Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 816
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 23 e 32 del D.Lgs. n. 546/92, dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione e delle norme di legge che disciplinano il processo tributario

    Le motivazioni poste a sostegno del gravame non sono condivisibili.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art. 3-bis della L. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72. Violazione dell'art.3 della Costituzione

    Non è accolta l'eccezione in merito alla invalidità della notifica effettuata tramite indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, citando pronunce di merito e di legittimità.

  • Rigettato
    Eccezione di non applicabilità dell'art.156 cpc

    Non è accolta l'eccezione in merito alla invalidità della notifica effettuata tramite indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, citando pronunce di merito e di legittimità.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo. Eccezione per violazione e falsa applicazione dell'art.14 del D.Lgs n.471/97

    Per quanto attiene l'applicazione di interessi e sanzioni e la quantificazione degli stessi, questi ultimi trovano piena esplicitazione e corretta quantificazione dai dettami della legge.

  • Rigettato
    Eccezione per l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione. Violazione art.15, comma 2, del D.Lgs. n.546/92

    Le spese seguono la soccombenza.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att.cpc, dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc

    Le motivazioni poste a sostegno del gravame non sono condivisibili.

  • Rigettato
    Nullità della notifica avvenuta a mezzo pec, non risultando detta pec dall' indirizzo di posta elettronica istituzionale

    Non è accolta l'eccezione in merito alla invalidità della notifica effettuata tramite indirizzo pec non risultante dai pubblici registi.

  • Rigettato
    Mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi

    Per quanto attiene l'applicazione di interessi e sanzioni e la quantificazione degli stessi, questi ultimi trovano piena esplicitazione e corretta quantificazione dai dettami della legge.

  • Rigettato
    Richiesta di vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio

    Le spese seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 816
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo