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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO LI, Presidente
D'ND LI, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 989/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7282/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CTR della Campania la Ricorrente_1 SRL ha inteso impugnare la sentenza 768/2024 depositata il 18.06.2024 dalla CGT di I grado di Benevento che, su istanza della società per un impugnazione di cartelle aventi ad oggetto aliquote IRPEF anno 2018/2019, oltre addizionali regionali e comunali, ha rigettato il ricorso, contestando ogni motivo posto a base dello stesso e condannando la società COMAI ITALIA al pagamento delle spese del giudizio sia in favore dell' ADER che in favore dell'
Agenzia delle Entrate per Euro 750,00 coaduno
Avverso detta sentenza la società COMAI ITALIA ha ricostruito i fatti di causa eccependo:
1. Eccezione di nullità della sentenza per violazione per violazione degli artt. 14 e 23 e 32 del D.Lgs. n.
546/92, dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione e delle norme di legge che disciplinano il processo tributario.
2. Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della
L. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72.
Violazione dell'art.3 della Costituzione
3. Eccezione di non applicabilità dell'art.156 cpc
4. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo. Eccezione per violazione e falsa applicazione dell'art.14 del D.Lgs n.471/97
5. Eccezione per l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione. Violazione art.15, comma 2, del D.Lgs. n.546/92
6. Nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att.cpc, dell'art. 36 del
D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc
La società ha rimarcato l' oggettivo impedimento del contribuente di accedere alla definizione agevolata. Ha assunto l' illegittimità dell' intervento dell' Ente Impositore senza alcuna autorizzazione di chiamata in causa, addivenendosi in questo modo anche una condanna alle spese in favore di chi non è stato con ritualità chiamato in causa.
Ha eccepito, ancora, in sede di gravame, la nullità della notifica avvenuta a mezzo pec, non risultando detta pec dall' indirizzo di posta elettronica istituzionale
Indugia insistendo su tale aspetto, oltre che sulla nullità che consegue ai vizi formali di detta notifica
In ultimo, eccepisce la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi
Conclude per l' accoglimento del gravame così come avanzato , vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore degli avv.ti dichiaratisi anticipatari
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate rimarcando la correttezza logica e giuridica della statuizione di I cure
Richiama la Sentenza della Cassazione in merito all' intervento adesivo dipendente allorquando la parte costituita si limita a sostenere le ragione di altra parte in un rapporto strutturalmente dipendente rispetto a quello oggetto del giudizio
Eccepisce poi che, in sede di gravame, la società abbia riproposto tutti i motivi del ricorso di I cure, già tutti ritenuti non accoglibili dal giudice di I cure
Conclude quindi per il rigetto del gravame, vinte le spese di lite
Si è costituita l' ADER che, ricostruendo il giudizio in I cure, ha contestato punto per punto tutte le doglianze di parte appellante
In particolare, l' ADER ha ribadito la piena efficacia della notifica effettuata a mezzo pec per il raggiungimento del suo scopo ex. Art. 156 c.p.c.
Conferma poi la legittimità del provvedimento del giudice di I cure di aver recepito e quindi condannato alle spese anche in favore dell' AGENZIA DELLE ENTRATE il ricorrente atteso che le conseguenze di una sentenza tra le parti avrebbe comunque potuto incidere nella sfera giuridica dell' Agenzia delle
Entrate
Richiama, poi, compiuta giurisprudenza di legittimità sulla rituale notifica a mezzo pec, ben potendosi individuare l' organo da cui promana ed aver piena contezza di ogni causale della pretesa.
Contesta in nuce l' opposizione fondata sulla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, essendo questi ultimi disciplinati dalla legge, adducendo sul punto riferimenti normativi
Conclude perché la Corte di II grado della Campania voglia rigettare l' appello e condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' ADER con attribuzione al difensore anticipatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Le motivazioni poste a sostegno del gravame non sono condivisibili e pertanto l' appello va rigettato. Giova osservare:
L' intervento volontario dell' Agenzia delle Entrate è chiaramente ammissibile atteso che non vi è nessuna preclusione legislativa che impedisce all' Ente, da cui peraltro promana il titolo, di avanzare difese ed eccezioni, potendo comunque essere destinatario delle conseguenze del giudizio in atti;
Ed è certo che va giustificato l' intervento volontario di soggetti che potrebbero essere comunque destinatari di conseguenze giuridiche dell' atto impugnato, avendo in ogni caso un interesse ad agire.
Da non accogliersi, poi, l' eccezione in merito alla invalidità della notifica effettuata tramite indirizzo pec non risultante dai pubblici registi
Sul punto molteplici le pronunce sia di merito che di legittimità che si sono susseguite:
A tal riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 982 depositata il 16.1.23, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Mi lano, sezione 12 con sentenza n. 769/23 oltre che la Corte di
Giustizia Tributaria I grado di Napoli, sentenza n. 11423/24
Si evidenzia, ancora, che poiché l' atto impugnato è conseguenza di un controllo automatizzato relativo a imposte dichiarate e non versate, non vi è alcun obbligo di riesame con la controparte, tranne che si presenti la necessità di riformulare richieste con criteri e motivazioni diverse
Circostanza non presente nel caso de quo
In ultimo, per quanto attiene l' applicazione di interessi e sanzioni e la quantificazione degli stessi, questi ultimi trovano piena esplicitazione e corretta quantificazione dai dettami della legge
Il gravame va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate con distrazione in favore dell'avv. Difensore_4 per le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO LI, Presidente
D'ND LI, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 989/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001831581000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7282/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CTR della Campania la Ricorrente_1 SRL ha inteso impugnare la sentenza 768/2024 depositata il 18.06.2024 dalla CGT di I grado di Benevento che, su istanza della società per un impugnazione di cartelle aventi ad oggetto aliquote IRPEF anno 2018/2019, oltre addizionali regionali e comunali, ha rigettato il ricorso, contestando ogni motivo posto a base dello stesso e condannando la società COMAI ITALIA al pagamento delle spese del giudizio sia in favore dell' ADER che in favore dell'
Agenzia delle Entrate per Euro 750,00 coaduno
Avverso detta sentenza la società COMAI ITALIA ha ricostruito i fatti di causa eccependo:
1. Eccezione di nullità della sentenza per violazione per violazione degli artt. 14 e 23 e 32 del D.Lgs. n.
546/92, dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione e delle norme di legge che disciplinano il processo tributario.
2. Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della
L. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72.
Violazione dell'art.3 della Costituzione
3. Eccezione di non applicabilità dell'art.156 cpc
4. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo. Eccezione per violazione e falsa applicazione dell'art.14 del D.Lgs n.471/97
5. Eccezione per l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione. Violazione art.15, comma 2, del D.Lgs. n.546/92
6. Nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att.cpc, dell'art. 36 del
D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc
La società ha rimarcato l' oggettivo impedimento del contribuente di accedere alla definizione agevolata. Ha assunto l' illegittimità dell' intervento dell' Ente Impositore senza alcuna autorizzazione di chiamata in causa, addivenendosi in questo modo anche una condanna alle spese in favore di chi non è stato con ritualità chiamato in causa.
Ha eccepito, ancora, in sede di gravame, la nullità della notifica avvenuta a mezzo pec, non risultando detta pec dall' indirizzo di posta elettronica istituzionale
Indugia insistendo su tale aspetto, oltre che sulla nullità che consegue ai vizi formali di detta notifica
In ultimo, eccepisce la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi
Conclude per l' accoglimento del gravame così come avanzato , vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore degli avv.ti dichiaratisi anticipatari
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate rimarcando la correttezza logica e giuridica della statuizione di I cure
Richiama la Sentenza della Cassazione in merito all' intervento adesivo dipendente allorquando la parte costituita si limita a sostenere le ragione di altra parte in un rapporto strutturalmente dipendente rispetto a quello oggetto del giudizio
Eccepisce poi che, in sede di gravame, la società abbia riproposto tutti i motivi del ricorso di I cure, già tutti ritenuti non accoglibili dal giudice di I cure
Conclude quindi per il rigetto del gravame, vinte le spese di lite
Si è costituita l' ADER che, ricostruendo il giudizio in I cure, ha contestato punto per punto tutte le doglianze di parte appellante
In particolare, l' ADER ha ribadito la piena efficacia della notifica effettuata a mezzo pec per il raggiungimento del suo scopo ex. Art. 156 c.p.c.
Conferma poi la legittimità del provvedimento del giudice di I cure di aver recepito e quindi condannato alle spese anche in favore dell' AGENZIA DELLE ENTRATE il ricorrente atteso che le conseguenze di una sentenza tra le parti avrebbe comunque potuto incidere nella sfera giuridica dell' Agenzia delle
Entrate
Richiama, poi, compiuta giurisprudenza di legittimità sulla rituale notifica a mezzo pec, ben potendosi individuare l' organo da cui promana ed aver piena contezza di ogni causale della pretesa.
Contesta in nuce l' opposizione fondata sulla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, essendo questi ultimi disciplinati dalla legge, adducendo sul punto riferimenti normativi
Conclude perché la Corte di II grado della Campania voglia rigettare l' appello e condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' ADER con attribuzione al difensore anticipatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Le motivazioni poste a sostegno del gravame non sono condivisibili e pertanto l' appello va rigettato. Giova osservare:
L' intervento volontario dell' Agenzia delle Entrate è chiaramente ammissibile atteso che non vi è nessuna preclusione legislativa che impedisce all' Ente, da cui peraltro promana il titolo, di avanzare difese ed eccezioni, potendo comunque essere destinatario delle conseguenze del giudizio in atti;
Ed è certo che va giustificato l' intervento volontario di soggetti che potrebbero essere comunque destinatari di conseguenze giuridiche dell' atto impugnato, avendo in ogni caso un interesse ad agire.
Da non accogliersi, poi, l' eccezione in merito alla invalidità della notifica effettuata tramite indirizzo pec non risultante dai pubblici registi
Sul punto molteplici le pronunce sia di merito che di legittimità che si sono susseguite:
A tal riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 982 depositata il 16.1.23, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Mi lano, sezione 12 con sentenza n. 769/23 oltre che la Corte di
Giustizia Tributaria I grado di Napoli, sentenza n. 11423/24
Si evidenzia, ancora, che poiché l' atto impugnato è conseguenza di un controllo automatizzato relativo a imposte dichiarate e non versate, non vi è alcun obbligo di riesame con la controparte, tranne che si presenti la necessità di riformulare richieste con criteri e motivazioni diverse
Circostanza non presente nel caso de quo
In ultimo, per quanto attiene l' applicazione di interessi e sanzioni e la quantificazione degli stessi, questi ultimi trovano piena esplicitazione e corretta quantificazione dai dettami della legge
Il gravame va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate con distrazione in favore dell'avv. Difensore_4 per le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.