Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione). 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri puo' deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.)) 1-bis. ((Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.)) 2. ((Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20 maggio 1985, n. 222.)) 2-bis. ((In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali")) .
3. ((Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneita' al finanziamento che deve tenere conto della straordinarieta' e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualita' dello stesso intervento.)) 4. ((Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.)) 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 .
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. ((Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresi' i criteri di selezione dei progetti, le modalita' di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformita' ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi)) .
8. ((La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
Non e' ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:)) a) ((abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;)) b) ((non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a cio' obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;)) c) ((negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.))
(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'introduzione del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 , ha disposto (con l'art. 21-ter, comma 1) che "Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 , sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 , in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 ".
In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.)) 1-bis. ((Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.)) 2. ((Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20 maggio 1985, n. 222.)) 2-bis. ((In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali")) .
3. ((Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneita' al finanziamento che deve tenere conto della straordinarieta' e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualita' dello stesso intervento.)) 4. ((Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.)) 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 .
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. ((Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresi' i criteri di selezione dei progetti, le modalita' di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformita' ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi)) .
8. ((La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
Non e' ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:)) a) ((abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;)) b) ((non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a cio' obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;)) c) ((negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.))
(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'introduzione del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 , ha disposto (con l'art. 21-ter, comma 1) che "Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 , sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 , in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 ".