertavano la sussistenza di un rigonfiamento sul marciapiede, diverse mattonelle crepate e sollevate. Allega l'attrice altresì cartella clinica di ricovero, sottoposta nel
Pag. 4 di 8 corso del processo all'esame del consulente nominato, da cui può comunque evincersi la coincidenza della data del ricovero con la data e l'orario dell'incidente denunciato.
Quanto alle modalità dell'incidente, la ricostruzione attorea è stata confermata dalla deposizione testimoniale assunta all'udienza dell'11.11.2022, in occasione della quale la teste confermava tutti gli articolati contenuti nella memoria istruttoria attorea, precisando quanto segue: “ero insieme alla sig.ra quando a causa della Pt_1 pavimentazione divelta ella inciampava per due volte;
la seconda vola cadeva battendo la testa;
fuoriusciva del sangue;
giungeva la polizia che chiamava il 118 e io rimanevo vicina finchè non arrivava l'ambulanza che la trasportava in ospedale;
non vi era segnalazione;
anche se facciamo spesso questa strada, questa volta la mia amica ha inciampato. Forse perché siamo state meno attente.”
Il teste riconosceva altresì le foto e il punto della caduta mostratele dal Giudicante e agli atti. Precisa il teste “probabilmente la mia amica si è girata e poi è quasi svenuta”. Su domanda del Giudice relativamente all'orario il teste ha precisato: “posso dire che erano circa le 8,00 del mattino.”
Nessuna prova contraria è stata invece fornita dal tale da poter smentire CP_1
l'evolversi dei fatti come descritto dall'attrice in atto introduttivo e confermato in giudizio dalla testimonianza assunta e attestato dal Commissario di Polizia con atto datato 12.04.2021.
La circostanza eccepita dalla difesa del della presunta disattenzione della CP_1 attrice nel percorrere la strada non è utile a configurare il caso fortuito interruttivo del nesso causale perché la adibizione del marciapiedi al transito pedonale è sufficiente a indurre chi vi passeggia a confidare nella corretta manutenzione del manto stradale.
Pertanto, può ritenersi dimostrata la dinamica dell'incidente come descritta dall'attore causalmente collegata alla sussistenza di una parte del marciapiede non regolarmente manutenuto.
Si ritiene sulla base delle prove precostituite e offerte al Giudice e quelle costituite in giudizio sufficientemente acclarato l'an del risarcimento, in quanto è stato dimostrato durante il processo che l'evento lesivo denunciato dall'attrice si è in effetti verificato con le modalità descritte in atto introduttivo, a cagione di un omessa manutenzione e CP_ sorveglianza del marciapiede comunale da parte dell' che ne ha la custodia, essendo caduto il pedone per la presenza di mattonelle divelte sul marciapiedi, non segnalate, come attestato dalla Polizia.
Di fatto, visto l'affidamento risposto dal pedone nel percorrere velocemente un marciapiedi della pubblica via, e la sussistenza di un disallineamento nel marciapiedi non segnalato e difficilmente visibile data la conformazione delle mattonelle del marciapiede stesso, e il riverbero del sole nell'ora dell'incidente, può ritenersi integrato altresì il requisito della cd “insidia o trabocchetto”, requisito fondante per la giurisprudenza della Cassazione più risalente nel tempo la configurazione della
Pag. 5 di 8 responsabilità ex art 2051 cc . La giurisprudenza ha, infatti, elaborato la nozione di insidia o trabocchetto quale anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Il Tribunale Roma, sez. XII, 5/12/2017, n. 22792, ha precisato che: “L'insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto l'esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all'art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione”.
Nel caso che occupa può escludersi una responsabilità concorrente del pedone che ragionevolmente abbia fatto affidamento sulla integrità del marciapiede.
Occorre a questo punto accertare il quantum del danno, anch'esso soggetto al medesimo rigore probatorio dell'an dell'evento.
Per accertare il danno in effetti causato all'attrice a seguito della lamentata caduta sul marciapiede si è ritenuto necessario nominare un consulente tecnico d'ufficio, in mancanza, peraltro, di una perizia di parte.
Il perito ha esaminato il verbale di Dimissione n. 9643 presente agli atti dell'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento ed i referti degli esami clinico diagnostici, in particolare una TC del Massiccio Facciale che evidenziava
“frattura delle ossa nasali” e una consulenza ORL che poneva diagnosi di “frattura delle ossa proprie del naso”. Attesta che la paziente veniva dimessa con diagnosi di “algie multiple in politrauma” nella stessa data (accettazione ore 09:33, dimissione ore 12:13) e prognosi di giorni 10 (dieci); che in data 10.04.2023 si sottoponeva a visita ORL di controllo presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. “San Giovanni di Dio”; che effettuava altresì controlli medici seriati presso lo studio medico del Dott. Per_2
(vedasi certificazioni mediche del 16.04.2021, 26.04.2021, 06.05.2021 e
[...]
17.05.2021 presenti agli atti), venendo dichiarata clinicamente guarita con postumi in data 17.05.2021, che in data 09.05.2021 inoltre effettuava radiografia di controllo presso il “Centro di Diagnostica per Immagini Dott. A. Lo Zito S.R.L.”, ove veniva confermata diagnosi di frattura al setto nasale in via di consolidamento.
All'esito dell'esame anche obiettivo della paziente il consulente nominato d'Ufficio ha emesso la seguente diagnosi : “Da quanto si evince dall'analisi degli atti, dalla storia clinica e dalla visita peritale eseguita, si può affermare che la IG.ra Parte_1
Pag. 6 di 8 risulta affetta da: – Esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra.”
Di seguito il consulente ha risposto ai quesiti posti dal Giudice, affermando la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico descritto in atto introduttivo e le conseguenze lesive denunciate dall'attrice.
Afferma il CTU che “la patologia oggetto delle conclusioni diagnostiche può essere attribuita al trauma subito dalla IG.ra in data 06.04.2021, le cui Parte_1 modalità ne hanno determinato un trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra: detti esiti, vanno ritenuti tutti causalmente correlati con la lesività subita”.
Accerta il consulente che “Gli esiti evidenziati sono da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento, al fine della valutazione a posteriori dell'invalidità permanente, considerando l'intervallo di tempo intercorso dall'epoca del sinistro. Alla luce del quadro clinico evidenziato dalla perizia medico-legale ed alla documentazione medica esibita, è possibile affermare che la Perizianda, a seguito del trauma del 06.04.2021, ha riportato “esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra”, ne è conseguito pertanto un periodo di invalidità temporanea totale al 100% di 1 (uno) giorni
(06.04.2021), cui vanno aggiunti 9 (nove) giorni di invalidità temporanea parziale al
75% (dal 07.04.2021 al 15.04.2021), 10 (dieci) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (dal 16.04.2021 al 25.04.2021) e di ulteriori 21 (ventuno) giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (dal 26.04.2021 al 17.05.2021). Gli esiti traumatici di cui al giudizio diagnostico, tenuto conto della loro definitiva emendabilità, configurano condizione di danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, sono valutabili nella misura del 6% della totale (G.U.R.I n. 211 del 11.09.2003 e successive modificazioni, Ministero della Salute) come segue: - il trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali si individua con la descrizione tabellare di “postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale” che prevede una percentuale variabile dal 2 al 6%: in tale caso possiamo attribuire una percentuale del 3%; - la residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra va determinata come
“pregiudizio estetico complessivo lieve” cui può essere assegnata un punteggio del 3%.”
Conclude il consulente ritenendo che “alla IG.ra , a seguito del Parte_1 trauma occorso il 06.04.2021 in cui ha riportato “esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra”, possa essere riconosciuta un'invalidità temporanea totale al 100% di 1 giorno, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 9 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 10 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% di 21 giorni cui vanno associati i postumi permanenti invalidanti pari al 6% di danno biologico.” Dichiara altresì congrue le spese.
Pag. 7 di 8 A questo punto, condividendo gli esiti dell'accertamento peritale, il danno non patrimoniale da riconoscersi all'attore perché oggetto di accertamento, da liquidarsi unitamente al danno patrimoniale per spese mediche - non sussistendo invece prova alcuna di ulteriori riflessi negativi apprezzabili anche in termini di chiesto danno morale
- è solo quello biologico, da liquidarsi alla luce dell'accertamento tecnico d'ufficio come segue: il danno biologico permanente nella misura di € 6.229,17; il danno biologico temporaneo nella misura di € 1709.64.
Alla suddetta voce di danno vanno aggiunte le spese mediche documentate pari ad €
244,00.
In totale il danno risarcibile, sub specie di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, è quantificabile nella somma complessiva di € 7.327,99.
L'accertamento della responsabilità del convenuto comporta la condanna al CP_1 risarcimento del danno acclarato cui consegue la condanna alle spese legali e di CTU del procedimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, riconosciuta la responsabilità ex art
2051 cc del sinistro per cui è causa in capo al , condanna Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno patito dall'attrice quantificato in complessivi € 7.327,99, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese legali in favore CP_1 dell'attrice da quantificarsi in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e CPA.
Pone definitivamente a carico del le spese della C.T.U. già liquidate CP_1
Agrigento, 26.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2458 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
, nata in [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Picone n. 8 C.F.: elettivamente domiciliata in Agrigento nella C.F._1
Via Salina n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tuttolomondo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
(ATTORE)
CONTRO
, C.F. : , in persona del Sindaco e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore , Dr. autorizzato a resistere nel Controparte_2 presente giudizio giusto Determina Sindacale n° 111 del 26.11. 2021, rappresentato e difeso dall' Avv.ta Agata Vecchio, legale incaricato per procura speciale in atti, unitamente alla quale elegge domicilio presso il Palazzo di Città, Piazza Luigi
Pirandello
(CONVENUTO)
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART 2051 C.C.
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.09.2021, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi questo Tribunale il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro-tempore, al fine di sentire dichiarare quanto segue:
) Ritenere e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore; ) Controparte_1
Conseguentemente condannare il al risarcimento dei danni fisici Controparte_1 subiti dalla sig.ra pari ad € €15.094,79 o in quella diversa misura Parte_1 anche maggiore che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
) Condannare il predetto Ente convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari dal dovuto al soddisfo e spese legali.
Espone l'attrice in fatto che in data 06/04/2021 mentre percorreva a piedi il Viale della Vittoria – intersezione con Via Giovanni XIII- in Agrigento inciampava e rovinava a terra urtando il viso sul pavimento a causa di una mattonella del marciapiede sollevata e spezzata che le faceva perdere l'equilibrio. Narra l'attrice che l'evento lesivo, si è verificato a causa della pessime condizioni del marciapiede, tali da arrecare insidia gravissima ed inevitabile per l'incolumità pubblica. Sul luogo interveniva la Polizia Stradale di Agrigento nonché un'ambulanza del 118. A causa del predetto sinistro la sig.ra riportava lesioni personali per cui si rendeva necessario il Parte_1 trasporto presso l'Ospedale di Agrigento “San Giovanni di Dio” dove a seguito di accertamenti è stata diagnosticata una “frattura delle ossa nasali, algia capo e volto e ginocchio sx, algia lombo sacrale” con prognosi di giorni 10 s.c.o.m.o.
In diritto l'attrice argomenta la responsabilità che attribuisce al ex art 2051 c.c. CP_1 CP_ per omessa manutenzione del marciapiedi di cui l è custode. Secondo l'attrice l'evento lesivo per cui è causa sarebbe imputabile all'insidia costituita dalla pavimentazione non manutenuta adeguatamente costituente insidia non visibile e non prevedibile;
conseguentemente, parte attrice chiede che venga accertata la responsabilità dell'Ente Comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e quantifica la risarcibilità del danno non patrimoniale e biologico e patrimoniale complessivamente in € 15.094,79. In via istruttoria l'attrice ha prodotto documentazione fotografica e medica e ha chiesto ammettersi prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni occorsi.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021 si è costituito il articolando le CP_1 proprie difese in ordine all'an e al quantum della domanda attorea e chiedendone il rigetto. Il contesta la dinamica del sinistro, contesta l'esistenza Controparte_1 del pericolo, nonché l'invisibilità e l'imprevedibilità dello stesso, nega di avere la responsabilità in merito all'incidente, contesta il nesso di causalità con le riferite lesioni, ed eccepisce l'incongruità della stima del danno e della pretesa risarcitoria, nonché , nella ipotesi che tutti questi elementi vengano confermati con prove , contesta e, quindi nega di avere colpa alcuna nella produzione del sinistro, attesa la visibilità del dissesto indicato quale causa della caduta e la prevedibilità del pericolo.
Afferma la difesa dell'ente resistente la responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, in quanto ella avrebbe adottato una condotta imprudente. In subordine, rileva che la somma richiesta dall'attrice sia eccessiva e chiede che venga ridotta. Chiede pertanto il nel merito ed in via principale di CP_1 rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta e
Pag. 2 di 8 dichiarata una qualsiasi percentuale di responsabilità a carico del , Controparte_1 anche a titolo di concorso, ritenere e dichiarare eccessivo il risarcimento richiesto da parte attrice e, conseguentemente rideterminarlo in misura congrua. Con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20.12.2021 sono stati concessi i termini ex art 183 VI co cpc e all'esito è stata ammessa la prova orale articolata da parte attrice. Assunta la deposizione testimoniale all'udienza dell'11.11.2022 con il teste
, il Giudicante con ordinanza riservata ha nominato il dott. Testimone_1 Per_1
quale consulente tecnico d'ufficio al quale è stato posto il seguente quesito:
[...]
“accerti il consulente, in base alla documentazione agli atti e a seguito di eventuale visita dell'attrice, se gli eventi lesivi lamentati dall'attrice possono essere conseguenza diretta dei fatti descritti in atto di citazione e in caso positivo quantifichi il CTU la congruità delle spese mediche e il danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico”, fissando per il giuramento l'udienza del 15/05/2023.
Accettato l'incarico e immesso nelle funzioni, il consulente in data 04.12.2023 depositava relazione di ctu. Precisate dalle parti le conclusioni, l'udienza è stata rinviata per discussione e decisione con termine a ritroso per note conclusive, udienza poi convertita in cartolare ex art 127 ter cpc. Infine la causa è stata posta in decisione.
Alla luce del compendio probatorio acquisito e della prova costituita in giudizio, l'azione si rivela fondata e, pertanto, la domanda va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
L'attrice invoca a carico dell'Ente convenuto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art 2051 cc per danno da cose in custodia, la cui disciplina prevede la responsabilità del custode, salvo la prova del caso fortuito.
Orbene, la responsabilità ex art 2051 cc dedotta dall'attrice si configura come una ipotesi di responsabilità obiettiva (o semi-obiettiva) per cui il danneggiato deve provare il nesso causale tra il danno e il fatto e spetta al custode del bene la dimostrazione della interruzione del predetto nesso per caso fortuito.
Ebbene la Corte di Cassazione è tornata a statuire di recente sugli elementi fondanti la suddetta responsabilità dettando i principi che di seguito si ripercorrono in quanto utili e pertinenti al fine del decidere il caso concreto e che il giudice di merito è tenuto ad applicare.
La Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e
2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la
Pag. 3 di 8 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Tale principio di diritto - ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (in tal senso Cass civ 30394/2023).
Tornando al caso che occupa, e analizzando il compendio probatorio messo a disposizione del Giudice al fine di valutare concretamente la sussistenza dei requisiti e l'applicabilità dei principi sanciti dalla Cassazione, può ritenersi raggiunta la prova del fatto accaduto come denunciato dall'attore nel proprio atto introduttivo e successivi atti di causa.
In primo luogo, ragionando sulla sussistenza dell'an della domanda formulata dall'attrice, occorre esaminare la produzione attorea che contiene in primo luogo l'attestazione sottoscritta dal Commissario di Polizia di Stato e redatta in data 12.04.2021 da cui si evince l'intervento avvenuto in data 06.04.2021 ad opera di personale dipendente delle Forze di Polizia sul luogo dell'incidente, laddove l'attrice si trovava riversa per terra in un punto del marciapiedi del Viale della Vittoria (AG) all'intersezione con la via Giovanni XXIII. Visto l'ematoma frontale e la presenza di tracce sul marciapiede gli operatori di Polizia chiamavano il 118. Unitamente alla attrice, era presente sui luoghi la sig.ra la quale narrava che unitamente Testimone_1 all'attrice era solita fare attività fisica in quel tratto di strada, tuttavia l'amica era caduta inciampando sulle mattonelle del marciapiedi divelte. Sopraggiunta l'ambulanza l'attrice veniva condotta in Nosocomio e gli agenti, rimasti ad ispezionare i lughi, accertavano la sussistenza di un rigonfiamento sul marciapiede, diverse mattonelle crepate e sollevate. Allega l'attrice altresì cartella clinica di ricovero, sottoposta nel
Pag. 4 di 8 corso del processo all'esame del consulente nominato, da cui può comunque evincersi la coincidenza della data del ricovero con la data e l'orario dell'incidente denunciato.
Quanto alle modalità dell'incidente, la ricostruzione attorea è stata confermata dalla deposizione testimoniale assunta all'udienza dell'11.11.2022, in occasione della quale la teste confermava tutti gli articolati contenuti nella memoria istruttoria attorea, precisando quanto segue: “ero insieme alla sig.ra quando a causa della Pt_1 pavimentazione divelta ella inciampava per due volte;
la seconda vola cadeva battendo la testa;
fuoriusciva del sangue;
giungeva la polizia che chiamava il 118 e io rimanevo vicina finchè non arrivava l'ambulanza che la trasportava in ospedale;
non vi era segnalazione;
anche se facciamo spesso questa strada, questa volta la mia amica ha inciampato. Forse perché siamo state meno attente.”
Il teste riconosceva altresì le foto e il punto della caduta mostratele dal Giudicante e agli atti. Precisa il teste “probabilmente la mia amica si è girata e poi è quasi svenuta”. Su domanda del Giudice relativamente all'orario il teste ha precisato: “posso dire che erano circa le 8,00 del mattino.”
Nessuna prova contraria è stata invece fornita dal tale da poter smentire CP_1
l'evolversi dei fatti come descritto dall'attrice in atto introduttivo e confermato in giudizio dalla testimonianza assunta e attestato dal Commissario di Polizia con atto datato 12.04.2021.
La circostanza eccepita dalla difesa del della presunta disattenzione della CP_1 attrice nel percorrere la strada non è utile a configurare il caso fortuito interruttivo del nesso causale perché la adibizione del marciapiedi al transito pedonale è sufficiente a indurre chi vi passeggia a confidare nella corretta manutenzione del manto stradale.
Pertanto, può ritenersi dimostrata la dinamica dell'incidente come descritta dall'attore causalmente collegata alla sussistenza di una parte del marciapiede non regolarmente manutenuto.
Si ritiene sulla base delle prove precostituite e offerte al Giudice e quelle costituite in giudizio sufficientemente acclarato l'an del risarcimento, in quanto è stato dimostrato durante il processo che l'evento lesivo denunciato dall'attrice si è in effetti verificato con le modalità descritte in atto introduttivo, a cagione di un omessa manutenzione e CP_ sorveglianza del marciapiede comunale da parte dell' che ne ha la custodia, essendo caduto il pedone per la presenza di mattonelle divelte sul marciapiedi, non segnalate, come attestato dalla Polizia.
Di fatto, visto l'affidamento risposto dal pedone nel percorrere velocemente un marciapiedi della pubblica via, e la sussistenza di un disallineamento nel marciapiedi non segnalato e difficilmente visibile data la conformazione delle mattonelle del marciapiede stesso, e il riverbero del sole nell'ora dell'incidente, può ritenersi integrato altresì il requisito della cd “insidia o trabocchetto”, requisito fondante per la giurisprudenza della Cassazione più risalente nel tempo la configurazione della
Pag. 5 di 8 responsabilità ex art 2051 cc . La giurisprudenza ha, infatti, elaborato la nozione di insidia o trabocchetto quale anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Il Tribunale Roma, sez. XII, 5/12/2017, n. 22792, ha precisato che: “L'insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto l'esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all'art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione”.
Nel caso che occupa può escludersi una responsabilità concorrente del pedone che ragionevolmente abbia fatto affidamento sulla integrità del marciapiede.
Occorre a questo punto accertare il quantum del danno, anch'esso soggetto al medesimo rigore probatorio dell'an dell'evento.
Per accertare il danno in effetti causato all'attrice a seguito della lamentata caduta sul marciapiede si è ritenuto necessario nominare un consulente tecnico d'ufficio, in mancanza, peraltro, di una perizia di parte.
Il perito ha esaminato il verbale di Dimissione n. 9643 presente agli atti dell'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento ed i referti degli esami clinico diagnostici, in particolare una TC del Massiccio Facciale che evidenziava
“frattura delle ossa nasali” e una consulenza ORL che poneva diagnosi di “frattura delle ossa proprie del naso”. Attesta che la paziente veniva dimessa con diagnosi di “algie multiple in politrauma” nella stessa data (accettazione ore 09:33, dimissione ore 12:13) e prognosi di giorni 10 (dieci); che in data 10.04.2023 si sottoponeva a visita ORL di controllo presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. “San Giovanni di Dio”; che effettuava altresì controlli medici seriati presso lo studio medico del Dott. Per_2
(vedasi certificazioni mediche del 16.04.2021, 26.04.2021, 06.05.2021 e
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17.05.2021 presenti agli atti), venendo dichiarata clinicamente guarita con postumi in data 17.05.2021, che in data 09.05.2021 inoltre effettuava radiografia di controllo presso il “Centro di Diagnostica per Immagini Dott. A. Lo Zito S.R.L.”, ove veniva confermata diagnosi di frattura al setto nasale in via di consolidamento.
All'esito dell'esame anche obiettivo della paziente il consulente nominato d'Ufficio ha emesso la seguente diagnosi : “Da quanto si evince dall'analisi degli atti, dalla storia clinica e dalla visita peritale eseguita, si può affermare che la IG.ra Parte_1
Pag. 6 di 8 risulta affetta da: – Esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra.”
Di seguito il consulente ha risposto ai quesiti posti dal Giudice, affermando la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico descritto in atto introduttivo e le conseguenze lesive denunciate dall'attrice.
Afferma il CTU che “la patologia oggetto delle conclusioni diagnostiche può essere attribuita al trauma subito dalla IG.ra in data 06.04.2021, le cui Parte_1 modalità ne hanno determinato un trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra: detti esiti, vanno ritenuti tutti causalmente correlati con la lesività subita”.
Accerta il consulente che “Gli esiti evidenziati sono da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento, al fine della valutazione a posteriori dell'invalidità permanente, considerando l'intervallo di tempo intercorso dall'epoca del sinistro. Alla luce del quadro clinico evidenziato dalla perizia medico-legale ed alla documentazione medica esibita, è possibile affermare che la Perizianda, a seguito del trauma del 06.04.2021, ha riportato “esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra”, ne è conseguito pertanto un periodo di invalidità temporanea totale al 100% di 1 (uno) giorni
(06.04.2021), cui vanno aggiunti 9 (nove) giorni di invalidità temporanea parziale al
75% (dal 07.04.2021 al 15.04.2021), 10 (dieci) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (dal 16.04.2021 al 25.04.2021) e di ulteriori 21 (ventuno) giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (dal 26.04.2021 al 17.05.2021). Gli esiti traumatici di cui al giudizio diagnostico, tenuto conto della loro definitiva emendabilità, configurano condizione di danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, sono valutabili nella misura del 6% della totale (G.U.R.I n. 211 del 11.09.2003 e successive modificazioni, Ministero della Salute) come segue: - il trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali si individua con la descrizione tabellare di “postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale” che prevede una percentuale variabile dal 2 al 6%: in tale caso possiamo attribuire una percentuale del 3%; - la residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra va determinata come
“pregiudizio estetico complessivo lieve” cui può essere assegnata un punteggio del 3%.”
Conclude il consulente ritenendo che “alla IG.ra , a seguito del Parte_1 trauma occorso il 06.04.2021 in cui ha riportato “esiti trauma contusivo al volto con frattura delle ossa nasali e residua tumefazione all'arcata orbitale inferiore destra”, possa essere riconosciuta un'invalidità temporanea totale al 100% di 1 giorno, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 9 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 10 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% di 21 giorni cui vanno associati i postumi permanenti invalidanti pari al 6% di danno biologico.” Dichiara altresì congrue le spese.
Pag. 7 di 8 A questo punto, condividendo gli esiti dell'accertamento peritale, il danno non patrimoniale da riconoscersi all'attore perché oggetto di accertamento, da liquidarsi unitamente al danno patrimoniale per spese mediche - non sussistendo invece prova alcuna di ulteriori riflessi negativi apprezzabili anche in termini di chiesto danno morale
- è solo quello biologico, da liquidarsi alla luce dell'accertamento tecnico d'ufficio come segue: il danno biologico permanente nella misura di € 6.229,17; il danno biologico temporaneo nella misura di € 1709.64.
Alla suddetta voce di danno vanno aggiunte le spese mediche documentate pari ad €
244,00.
In totale il danno risarcibile, sub specie di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, è quantificabile nella somma complessiva di € 7.327,99.
L'accertamento della responsabilità del convenuto comporta la condanna al CP_1 risarcimento del danno acclarato cui consegue la condanna alle spese legali e di CTU del procedimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, riconosciuta la responsabilità ex art
2051 cc del sinistro per cui è causa in capo al , condanna Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno patito dall'attrice quantificato in complessivi € 7.327,99, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese legali in favore CP_1 dell'attrice da quantificarsi in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e CPA.
Pone definitivamente a carico del le spese della C.T.U. già liquidate CP_1
Agrigento, 26.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
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