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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Bosone Parte_1 C.F._1
Antonio e Bosone Francesco, domiciliato in San Gennarello di Ottaviano (NA) alla via G. Di Prisco n.
151;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valeria Tramontano, domiciliata in Napoli alla via Dei Mille n. 47 presso;
RESISTENTE
(C.F. ), difeso dai Controparte_2 P.IVA_2 funzionari delegati dott.sse ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 100 2021 0026631746 000 di euro 3.557,53 ad egli notificata il 06.10.2023 ad istanza dell' (d'ora in poi . Controparte_1 CP_7
1 La predetta cartella di pagamento origina dall'ordinanza d'ingiunzione n. 2397/2760 del
12.10.2020 asseritamente notificata in data 23.11.2020, relativa ad una sanzione amministrativa dell' (d'ora in poi ) risalente all'anno 2016 Controparte_2 CP_8
e correlata alla mancata trasmissione all' della denuncia di malattia professionale pervenuta da CP_9 un dipendente.
Il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione della cartella nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione in essa riportata e l'annullamento dell'atto di riscossione per i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'ordinanza d'ingiunzione;
2) prescrizione della sanzione amministrativa;
3) nullità della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione;
4) nullità della cartella;
5) mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Con memoria depositata il 02.03.2024 si è costituita l' eccependo l'incompetenza CP_7 funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro ed in ogni caso insistendo per il rigetto del ricorso e/o comunque per la tardività dello stesso. Con Con memoria depositata il 06.03.2024 si è costituito l di , insistendo per il rigetto CP_2 del ricorso.
Con ordinanza del 4.4.2024 sono state rigettate le eccezioni di incompetenza e di tardività dell'opposizione ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo indicato nella cartella.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento. Con Invero, l' ha depositato l'ordinanza di ingiunzione e la documentazione relativa alla notificazione della stessa a mezzo del servizio postale.
Orbene, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione risulta incompleto, non essendo indicata la ragione della mancata consegna dell'atto (rifiuto di ricevere il plico, temporanea assenza del destinatario, etc.).
Tanto è sufficiente a ritenere non perfezionato l'iter notificatorio.
Per l'effetto, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento e la notificazione della cartella, la sanzione deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
2 Con Per l'effetto, l' di e l vanno condannati in via solidale al pagamento delle CP_2 CP_7 spese in favore di . Parte_1
Viceversa, nei rapporti interni l'ente creditore è tenuto al pagamento delle spese nei confronti del concessionario per la riscossione, posto che l'opposizione viene accolta per ragioni afferenti all'operato del primo.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara estinta per prescrizione l'obbligazione di pagamento di cui alla cartella n. 100 2021
0026631746 000;
3) condanna l' e l Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in via solidale delle spese di lite in favore di , che si
[...] Parte_1 liquidano in euro 1.700,00 per compensi ed euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Bosone Antonio e Bosone Francesco dichiaratasi antistatari;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore in favore dell' che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Bosone Parte_1 C.F._1
Antonio e Bosone Francesco, domiciliato in San Gennarello di Ottaviano (NA) alla via G. Di Prisco n.
151;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valeria Tramontano, domiciliata in Napoli alla via Dei Mille n. 47 presso;
RESISTENTE
(C.F. ), difeso dai Controparte_2 P.IVA_2 funzionari delegati dott.sse ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 100 2021 0026631746 000 di euro 3.557,53 ad egli notificata il 06.10.2023 ad istanza dell' (d'ora in poi . Controparte_1 CP_7
1 La predetta cartella di pagamento origina dall'ordinanza d'ingiunzione n. 2397/2760 del
12.10.2020 asseritamente notificata in data 23.11.2020, relativa ad una sanzione amministrativa dell' (d'ora in poi ) risalente all'anno 2016 Controparte_2 CP_8
e correlata alla mancata trasmissione all' della denuncia di malattia professionale pervenuta da CP_9 un dipendente.
Il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione della cartella nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione in essa riportata e l'annullamento dell'atto di riscossione per i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'ordinanza d'ingiunzione;
2) prescrizione della sanzione amministrativa;
3) nullità della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione;
4) nullità della cartella;
5) mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Con memoria depositata il 02.03.2024 si è costituita l' eccependo l'incompetenza CP_7 funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro ed in ogni caso insistendo per il rigetto del ricorso e/o comunque per la tardività dello stesso. Con Con memoria depositata il 06.03.2024 si è costituito l di , insistendo per il rigetto CP_2 del ricorso.
Con ordinanza del 4.4.2024 sono state rigettate le eccezioni di incompetenza e di tardività dell'opposizione ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo indicato nella cartella.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento. Con Invero, l' ha depositato l'ordinanza di ingiunzione e la documentazione relativa alla notificazione della stessa a mezzo del servizio postale.
Orbene, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione risulta incompleto, non essendo indicata la ragione della mancata consegna dell'atto (rifiuto di ricevere il plico, temporanea assenza del destinatario, etc.).
Tanto è sufficiente a ritenere non perfezionato l'iter notificatorio.
Per l'effetto, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento e la notificazione della cartella, la sanzione deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
2 Con Per l'effetto, l' di e l vanno condannati in via solidale al pagamento delle CP_2 CP_7 spese in favore di . Parte_1
Viceversa, nei rapporti interni l'ente creditore è tenuto al pagamento delle spese nei confronti del concessionario per la riscossione, posto che l'opposizione viene accolta per ragioni afferenti all'operato del primo.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara estinta per prescrizione l'obbligazione di pagamento di cui alla cartella n. 100 2021
0026631746 000;
3) condanna l' e l Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in via solidale delle spese di lite in favore di , che si
[...] Parte_1 liquidano in euro 1.700,00 per compensi ed euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Bosone Antonio e Bosone Francesco dichiaratasi antistatari;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore in favore dell' che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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