CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1613/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RA ELIANA, TO
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4434/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16009/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001334 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento per il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, relativo al periodo d'imposta 2018, emesso dal Comune di Napoli, Area Entrate, Servizio Gestione Canoni e altri tributi, notificato il 12/12/2023, per l'importo complessivo di euro 84.391,00.
La società, proprietaria di impianti pubblicitari siti nel Comune di Napoli ed autorizzati dall'Amministrazione, in seguito all'annullamento, da parte del TAR Campania, dell'ordinanza comunale n. 223 del 31/12/2001 che, in attuazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari (PGI), aveva applicato le nuove tariffe del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità e delle affissioni, si autoliquidava l'imposta applicando la nuova tariffa del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 D. Lgs. 446/1997 nel limite massimo stabilito dalla predetta legge, pari all'Imposta comunale sulla pubblicità aumentata del 25 per cento, versando l'importo complessivo di euro 209.172,88, anziché euro 270.795,00, come invece calcolato dal
Comune nell'atto impugnato.
L'avviso impugnato, quindi, sarebbe illegittimo poiché emesso in violazione anche delle tariffe fissate ai sensi del D. Lgs. 507/1993.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli che esponeva come, in seguito all'annullamento dell'ordinanza comunale del 31/12/2001 da parte del TAR Campania, il Comune abbia continuato ad applicare l'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, sommando ad essa un ulteriore prelievo concessorio, calcolando così tariffe non soggette alla limitazione del 25 per cento stabilita solo per il regime CIMP la cui applicazione, nel caso di specie, era stata impedita dall'annullamento della citata ordinanza comunale 31/12/2001.
Lo stato di dissesto del Comune all'epoca dei fatti renderebbe, peraltro, inapplicabili nel caso in esame le limitazioni agli aumenti di tariffe derivanti dalla modifica apportata dall'art. 23 del D.L. 83/2012 all'art. 11 della
L. 449/1997.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso compensando le spese.
Con il proposto appello la contribuente censura la sentenza impugnata chiedendone la riforma.
Si costituisce il Comune chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata per i motivi esposti.
La questione sottoposta al vaglio della Corte comporta l'esame della valenza del Regolamento chiamato
“Piano Generale degli Impianti” e se esso possa ritenersi deliberazione del canone sostitutivo della precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità. Nella prospettiva della contribuente l'avviso impugnato ha accertato un prelievo denominato “canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità” per l'anno 2018 applicando una tariffa che supera il limite di legge fissato all'art. 62, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 446/97 (come modificato dall'art. 10, Legge 28.12.2001,
n. 448), rappresentato dal 25% in più delle tariffe della precedente imposta comunale sulla pubblicità, deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il canone.
La contribuente ha allegato sentenze favorevoli alla sua ricostruzione evidenziando che la Corte di
Cassazione ha inquadrato il canone in oggetto nell'ambito dell'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha stabilito che l'atto di natura regolamentare con il quale il Comune ha abolito l'ICP e introdotto il CIMP ex art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 con decorrenza dall' 1.1.2002, è rappresentato dal PGI del 1999 e che l'ordinanza sindacale del 31.12.2001 n. 223 non è atto meramente esecutivo del PGI del 1999, bensì un provvedimento che ha istituito le nuove tariffe del canone unico previste dall'art. 62 del D. Lgs. n. 446/97 introdotto con il PGI dal 2002.
Il Comune di Napoli, invece, contesta tale ricostruzione e, in tal senso, cita la sentenza della Corte di
Cassazione la sentenza n. 19017/2023: “La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta
(quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002).
La posizione del Comune è condivisibile.
In difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448]”.
Il Comune di Napoli non ha istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall'art. 62 D. Lgs. 446/1997, n. 446: l'Ente comunale ha continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 D. Lgs. 507/1993, aggiornate con Deliberazione di Consiglio comunale n.
80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, co. 10°, L. 449/1997.
All'imposta comunale sulla pubblicità è stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti ai sensi dell'art. 9, co. 7°, D. Lgs. 507/1993.
In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al D. Lgs. 507/1993 con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del D. Lgs. 446/1997, postula l'emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione.
In difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della L. 448/2001 [in tal senso, v. Cass., sez trib, 5 luglio 2023, n. 19017].
Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, (cfr. Sez.
30°, 5 luglio 2024 n. 10896), nel PGI l'occupazione di suolo pubblico è stata sostituita dal canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari che, in base a quanto esplicitato dalla Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 21454/2017), ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l'ICP che con il CIMP.
Per i motivi esposti l'appello, quindi, non può essere accolto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che per il primo grado liquida in euro 2.500,00 e per il secondo grado in euro 3.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RA ELIANA, TO
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4434/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16009/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001334 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento per il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, relativo al periodo d'imposta 2018, emesso dal Comune di Napoli, Area Entrate, Servizio Gestione Canoni e altri tributi, notificato il 12/12/2023, per l'importo complessivo di euro 84.391,00.
La società, proprietaria di impianti pubblicitari siti nel Comune di Napoli ed autorizzati dall'Amministrazione, in seguito all'annullamento, da parte del TAR Campania, dell'ordinanza comunale n. 223 del 31/12/2001 che, in attuazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari (PGI), aveva applicato le nuove tariffe del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità e delle affissioni, si autoliquidava l'imposta applicando la nuova tariffa del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 D. Lgs. 446/1997 nel limite massimo stabilito dalla predetta legge, pari all'Imposta comunale sulla pubblicità aumentata del 25 per cento, versando l'importo complessivo di euro 209.172,88, anziché euro 270.795,00, come invece calcolato dal
Comune nell'atto impugnato.
L'avviso impugnato, quindi, sarebbe illegittimo poiché emesso in violazione anche delle tariffe fissate ai sensi del D. Lgs. 507/1993.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli che esponeva come, in seguito all'annullamento dell'ordinanza comunale del 31/12/2001 da parte del TAR Campania, il Comune abbia continuato ad applicare l'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, sommando ad essa un ulteriore prelievo concessorio, calcolando così tariffe non soggette alla limitazione del 25 per cento stabilita solo per il regime CIMP la cui applicazione, nel caso di specie, era stata impedita dall'annullamento della citata ordinanza comunale 31/12/2001.
Lo stato di dissesto del Comune all'epoca dei fatti renderebbe, peraltro, inapplicabili nel caso in esame le limitazioni agli aumenti di tariffe derivanti dalla modifica apportata dall'art. 23 del D.L. 83/2012 all'art. 11 della
L. 449/1997.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso compensando le spese.
Con il proposto appello la contribuente censura la sentenza impugnata chiedendone la riforma.
Si costituisce il Comune chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata per i motivi esposti.
La questione sottoposta al vaglio della Corte comporta l'esame della valenza del Regolamento chiamato
“Piano Generale degli Impianti” e se esso possa ritenersi deliberazione del canone sostitutivo della precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità. Nella prospettiva della contribuente l'avviso impugnato ha accertato un prelievo denominato “canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità” per l'anno 2018 applicando una tariffa che supera il limite di legge fissato all'art. 62, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 446/97 (come modificato dall'art. 10, Legge 28.12.2001,
n. 448), rappresentato dal 25% in più delle tariffe della precedente imposta comunale sulla pubblicità, deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il canone.
La contribuente ha allegato sentenze favorevoli alla sua ricostruzione evidenziando che la Corte di
Cassazione ha inquadrato il canone in oggetto nell'ambito dell'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha stabilito che l'atto di natura regolamentare con il quale il Comune ha abolito l'ICP e introdotto il CIMP ex art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 con decorrenza dall' 1.1.2002, è rappresentato dal PGI del 1999 e che l'ordinanza sindacale del 31.12.2001 n. 223 non è atto meramente esecutivo del PGI del 1999, bensì un provvedimento che ha istituito le nuove tariffe del canone unico previste dall'art. 62 del D. Lgs. n. 446/97 introdotto con il PGI dal 2002.
Il Comune di Napoli, invece, contesta tale ricostruzione e, in tal senso, cita la sentenza della Corte di
Cassazione la sentenza n. 19017/2023: “La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta
(quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002).
La posizione del Comune è condivisibile.
In difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448]”.
Il Comune di Napoli non ha istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall'art. 62 D. Lgs. 446/1997, n. 446: l'Ente comunale ha continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 D. Lgs. 507/1993, aggiornate con Deliberazione di Consiglio comunale n.
80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, co. 10°, L. 449/1997.
All'imposta comunale sulla pubblicità è stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti ai sensi dell'art. 9, co. 7°, D. Lgs. 507/1993.
In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al D. Lgs. 507/1993 con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del D. Lgs. 446/1997, postula l'emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione.
In difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della L. 448/2001 [in tal senso, v. Cass., sez trib, 5 luglio 2023, n. 19017].
Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, (cfr. Sez.
30°, 5 luglio 2024 n. 10896), nel PGI l'occupazione di suolo pubblico è stata sostituita dal canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari che, in base a quanto esplicitato dalla Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 21454/2017), ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l'ICP che con il CIMP.
Per i motivi esposti l'appello, quindi, non può essere accolto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che per il primo grado liquida in euro 2.500,00 e per il secondo grado in euro 3.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.