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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Coscia ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Fabio Albino e Katia Palusci resistente
e
OM MARZUCCO (C.F. ), rappresentato e difeso dal C.F._3 curatore speciale avv. Vincenzo Boncristiano resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per sentir pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Lucito CP_1
1 R.G. n. 519/2024
(CB) in data 3.07.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lupara (CB), anno 2010, n. 1, parte II, serie B), alle seguenti condizioni:
- conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra lui e la , nonché relativamente all'affido condiviso CP_1 del figlio minore OM CO (nato il [...]);
- modifica di quanto previsto relativamente al suo diritto di visita, mediante un'intensificazione degli incontri con il figlio OM, stabilendo che egli potrà tenere con sé il figlio anche nella giornata del sabato dalle ore 9:00 sino alle 21:00 a settimane alterne;
- modifica dell'importo da versarsi a titolo di mantenimento in favore del figlio minore OM, riducendolo ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
- modifica delle previsioni relative all'Assegno Unico, da corrispondersi al 50% tra i genitori o, in alternativa, ove percepito in via esclusiva della , con ulteriore CP_1 riduzione dell'importo da versarsi a titolo di mantenimento del figlio.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra lei e il nonché all'affido condiviso del figlio minore OM. CP_2
Ha tuttavia chiesto, a differenza della controparte:
- quanto al diritto di visita del nei confronti del minore OM, la Pt_1 conferma del regime già stabilito dal Tribunale nel provvedimento del 02.01.2023, reso nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.;
- la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio OM, posto a carico della controparte, da aumentarsi ad euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT;
- la conferma di quanto pattuito in sede di separazione quanto agli assegni familiari per il minore, da corrispondersi lei quale genitore collocatario del minore stesso.
Con sentenza parziale n. 950/2024, depositata il 10.10.2024, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testimoni, e quindi rinviata all'udienza del 12.05.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte di cui sopra, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
2 R.G. n. 519/2024
All'udienza del 12.05.2025 lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 13.05.2025, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 950/2024, depositata il 10.10.2024, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Come visto, entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra loro, nonché all'affido condiviso del loro figlio minore OM CO.
Considerata l'espressa convergenza delle parti sulle soluzioni appena indicate e la conformità delle stesse alla legge, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a recepirle.
Deve essere confermata anche la collocazione del minore presso la madre, con la quale egli ha sempre vissuto, presso l'abitazione della stessa sita in Lucito (CB), alla via A, Diaz n. 9, in quanto trattasi di condizione espressamente concordata tra le parti in sede di separazione, in relazione alla quale in questa sede nulla è stato da loro dedotto.
La collocazione del minore presso la madre è inoltre certamente rispondente all'interesse del primo, in quanto tesa a garantire la sua esigenza di stabilità logistica ed emotiva.
II. Quanto al regime del diritto di visita del padre nei confronti del minore OM, ossia alla questione più dibattuta tra le parti nell'ambito del presente giudizio, si osserva quanto segue.
Il diritto di visita del padre nei confronti del minore risulta allo stato disciplinato dall'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G., che stabilisce che esso sia così esercitato: “con un incontro padre/figlio, con cadenza settimanale, da effettuarsi nella giornata del giovedì, con orario 17:00/19:00, in mancanza di differente accordo tra le parti;
prescrive al padre di effettuare telefonate/videochiamare frequenti al minore, con cadenza (almeno) di tre volte alla settimana, stabilendo sin d'ora che le telefonate e/o videochiamate, in mancanza di accordo, avvengano il lunedì, mercoledì, venerdì nella fascia oraria 19/21”.
Come visto, il ha chiesto in questa sede di prevedere un ampliamento del Pt_1 suddetto diritto di visita, mentre la ha chiesto confermarsi il calendario di CP_1 visita già predisposto dal Tribunale nella citata ordinanza del 02.01.2023.
Ebbene, posto che in materia di affidamento dei minori il principio della bigenitorialità impone che il regime di collocazione e di visita sia strutturato in
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modo tale da assicurare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo prioritariamente conto del suo superiore interesse, nel caso di specie l'istruttoria espletata ha evidenziato la ricorrenza di elementi ostativi rispetto alla possibilità di estendere il diritto di visita del padre nei confronti del minore.
Il minore OM manifesta, infatti, una completa sfiducia nei confronti del padre, i rapporti con il quale sono particolarmente tesi, presumibilmente anche a causa del comportamento del genitore, percepito dal minore come assente, o comunque come figura presente solo a intermittenza nella sua vita, ed in ogni caso non in grado di relazionarsi con lui adeguatamente, ossia con amore, empatia e rispetto.
La distanza del rispetto alla quotidianità del figlio emerge chiaramente Pt_1 dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
La teste (maestra della scuola dell'infanzia di OM, Testimone_1 nonché, successivamente, anche sua catechista), escussa all'udienza del 29.11.2024, ha affermato di non conoscere il sig. che non avrebbe mai Pt_1 telefonato e non sarebbe mai andato al catechismo, e nemmeno agli incontri o ai ritiri.
Alla stessa udienza è stata poi escussa la teste maestra di Testimone_2
OM dalla prima alla quinta elementare, nonché referente del Plesso Scolastico: anch'ella ha affermato di non aver mai visto il sig. agli Pt_1 incontri, e che lo stesso, durante i 5 anni scolastici, non avrebbe mai telefonato e non si sarebbe mai interessato all'andamento scolastico del figlio.
Le testi escusse hanno dunque non solo confermato come il è, di fatto, Pt_1 una figura piuttosto assente relativamente alla crescita culturale e spirituale del figlio, ma anche che tale situazione ha radici antiche, in quanto manifestatasi sin dalla prima infanzia del ragazzo, e dunque sin dagli anni precedenti alla separazione (omologata con decreto del 16/06/2021, allorchè OM aveva quasi 9 anni, e quindi aveva già concluso la scuola dell'infanzia e frequentava le scuole elementari ed il catechismo).
Lo stesso minore OM è stato poi ascoltato dal giudice relatore nel procedimento R.G. 572/2022 V.G., in data 24.11.2022, ed ivi ha testualmente dichiarato quanto segue: “(…) Prima dell'odierna udienza, in cui l'ho incontrato, non vedevo AP da prima dell'estate. Io non l'ho voluto vedere in questi mesi perché mio padre anche quando stavamo insieme a casa stava sempre con il cellulare e non mi dedicava del tempo. (…) Io non ho il telefono personale e così AP chiama sempre mamma per parlare con me. Io non voglio parlare con lui ma dato che lui insiste io alla fine ci parlo anche per sbrigarmi e per liquidarlo. In quelle occasioni lui mi ripete sempre le stesse cose, cioè che devo andare ad abitare con lui a Lupara e che comunque devo vederlo, ma io non ci voglio andare (…). Per me è un peso stare con AP e io non voglio ricostruire un rapporto con AP. Anche se mia madre insiste affichè io lo veda, io non voglio. Se io gli dò una possibilità poi penso che ritorneremo sempre al fatto che lui non ha tempo per me
4 R.G. n. 519/2024
e penso comunque che sparisca di nuovo. La mia collaborazione non c'è nel vederlo. Io ho brutti ricordi quando AP viveva con noi perché lui maltrattava mamma, urlava contro di lei. (…) Quando mi sono fatto la comunione sono stato io a non volere invitare mio padre, perché mi avrebbe rovinato l'intera giornata, nonostante mamma cercava di convincermi ad invitarlo”.
Si osserva poi che, come risulta dagli atti, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, con decreto del 9.12.2022 (reso nell'ambito del proc. n. 191/2022 V.G. Trib. Min.), ha prescritto ai genitori del minore OM di seguire un percorso di psicoterapia familiare, presso il Centro “Child Care” di Campobasso, e successivamente, con decreto del 6.07.2023, ha disposto la prosecuzione di tutti gli interventi in atto, l'inserimento di OM nel percorso psicoterapico familiare, un percorso di osservazione e di valutazione delle competenze genitoriali di
[...]
e presso il Centro “Child Care” di Campobasso, l'avvio di Pt_1 CP_1 incontri protetti padre/figlio presso la sede dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
E' in atti la relazione conclusiva del percorso di osservazione e di valutazione delle competenze genitoriali, inviata al Tribunale per i Minorenni in data 16.05.2024, redatta dalle Dott.sse e . Persona_1 Persona_2
Si riportano alcuni estratti della stessa, che appaiono di particolare rilevanza ai fini che qui occupano:
- “più che un protagonista delle vicende familiari, il sig. si pone come un Pt_1 osservatore esterno, non chiarisce infatti la natura e la qualità del suo rapporto con il figlio, dalla nascita al momento della separazione coniugale. Presenta un atteggiamento minimizzante il suo ruolo, disimpegnandosi dalle sue responsabilità che vengono spostate e attribuite alla madre che avrebbe preso le decisioni, agito delle scelte di fronte alle quali l'uomo non si pone in modo attivo e protagonista. Appare poco autentico in questa descrizione”;
- “Nel primo colloquio conoscitivo, OM si è detto stanco di continuare a incontrare psicologi ed è apparso demotivato e contrariato all'incontro. Ha detto di non voler avere rapporti con il padre, di non averli mai avuti veramente. Si è mostrato un ragazzo serio, maturo e responsabile, legato alla madre e sfiduciato rispetto all'idea di poter avere un rapporto con suo padre in futuro. A domanda, ha esplicitato, con rispetto per le consulenti presenti, che avrebbe preferito non partecipare al percorso, dichiarando spontaneamente, inoltre, la sua volontà di non incontrare il padre né fuori, né all'interno dello spazio di valutazione”;
- “Il bambino è apparso molto rammaricato per via di una telefonata intercorsa con il AP a seguito delle vacanze di Natale, nella quale l'uomo avrebbe appellato il figlio con frasi offensive, che sarebbero state riferite dal ragazzo anche al suo curatore. Il bambino è apparso esausto da tale dinamica nella quale si sentirebbe umiliato e denigrato dal AP. Quest'ultimo si porrebbe sullo stesso piano del figlio, rimproverandolo di non cercarlo e di rifiutarlo. Di fronte a questo rifiuto percepito, il padre reagirebbe in modo dispettoso e quindi immaturo. Il bambino spiega con sofferenza ma anche con grande chiarezza, che non percepisce l'interesse del padre
5 R.G. n. 519/2024
nei suoi confronti e che non l'ha mai percepito, di fatto. E che non ha aspettative che ciò possa cambiare, in quanto è sempre stato così. (…) Il bambino è apparso autentico e la sua narrazione è risultata coerente con gli elementi raccolti nel corso della valutazione”.
Si riportano altresì le considerazioni conclusive rese dalle professioniste nella relazione di cui trattasi: “(…) la genitorialità, quindi, sin da subito ha comportato uno sbilanciamento nei ruoli: si è venuta a creare una relazione molto stretta della madre con il figlio che ha visto via via una esclusione sempre maggiore della figura paterna. Tale esclusione non è stata agita intenzionalmente dalla signora ed è stata accettata dal padre. Infatti, quest'ultimo si è reso conto di non appartenere alla triade in maniera equilibrata e di non esercitare una funzione paterna attiva, ma non si è mai assunto la piena responsabilità del contributo dato a questa dinamica, vivendosi solo come vittima che l'ha subita. Anche rispetto al ruolo educativo, quindi, al piano delle scelte, al piano delle regole rispetto alla crescita di OM, risulta che le abbia delegate alla moglie che se ne è fatta carico (…). Il sig. Pt_1 con il suo atteggiamento rinforza le convinzioni del figlio rispetto alla sua inadeguatezza, alternando nel rapporto con lui momenti di rabbia e ostilità a momenti di distanziamento. (…) Non si è osservato, nel momento presente, un impedimento nell'accesso di OM al padre, né fenomeni di triangolazione. Alla luce di quanto emerso e qui riportato, anche in linea con i più recenti studi in materia ( , Spizzichino, 2023), non si può imporre a tutti Persona_3 Per_4
i costi una relazione con il genitore rifiutato, pertanto si ritiene importante, nella situazione attuale, rispettare il rifiuto di OM, anche in considerazione degli esiti degli interventi clinici già tentati in precedenza”.
Ebbene, questo Collegio deve necessariamente concludere nel senso che, sebbene occorra tenere in debita considerazione la necessità di perseguire una normalizzazione dei rapporti padre/figlio, nei limiti del possibile, atteso che ciò risponde al superiore interesse del minore, non è evidentemente possibile imporre i rapporti affettivi, per loro natura incoercibili.
Si aggiunga che il minore OM ha ormai quasi 13 anni, ed è dunque dotato di una certa capacità di autodiscernimento, ciò che impone di tenere in debita considerazione quanto dallo stesso riferito, in più occasioni, circa il suo vissuto e le sue volontà, relativamente al rapporto con il padre.
In ragione della sua età pre-adolescenziale OM ha peraltro di certo acquisito una maggiore autonomia rispetto all'età infantile, che va di pari passo con la necessità di trascorrere del tempo con i coetanei, e non solo con i familiari.
In ragione di tutto quanto sinora esposto, il diritto di visita del padre nei confronti del minore deve continuare a seguire la disciplina di cui all'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.
III. Le parti controvertono, ancora, in relazione al quantum del contributo al mantenimento del figlio minore OM da parte del padre: quest'ultimo ha chiesto che venga ridotto il relativo importo, rispetto a quanto concordato in sede di separazione, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento.
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Ebbene, al fine di determinare la somma per il mantenimento del figlio da ritenersi congrua, è necessario fare applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. n. 19299/2020).
In virtù del richiamato principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, si rende dunque necessario analizzare la situazione patrimoniale delle parti. ha visto negli ultimi anni progressivamente aumentare il suo CP_1 reddito complessivo, passato dai 28.116,00 del 2020, ai 30.843,00 del 2021, ai 37.273,00 del 2022 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
E' inoltre proprietaria di un immobile.
Quanto a , dalle dichiarazioni in atti si evince che i suoi redditi Parte_1 annui sono rimasti stabili negli ultimi tre anni, ed anzi sono leggermente aumentati dal 2020 (annualità nella quale il reddito complessivo è stato pari ad euro 26.471,00) al 2021 (annualità nella quale il reddito complessivo è salito ad euro 28.531,00), per poi rimanere costanti nel 2022 (annualità nella quale il reddito complessivo è salito ad euro 28.219,00).
Dall'autocertificazione in atti risulta inoltre che egli è proprietario di un immobile, di due autoveicoli e di un motoveicolo.
Ebbene, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti giustificanti la riduzione, rispetto a quanto già stabilito in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento posto a carico del in Pt_1 favore del figlio minore OM.
Si osserva sul punto che dalla documentazione prodotta non emerge alcun mutamento in peius del suo reddito, che è invece leggermente aumentato;
il non ha poi allegato né provato la sussistenza di problematiche di salute Pt_1
o di altra natura che possano portare ad una valutazione differente sul punto.
Appare invece congruo disporre l'aumento ad € 400,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT) del contributo che il dovrà corrispondere Pt_1 mensilmente alla , per il mantenimento del figlio minore OM, come CP_1 richiesto dalla madre.
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Militano in tal senso le seguenti considerazioni: il minore OM a breve compirà 13 anni, e quindi egli ha ormai esigenze economiche certamente maggiori rispetto a quelle di un bambino;
è la madre che allo stato sostiene, di fatto in via esclusiva
- attese le attuali difficoltà del minore nel rapporto con il padre e la circostanza per cui i loro incontri avvengono, allo stato, solo sporadicamente - i costi relativi alle esigenze del minore nella quotidianità.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in misura pari al 50%, come da richiesta congiunta delle parti, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017).
IV. Con riferimento alla questione relativa agli assegni familiari, che il ha Pt_1 chiesto ripartirsi tra i genitori al 50%, e che la ha invece chiesto versarsi CP_1 per l'intero in suo favore, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se dunque è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli devono essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è previsto espressamente dalla norma citata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
Sul punto deve tuttavia rilevarsi che in materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2 della norma, beneficiari dell'assegno sono “i nuclei familiari”, e l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. Il comma 4 prevede che l'assegno viene corrisposto dall' ed erogato al richiedente CP_3 ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come già fatto in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo a uno solo di loro (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha in via generale affermato (questa volta, espressamente), che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
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Ciò posto, nel caso di specie, in mancanza di accordo tra le parti sul punto, non può che farsi applicazione del dato normativo, ragion per cui l'assegno unico dovrà essere corrisposto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: di conseguenza esso spetterà per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
V. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e su talune delle ulteriori questioni accessorie, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
• DISPONE che il padre potrà incontrare il minore OM Parte_1
CO secondo il calendario già predisposto con ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.;
• PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per il figlio minore OM CO pari ad euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
• PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017);
• DISPONE che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per il 50% dalla madre e per l'altro 50% dal padre;
• CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale con decreto n. cronol. 3937/2021, pronunciato dal Tribunale di Campobasso in data 16.06.2021;
• DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Coscia ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Fabio Albino e Katia Palusci resistente
e
OM MARZUCCO (C.F. ), rappresentato e difeso dal C.F._3 curatore speciale avv. Vincenzo Boncristiano resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per sentir pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Lucito CP_1
1 R.G. n. 519/2024
(CB) in data 3.07.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lupara (CB), anno 2010, n. 1, parte II, serie B), alle seguenti condizioni:
- conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra lui e la , nonché relativamente all'affido condiviso CP_1 del figlio minore OM CO (nato il [...]);
- modifica di quanto previsto relativamente al suo diritto di visita, mediante un'intensificazione degli incontri con il figlio OM, stabilendo che egli potrà tenere con sé il figlio anche nella giornata del sabato dalle ore 9:00 sino alle 21:00 a settimane alterne;
- modifica dell'importo da versarsi a titolo di mantenimento in favore del figlio minore OM, riducendolo ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
- modifica delle previsioni relative all'Assegno Unico, da corrispondersi al 50% tra i genitori o, in alternativa, ove percepito in via esclusiva della , con ulteriore CP_1 riduzione dell'importo da versarsi a titolo di mantenimento del figlio.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra lei e il nonché all'affido condiviso del figlio minore OM. CP_2
Ha tuttavia chiesto, a differenza della controparte:
- quanto al diritto di visita del nei confronti del minore OM, la Pt_1 conferma del regime già stabilito dal Tribunale nel provvedimento del 02.01.2023, reso nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.;
- la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio OM, posto a carico della controparte, da aumentarsi ad euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT;
- la conferma di quanto pattuito in sede di separazione quanto agli assegni familiari per il minore, da corrispondersi lei quale genitore collocatario del minore stesso.
Con sentenza parziale n. 950/2024, depositata il 10.10.2024, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testimoni, e quindi rinviata all'udienza del 12.05.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte di cui sopra, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
2 R.G. n. 519/2024
All'udienza del 12.05.2025 lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 13.05.2025, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 950/2024, depositata il 10.10.2024, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Come visto, entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale relativamente ai rapporti patrimoniali tra loro, nonché all'affido condiviso del loro figlio minore OM CO.
Considerata l'espressa convergenza delle parti sulle soluzioni appena indicate e la conformità delle stesse alla legge, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a recepirle.
Deve essere confermata anche la collocazione del minore presso la madre, con la quale egli ha sempre vissuto, presso l'abitazione della stessa sita in Lucito (CB), alla via A, Diaz n. 9, in quanto trattasi di condizione espressamente concordata tra le parti in sede di separazione, in relazione alla quale in questa sede nulla è stato da loro dedotto.
La collocazione del minore presso la madre è inoltre certamente rispondente all'interesse del primo, in quanto tesa a garantire la sua esigenza di stabilità logistica ed emotiva.
II. Quanto al regime del diritto di visita del padre nei confronti del minore OM, ossia alla questione più dibattuta tra le parti nell'ambito del presente giudizio, si osserva quanto segue.
Il diritto di visita del padre nei confronti del minore risulta allo stato disciplinato dall'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G., che stabilisce che esso sia così esercitato: “con un incontro padre/figlio, con cadenza settimanale, da effettuarsi nella giornata del giovedì, con orario 17:00/19:00, in mancanza di differente accordo tra le parti;
prescrive al padre di effettuare telefonate/videochiamare frequenti al minore, con cadenza (almeno) di tre volte alla settimana, stabilendo sin d'ora che le telefonate e/o videochiamate, in mancanza di accordo, avvengano il lunedì, mercoledì, venerdì nella fascia oraria 19/21”.
Come visto, il ha chiesto in questa sede di prevedere un ampliamento del Pt_1 suddetto diritto di visita, mentre la ha chiesto confermarsi il calendario di CP_1 visita già predisposto dal Tribunale nella citata ordinanza del 02.01.2023.
Ebbene, posto che in materia di affidamento dei minori il principio della bigenitorialità impone che il regime di collocazione e di visita sia strutturato in
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modo tale da assicurare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo prioritariamente conto del suo superiore interesse, nel caso di specie l'istruttoria espletata ha evidenziato la ricorrenza di elementi ostativi rispetto alla possibilità di estendere il diritto di visita del padre nei confronti del minore.
Il minore OM manifesta, infatti, una completa sfiducia nei confronti del padre, i rapporti con il quale sono particolarmente tesi, presumibilmente anche a causa del comportamento del genitore, percepito dal minore come assente, o comunque come figura presente solo a intermittenza nella sua vita, ed in ogni caso non in grado di relazionarsi con lui adeguatamente, ossia con amore, empatia e rispetto.
La distanza del rispetto alla quotidianità del figlio emerge chiaramente Pt_1 dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
La teste (maestra della scuola dell'infanzia di OM, Testimone_1 nonché, successivamente, anche sua catechista), escussa all'udienza del 29.11.2024, ha affermato di non conoscere il sig. che non avrebbe mai Pt_1 telefonato e non sarebbe mai andato al catechismo, e nemmeno agli incontri o ai ritiri.
Alla stessa udienza è stata poi escussa la teste maestra di Testimone_2
OM dalla prima alla quinta elementare, nonché referente del Plesso Scolastico: anch'ella ha affermato di non aver mai visto il sig. agli Pt_1 incontri, e che lo stesso, durante i 5 anni scolastici, non avrebbe mai telefonato e non si sarebbe mai interessato all'andamento scolastico del figlio.
Le testi escusse hanno dunque non solo confermato come il è, di fatto, Pt_1 una figura piuttosto assente relativamente alla crescita culturale e spirituale del figlio, ma anche che tale situazione ha radici antiche, in quanto manifestatasi sin dalla prima infanzia del ragazzo, e dunque sin dagli anni precedenti alla separazione (omologata con decreto del 16/06/2021, allorchè OM aveva quasi 9 anni, e quindi aveva già concluso la scuola dell'infanzia e frequentava le scuole elementari ed il catechismo).
Lo stesso minore OM è stato poi ascoltato dal giudice relatore nel procedimento R.G. 572/2022 V.G., in data 24.11.2022, ed ivi ha testualmente dichiarato quanto segue: “(…) Prima dell'odierna udienza, in cui l'ho incontrato, non vedevo AP da prima dell'estate. Io non l'ho voluto vedere in questi mesi perché mio padre anche quando stavamo insieme a casa stava sempre con il cellulare e non mi dedicava del tempo. (…) Io non ho il telefono personale e così AP chiama sempre mamma per parlare con me. Io non voglio parlare con lui ma dato che lui insiste io alla fine ci parlo anche per sbrigarmi e per liquidarlo. In quelle occasioni lui mi ripete sempre le stesse cose, cioè che devo andare ad abitare con lui a Lupara e che comunque devo vederlo, ma io non ci voglio andare (…). Per me è un peso stare con AP e io non voglio ricostruire un rapporto con AP. Anche se mia madre insiste affichè io lo veda, io non voglio. Se io gli dò una possibilità poi penso che ritorneremo sempre al fatto che lui non ha tempo per me
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e penso comunque che sparisca di nuovo. La mia collaborazione non c'è nel vederlo. Io ho brutti ricordi quando AP viveva con noi perché lui maltrattava mamma, urlava contro di lei. (…) Quando mi sono fatto la comunione sono stato io a non volere invitare mio padre, perché mi avrebbe rovinato l'intera giornata, nonostante mamma cercava di convincermi ad invitarlo”.
Si osserva poi che, come risulta dagli atti, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, con decreto del 9.12.2022 (reso nell'ambito del proc. n. 191/2022 V.G. Trib. Min.), ha prescritto ai genitori del minore OM di seguire un percorso di psicoterapia familiare, presso il Centro “Child Care” di Campobasso, e successivamente, con decreto del 6.07.2023, ha disposto la prosecuzione di tutti gli interventi in atto, l'inserimento di OM nel percorso psicoterapico familiare, un percorso di osservazione e di valutazione delle competenze genitoriali di
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e presso il Centro “Child Care” di Campobasso, l'avvio di Pt_1 CP_1 incontri protetti padre/figlio presso la sede dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
E' in atti la relazione conclusiva del percorso di osservazione e di valutazione delle competenze genitoriali, inviata al Tribunale per i Minorenni in data 16.05.2024, redatta dalle Dott.sse e . Persona_1 Persona_2
Si riportano alcuni estratti della stessa, che appaiono di particolare rilevanza ai fini che qui occupano:
- “più che un protagonista delle vicende familiari, il sig. si pone come un Pt_1 osservatore esterno, non chiarisce infatti la natura e la qualità del suo rapporto con il figlio, dalla nascita al momento della separazione coniugale. Presenta un atteggiamento minimizzante il suo ruolo, disimpegnandosi dalle sue responsabilità che vengono spostate e attribuite alla madre che avrebbe preso le decisioni, agito delle scelte di fronte alle quali l'uomo non si pone in modo attivo e protagonista. Appare poco autentico in questa descrizione”;
- “Nel primo colloquio conoscitivo, OM si è detto stanco di continuare a incontrare psicologi ed è apparso demotivato e contrariato all'incontro. Ha detto di non voler avere rapporti con il padre, di non averli mai avuti veramente. Si è mostrato un ragazzo serio, maturo e responsabile, legato alla madre e sfiduciato rispetto all'idea di poter avere un rapporto con suo padre in futuro. A domanda, ha esplicitato, con rispetto per le consulenti presenti, che avrebbe preferito non partecipare al percorso, dichiarando spontaneamente, inoltre, la sua volontà di non incontrare il padre né fuori, né all'interno dello spazio di valutazione”;
- “Il bambino è apparso molto rammaricato per via di una telefonata intercorsa con il AP a seguito delle vacanze di Natale, nella quale l'uomo avrebbe appellato il figlio con frasi offensive, che sarebbero state riferite dal ragazzo anche al suo curatore. Il bambino è apparso esausto da tale dinamica nella quale si sentirebbe umiliato e denigrato dal AP. Quest'ultimo si porrebbe sullo stesso piano del figlio, rimproverandolo di non cercarlo e di rifiutarlo. Di fronte a questo rifiuto percepito, il padre reagirebbe in modo dispettoso e quindi immaturo. Il bambino spiega con sofferenza ma anche con grande chiarezza, che non percepisce l'interesse del padre
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nei suoi confronti e che non l'ha mai percepito, di fatto. E che non ha aspettative che ciò possa cambiare, in quanto è sempre stato così. (…) Il bambino è apparso autentico e la sua narrazione è risultata coerente con gli elementi raccolti nel corso della valutazione”.
Si riportano altresì le considerazioni conclusive rese dalle professioniste nella relazione di cui trattasi: “(…) la genitorialità, quindi, sin da subito ha comportato uno sbilanciamento nei ruoli: si è venuta a creare una relazione molto stretta della madre con il figlio che ha visto via via una esclusione sempre maggiore della figura paterna. Tale esclusione non è stata agita intenzionalmente dalla signora ed è stata accettata dal padre. Infatti, quest'ultimo si è reso conto di non appartenere alla triade in maniera equilibrata e di non esercitare una funzione paterna attiva, ma non si è mai assunto la piena responsabilità del contributo dato a questa dinamica, vivendosi solo come vittima che l'ha subita. Anche rispetto al ruolo educativo, quindi, al piano delle scelte, al piano delle regole rispetto alla crescita di OM, risulta che le abbia delegate alla moglie che se ne è fatta carico (…). Il sig. Pt_1 con il suo atteggiamento rinforza le convinzioni del figlio rispetto alla sua inadeguatezza, alternando nel rapporto con lui momenti di rabbia e ostilità a momenti di distanziamento. (…) Non si è osservato, nel momento presente, un impedimento nell'accesso di OM al padre, né fenomeni di triangolazione. Alla luce di quanto emerso e qui riportato, anche in linea con i più recenti studi in materia ( , Spizzichino, 2023), non si può imporre a tutti Persona_3 Per_4
i costi una relazione con il genitore rifiutato, pertanto si ritiene importante, nella situazione attuale, rispettare il rifiuto di OM, anche in considerazione degli esiti degli interventi clinici già tentati in precedenza”.
Ebbene, questo Collegio deve necessariamente concludere nel senso che, sebbene occorra tenere in debita considerazione la necessità di perseguire una normalizzazione dei rapporti padre/figlio, nei limiti del possibile, atteso che ciò risponde al superiore interesse del minore, non è evidentemente possibile imporre i rapporti affettivi, per loro natura incoercibili.
Si aggiunga che il minore OM ha ormai quasi 13 anni, ed è dunque dotato di una certa capacità di autodiscernimento, ciò che impone di tenere in debita considerazione quanto dallo stesso riferito, in più occasioni, circa il suo vissuto e le sue volontà, relativamente al rapporto con il padre.
In ragione della sua età pre-adolescenziale OM ha peraltro di certo acquisito una maggiore autonomia rispetto all'età infantile, che va di pari passo con la necessità di trascorrere del tempo con i coetanei, e non solo con i familiari.
In ragione di tutto quanto sinora esposto, il diritto di visita del padre nei confronti del minore deve continuare a seguire la disciplina di cui all'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.
III. Le parti controvertono, ancora, in relazione al quantum del contributo al mantenimento del figlio minore OM da parte del padre: quest'ultimo ha chiesto che venga ridotto il relativo importo, rispetto a quanto concordato in sede di separazione, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento.
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Ebbene, al fine di determinare la somma per il mantenimento del figlio da ritenersi congrua, è necessario fare applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. n. 19299/2020).
In virtù del richiamato principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, si rende dunque necessario analizzare la situazione patrimoniale delle parti. ha visto negli ultimi anni progressivamente aumentare il suo CP_1 reddito complessivo, passato dai 28.116,00 del 2020, ai 30.843,00 del 2021, ai 37.273,00 del 2022 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
E' inoltre proprietaria di un immobile.
Quanto a , dalle dichiarazioni in atti si evince che i suoi redditi Parte_1 annui sono rimasti stabili negli ultimi tre anni, ed anzi sono leggermente aumentati dal 2020 (annualità nella quale il reddito complessivo è stato pari ad euro 26.471,00) al 2021 (annualità nella quale il reddito complessivo è salito ad euro 28.531,00), per poi rimanere costanti nel 2022 (annualità nella quale il reddito complessivo è salito ad euro 28.219,00).
Dall'autocertificazione in atti risulta inoltre che egli è proprietario di un immobile, di due autoveicoli e di un motoveicolo.
Ebbene, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti giustificanti la riduzione, rispetto a quanto già stabilito in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento posto a carico del in Pt_1 favore del figlio minore OM.
Si osserva sul punto che dalla documentazione prodotta non emerge alcun mutamento in peius del suo reddito, che è invece leggermente aumentato;
il non ha poi allegato né provato la sussistenza di problematiche di salute Pt_1
o di altra natura che possano portare ad una valutazione differente sul punto.
Appare invece congruo disporre l'aumento ad € 400,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT) del contributo che il dovrà corrispondere Pt_1 mensilmente alla , per il mantenimento del figlio minore OM, come CP_1 richiesto dalla madre.
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Militano in tal senso le seguenti considerazioni: il minore OM a breve compirà 13 anni, e quindi egli ha ormai esigenze economiche certamente maggiori rispetto a quelle di un bambino;
è la madre che allo stato sostiene, di fatto in via esclusiva
- attese le attuali difficoltà del minore nel rapporto con il padre e la circostanza per cui i loro incontri avvengono, allo stato, solo sporadicamente - i costi relativi alle esigenze del minore nella quotidianità.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in misura pari al 50%, come da richiesta congiunta delle parti, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017).
IV. Con riferimento alla questione relativa agli assegni familiari, che il ha Pt_1 chiesto ripartirsi tra i genitori al 50%, e che la ha invece chiesto versarsi CP_1 per l'intero in suo favore, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se dunque è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli devono essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è previsto espressamente dalla norma citata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
Sul punto deve tuttavia rilevarsi che in materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2 della norma, beneficiari dell'assegno sono “i nuclei familiari”, e l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. Il comma 4 prevede che l'assegno viene corrisposto dall' ed erogato al richiedente CP_3 ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come già fatto in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo a uno solo di loro (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha in via generale affermato (questa volta, espressamente), che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
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Ciò posto, nel caso di specie, in mancanza di accordo tra le parti sul punto, non può che farsi applicazione del dato normativo, ragion per cui l'assegno unico dovrà essere corrisposto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: di conseguenza esso spetterà per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
V. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e su talune delle ulteriori questioni accessorie, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
• DISPONE che il padre potrà incontrare il minore OM Parte_1
CO secondo il calendario già predisposto con ordinanza del Tribunale di Campobasso del 02.01.2023, resa nel procedimento R.G. 572/2022 V.G.;
• PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per il figlio minore OM CO pari ad euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
• PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017);
• DISPONE che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per il 50% dalla madre e per l'altro 50% dal padre;
• CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale con decreto n. cronol. 3937/2021, pronunciato dal Tribunale di Campobasso in data 16.06.2021;
• DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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