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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1797/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1797/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
EMANUELA BIAVA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ENRICO LA VIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 13/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2021, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale da , , avendo le parti contratto matrimonio con rito Controparte_1 CP_1
concordatario in Cologno Al Serio in data 22/06/2013 e dalla cui unione è nata la figlia minore
[...]
(24.10.2019), alle condizioni ivi indicate. Per_1
pagina 1 di 7 Con comparsa di costituzione depositata in data 3/09/2021 si costituiva nel presente giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie e chiedendo che venisse disposta una CTU sulla capacità genitoriale della madre.
In fase presidenziale, è stata disposta un approfondimento peritale a mezzo ctu psicodiagnostica a cura della dott.ssa All'esito delle oo.pp. è stato depositato l'elaborato peritale in data Persona_2
22/03/2022 e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in data 12/04/2022.
Il Giudice Istruttore, con provvedimento del 12.07.2022, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc e, con provvedimento del 10.01.2023 ha disposto le indagini della polizia tributaria al fine di avere contezza della reale situazione economica di entrambe le parti.
In data 12.06.2023 è stata depositata la relazione della G.d.F di Treviglio con i relativi allegati ed in data 16.06.2023 tre CD contenenti anche gli estratti conto.
Con ordinanza del 2.10.2023, il giudice istruttore ha provveduto sulle ulteriori istanze istruttorie e, con successivo del 7.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 26.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice relatore, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni, ha rimesso la causa al collegio, assegnando alle parti termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per le memorie di replica.
Sennonchè, con decreti del Presidente del Tribunale n. 35 e 51 del 2024, il GI originariamente assegnatario del fascicolo, dott.ssa Maria Carla Daga, è stato trasferito ad altra Sezione, sicchè il fascicolo è stato dapprima assegnato al ruolo del gop dott.ssa per poi essere riassegnato, Per_3
giusto decreto n. 30/2025 del Presidente Vicario, al Giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello che ha quindi fissato udienza di pc per la data del 30/04/2025 innanzi a sé al fine di trattenere la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio, invitando le parti ad aggiornare la situazione reddituale.
Nelle more dell'udienza così fissata, parte ricorrente depositava un “ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c.” chiedendo l'applicazione dei provvedimenti opportuni a fronte delle reiterate violazioni da parte del signor delle prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale. Controparte_1
Il GI, vista l'udienza del 30/04/2025, riservava al contraddittorio tra le parti la trattazione delle istanze formulate da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza così fissata, il GI, dopo aver sentito la sola parte ricorrente, riteneva opportuno disporre la comparazione personale del resistente, rinviando al 13/05/2025.
pagina 2 di 7 All'udienza del 13/05/2025, il GI, dopo aver sentito ampiamente le parti e aver analizzato la documentazione reddituale aggiornata dalle stesse depositate, formulava una proposta conciliativa, cui entrambe le parti aderivano, chiedendo di definire la causa alle condizioni così concordate.
1. La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. L'accordo sulle altre domande relative alla prole e ai rapporti economici
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così concordate siano rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dell'età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, con suddivisione delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_1
COLOGNO AL SERIO in data 22/06/2013 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di COLOGNO AL SERIO – anno 2013 , n. 7, P. II, S. A, Uff. 1):
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi Persona_4
mantenendone il collocamento prevalente presso la madre , prevedendo che Parte_1
il signor vedere e tenere con sé la figlia secondo il Controparte_1 Persona_1
seguente calendario, sempre salvo e diversi migliori accordi tra i genitori:
pagina 3 di 7 - a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola, attualmente materna, del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00 allorquando provvederà a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il weekend risulti di spettanza paterna: ogni martedì dall'uscita da scuola - o in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola della minore dalle ore 9.30
- sino alle ore 21.30 prevedendone il riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il weekend risulti di spettanza materna: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 9.30 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola della minore sino alle ore 21.30;
- in costanza delle festività natalizie, ad anni alterni: per una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio: con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa materna;
- in costanza delle festività pasquali, ad anni alterni: dalle ore 18.00 del venerdì Santo sino alle 20 del lunedì dell'Angelo: con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa materna;
- in costanza delle vacanze estive: per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno Al Serio (BG) in via
Bernini n. 8, alla ricorrente senza assegnazione del box e senza consegna della chiave del cortile comune;
4. PONE A CARICO del resistente , dalla mensilità di maggio 2025, Controparte_1
il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della ricorrente , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia della somma Persona_4
complessiva di euro 700,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi a decorrere dal giugno 2026, secondo gli indici ISTAT;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 70% il resistente e del 30% la ricorrente 50% le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative pagina 4 di 7 abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 6 di 7 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. RIGETTA ogni altra domande;
8. PONE A CARICO di entrambe le parti in misura eguale e in solido tra loro le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
9. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1797/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
EMANUELA BIAVA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ENRICO LA VIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 13/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2021, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale da , , avendo le parti contratto matrimonio con rito Controparte_1 CP_1
concordatario in Cologno Al Serio in data 22/06/2013 e dalla cui unione è nata la figlia minore
[...]
(24.10.2019), alle condizioni ivi indicate. Per_1
pagina 1 di 7 Con comparsa di costituzione depositata in data 3/09/2021 si costituiva nel presente giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione formulata dalla moglie e chiedendo che venisse disposta una CTU sulla capacità genitoriale della madre.
In fase presidenziale, è stata disposta un approfondimento peritale a mezzo ctu psicodiagnostica a cura della dott.ssa All'esito delle oo.pp. è stato depositato l'elaborato peritale in data Persona_2
22/03/2022 e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in data 12/04/2022.
Il Giudice Istruttore, con provvedimento del 12.07.2022, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc e, con provvedimento del 10.01.2023 ha disposto le indagini della polizia tributaria al fine di avere contezza della reale situazione economica di entrambe le parti.
In data 12.06.2023 è stata depositata la relazione della G.d.F di Treviglio con i relativi allegati ed in data 16.06.2023 tre CD contenenti anche gli estratti conto.
Con ordinanza del 2.10.2023, il giudice istruttore ha provveduto sulle ulteriori istanze istruttorie e, con successivo del 7.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 26.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice relatore, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni, ha rimesso la causa al collegio, assegnando alle parti termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per le memorie di replica.
Sennonchè, con decreti del Presidente del Tribunale n. 35 e 51 del 2024, il GI originariamente assegnatario del fascicolo, dott.ssa Maria Carla Daga, è stato trasferito ad altra Sezione, sicchè il fascicolo è stato dapprima assegnato al ruolo del gop dott.ssa per poi essere riassegnato, Per_3
giusto decreto n. 30/2025 del Presidente Vicario, al Giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello che ha quindi fissato udienza di pc per la data del 30/04/2025 innanzi a sé al fine di trattenere la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio, invitando le parti ad aggiornare la situazione reddituale.
Nelle more dell'udienza così fissata, parte ricorrente depositava un “ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c.” chiedendo l'applicazione dei provvedimenti opportuni a fronte delle reiterate violazioni da parte del signor delle prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale. Controparte_1
Il GI, vista l'udienza del 30/04/2025, riservava al contraddittorio tra le parti la trattazione delle istanze formulate da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza così fissata, il GI, dopo aver sentito la sola parte ricorrente, riteneva opportuno disporre la comparazione personale del resistente, rinviando al 13/05/2025.
pagina 2 di 7 All'udienza del 13/05/2025, il GI, dopo aver sentito ampiamente le parti e aver analizzato la documentazione reddituale aggiornata dalle stesse depositate, formulava una proposta conciliativa, cui entrambe le parti aderivano, chiedendo di definire la causa alle condizioni così concordate.
1. La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. L'accordo sulle altre domande relative alla prole e ai rapporti economici
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così concordate siano rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dell'età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, con suddivisione delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_1
COLOGNO AL SERIO in data 22/06/2013 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di COLOGNO AL SERIO – anno 2013 , n. 7, P. II, S. A, Uff. 1):
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi Persona_4
mantenendone il collocamento prevalente presso la madre , prevedendo che Parte_1
il signor vedere e tenere con sé la figlia secondo il Controparte_1 Persona_1
seguente calendario, sempre salvo e diversi migliori accordi tra i genitori:
pagina 3 di 7 - a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola, attualmente materna, del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00 allorquando provvederà a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il weekend risulti di spettanza paterna: ogni martedì dall'uscita da scuola - o in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola della minore dalle ore 9.30
- sino alle ore 21.30 prevedendone il riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il weekend risulti di spettanza materna: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 9.30 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola della minore sino alle ore 21.30;
- in costanza delle festività natalizie, ad anni alterni: per una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio: con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa materna;
- in costanza delle festività pasquali, ad anni alterni: dalle ore 18.00 del venerdì Santo sino alle 20 del lunedì dell'Angelo: con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa materna;
- in costanza delle vacanze estive: per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno Al Serio (BG) in via
Bernini n. 8, alla ricorrente senza assegnazione del box e senza consegna della chiave del cortile comune;
4. PONE A CARICO del resistente , dalla mensilità di maggio 2025, Controparte_1
il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della ricorrente , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia della somma Persona_4
complessiva di euro 700,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi a decorrere dal giugno 2026, secondo gli indici ISTAT;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 70% il resistente e del 30% la ricorrente 50% le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative pagina 4 di 7 abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 6 di 7 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. RIGETTA ogni altra domande;
8. PONE A CARICO di entrambe le parti in misura eguale e in solido tra loro le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
9. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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