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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9884 / 2020 R.G.
N. 1624 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE UDIENZA 27.05.2025
Oggi, 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi: per , l'avv. Luca Romeda, in sostituzione dell'avv. Andreani;
Parte_1 per l'avv. Chiara Borgia. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n° 9884 del ruolo generale dell'anno 2020 e promosso da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall' avv. Andreani Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Kennedy n. 13, Ancona in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore- contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Curatore Fallimentare dott. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Borgia Chiara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Moretto n. 31/C, Brescia, in forza giusta procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c./Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la Parte_3 ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatole in data 05.08.2020, con cui
[...] [...]
ha intimato alla medesima di pagare, nel Parte_2 termine di dieci giorni, la somma totale di € 460.630,14, oltre ad accessori, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento del suddetto importo, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Il predetto precetto è stato notificato in ottemperanza alla sentenza n. 1057/2020, pubblicata il
09/06/2020, con cui il Tribunale Civile di Brescia, definendo il giudizio ordinario di accertamento del saldo dei c/c n. 100325.25 e 1340.23, incardinato al numero di R.G. 17740/2015, ha rideterminato il rapporto di dare ed avere tra e Parte_1 [...]
condannando altresì l'istituto di credito al pagamento in favore Controparte_1 della curatela della complessiva somma di € 295.029,13, delle spese legali per € 22.692,00 oltre accessori di legge, € 1.256,38 per anticipazioni e spese di C.T.U..
L'attore ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto, declaratoria di nullità del precetto per errato conteggio degli interessi addebitati e precettati in violazione dell'art. 1284 c.c. adducendo che, avendo la sentenza di condanna previsto la rifusione di
“interessi legali”, risulti applicabile il comma I dell'art. 1284 c.c. e non il comma IV dell'art. 1284
c.c.
considerato che
quest'ultimo comma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la lite giudiziale od arbitrale abbia ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale.
In questo senso parte attrice ha dedotto che la somma precettata, applicando il comma 1 dell'art. 1284
c.c. in quanto fattispecie generale, dovrebbe essere ridotta alla minor somma di € 352.666,45.
La convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione a precetto con comparsa depositata in data
28.01.2021, contestando la fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza emessa in data 25.11.2020 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione mobiliare con R.G. n. 2046/2020 ed ha assegnato alle parti un termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la predetta ordinanza, parte opponente ha proposto reclamo, iscritto al R.G. n. 13989/2020, unitamente ad un ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., avente R.G. n. 1624/2021, a mezzo del quale ha contestato l'erronea quantificazione, per eccesso, della somma di cui le è stato intimato il pagamento a titolo di interessi ad opera del fallimento, ferma la spettanza di quanto invece precettato a titolo di sorte capitale in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1057/2020 pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 9.6.2020 e passata in giudicato.
La convenuta si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del reclamo.
Con ordinanza emessa in data 21.01.2021, il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato il reclamo e conseguentemente l'istanza di sospensione del processo di espropriazione immobiliare
R.G. n. 2046/2020. In data 08.07.2021, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione con R.G. n. 1624/2021, rilevato che questa rappresenta il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, promossa da
[...]
, rilevato che la medesima ha in precedenza introdotto il giudizio di opposizione Parte_3
a precetto R.G. n. 9884/2020, ha chiesto la riunione delle dei due procedimenti.
Il Presidente di Sezione ha provveduto in data 14.07.2021 alla riunione dei due giudizi.
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice ha invitato le parti a chiarire i criteri di calcolo degli interessi indicati nell'ordinanza di assegnazione per € 11.510,18, rinviando la causa all'udienza del 27.05.2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Le domande proposte da parte attrice sia nel giudizio di opposizione a precetto, sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione, sono fondate e meritano accoglimento nei termini di cui in appresso.
È pacifico in causa e risulta dalla documentazione in atti che Controparte_1
in bonis ha evocato in giudizio al fine di rideterminare
[...] Parte_1
i rapporti di dare e di avere scaturenti da due rapporti di conti correnti nn. 1340.23 e 100325.25 intrattenuti con la medesima, deducendo, sotto diversi profili, la nullità dei patti relativi a commissioni di massimo scoperto, spese, oneri ulteriori per difetto di forma scritta, nonché l'usurarietà del saggio di interesse applicato.
Con sentenza n. 1057/2020, il Tribunale di Brescia ha accertato in via definitiva i rapporti di dar e di avere tra le parti e, conseguentemente, ha condannato la convenuta a restituire, in seguito alla Pt_1
dichiarazione di fallimento, al la Controparte_1 complessiva somma di € 295.029,13, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Risulta altresì documentato che in data 05.08.2020 l'odierna convenuta ha notificato all'odierna parte attrice atto di precetto dell'importo di € 460.630,14 oltre ad accessori, oggetto della presente opposizione a precetto.
Relativamente all'atto di precetto, l'attore contesta, con un unico motivo di opposizione, la nullità del precetto per essere affetto da un errato conteggio degli interessi addebitati e precettati in virtù dell'indebita applicabilità dei “super-interessi” di cui all'art. 1284, comma IV c.c.
Il motivo di opposizione è fondato.
In primo luogo va effettuata precisazione in ordine ai poteri a disposizione del giudice dell'esecuzione in relazione ad un titolo esecutivo di natura giudiziale: sulla questione, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di un'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto di giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta infatti di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo” (Cass, Civ, Sez. III, 11 luglio
2024, n. 19015).
Da quanto detto, ne consegue che, al giudice dell'esecuzione, ovvero al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, spetta esclusivamente un compito di carattere ricognitivo, prendendo atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione e, allorquando una siffatta decisione vi sia stata, trarne le dovute conseguenze al fine di liquidare l'importo per il quale sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ne deriva, a contrario, che nel caso in cui una siffatta decisione non emerga con immediata evidenza dalla lettura della pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, non potrà che limitarsi a prendere atto di un tale difetto di pronuncia relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per tale maggior somma.
Questi principi, da considerarsi vero e proprio ius receptum in seno alla giurisprudenza di legittimità, sono stati ulteriormente ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla fattispecie di cui al presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi dovuti sul credito costituente sorta capitale oggetto di condanna, da una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ai sensi della quale “se il titolo esecutivo giudiziale, nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione, dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione
e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”
(Cass, Civ. Sez, Un., 7 maggio 2024, n. 12449).
Deve quindi ritenersi che, con la pronuncia in questione, la Suprema Corte abbia ulteriormente ribadito che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resti escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione sia stata negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda anche in conseguenza di una eventuale pronuncia del giudice della cognizione.
Orbene applicando i principi anzidetti alla presente causa, si evince come nella sentenza n. 1057/2020 il giudice della cognizione abbia genericamente statuito in tema di interessi legali come è dato modo di riscontrare nel dispositivo ai sensi del quale si “condanna la banca convenuta a restituire al
attore la complessiva somma di €295.029,13, con gli interessi legali dalla domanda Parte_2 giudiziale al saldo”.
Pertanto la somma di interessi precettata da parte opposta pari ad Euro 112.418,22 in applicazione dell'art. 1284, comma 4 c.c. si configura come indebita e pertanto il precetto va dichiarato parzialmente nullo.
Sul punto risulta infondato quanto sostenuto da parte opposta in sede di costituzione ed ai sensi del quale “poiché l'obbligazione pecuniaria a carico della banca in forza del titolo esecutivo azionato trae certamente la sua fonte genetica nei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, avendo la correntista, in bonis, fatto valere una pretesa restitutoria derivante dagli stessi contratti, non può dubitarsi sull'applicabilità del saggio legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.” in quanto, si ribadisce, che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio” (Cass. Sez. Un, 7 maggio 2024, n. 12449).
Ne consegue che l'atto di precetto è da dichiararsi parzialmente nullo nella parte in cui vengono computati gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV c.c. per un ammontare di € 107.963,69.
Tutto ciò rappresentato e dato atto che in sede esecutiva è stato assegnato l'importo complessivo di €
487.668,78, ne consegue la condanna il alla restituzione dell'importo di € 107.963,69 pari Parte_2 alla differenza tra gli interessi intimati e non dovuti di € 112.418,22 e quelli legali di € 4.454,00 nonché € 11.510,18 per interessi ulteriormente liquidati dal G.E., oltre agli interessi dalla data dell'assegnazione da parte del G.E., in data 1/2/2012 e sino al saldo.
Per il resto, le domande di parte opponente vengono rigettate, posto che la medesima ha esperito nel corso della presente procedura domande cautelari giudicate inammissibili, e la cui inammissibilità si conferma in questa sede, e per non aver provveduto tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto, anche in linea capitale, con conseguente necessità da parte del di agire Parte_2
esecutivamente per l'intero importo;
analogamente non compete all'opponente la rifusione dell'importa di registro, in quanto soccombente nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo. Nei limiti di quanto sopra esposto, vanno accolte l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione proposte da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra eccezione disattesa, così provvede;
- accoglie l'opposizione a precetto e all'esecuzione di Parte_3
- dichiara parzialmente nullo l'atto di precetto notificato in data 05.08.2020 nella parte in cui vengono computati interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per un ammontare di € 107.963,69;
- condanna , in persona del Controparte_1
Curatore, alla restituzione in favore di dell'importo di complessivi Pt_1 Parte_1
€ 119.473,87, oltre agli interessi dalla data di assegnazione del G.E., in data 1.2.2021 al saldo;
- condanna a rifondere a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
N. 1624 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE UDIENZA 27.05.2025
Oggi, 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi: per , l'avv. Luca Romeda, in sostituzione dell'avv. Andreani;
Parte_1 per l'avv. Chiara Borgia. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n° 9884 del ruolo generale dell'anno 2020 e promosso da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall' avv. Andreani Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Kennedy n. 13, Ancona in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore- contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Curatore Fallimentare dott. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Borgia Chiara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Moretto n. 31/C, Brescia, in forza giusta procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c./Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la Parte_3 ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatole in data 05.08.2020, con cui
[...] [...]
ha intimato alla medesima di pagare, nel Parte_2 termine di dieci giorni, la somma totale di € 460.630,14, oltre ad accessori, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento del suddetto importo, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Il predetto precetto è stato notificato in ottemperanza alla sentenza n. 1057/2020, pubblicata il
09/06/2020, con cui il Tribunale Civile di Brescia, definendo il giudizio ordinario di accertamento del saldo dei c/c n. 100325.25 e 1340.23, incardinato al numero di R.G. 17740/2015, ha rideterminato il rapporto di dare ed avere tra e Parte_1 [...]
condannando altresì l'istituto di credito al pagamento in favore Controparte_1 della curatela della complessiva somma di € 295.029,13, delle spese legali per € 22.692,00 oltre accessori di legge, € 1.256,38 per anticipazioni e spese di C.T.U..
L'attore ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto, declaratoria di nullità del precetto per errato conteggio degli interessi addebitati e precettati in violazione dell'art. 1284 c.c. adducendo che, avendo la sentenza di condanna previsto la rifusione di
“interessi legali”, risulti applicabile il comma I dell'art. 1284 c.c. e non il comma IV dell'art. 1284
c.c.
considerato che
quest'ultimo comma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la lite giudiziale od arbitrale abbia ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale.
In questo senso parte attrice ha dedotto che la somma precettata, applicando il comma 1 dell'art. 1284
c.c. in quanto fattispecie generale, dovrebbe essere ridotta alla minor somma di € 352.666,45.
La convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione a precetto con comparsa depositata in data
28.01.2021, contestando la fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza emessa in data 25.11.2020 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione mobiliare con R.G. n. 2046/2020 ed ha assegnato alle parti un termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la predetta ordinanza, parte opponente ha proposto reclamo, iscritto al R.G. n. 13989/2020, unitamente ad un ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., avente R.G. n. 1624/2021, a mezzo del quale ha contestato l'erronea quantificazione, per eccesso, della somma di cui le è stato intimato il pagamento a titolo di interessi ad opera del fallimento, ferma la spettanza di quanto invece precettato a titolo di sorte capitale in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1057/2020 pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 9.6.2020 e passata in giudicato.
La convenuta si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del reclamo.
Con ordinanza emessa in data 21.01.2021, il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato il reclamo e conseguentemente l'istanza di sospensione del processo di espropriazione immobiliare
R.G. n. 2046/2020. In data 08.07.2021, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione con R.G. n. 1624/2021, rilevato che questa rappresenta il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, promossa da
[...]
, rilevato che la medesima ha in precedenza introdotto il giudizio di opposizione Parte_3
a precetto R.G. n. 9884/2020, ha chiesto la riunione delle dei due procedimenti.
Il Presidente di Sezione ha provveduto in data 14.07.2021 alla riunione dei due giudizi.
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice ha invitato le parti a chiarire i criteri di calcolo degli interessi indicati nell'ordinanza di assegnazione per € 11.510,18, rinviando la causa all'udienza del 27.05.2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Le domande proposte da parte attrice sia nel giudizio di opposizione a precetto, sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione, sono fondate e meritano accoglimento nei termini di cui in appresso.
È pacifico in causa e risulta dalla documentazione in atti che Controparte_1
in bonis ha evocato in giudizio al fine di rideterminare
[...] Parte_1
i rapporti di dare e di avere scaturenti da due rapporti di conti correnti nn. 1340.23 e 100325.25 intrattenuti con la medesima, deducendo, sotto diversi profili, la nullità dei patti relativi a commissioni di massimo scoperto, spese, oneri ulteriori per difetto di forma scritta, nonché l'usurarietà del saggio di interesse applicato.
Con sentenza n. 1057/2020, il Tribunale di Brescia ha accertato in via definitiva i rapporti di dar e di avere tra le parti e, conseguentemente, ha condannato la convenuta a restituire, in seguito alla Pt_1
dichiarazione di fallimento, al la Controparte_1 complessiva somma di € 295.029,13, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Risulta altresì documentato che in data 05.08.2020 l'odierna convenuta ha notificato all'odierna parte attrice atto di precetto dell'importo di € 460.630,14 oltre ad accessori, oggetto della presente opposizione a precetto.
Relativamente all'atto di precetto, l'attore contesta, con un unico motivo di opposizione, la nullità del precetto per essere affetto da un errato conteggio degli interessi addebitati e precettati in virtù dell'indebita applicabilità dei “super-interessi” di cui all'art. 1284, comma IV c.c.
Il motivo di opposizione è fondato.
In primo luogo va effettuata precisazione in ordine ai poteri a disposizione del giudice dell'esecuzione in relazione ad un titolo esecutivo di natura giudiziale: sulla questione, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di un'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto di giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta infatti di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo” (Cass, Civ, Sez. III, 11 luglio
2024, n. 19015).
Da quanto detto, ne consegue che, al giudice dell'esecuzione, ovvero al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, spetta esclusivamente un compito di carattere ricognitivo, prendendo atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione e, allorquando una siffatta decisione vi sia stata, trarne le dovute conseguenze al fine di liquidare l'importo per il quale sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ne deriva, a contrario, che nel caso in cui una siffatta decisione non emerga con immediata evidenza dalla lettura della pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione, non potrà che limitarsi a prendere atto di un tale difetto di pronuncia relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per tale maggior somma.
Questi principi, da considerarsi vero e proprio ius receptum in seno alla giurisprudenza di legittimità, sono stati ulteriormente ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla fattispecie di cui al presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi dovuti sul credito costituente sorta capitale oggetto di condanna, da una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ai sensi della quale “se il titolo esecutivo giudiziale, nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione, dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione
e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”
(Cass, Civ. Sez, Un., 7 maggio 2024, n. 12449).
Deve quindi ritenersi che, con la pronuncia in questione, la Suprema Corte abbia ulteriormente ribadito che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resti escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione sia stata negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda anche in conseguenza di una eventuale pronuncia del giudice della cognizione.
Orbene applicando i principi anzidetti alla presente causa, si evince come nella sentenza n. 1057/2020 il giudice della cognizione abbia genericamente statuito in tema di interessi legali come è dato modo di riscontrare nel dispositivo ai sensi del quale si “condanna la banca convenuta a restituire al
attore la complessiva somma di €295.029,13, con gli interessi legali dalla domanda Parte_2 giudiziale al saldo”.
Pertanto la somma di interessi precettata da parte opposta pari ad Euro 112.418,22 in applicazione dell'art. 1284, comma 4 c.c. si configura come indebita e pertanto il precetto va dichiarato parzialmente nullo.
Sul punto risulta infondato quanto sostenuto da parte opposta in sede di costituzione ed ai sensi del quale “poiché l'obbligazione pecuniaria a carico della banca in forza del titolo esecutivo azionato trae certamente la sua fonte genetica nei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, avendo la correntista, in bonis, fatto valere una pretesa restitutoria derivante dagli stessi contratti, non può dubitarsi sull'applicabilità del saggio legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.” in quanto, si ribadisce, che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio” (Cass. Sez. Un, 7 maggio 2024, n. 12449).
Ne consegue che l'atto di precetto è da dichiararsi parzialmente nullo nella parte in cui vengono computati gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV c.c. per un ammontare di € 107.963,69.
Tutto ciò rappresentato e dato atto che in sede esecutiva è stato assegnato l'importo complessivo di €
487.668,78, ne consegue la condanna il alla restituzione dell'importo di € 107.963,69 pari Parte_2 alla differenza tra gli interessi intimati e non dovuti di € 112.418,22 e quelli legali di € 4.454,00 nonché € 11.510,18 per interessi ulteriormente liquidati dal G.E., oltre agli interessi dalla data dell'assegnazione da parte del G.E., in data 1/2/2012 e sino al saldo.
Per il resto, le domande di parte opponente vengono rigettate, posto che la medesima ha esperito nel corso della presente procedura domande cautelari giudicate inammissibili, e la cui inammissibilità si conferma in questa sede, e per non aver provveduto tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto, anche in linea capitale, con conseguente necessità da parte del di agire Parte_2
esecutivamente per l'intero importo;
analogamente non compete all'opponente la rifusione dell'importa di registro, in quanto soccombente nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo. Nei limiti di quanto sopra esposto, vanno accolte l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione proposte da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra eccezione disattesa, così provvede;
- accoglie l'opposizione a precetto e all'esecuzione di Parte_3
- dichiara parzialmente nullo l'atto di precetto notificato in data 05.08.2020 nella parte in cui vengono computati interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per un ammontare di € 107.963,69;
- condanna , in persona del Controparte_1
Curatore, alla restituzione in favore di dell'importo di complessivi Pt_1 Parte_1
€ 119.473,87, oltre agli interessi dalla data di assegnazione del G.E., in data 1.2.2021 al saldo;
- condanna a rifondere a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno