TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 3517/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio promosso da
(C.F. , con l'Avv. SONJA CARMINE, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA LURAGHI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del P.M. Sede.
Conclusioni: come precisate dalle aprti private all'udienza celebrata in data 13.03.2025.
Per il ricorrente:
“pronunciare, anche con sentenza parziale non definitiva ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio civile Parte_1 CP_1
contratto in Orta San Giulio (NO) in data 24.03.2001, come risulta dall'atto n. 10 Parte 2 Serie C Anno
2001 dei Registri dello Stato Civile di detto Comune”.
Per la resistente:
“si rimette”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 24.03.2001, sono genitori di (nato in data [...]) e di _1
(nato in data [...]), hanno convissuto nella casa familiare, di cui sono Per_2
comproprietarie, sita in Turbigo, Via Giacomo Matteotti 45, sino al mese di aprile 2023 quando il ricorrente si è allontanato per poi trasferirsi a vivere in Novara, nell'immobile sito in Via Rosmini 18, condotto in locazione dall'01.06.2023 (dietro il versamento del canone mensile di €
700,00 comprensivo degli oneri accessori).
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.11.2023, tra l'altro, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tra l'altro, a mezzo del ricorso depositato in data 10.08.2023, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia divorzile (che, essendo già trascorso un anno dal 09.11.2023, diventa procedibile con il passaggio in giudicato della presente).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già cessata da oltre un anno).
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni sub iudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero Sede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Orta San Giulio (NO) in data 24.03.2001, come da atto trascritto al n. 10, Parte 2,
Serie C, Anno 2001 dei Registri dello Stato Civile di detto Comune;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 3517/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio promosso da
(C.F. , con l'Avv. SONJA CARMINE, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA LURAGHI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del P.M. Sede.
Conclusioni: come precisate dalle aprti private all'udienza celebrata in data 13.03.2025.
Per il ricorrente:
“pronunciare, anche con sentenza parziale non definitiva ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio civile Parte_1 CP_1
contratto in Orta San Giulio (NO) in data 24.03.2001, come risulta dall'atto n. 10 Parte 2 Serie C Anno
2001 dei Registri dello Stato Civile di detto Comune”.
Per la resistente:
“si rimette”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 24.03.2001, sono genitori di (nato in data [...]) e di _1
(nato in data [...]), hanno convissuto nella casa familiare, di cui sono Per_2
comproprietarie, sita in Turbigo, Via Giacomo Matteotti 45, sino al mese di aprile 2023 quando il ricorrente si è allontanato per poi trasferirsi a vivere in Novara, nell'immobile sito in Via Rosmini 18, condotto in locazione dall'01.06.2023 (dietro il versamento del canone mensile di €
700,00 comprensivo degli oneri accessori).
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.11.2023, tra l'altro, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tra l'altro, a mezzo del ricorso depositato in data 10.08.2023, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia divorzile (che, essendo già trascorso un anno dal 09.11.2023, diventa procedibile con il passaggio in giudicato della presente).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già cessata da oltre un anno).
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni sub iudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero Sede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Orta San Giulio (NO) in data 24.03.2001, come da atto trascritto al n. 10, Parte 2,
Serie C, Anno 2001 dei Registri dello Stato Civile di detto Comune;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2