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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 30/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
795/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Emile Chanoux n.33 elettivamente domiciliata in Aosta (AO), alla via Porta Pretoria n. 19 presso lo Studio dell'Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta (C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende
CONTRO
(cod. fisc ) nato in [...] il [...], ed in Aosta CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in via Promis 3A, presso l'avv. Carola Rosa Marzi
( ), che la rappresenta e difende C.F._4
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
pagina 1 di 5 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 31/05/2003, nel Comune di Aymavilles
(AO) e l'atto stato trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 4, Parte 2, Serie A Anno 2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate le figlie , ad Aosta (AO) il 16/12/2003, , ad Aosta PEona_1 PEona_2
(AO) il 17/08/2007.
La ricorrente, dedotta l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della relativa prosecuzione, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di prevedere la collocazione della figlia
PE minore presso la madre e l'obbligo a carico del padre di provvedere al relativo mantenimento versando alla madre il contributo mensile di euro 400.
Nel costituirsi, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo di prevedere che ogni genitore provveda al mantenimento della figlia con il medesimo convivente (la figlia maggiorenne convive con il padre). Per_1
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi e, dopo ampia discussione, in via conciliativa, parte resistente ha proposto quali condizioni della separazione l'attribuzione dell'assegno unico INPS per intero alla madre, l'accollo per intero delle spese universitarie per la figlia PE da parte del padre con lei convivente, la previsione di un contributo per il mantenimento di Per_1
convivente con la madre, a carico del padre, in misura di euro 150 ogni mese;
parte ricorrente nella stessa udienza si è riservata di valutare la proposta.
Sono stati assunti i provvedimenti provvisori (prevedenti in particolare il mantenimento diretto delle figlie da parte del genitore convivente) con ordinanza del 28.1.2025 reclamata dalla ricorrente innanzi alla Corte di Appello con udienza fissata nel mese di luglio 2025.
In vista dell'udienza del 29.4.2025, il resistente ha documentato che la ricorrente è rientrata al lavoro a tempo pieno (dal part time all'83%) a far data dal mese di gennaio 2025, con conseguente incremento della retribuzione netta;
inoltre, il convenuto ha rilevato e documentato che nel mese di novembre 2024
è stato raggiunto un accordo collettivo per il rinnovo contrattuale con previsione di aumento di stipendio dei dipendenti regionali a decorrere dal 2022 e la previsione di corresponsione degli arretrati dovuti nel mese di febbraio 2025.
pagina 2 di 5 Nelle note depositate il 29.4.2025 la ricorrente ha replicato che l'aumento di retribuzione a seguito del passaggio al full time è insignificante rispetto alla propria situazione economico patrimoniale e che l'accordo collettivo raggiunto per il rinnovo contrattuale con un aumento di stipendio dei dipendenti regionali a far data dal 2022 è stato comunicato ai dipendenti regionali solo con circolare del
14.02.2025.
All'udienza del 29.4.2025 il difensore di parte resistente ha confermato, in via meramente conciliativa, la proposta formulata alla prima udienza, ferme le conclusioni atti;
il difensore della ricorrente ha rilevato che la proposta sarebbe accettabile ove il padre provveda altresì a versare direttamente alla figlia la “paghetta” mensile di euro 50.
Alla stessa udienza, parte ricorrente ha insistito nelle istanze istruttorie dedotte nelle note depositate il
29.4.2024, ha chiesto inoltre che controparte produca le fatture emesse a decorrere dal gennaio 2025 e in ogni caso ha richiamato le conclusioni così come precisate nelle dette note;
parte resistente ha contestato tutto quanto dedotto nelle note stesse, si è opposta alle istanze tutte di controparte, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta richiamando le istanze istruttorie di cui agli atti successivi, ha chiesto la rimessione della causa in decisione e, in subordine, in caso di rinvio ad altra udienza della rimessione in decisione, ha chiesto che siano prodotte le buste paga della ricorrente da gennaio 2025 in avanti.
Con ordinanza del 30.4.2025 il GI ha rimesso la causa in decisione.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale e le parti hanno inequivocabilmente manifestato la volontà di separarsi.
L'unico punto di contrasto tra le parti riguarda la contribuzione al mantenimento della figlia minore PE
convivente con la madre.
Al riguardo, si rileva che la figlia maggiorenne convive col padre, è studentessa universitaria, Per_1
percepisce redditi esigui da lavori precari (il suo reddito da CUD 2024 prodotto dalla ricorrente è pari a complessivi euro 4.128,54).
PE La figlia minorenne (che compirà 18 anni ad agosto 2025) convive con la madre, è studentessa non universitaria, percepisce redditi esigui da lavori precari, inferiori a quelli percepiti dalla sorella (ha iniziato a svolgere attività lavorativa lo scorso autunno, con un imponibile aumentato progressivamente fino all'importo di euro 212,00 nel dicembre 2024 come da estratto INPS prodotto dalla ricorrente).
La situazione economico patrimoniale delle parti è la seguente:
pagina 3 di 5 i redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni prodotte relative agli anni 2021, 2022, 2023 registrano un lieve squilibrio a favore del resistente (circa 54.000 euro il netto percepito dalla ricorrente nei tre anni, circa 60.000 euro il netto percepito dal resistente nei tre anni); il resistente dispone di rilevanti risorse sui c/c (circa 62.000 euro sul conto Unicredit al dicembre 2024, circa 20.000 euro sul conto BCC alla stessa data), mentre la ricorrente ha utilizzato o accantonato i risparmi a fini pensionistici;
dagli estratti conto prodotti dal resistente risulta che egli percepisce dividendi su azioni della banca
(BCCV) non dichiarati e percepisce accrediti (conto Unicredit) superiori al lordo dichiarato (di circa euro 13.000 per l'anno 2023); le parti non hanno proprietà immobiliari e sostengono spese per la locazione (650 euro mensili la ricorrente, 600 euro mensili il resistente); la ricorrente beneficerà di un lieve incremento della retribuzione con il passaggio dal part-time all'87% al full-time.
Da tutto quanto esposto, discende che, da un lato, le parti potranno e dovranno provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie con loro conviventi sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie e, dall'altro, che, in ragione della lieve sperequazione in danno della madre, il padre dovrà contribuire al PE mantenimento della figlia in misura di euro 200 ogni mese, e non di 400 come richiesto, considerato che le spese straordinarie per la figlia a carico del padre con lei convivente sono Per_1
maggiori, essendo ella studentessa universitaria.
In assenza di diverso accordo delle parti, l'assegno unico spetta per legge a entrambi i genitori nella misura del 50%, cosicché nulla deve disporsi al riguardo.
Spese di causa compensate per la metà, in ragione dell'esito della causa, restante metà a carico di parte convenuta. Le spese sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli incombenti di legge;
PE dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori si faranno carico in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario e straordinario delle figlie con essi conviventi;
PE pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando alla madre,
pagina 4 di 5 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 200, oltre adeguamenti istat;
compensa per la metà le spese, pone la restante metà a carico del resistente e lo condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 3880 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 26.5.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Emile Chanoux n.33 elettivamente domiciliata in Aosta (AO), alla via Porta Pretoria n. 19 presso lo Studio dell'Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta (C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende
CONTRO
(cod. fisc ) nato in [...] il [...], ed in Aosta CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in via Promis 3A, presso l'avv. Carola Rosa Marzi
( ), che la rappresenta e difende C.F._4
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
pagina 1 di 5 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 31/05/2003, nel Comune di Aymavilles
(AO) e l'atto stato trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 4, Parte 2, Serie A Anno 2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate le figlie , ad Aosta (AO) il 16/12/2003, , ad Aosta PEona_1 PEona_2
(AO) il 17/08/2007.
La ricorrente, dedotta l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della relativa prosecuzione, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di prevedere la collocazione della figlia
PE minore presso la madre e l'obbligo a carico del padre di provvedere al relativo mantenimento versando alla madre il contributo mensile di euro 400.
Nel costituirsi, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo di prevedere che ogni genitore provveda al mantenimento della figlia con il medesimo convivente (la figlia maggiorenne convive con il padre). Per_1
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi e, dopo ampia discussione, in via conciliativa, parte resistente ha proposto quali condizioni della separazione l'attribuzione dell'assegno unico INPS per intero alla madre, l'accollo per intero delle spese universitarie per la figlia PE da parte del padre con lei convivente, la previsione di un contributo per il mantenimento di Per_1
convivente con la madre, a carico del padre, in misura di euro 150 ogni mese;
parte ricorrente nella stessa udienza si è riservata di valutare la proposta.
Sono stati assunti i provvedimenti provvisori (prevedenti in particolare il mantenimento diretto delle figlie da parte del genitore convivente) con ordinanza del 28.1.2025 reclamata dalla ricorrente innanzi alla Corte di Appello con udienza fissata nel mese di luglio 2025.
In vista dell'udienza del 29.4.2025, il resistente ha documentato che la ricorrente è rientrata al lavoro a tempo pieno (dal part time all'83%) a far data dal mese di gennaio 2025, con conseguente incremento della retribuzione netta;
inoltre, il convenuto ha rilevato e documentato che nel mese di novembre 2024
è stato raggiunto un accordo collettivo per il rinnovo contrattuale con previsione di aumento di stipendio dei dipendenti regionali a decorrere dal 2022 e la previsione di corresponsione degli arretrati dovuti nel mese di febbraio 2025.
pagina 2 di 5 Nelle note depositate il 29.4.2025 la ricorrente ha replicato che l'aumento di retribuzione a seguito del passaggio al full time è insignificante rispetto alla propria situazione economico patrimoniale e che l'accordo collettivo raggiunto per il rinnovo contrattuale con un aumento di stipendio dei dipendenti regionali a far data dal 2022 è stato comunicato ai dipendenti regionali solo con circolare del
14.02.2025.
All'udienza del 29.4.2025 il difensore di parte resistente ha confermato, in via meramente conciliativa, la proposta formulata alla prima udienza, ferme le conclusioni atti;
il difensore della ricorrente ha rilevato che la proposta sarebbe accettabile ove il padre provveda altresì a versare direttamente alla figlia la “paghetta” mensile di euro 50.
Alla stessa udienza, parte ricorrente ha insistito nelle istanze istruttorie dedotte nelle note depositate il
29.4.2024, ha chiesto inoltre che controparte produca le fatture emesse a decorrere dal gennaio 2025 e in ogni caso ha richiamato le conclusioni così come precisate nelle dette note;
parte resistente ha contestato tutto quanto dedotto nelle note stesse, si è opposta alle istanze tutte di controparte, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta richiamando le istanze istruttorie di cui agli atti successivi, ha chiesto la rimessione della causa in decisione e, in subordine, in caso di rinvio ad altra udienza della rimessione in decisione, ha chiesto che siano prodotte le buste paga della ricorrente da gennaio 2025 in avanti.
Con ordinanza del 30.4.2025 il GI ha rimesso la causa in decisione.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale e le parti hanno inequivocabilmente manifestato la volontà di separarsi.
L'unico punto di contrasto tra le parti riguarda la contribuzione al mantenimento della figlia minore PE
convivente con la madre.
Al riguardo, si rileva che la figlia maggiorenne convive col padre, è studentessa universitaria, Per_1
percepisce redditi esigui da lavori precari (il suo reddito da CUD 2024 prodotto dalla ricorrente è pari a complessivi euro 4.128,54).
PE La figlia minorenne (che compirà 18 anni ad agosto 2025) convive con la madre, è studentessa non universitaria, percepisce redditi esigui da lavori precari, inferiori a quelli percepiti dalla sorella (ha iniziato a svolgere attività lavorativa lo scorso autunno, con un imponibile aumentato progressivamente fino all'importo di euro 212,00 nel dicembre 2024 come da estratto INPS prodotto dalla ricorrente).
La situazione economico patrimoniale delle parti è la seguente:
pagina 3 di 5 i redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni prodotte relative agli anni 2021, 2022, 2023 registrano un lieve squilibrio a favore del resistente (circa 54.000 euro il netto percepito dalla ricorrente nei tre anni, circa 60.000 euro il netto percepito dal resistente nei tre anni); il resistente dispone di rilevanti risorse sui c/c (circa 62.000 euro sul conto Unicredit al dicembre 2024, circa 20.000 euro sul conto BCC alla stessa data), mentre la ricorrente ha utilizzato o accantonato i risparmi a fini pensionistici;
dagli estratti conto prodotti dal resistente risulta che egli percepisce dividendi su azioni della banca
(BCCV) non dichiarati e percepisce accrediti (conto Unicredit) superiori al lordo dichiarato (di circa euro 13.000 per l'anno 2023); le parti non hanno proprietà immobiliari e sostengono spese per la locazione (650 euro mensili la ricorrente, 600 euro mensili il resistente); la ricorrente beneficerà di un lieve incremento della retribuzione con il passaggio dal part-time all'87% al full-time.
Da tutto quanto esposto, discende che, da un lato, le parti potranno e dovranno provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie con loro conviventi sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie e, dall'altro, che, in ragione della lieve sperequazione in danno della madre, il padre dovrà contribuire al PE mantenimento della figlia in misura di euro 200 ogni mese, e non di 400 come richiesto, considerato che le spese straordinarie per la figlia a carico del padre con lei convivente sono Per_1
maggiori, essendo ella studentessa universitaria.
In assenza di diverso accordo delle parti, l'assegno unico spetta per legge a entrambi i genitori nella misura del 50%, cosicché nulla deve disporsi al riguardo.
Spese di causa compensate per la metà, in ragione dell'esito della causa, restante metà a carico di parte convenuta. Le spese sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli incombenti di legge;
PE dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori si faranno carico in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario e straordinario delle figlie con essi conviventi;
PE pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando alla madre,
pagina 4 di 5 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 200, oltre adeguamenti istat;
compensa per la metà le spese, pone la restante metà a carico del resistente e lo condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 3880 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 26.5.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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