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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1524/2021 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
riunito in Camera di consiglio e così composto dai Magistrati:
1) dott. Giovanni Garofalo Presidente
2) dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla via Alessandro Turco n. 71, presso lo studio dell'avv. Sergio
Campise, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Catanzaro alla via F. Acri n. 30, presso lo studio degli avv.ti Angelo Polacco e
Primoandrea Polacco, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.9.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2021, esponeva: di aver Parte_1
contratto matrimonio con in AL (CZ) il giorno 14.9.1986 – Controparte_1
in regime di separazione dei beni - e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che era titolare della nuda proprietà della casa coniugale, sita in Controparte_1
1 AL (CZ) alla via Tienanmen n. 6, pervenutale giusto atto di donazione in suo favore da parte dello stesso marito , il quale si era riservato il diritto di Parte_1
usufrutto; che la resistente improvvisamente, in data 3.7.2021 aveva lasciato la casa coniugale, portando con sé alcuni buoni postali intestati anche al marito;
che, in data
5.7.2021, , in assenza di qualsiasi informazione sulla moglie, aveva Parte_1 sporto denuncia per l'accaduto; che, successivamente, il ricorrente era venuto a conoscenza dell'avvenuto trasferimento della moglie in AD UG (MI), presso l'abitazione di , pertanto le aveva inoltrato - in data 13.7.2021 Persona_1
- raccomandata a/r con la quale veniva invitata a trasferire la sua residenza e prelevare i propri effetti personali, senza – tuttavia - ottenere riscontro;
che Pt_1
era disoccupato e privo di mezzi di assistenza e sostentamento morale e
[...]
materiale, non percependo alcuna fonte di reddito.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa di , Controparte_1 con ordine alla stessa di “di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni
a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; assegnare, per le causali
di cui in premessa, la casa coniugale al marito;
porre a carico di Parte_1
un assegno mensile di euro 600,00 a titolo per il mantenimento Controparte_1 del coniuge;
disporre, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 801 c.c., Parte_1 la revoca dell'atto di donazione n. rep. 16.257 Raccolta n.
5.494 disposto dal sig.
in favore della Sig.ra per manifesta indegnità Parte_1 Controparte_1
e/o ingratitudine di quest'ultima; disporre la restituzione nella misura del 50% dei titoli “buoni postali” cointestati al sig. ovvero, in alternativa, Parte_1
disporre la restituzione nella misura del 50% del valore dei suddetti previo accertamento contabile”, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
1.1 Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, , la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava il contenuto del ricorso, deducendo: che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa di gravi conflitti col coniuge che rendevano la vita familiare intollerabile e insostenibile;
che si era sempre presa cura del marito, assistendolo amorevolmente, anche e soprattutto in relazione ai suoi problemi di salute, avendo subìto il ricorrente un intervento chirurgico;
che lo aveva, altresì, assistito anche
2 economicamente, poiché il coniuge, per tutto il corso del loro rapporto matrimoniale, non aveva mai lavorato e non si era neppure impegnato a cercare un'occupazione compatibile con la sua invalidità; che l'allontanamento dalla casa coniugale non era avvenuto improvvisamente, anzi il ricorrente era stato preventivamente notiziato dalla moglie, proprio nel corso dell'ultimo litigio, del fatto che se ne sarebbe andata di casa, in quanto la convivenza era divenuta insopportabile;
che la resistente aveva vissuto in AD UG (MI), presso l'abitazione di - amico Persona_1
d'infanzia, con il quale non intratteneva alcuna relazione amorosa - e si era poi trasferita presso l'abitazione di alcuni parenti, presso i quali ancora risiedeva;
che non aveva mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
che la sua unica fonte di reddito era costituita da una pensione di circa € 800,00, mentre il ricorrente percepiva la pensione di invalidità e a breve – raggiunto il sessantesimo anno di età - avrebbe ulteriormente percepito la pensione di anzianità.
La resistente chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di: “in via pregiudiziale e preliminare, rigettare le domande di revoca della donazione per indegnità della
resistente e di restituzione, nella misura del 50%, dei titoli “buoni postali”
cointestati al sig. ovvero, in alternativa, di restituzione, nella stessa Parte_1
misura, del valore dei suddetti titoli in via principale, per la loro inammissibilità;
nel merito: pronunziare la separazione personale dei coniugi, con ogni altra
conseguenza di legge;
rigettare la domanda di addebito della separazione al
coniuge convenuto;
rigettare la domanda di condanna della Sig.ra
[...]
al mantenimento del coniuge, mediante un versamento mensile pari ad CP_1
euro 600,00 o, in via del tutto subordinata e salvo gravame, ridurlo in maniera assai
congrua soltanto in via del tutto subordinata e salvo gravame, rigettare la domanda
di revoca della donazione oggetto di causa, per sua infondatezza;
soltanto in via del
tutto subordinata e salvo gravame, rigettare la domanda di restituzione, nella misura del 50%, dei titoli “buoni postali” cointestati al sig. ovvero, Parte_1
in alternativa, di restituzione, nella stessa misura, del valore dei suddetti titoli, per sua infondatezza”, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
1.2 All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 17.5.2022, il Presidente del
Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la casa coniugale al marito;
rimetteva, Parte_1
quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
3 In data 14.11.2022 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 910/2022, con cui veniva dichiarata la separazione giudiziale tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice
istruttore.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 20.9.2023, il g.i. rigettava le richieste ivi formulate in quanto irrilevanti ai fini della decisione;
pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.9.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e , già resa Parte_1 Controparte_1
da questo Tribunale con sentenza parziale n. 910/2022, pubblicata il 14.11.2022;
essendo già stata emessa sentenza sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia concerne, dunque, la richiesta di addebito della separazione a la richiesta di assegnazione della casa coniugale e di Controparte_1 mantenimento avanzate da , nonché la richiesta di revoca dell'atto di Parte_1
donazione disposto da in favore di per indegnità Parte_1 Controparte_1
e/o ingratitudine di quest'ultima e la restituzione del 50% dei “buoni postali” cointestati a ovvero, in alternativa, la restituzione – sempre nella Parte_1
misura del 50% - del valore dei suddetti buoni.
2.1 In merito alla richiesta di addebito, l'art. 151 c.c., al comma 2, prevede che il giudice possa addebitare la separazione quando ne ricorrano le circostanze e ne sia fatta richiesta.
In merito alle “circostanze” menzionate dalla norma, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre che vi siano: la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il coniuge che fa istanza in tal senso deve, dunque, provare la lesione dei doveri coniugali indicati dall'art. 143 co. 2 c.c., tra i quali rientra l'obbligo alla coabitazione e, quindi, l'abbandono della casa coniugale.
Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi;
ad esempio, la separazione è
4 addebitabile al coniuge che, mesi prima del ricorso per separazione, abbia lasciato la casa, senza motivazione (Cass. ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato, ad esempio, da una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito;
occorre dimostrare che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto;
in altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, quindi, se il rapporto della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Eppure, “affinché possa essere accolta la domanda di separazione personale
con addebito, il coniuge richiedente deve fornire la prova rigorosa
del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio” (ex multis, nella giurisprudenza di merito, T. Benevento, sent. n.
59/2023).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito prova alcuna circa il nesso di causalità tra l'allontanamento dalla casa coniugale e la crisi coniugale, non avendo neppure articolato richieste di mezzi istruttori da cui poterlo desumere (nessuno dei capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 del 13.1.2023 mira,
difatti, a darne dimostrazione).
Al contrario, la resistente ha evidenziato che l'interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l'esito di una crisi familiare già in atto da tempo, in epoca anteriore all'allontanamento; ciò è facilmente desumibile anche dal comportamento tenuto e riferito dallo stesso ricorrente, il quale, in data 5.7.2021 – ossia, appena due giorni dopo l'allontanamento (avvenuto in data 3.7.2021) -, sporgeva denuncia contro la moglie e dopo dieci giorni la esortava al trasferimento della residenza, con invito a ritirare tutti i suoi effetti personali, comunicandole, inoltre, l'intenzione di procedere alla separazione consensuale.
Ebbene, la Suprema Corte ha sottolineato come “l'abbandono del tetto coniugale e la cessazione della convivenza non costituiscono violazione di un dovere coniugale
quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (Cass., 23/04/2019,
n.11162) statuendo ulteriormente che “l'abbandono del tetto coniugale deve
5 comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche
nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis”.
La domanda di addebito della separazione personale dei coniugi avanzata dal ricorrente va, quindi, rigettata.
2.2 Per quanto concerne la casa coniugale, sita in AL (CZ) alla via Tienanmen n.
6, ne va ribadita l'assegnazione a favore del ricorrente, come già statuito dal provvedimento presidenziale del 18.5.2022, non essendoci contrasto tra le parti;
difatti, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e Parte_1 [...]
non si è opposta alla richiesta. CP_1
Si precisa che, in caso di contrasto tra le parti, il Collegio nulla avrebbe potuto disporre, non ravvisandosi i presupposti per una formale assegnazione, pacificamente subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (già Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387); come detto, nella fattispecie odierna, dall'unione non sono nati figli.
2.3 Quanto al contributo di mantenimento chiesto dal ricorrente, giova, anzitutto,
osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Inoltre, è principio consolidato affermato dalla Suprema Corte che, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n.
23051/2007; Cass. n. 16575/2008; Cass. n. 2098/2011; Cass. n. 14336/2013; Cass.
n. 23263/2016).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza di tali presupposti grava sul coniuge che propone la relativa domanda.
Detto questo in punto di diritto, in atti risultano presenti, in merito ai redditi percepiti da : l'autocertificazione reddituale, in cui il ricorrente dichiara di Parte_1 percepire dal 2022 una pensione di € 630,00 mensili, oltre il canone di affitto di €
6 170,00 dal maggio 2023, di non essere proprietario di beni immobili e proprietario di una fiat Idea;
la dichiarazione reddituale 2024 - che fa riferimento ai redditi percepiti nel 2023 – ove risulta un reddito complessivo di € 10.022,00.
Per parte resistente è presente la seguente documentazione: n. 4 modelli 730, da cui risulta aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di € Controparte_1
11.512,00, nel 2020 di € 11.558,00, nel 2021 di € 11.569,00 e nel 2023 di €
12.743,00.
Alla luce di quanto appena esposto, il Tribunale ritiene non vi sia un sostanziale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, che hanno un reddito similare;
dunque, deve essere respinta la richiesta di contributo di mantenimento in favore del anche in considerazione del godimento della casa coniugale. Pt_1
2.4 Quanto, infine, alle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente - di revoca dell'atto di donazione disposto in favore di per indegnità e/o Controparte_1
ingratitudine e di restituzione del 50% dei buoni postali cointestati a Parte_1
o, in alternativa, del 50% del loro valore - dette domande vanno dichiarate inammissibili.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme,
cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v.
Cass. n. 20628 e n. 17404/2004; T. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di
separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire
domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a
dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande
non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate per ½ in ragione della natura della lite, mentre, nella restante misura di ½, vanno poste a carico
7 del ricorrente, in quanto parte prevalentemente soccombente (cfr. sulla domanda di addebito della separazione e di assegno di mantenimento).
Pertanto, avuto riguardo al valore (indeterminabile) della causa e alla modesta complessità delle questioni trattate, detta quota viene liquidata – attesa la qualità dell'attività defensionale prestata - in base ai minimi dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, in complessivi € 1.904,50 (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase trattazione, € 1.453,00 fase decisoria, il tutto diviso per la metà), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
n. 910/2022, pubblicata il 14.11.2022 (matrimonio celebrato in AL (CZ) in data il 14.9.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL al n. 6, parte II, serie A, anno 1986), così provvede:
- rigetta la domanda di addebito svolta nei confronti di;
Controparte_1
- conferma, quanto alla casa coniugale, l'ordinanza presidenziale del
18.5.2022, in assenza di contrasto tra le parti;
- rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente di revoca dell'atto di donazione disposto da in favore di Parte_1 [...]
per indegnità e/o ingratitudine e di restituzione del 50% dei CP_1
“buoni postali” cointestati a o, in alternativa, del 50% del loro Parte_1
valore;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la quota pari a ½ delle spese processuali, quota che liquida in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali al 15 %, I.V.A. e c.p.a. come dovute per legge;
- compensa le spese processuali per la restante quota di ½.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
riunito in Camera di consiglio e così composto dai Magistrati:
1) dott. Giovanni Garofalo Presidente
2) dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla via Alessandro Turco n. 71, presso lo studio dell'avv. Sergio
Campise, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Catanzaro alla via F. Acri n. 30, presso lo studio degli avv.ti Angelo Polacco e
Primoandrea Polacco, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.9.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2021, esponeva: di aver Parte_1
contratto matrimonio con in AL (CZ) il giorno 14.9.1986 – Controparte_1
in regime di separazione dei beni - e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che era titolare della nuda proprietà della casa coniugale, sita in Controparte_1
1 AL (CZ) alla via Tienanmen n. 6, pervenutale giusto atto di donazione in suo favore da parte dello stesso marito , il quale si era riservato il diritto di Parte_1
usufrutto; che la resistente improvvisamente, in data 3.7.2021 aveva lasciato la casa coniugale, portando con sé alcuni buoni postali intestati anche al marito;
che, in data
5.7.2021, , in assenza di qualsiasi informazione sulla moglie, aveva Parte_1 sporto denuncia per l'accaduto; che, successivamente, il ricorrente era venuto a conoscenza dell'avvenuto trasferimento della moglie in AD UG (MI), presso l'abitazione di , pertanto le aveva inoltrato - in data 13.7.2021 Persona_1
- raccomandata a/r con la quale veniva invitata a trasferire la sua residenza e prelevare i propri effetti personali, senza – tuttavia - ottenere riscontro;
che Pt_1
era disoccupato e privo di mezzi di assistenza e sostentamento morale e
[...]
materiale, non percependo alcuna fonte di reddito.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa di , Controparte_1 con ordine alla stessa di “di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni
a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; assegnare, per le causali
di cui in premessa, la casa coniugale al marito;
porre a carico di Parte_1
un assegno mensile di euro 600,00 a titolo per il mantenimento Controparte_1 del coniuge;
disporre, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 801 c.c., Parte_1 la revoca dell'atto di donazione n. rep. 16.257 Raccolta n.
5.494 disposto dal sig.
in favore della Sig.ra per manifesta indegnità Parte_1 Controparte_1
e/o ingratitudine di quest'ultima; disporre la restituzione nella misura del 50% dei titoli “buoni postali” cointestati al sig. ovvero, in alternativa, Parte_1
disporre la restituzione nella misura del 50% del valore dei suddetti previo accertamento contabile”, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
1.1 Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, , la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava il contenuto del ricorso, deducendo: che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa di gravi conflitti col coniuge che rendevano la vita familiare intollerabile e insostenibile;
che si era sempre presa cura del marito, assistendolo amorevolmente, anche e soprattutto in relazione ai suoi problemi di salute, avendo subìto il ricorrente un intervento chirurgico;
che lo aveva, altresì, assistito anche
2 economicamente, poiché il coniuge, per tutto il corso del loro rapporto matrimoniale, non aveva mai lavorato e non si era neppure impegnato a cercare un'occupazione compatibile con la sua invalidità; che l'allontanamento dalla casa coniugale non era avvenuto improvvisamente, anzi il ricorrente era stato preventivamente notiziato dalla moglie, proprio nel corso dell'ultimo litigio, del fatto che se ne sarebbe andata di casa, in quanto la convivenza era divenuta insopportabile;
che la resistente aveva vissuto in AD UG (MI), presso l'abitazione di - amico Persona_1
d'infanzia, con il quale non intratteneva alcuna relazione amorosa - e si era poi trasferita presso l'abitazione di alcuni parenti, presso i quali ancora risiedeva;
che non aveva mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
che la sua unica fonte di reddito era costituita da una pensione di circa € 800,00, mentre il ricorrente percepiva la pensione di invalidità e a breve – raggiunto il sessantesimo anno di età - avrebbe ulteriormente percepito la pensione di anzianità.
La resistente chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di: “in via pregiudiziale e preliminare, rigettare le domande di revoca della donazione per indegnità della
resistente e di restituzione, nella misura del 50%, dei titoli “buoni postali”
cointestati al sig. ovvero, in alternativa, di restituzione, nella stessa Parte_1
misura, del valore dei suddetti titoli in via principale, per la loro inammissibilità;
nel merito: pronunziare la separazione personale dei coniugi, con ogni altra
conseguenza di legge;
rigettare la domanda di addebito della separazione al
coniuge convenuto;
rigettare la domanda di condanna della Sig.ra
[...]
al mantenimento del coniuge, mediante un versamento mensile pari ad CP_1
euro 600,00 o, in via del tutto subordinata e salvo gravame, ridurlo in maniera assai
congrua soltanto in via del tutto subordinata e salvo gravame, rigettare la domanda
di revoca della donazione oggetto di causa, per sua infondatezza;
soltanto in via del
tutto subordinata e salvo gravame, rigettare la domanda di restituzione, nella misura del 50%, dei titoli “buoni postali” cointestati al sig. ovvero, Parte_1
in alternativa, di restituzione, nella stessa misura, del valore dei suddetti titoli, per sua infondatezza”, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
1.2 All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 17.5.2022, il Presidente del
Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la casa coniugale al marito;
rimetteva, Parte_1
quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
3 In data 14.11.2022 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 910/2022, con cui veniva dichiarata la separazione giudiziale tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice
istruttore.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 20.9.2023, il g.i. rigettava le richieste ivi formulate in quanto irrilevanti ai fini della decisione;
pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.9.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e , già resa Parte_1 Controparte_1
da questo Tribunale con sentenza parziale n. 910/2022, pubblicata il 14.11.2022;
essendo già stata emessa sentenza sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia concerne, dunque, la richiesta di addebito della separazione a la richiesta di assegnazione della casa coniugale e di Controparte_1 mantenimento avanzate da , nonché la richiesta di revoca dell'atto di Parte_1
donazione disposto da in favore di per indegnità Parte_1 Controparte_1
e/o ingratitudine di quest'ultima e la restituzione del 50% dei “buoni postali” cointestati a ovvero, in alternativa, la restituzione – sempre nella Parte_1
misura del 50% - del valore dei suddetti buoni.
2.1 In merito alla richiesta di addebito, l'art. 151 c.c., al comma 2, prevede che il giudice possa addebitare la separazione quando ne ricorrano le circostanze e ne sia fatta richiesta.
In merito alle “circostanze” menzionate dalla norma, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre che vi siano: la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il coniuge che fa istanza in tal senso deve, dunque, provare la lesione dei doveri coniugali indicati dall'art. 143 co. 2 c.c., tra i quali rientra l'obbligo alla coabitazione e, quindi, l'abbandono della casa coniugale.
Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi;
ad esempio, la separazione è
4 addebitabile al coniuge che, mesi prima del ricorso per separazione, abbia lasciato la casa, senza motivazione (Cass. ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato, ad esempio, da una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito;
occorre dimostrare che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto;
in altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, quindi, se il rapporto della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Eppure, “affinché possa essere accolta la domanda di separazione personale
con addebito, il coniuge richiedente deve fornire la prova rigorosa
del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio” (ex multis, nella giurisprudenza di merito, T. Benevento, sent. n.
59/2023).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito prova alcuna circa il nesso di causalità tra l'allontanamento dalla casa coniugale e la crisi coniugale, non avendo neppure articolato richieste di mezzi istruttori da cui poterlo desumere (nessuno dei capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 del 13.1.2023 mira,
difatti, a darne dimostrazione).
Al contrario, la resistente ha evidenziato che l'interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l'esito di una crisi familiare già in atto da tempo, in epoca anteriore all'allontanamento; ciò è facilmente desumibile anche dal comportamento tenuto e riferito dallo stesso ricorrente, il quale, in data 5.7.2021 – ossia, appena due giorni dopo l'allontanamento (avvenuto in data 3.7.2021) -, sporgeva denuncia contro la moglie e dopo dieci giorni la esortava al trasferimento della residenza, con invito a ritirare tutti i suoi effetti personali, comunicandole, inoltre, l'intenzione di procedere alla separazione consensuale.
Ebbene, la Suprema Corte ha sottolineato come “l'abbandono del tetto coniugale e la cessazione della convivenza non costituiscono violazione di un dovere coniugale
quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (Cass., 23/04/2019,
n.11162) statuendo ulteriormente che “l'abbandono del tetto coniugale deve
5 comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche
nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis”.
La domanda di addebito della separazione personale dei coniugi avanzata dal ricorrente va, quindi, rigettata.
2.2 Per quanto concerne la casa coniugale, sita in AL (CZ) alla via Tienanmen n.
6, ne va ribadita l'assegnazione a favore del ricorrente, come già statuito dal provvedimento presidenziale del 18.5.2022, non essendoci contrasto tra le parti;
difatti, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e Parte_1 [...]
non si è opposta alla richiesta. CP_1
Si precisa che, in caso di contrasto tra le parti, il Collegio nulla avrebbe potuto disporre, non ravvisandosi i presupposti per una formale assegnazione, pacificamente subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (già Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387); come detto, nella fattispecie odierna, dall'unione non sono nati figli.
2.3 Quanto al contributo di mantenimento chiesto dal ricorrente, giova, anzitutto,
osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Inoltre, è principio consolidato affermato dalla Suprema Corte che, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n.
23051/2007; Cass. n. 16575/2008; Cass. n. 2098/2011; Cass. n. 14336/2013; Cass.
n. 23263/2016).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza di tali presupposti grava sul coniuge che propone la relativa domanda.
Detto questo in punto di diritto, in atti risultano presenti, in merito ai redditi percepiti da : l'autocertificazione reddituale, in cui il ricorrente dichiara di Parte_1 percepire dal 2022 una pensione di € 630,00 mensili, oltre il canone di affitto di €
6 170,00 dal maggio 2023, di non essere proprietario di beni immobili e proprietario di una fiat Idea;
la dichiarazione reddituale 2024 - che fa riferimento ai redditi percepiti nel 2023 – ove risulta un reddito complessivo di € 10.022,00.
Per parte resistente è presente la seguente documentazione: n. 4 modelli 730, da cui risulta aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di € Controparte_1
11.512,00, nel 2020 di € 11.558,00, nel 2021 di € 11.569,00 e nel 2023 di €
12.743,00.
Alla luce di quanto appena esposto, il Tribunale ritiene non vi sia un sostanziale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, che hanno un reddito similare;
dunque, deve essere respinta la richiesta di contributo di mantenimento in favore del anche in considerazione del godimento della casa coniugale. Pt_1
2.4 Quanto, infine, alle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente - di revoca dell'atto di donazione disposto in favore di per indegnità e/o Controparte_1
ingratitudine e di restituzione del 50% dei buoni postali cointestati a Parte_1
o, in alternativa, del 50% del loro valore - dette domande vanno dichiarate inammissibili.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme,
cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v.
Cass. n. 20628 e n. 17404/2004; T. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di
separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire
domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a
dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande
non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate per ½ in ragione della natura della lite, mentre, nella restante misura di ½, vanno poste a carico
7 del ricorrente, in quanto parte prevalentemente soccombente (cfr. sulla domanda di addebito della separazione e di assegno di mantenimento).
Pertanto, avuto riguardo al valore (indeterminabile) della causa e alla modesta complessità delle questioni trattate, detta quota viene liquidata – attesa la qualità dell'attività defensionale prestata - in base ai minimi dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, in complessivi € 1.904,50 (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase trattazione, € 1.453,00 fase decisoria, il tutto diviso per la metà), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
n. 910/2022, pubblicata il 14.11.2022 (matrimonio celebrato in AL (CZ) in data il 14.9.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL al n. 6, parte II, serie A, anno 1986), così provvede:
- rigetta la domanda di addebito svolta nei confronti di;
Controparte_1
- conferma, quanto alla casa coniugale, l'ordinanza presidenziale del
18.5.2022, in assenza di contrasto tra le parti;
- rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente di revoca dell'atto di donazione disposto da in favore di Parte_1 [...]
per indegnità e/o ingratitudine e di restituzione del 50% dei CP_1
“buoni postali” cointestati a o, in alternativa, del 50% del loro Parte_1
valore;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la quota pari a ½ delle spese processuali, quota che liquida in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali al 15 %, I.V.A. e c.p.a. come dovute per legge;
- compensa le spese processuali per la restante quota di ½.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
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