Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2023, proposto da
Ego Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raniero Raggi, Emilio Sani, Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emilio Sani in Milano, corso Venezia 16;
contro
ER Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
RN – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini, Maria Teresa Pirozzi, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione 729/2022/E/EEL del 27 dicembre 2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Ego Energy S.r.l. (ex Ego Trade S.p.A. ex Green Trade S.r.l.) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di RN – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. TO Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la Deliberazione 729/2022/E/EEL del 27 dicembre 2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Ego Energy S.r.l. (ex Ego Trade S.p.A. ex Green Trade S.r.l.) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) della Legge 14 novembre 1995 n. 481; violazione dell’art. 44 comma 1 lett. a) e b) della Deliberazione 111/2006; violazione dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà; disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 della Costituzione.
La ricorrente contesta che le condotte di programmazione non diligente tenute dagli utenti del dispacciamento, come Ego Energy, abbiano comportato, mediante la valorizzazione degli sbilanciamenti effettuata da RN ed il conseguente pagamento da parte di quest’ultima dei c.d. “premi di sbilanciamento”, l’incremento dei corrispettivi di sbilanciamento sostenuti da RN in base all’art. 44 comma 1 lett. a) della Deliberazione 111/2006, con conseguente maggiorazione del corrispettivo uplift poi traslato dalla imprese di vendita sui consumatori.
In secondo luogo è possibile ipotizzare che, in mancanza dello sbilanciamento fuori programma
causato da Ego Energy, il sistema avrebbe avuto un segno positivo o negativo (stato eccedentario, posizione lunga, o stato deficitario posizione corta) per un quantitativo di energia in eccesso od in difetto presente in rete molto maggiore rispetto a quanto verificatosi con l’effettivo sbilanciamento in fase con il segno reale prodotto dalla Società.
II. Violazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) 14 novembre 1995 n. 481; violazione del DPR 9 maggio 2001 n. 244; violazione degli articoli 1, 2, 3 e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 11 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 41 della Carta di Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea.
Secondo la ricorrente la durata abnorme della procedura prescrittiva avviata da ER ai danni della Società e le plurime proroghe del termine sono fattori che non possono che portare al necessario annullamento della misura prescrittiva inflitta ai danni della Società.
III. Violazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) Legge 14 novembre 1995 n. 481;
violazione degli articoli 1, 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione DPR 9 maggio 2001 n. 244; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del principio del giusto procedimento.
La ricorrente lamenta che nella comunicazione delle risultanze istruttorie, tuttavia, non è stato puntualmente indicato come il segno reale della macrozona di riferimento sia stato calcolato
da parte di RN, impedendo così ogni valutazione e verifica in merito da parte della Società.
Risulta altresì violato il diritto della Società ad una effettiva difesa e partecipazione procedimentale, dovendo sostanzialmente prendere come un dato di fatto l’assetto lungo o corto della zona di mercato stabilito da RN, senza poter presentare in proposito alcuna fattiva osservazione.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) della Legge 14 novembre 1995 n. 481; violazione della Delibera 111/06, articoli 14 comma 3 e 44 comma 1 lett. a) e b); eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione art. 41 e 97 della Costituzione.
Secondo la ricorrente la determinazione da parte di RN, all’epoca dei fatti contestati, di un segno di sbilanciamento “convenzionale” non in linea con quello reale ben può aver comportato un incremento degli oneri per l’approvvigionamento delle risorse di dispacciamento su MSD e quindi della parte di corrispettivo uplift di cui all’art. 44 comma 1 lett. b) della Deliberazione 111/2006.
V. Violazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) della Legge 14 novembre 195 n. 481; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 6 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione.
Secondo la ricorrente sia prima che dopo la sentenza del Consiglio di Stato, non è stato in alcun modo esplicitato e dimostrato come l’incremento del corrispettivo uplift verificatosi nel periodo di riferimento sia stato effettivamente posto dalle società di vendita dell’energia, con particolare
riferimento al mercato libero, a carico dei propri clienti.
VI. Violazione dell’art. 2 comma 20 lett. d) 14 novembre 1995 n. 481; eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Second la ricorrente l’irrogazione della misura prescrittiva inflitta alla Società, nella maggior parte dei casi, non sarà suscettibile di arrecare alcun beneficio agli utenti del servizio elettrico che nel corso del primo semestre del 2016 sono stati costretti a sostenere maggiori oneri per l’approvvigionamento di energia e elettrica a causa dell’aumento dell’uplift per cui la richiesta rivolta ad Ego Energy di corrispondere a RN un importo pari a 1.587.742,46 Euro non può essere in alcun modo classificata come misura prescrittiva.
La difesa dell’ER e di RN hanno chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato ed i motivi primo terzo e quarto possono essere esaminati assieme in quanto sussiste un orientamento comune ormai consolidato del Tar e del Consiglio di Stato.
La giurisprudenza (da ultimo C.d.S., II, 20/02/2026 n. 1360) ha già respinto critiche similari mosse alla metodologia e ai criteri che sono stati usati dall’Autorità in sede di ottemperanza ad analoghi giudicati di annullamento di provvedimenti prescrittivi nei confronti degli utenti del servizio di dispacciamento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2025, n. 10324, e i numerosi precedenti che vi sono richiamati: Cons. Stato, sez. II, sentt. nn. 2591/2025, 2251/2025, 2314/2025, 2313/2025, 9947/2024, 9946/2024, 6990/2024, 3274/2024).
I precedenti sopra citati, in particolare, hanno chiarito - nei termini riaffermati, da ultimo, in Cons. Stato, sez. II, n. 10324/2025 cit. - che:
« a) l’utilizzo della metodologia semplificata, oltre ad essere idonea a soddisfare i criteri direttivi di rinnovazione dell’istruttoria fissati dal giudicato, si pone in coerenza con la stessa logica condizionalistica (escludendo la rilevanza di alcune variabili) poiché con essa ER ha riconosciuto il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti;
b) il meccanismo semplificato adottato da ER è stato configurato a vantaggio degli operatori: gli sbilanciamenti “in fase”, che per definizione aggravano la situazione di disequilibrio in cui si trova una zona, sono stati valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima –MG (generalmente inferiore rispetto a quello del mercato di bilanciamento); quelli “in controfase” sono stati considerati sempre benefici per il sistema, senza verificarne l’effettiva incidenza favorevole, e valorizzati a un prezzo pari al maggiore tra il prezzo sul MG e la media dei prezzi sul mercato di bilanciamento-MB, a salire (se positivi) o a scendere (se negativi);
c) quanto all’adozione del “segno reale” invece di quello “convenzionale” al fine di accertare lo stato effettivo del sistema (e quindi se lo sbilanciamento aggregato zonale fosse positivo o negativo) per poi verificare se lo sbilanciamento posto in essere dall’impresa fosse “in fase” o “in controfase”, si deve ribadire che il “segno reale” è l’unica modalità per determinare in concreto, a posteriori, l’effettivo (quindi, per l’appunto, reale) stato del sistema, così da poter adeguatamente tener conto del contributo degli sbilanciamenti “in controfase” alla riduzione dell’onere sostenuto da RN s.p.a.: proprio questo indicatore consente di determinare in maniera certa e oggettiva lo stato del mercato in un determinato arco temporale, accertando se il sistema elettrico presentasse nello specifico un deficit (sistema “corto”) o un’eccedenza (sistema “lungo”) di energia, ovvero se il sistema, in tempo necessariamente reale, risultasse disporre di meno o più energia di quanto programmato dagli operatori;
d) non esiste allo stato attuale, né tampoco esisteva nel 2016, una programmazione di immissioni/prelievi a livello nodale sicché la quantificazione degli importi da restituire, ora per allora, non può che essere effettuata con la metodologia zonale e sulla base di prezzi zonali, tuttora vigenti;
e) rispetto alla contestazione dell’uso postumo e “in via retroattiva” del “segno reale” per accertare il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, si deve osservare, da un lato, che la circostanza che l’Autorità sia intervenuta successivamente al verificarsi degli sbilanciamenti – mediante un potere prescrittivo il cui esercizio è stato in sé ritenuto legittimo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – comporta inevitabilmente che l’incidenza sul sistema degli sbilanciamenti effettivi venga appurata “ora per allora”».
La suddetta giurisprudenza ha, inoltre, precisato (cfr. nuovamente Cons. Stato, sez. II, n. 10324/2025, con richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 2313/2025 cit.), ancora per quanto qui interessa, che:
«i) gli sbilanciamenti hanno natura illecita in quanto violano l’obbligo di programmazione diligente imposto agli utenti del dispacciamento dall’art. 14 della delibera 111/06. Essi non sono, pertanto, fungibili con le risorse del MSD diverse dal bilanciamento, ma rimangono un rischio per la sicurezza del sistema, in quanto, a differenza delle offerte di bilanciamento attivate dal TSO (Transmission System Operator, ossia RN) nel mercato di bilanciamento, sono reazioni degli UdD non coordinate con il TSO, che, nel loro insieme, potrebbero eccedere le riserve predisposte dal medesimo. Come osservato dalla sentenza n. 6874/2023, il modello normativo di mercato non coordina le condotte delle unità non abilitate con il gestore della rete per la risoluzione dei vincoli di sistema, sicché RN fa affidamento solo sulle unità abilitate al MSD (coordinate per regolazione con il TSO), a prescindere da ogni comportamento delle unità non abilitate. I programmi zonali di produzione (immissione) o di consumo (prelievo) delle unità non abilitate non sono, quindi, utilizzati da RN su MSD ex ante e su MSD in tempo reale;
ii) è apodittico l’assunto relativo all’irragionevolezza del prezzo medio ponderato del MSD che, invece, costituisce la più favorevole valorizzazione possibile degli sbilanciamenti controfase delle unità non abilitate, prevista dall’allora vigente art. 39 della delibera 111/06. Il prezzo marginale […] non sarebbe coerente con il sistema pay-as-bid del MSD (ove non vi è un unico prezzo zonale, come in MG e in MI, poiché le offerte accettate ricevono esattamente il prezzo presentato) e creerebbe un onere ulteriore sui consumatori, poiché quello che il TSO ha speso (incassato) per bilanciare a salire (scendere) non corrisponderebbe al costo (ricavo) che il TSO scarica (trasferisce) su coloro che sbilanciano in (surplus) deficit;
iii) per le unità non abilitate il mercato elettrico (dal mercato del giorno prima fino al mercato di bilanciamento) è zonale (con base oraria) e non nodale (con base quartodoraria) e la regolazione degli sbilanciamenti e la condotta degli UdD non abilitati si conforma a tale modello di mercato zonale. Come osservato da ER […] non esiste oggi né esisteva nel 2016 una programmazione di immissioni/prelievi a livello nodale: la quantificazione degli importi da restituire, ora per allora, non può, quindi, che essere effettuata con la metodologia zonale e sulla base di prezzi zonali, tuttora vigenti (come confermato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943) ».
3. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’allungamento dei termini procedimentali, è stato respinto dalla giurisprudenza con riferimento specifico alla tipologia di procedimenti in questione.
Come evidenziato da ultimo dalla sentenza del Cons. Stato, II, 28/03/2025 n. 2591 “ Sul punto, non può che confermarsi quanto affermato dal giudice di primo grado circa l’irrilevanza del superamento del termine procedimentale, ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo. Per la consolidata giurisprudenza, infatti, in assenza di una specifica disposizione, che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio; il suo superamento non determina, perciò, l'illegittimità dell'atto, (Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 468; Sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6044; Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3569);
Il richiamo a tali principi da parte del giudice di primo grado era idoneo alla reiezione complessiva della censura, in quanto la società non aveva alcun interesse a contestare la lunghezza del procedimento svolto, non essendo tale profilo idoneo ad influire sulla legittimità del provvedimento finale, mentre la stessa società non risulta abbia presentato istanze per la tempestiva conclusione del procedimento. Inoltre, anche la gestione unitaria dei procedimenti analoghi costituisce una scelta organizzativa interna dell’Amministrazione e di per sé non influisce sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati” .
4. Con riferimento, invece, ai motivi quinto e sesto, relativi al trasferimento del corrispettivo uplift all’utenza finale, occorre rammentare che la legge n. 481/1995 riconosce all’Autorità il potere prescrittivo ovvero il potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo (cfr. art. 2 comma 20 lett. d). L’esercizio del potere presuppone l’attualità dell’evento dannoso e la sussistenza di un diritto degli utenti, tutelato dalla regolazione dell’Autorità stessa, che una condotta illegittima ha leso direttamente.
L'ordine dato alla società di pagare gli importi indebitamente trattenuti per effetto degli sbilanciamenti volontari - affinché siano (con le modalità che spetta allo stesso regolatore definire) riassegnati all'utenza finale - non costituisce una sanzione in senso stretto, avendo tale misura la finalità preminente di "restituire" al sistema delle contrattazioni le condizioni di funzionamento che il mercato avrebbe espresso ove non fosse stato perturbato dal comportamento opportunistico dell'utente (Consiglio di Stato sez. VI, 27 maggio 2021, n.4081).
In tali fattispecie, l’obbligazione restitutoria imposta dall'Autorità non si atteggia quale misura punitiva, assunta avuto riguardo esclusivamente alla condotta illecita dell'operatore economico, da sanzionare in quanto espressiva di disvalore giuridico secondo un giudizio ordinamentale, bensì configura una misura prescrittiva di obbligazioni a carico dell'esercente il servizio (…), adottata per rimediare ad una lesione dei diritti dell'utenza finale, riparando le conseguenze che gli sbilanciamenti effettivi - illeciti, in quanto violativi del programma vincolante ex art. 14 del. n. 111/06 cit. - hanno prodotto sulla formazione del corrispettivo uplift traslabile sull'utente finale (…). Tale impostazione risponde del resto anche alla chiara tassonomia legislativa che distingue, all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 1995, il potere sanzionatorio, di cui alla lettera c), cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria, da quello prescrittivo, di cui alla lettera d” (così, testualmente, nei punti 4.3 e 4.4 della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2020 n.4322).
Entrando nel merito della contestazione, è necessario evidenziare che la giurisprudenza (Cons. Stato, II, 24/01/2025 n. 542), con riferimento ad analoghi provvedimenti motivati nello stesso identico modo, ha evidenziato che “ Il provvedimento dà atto di non avere valutato in maniera effettiva il risparmio di spesa per gli utenti finali derivanti dagli sbilanciamenti, in quanto “l’individuazione puntuale del suddetto risparmio richiederebbe di ricostruire la sequenza degli esiti dei mercati da quello del giorno prima a quello del bilanciamento nelle condizioni storiche precise in cui si è trovato il sistema elettrico nel periodo interessato dalla deliberazione 342/2016/E/EEL”, ma di avere proceduto tramite una analisi presuntiva, indipendentemente dal fatto che tale vantaggio sia stato effettivamente o meno conseguito dal sistema, attribuendo alla società “il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti in controfase rispetto alla posizione reale del sistema”.
Tale tipo di motivazione è stata contestata, da altro operatore e con riferimento ad altro provvedimento, con ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato che, con la ordinanza n. 3959 del 2023, ha richiesto una relazione di chiarimenti “che chiarisca se siano concretamente ravvisabili criticità della rete diverse dal bilanciamento del sistema e se vi siano altre variabili che concorrono a influenzarne l’andamento dell’uplift (in particolare con riguardo all’impatto delle movimentazioni nel MSD delle unità abilitate volte a porre rimedio a cali di tensione/frequenza, congestioni); -se siano concretamente sussistenti elementi che impattano sull’uplift, imputabili a fattori terzi, che si riflettono sulla valutazione dell’effetto degli sbilanciamenti sull’uplift e se tale eventuale omissione possa implicare l’errata attribuzione agli sbilanciamenti di un impatto sull’uplift imputabile invece a fattori terzi (non considerati dall’analisi)”. L’Autorità ha depositato una relazione in cui ribadiva di avere attribuito per gli sbilanciamenti in controfase il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto dei medesimi.
Con la sentenza n. 7369 del 27 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente la violazione del giudicato, essendo limitato l’oggetto della rinnovazione del procedimento agli sbilanciamenti “in controfase”, e ha disposto la riassunzione del giudizio al T.A.R. Lombardia, con riguardo ai motivi “ con cui si contesta la ragionevolezza, anche sotto il profilo tecnico, del criterio presuntivo utilizzato e la conseguente inattendibilità della rinnovata istruttoria condotta da ER ”.
Questo Tribunale si è espresso con la sentenza della Sez. I 30/06/2025 n. 2471, la quale ha chiarito che “ Fermo quanto sopra, va osservato che, in forza dell’effetto conformativo del giudicato derivante dall’annullamento del primo provvedimento prescrittivo, ER, riesercitando il proprio potere prescrittivo, avrebbe dovuto verificare lo stato in cui si trovava il sistema al momento dello sbilanciamento “in controfase”, al fine di accertare, sulla base della teoria condizionalistica, se lo sbilanciamento avesse prodotto comunque un effetto benefico.
Nel caso di specie l’Autorità ha esercitato il proprio potere in un contesto nel quale diverse questioni erano già state risolte e chiarite con sentenza passata in giudicato e rappresentano presupposti che non possono essere rimessi in discussione.
Il riferimento, in particolare, è al carattere illecito degli sbilanciamenti e al riconoscimento del potere dell’ER d’intervenire determinando gli importi che l’utente del dispacciamento deve restituire a RN s.p.a. in ragione degli oneri che questa ha dovuto sostenere per riequilibrare il sistema, con conseguente incremento del corrispettivo uplift.
Dovendo attivarsi a tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 481 del 1995, ER doveva – anche a prescindere dagli obblighi derivanti dalla pronuncia ottemperanda – adottare un criterio di valorizzazione degli sbilanciamenti idoneo a coglierne la portata sul corrispettivo uplift e, come già osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9292 del 2023, il “segno reale” è l’unica modalità per ricostruire lo stato effettivo del sistema e verificare se vi siano stati davvero degli sbilanciamenti “in controfase” idonei a produrre una riduzione dei costi sostenuti da RN s.p.a. per mantenere il sistema in equilibrio.
ER ha inteso valorizzare gli sbilanciamenti effettivi tramite la metodologia del “segno reale” in luogo di quello “convenzionale” con la quale si è accertato l’orientamento dello sbilanciamento aggregato zonale e quindi verificato se lo sbilanciamento realizzato dal singolo operatore si è posto “in fase” o “in controfase” (rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale).
Va precisato al riguardo che il “segno reale” consiste nella somma algebrica degli sbilanciamenti individuali di tutti gli utenti del dispacciamento sulla base dei dati di misura, ed è quindi per definizione coerente con l’effettivo stato del sistema (eccedentario o deficitario rispetto alle previsioni della zona), mentre il “segno convenzionale” determina il segno dello sbilanciamento zonale sulla base della somma algebrica, cambiata di segno, delle quantità di energia elettrica approvvigionate da RN s.p.a. ai fini del bilanciamento nel MSD con riferimento a un dato periodo rilevante e a ciascuna macrozona ed è quindi influenzato dal fatto che il gestore della rete si approvvigiona sul MSD anche per ragioni diverse dall’esigenza di assicurare il bilanciamento (per esempio, regolare la tensione o risolvere congestioni).
Va aggiunto infine che la misura prescrittiva adottata da ER ha carattere riparatorio e non sanzionatorio in quanto non è volta a punire un dato comportamento (anche) con finalità di deterrenza, ma a ricondurre a equilibrio il sistema.
Ciò esclude che l’utente del dispacciamento possa vantare un affidamento legittimo da opporre all’applicazione “retroattiva” – o, più precisamente, “ora per allora” – del “segno reale”: l’utente del servizio di dispacciamento era – o poteva e doveva esserlo, adottando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività d’impresa esercitata – ben consapevole dell’obbligo di programmare immissioni e prelievi utilizzando le migliori stime in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza ed è principio generale del diritto quello che impone di riparare i danni provocati da comportamenti illeciti (in questo caso, la lesione dei diritti degli utenti di cui all’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481 del 1995); se dunque il “segno reale” è idoneo a misurare tale lesione, la sua applicazione “ora per allora” non comporta la violazione dei principi di legalità e trasparenza.
Sulla base dell’inquadramento giuridico sopra indicato, la metodologia del “segno reale”, in luogo di quello “convenzionale”, impiegata da ER per accertare l’orientamento dello sbilanciamento aggregato zonale - e quindi verificare se lo sbilanciamento realizzato dal singolo operatore si è posto “in fase” o “in controfase” (rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale) - è corretta.
Difatti, la scelta di ER di dare seguito alla rivisitazione della pregressa decisione prescrittiva sulla base di una metodologia inedita (il c.d. segno reale) si pone in linea con quell’esigenza della rinnovazione dell’istruttoria voluta dalla sentenza oggetto di ottemperanza e, se è vero che questa aveva fatto riferimento alla necessità di verificare gli effetti degli sbilanciamenti sulla determinazione dell’uplift secondo la regola condizionalistica, è altrettanto vero che l’opzione per una modalità volta a garantire il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti si pone in modo coerente con la stessa logica condizionalistica (escludendo la rilevanza di alcune variabili) ed è idonea a soddisfare i criteri direttivi di rinnovazione dell’istruttoria fissati dal giudicato .
La sentenza è stata infine confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, II, 29/12/2025 n. 10324.
Ne deriva che il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità in quanto proposto con ricorso in via ordinaria, è infondato in quanto deve ritenersi che lo sbilanciamento ha comunque prodotto effetti sull’utenza, che deve essere, per tale ragione, ristorata.
5. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
TO Di RI, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di RI | Marco BU |
IL SEGRETARIO