TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1495/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (foro di Roma)
- RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia, con l'avv. Diego Maria Miele (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a trentasei mesi e richiesta di risarcimento danni.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 5 agosto 2022, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Brescia - Sezione Lavoro il , per sentir Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con la parte convenuta, per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi, quale insegnante di religione cattolica.
Secondo la ricorrente - richiamata la normativa sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica di cui alla l. 186/2003 e la giurisprudenza anche comunitaria in tema di precariato - la reiterazione dei contratti a tempo determinato era avvenuta in violazione della normativa nazionale e comunitaria, in particolare della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali CEEP, CES, UNICE, con riferimento alla clausola 5, oltre che del d. lgs. 81/2015, come più volte riformato e dell'art. 36 commi 1, 2 e 5 del d. lgs. 165/2001.
Secondo parte ricorrente il superamento del limite di trentasei mesi imposto dalla normativa di riferimento fondava il diritto al risarcimento del danno subìto, in particolare in conformità ai principi enunciati dalla Corte di
Cassazione S.U. 5072/2016.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda della ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo
2 determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n.
604;
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
In via istruttoria: ci si riserva di formulare istanze istruttorie e produrre allegazioni documentali in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>.
2. Con memoria ritualmente depositata su Consolle si costituiva il
[...]
per contestare la pretesa creditoria della Controparte_1 ricorrente.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno e avanzava domanda riconvenzionale all'accertamento
3 negativo del diritto di parte ricorrente a ottenere ulteriori incarichi come insegnante di religione cattolica.
Formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) In via pregiudiziale,
a) appurata la natura non self-executing dell'invocata Direttiva 1999/70/CE, dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma, ovvero disporre la conversione del rito;
b) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , essendo competente la Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice accerti e dichiari - quale conseguenza della ritenuta abusività e illiceità della reiterazione degli incarichi successivi al terzo anno -
a) che la Parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come Insegnante di Religione Cattolica;
b) che il non potrà disporre per il futuro ulteriori Controparte_1 nomine in suo favore.
Spese vinte>.
3. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., le parti depositavano tempestivamente note finali.
Il patrono della ricorrente ribadiva le conclusioni già rassegnate e insisteva per il loro accoglimento.
4 L'Avvocato dello Stato precisava la propria posizione nei seguenti termini:
Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:
1) In via pregiudiziale, riqualificata la domanda come azione di responsabilità del Legislatore per inadeguata attuazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE,
a) rigettare la domanda per insussistenza della colpa del MIM, ovvero
b) disporre la conversione del rito e dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di
Roma;
c) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del MIM, essendo la PCdM la sola Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno;
b) rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice:
a) specifichi le norme di condotta violate dal MIM integranti la fattispecie illecita;
b) indichi chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate;
c) accerti e dichiari in sentenza - eventualmente previo incidente di costituzionalità - se sia tuttora valida ed efficace la disciplina sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli IRC (art. 309 T.U. Scuola e art. 40 comma 5° del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007).
Spese vinte>.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5 4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: in fatto, alcune circostanze sono pacifiche, sia in quanto provate per tabulas in base ai contratti versati a fascicolo da parte ricorrente e allo stato matricolare prodotto da parte convenuta, sia in quanto non contestate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.
Da un lato, è certo che la ricorrente - insegnante di religione cattolica a tempo determinato, in possesso di titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano - alla data del ricorso (5 agosto 2022) fosse in servizio presso le cittadine scuole secondarie inferiori e “ , rispettivamente per cinque e sei ore Persona_1 CP_2 settimanali, in virtù di contratti a tempo determinato dall'1 settembre 2021 al
31 agosto 2022.
Dall'altro lato, è incontrovertibile che abbia prestato servizio alle Pt_1 dipendenze del presso varie scuole Controparte_1 primarie e secondarie della provincia di Brescia, sulla base di ripetuti e ininterrotti contratti di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'1 settembre e scadenza al 31 agosto dell'anno successivo (ossia per dodici mesi consecutivi l'uno), a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2021/2022.
Dall'altro lato ancora, è assodato in causa che l'ultimo contratto a termine da essa sottoscritto, al momento della proposizione del giudizio, fosse quello riguardante l'a.s. 2021/2022.
6. Ciò posto, in diritto la questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica è stata oggetto della sentenza della
Suprema Corte n. 18698/2022.
Preliminarmente, il giudice di legittimità ha ricostruito il complesso quadro normativo dedicato ai docenti di religione, con particolare riferimento al
6 sistema di reclutamento.
A tal riguardo, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha rilevato che:
<con la legge marzo n. di ratifica ed esecuzione dell del>
18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio
1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la
Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana;
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno
1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti>.
La Corte di Cassazione ha quindi osservato che, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d. lgs. 297/1994, il legislatore ha tenuto conto degli obblighi assunti con le suddette intese.
In particolare, l'art. 309 del d. lgs. 297/1994, applicabile a tutte le scuole
7 pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano e al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente, con parità di diritti e di doveri.
La Corte di Cassazione ha precisato che anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e,
a partire dal C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d. lgs. n.297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge>.
Pertanto, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato
e intese collegate ha previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Il sistema è stato oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.
390/1999, che ha escluso profili di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta.
La Corte di Cassazione ha poi sottolineato come nel contesto sopra descritto si sia inserita la l. 186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi
8 per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva»>.
La contrattazione collettiva (art. 40, comma 5 C.C.N.L. 2006/2009 di comparto), anche in tale novellato assetto, ha confermato il richiamo all'art. 309, comma 2 d. lgs. 297/1994, in ordine alla durata annuale degli incarichi con riferimento ai rapporti a tempo determinato e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti.
Per effetto di quanto precede, la Suprema Corte ha osservato che nella sostanza il legislatore ha inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, giacché ha ribadito il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit.; epperò, ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli e alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
La Corte di Cassazione ha poi affrontato nello specifico il tema di causa, poiché ha valutato se il regime della reiterazione dei contratti a tempo determinato sia coerente con le regole eurounitarie, le quali vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire a esigenze datoriali durevoli.
A tal riguardo, ha preso le mosse dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13
9 gennaio 2022, YT e altri e ne ha enucleato le conclusioni di fondo, così individuate:
a) i fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica
«attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo Quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo
Quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (…), occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza
e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»;
c) il giudice interno è chiamato a verificare se «non esistano “norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro» (punto 116);
10 d) il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)>.
Pertanto, la necessità di adeguamento del numero dei docenti di religione cattolica al numero variabile di utenti può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo Quadro, spettando comunque al Giudice nazionale verificare se i rinnovi trovino causa in esigenze provvisorie e temporanee e, in caso di accertato utilizzo abusivo di contratti a termine, interpretare e applicare le disposizioni interne in modo da sanzionare l'abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Calati i principi affermati dalla Corte di Giustizia nel sistema di reclutamento e utilizzazione dei docenti di religione - che, come detto, consente il rinnovo di anno in anno dei rapporti a termine, senza limiti di tempo - la Corte di
Cassazione ha anzitutto ricavato la conclusione che il rinnovo automatico non
è in sé abusivo e quindi illegittimo, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti annuali comunque esistenti, mentre ritenere il contrario sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela>.
Tuttavia, il complesso meccanismo normativo sopra ricostruito non è immune da censure, dal momento che la regola in ordine al ricorrere, per la quota del
30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che persistano connotati di precarietà e ciò, non già per la possibilità che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità all'insegnamento in quanto anche i rapporti di ruolo degli insegnanti di
11 religione sono destinati a cessare, ma per le ragioni così esposte dalla Corte di
Cassazione con la sentenza in esame: I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, comma 3 l. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, comma 5 C.C.N.L. 29/11/2007, contro
18 mesi del personale di ruolo: art. 17, comma 1 del medesimo C.C.N.L.)>.
Perciò, la Suprema Corte ha constatato che, pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico, persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
Gravitando pur sempre nell'ambito del precariato, la Corte di Cassazione ha valutato se e a quali condizioni siffatti contratti possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in illegittimo abuso verso i relativi docenti. Questi i rilievi svolti sul punto:
<l interno in effetti gi prevede una misura idonea a sopperire>
alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, comma 2 l. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
12 Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la l. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>.
La Corte di Cassazione ha statuito che la realizzazione dell'abuso deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno> e ha rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale e normativa, le reazioni possibili sono costituite dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, dalla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine dal risarcimento del danno.
Esclusa la praticabilità del primo rimedio che, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, non superabile stante il tenore dell'art. 97 Cost. e rilevato, quanto alla stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, che rientra nella discrezionalità del legislatore (…)>, la Corte di Cassazione ha considerato che resta solo il rimedio risarcitorio.
In particolare, si evidenzia che il rimedio risarcitorio è riconosciuto dall'ordinamento a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per
13 esigenze durature>; a tal riguardo, sono stati espressamente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. n. 5072/2016.
7. Ritiene la Giudice necessaria una precisazione con riferimento alla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 390/1999.
Invero, essa è stata richiamata da alcune pronunce rese in passato da questo
Tribunale al fine di confortare le conclusioni ivi espresse circa la non ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno comunitario. Più precisamente, si è sottolineato che la Corte Costituzionale con quella decisione ha ritenuto che la disciplina afferente la conferma dell'incarico annuale degli insegnanti di religione comporti una assimilazione di questo incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò per affermare che la situazione in esame è differente da quelle per cui si ricorre al concetto di danno comunitario espresso dalla sentenza della
Suprema Corte n. 5072/2016, pertanto non applicabile al caso di specie.
La sentenza della Corte Costituzionale è stata richiamata anche dalla esaminata sentenza della Corte di Cassazione n. 18698/2022, per osservare come il giudice delle leggi avesse escluso profili di illegittimità del sistema delineato dal legislatore, in particolare con il d. lgs. 297/1994 e la conseguente contrattazione collettiva e, cioè, del quadro normativo precedente - non solo la l. 186/2003 che, all'interno della categoria dei docenti di religione, ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, relativamente ai quali valgono i tratti distintivi in precedenza evidenziati - ma anche la Direttiva 1999/70/CE di recepimento del citato
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, i cui principi di fondo sono stati enunciati dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, alla quale deve farsi riferimento per valutare la conformità della attuale disciplina al diritto europeo.
In questa differente e più ampia prospettiva, la valutazione non può che condurre a far propria la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 18698/2022 che, specificati i profili di precariato che pur sempre si individuano nei contratti a rinnovo automatico per i docenti della religione
14 cattolica, tenuto conto dei principi espressi dall'Accordo Quadro, ha delineato quando si realizza un illegittimo abuso verso tali docenti nella reiterazione dei contratti, da sanzionare come tale in coerenza con i principi espressi dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5072/2016 relativamente al c.d. danno eurounitario.
8. Passando quindi a esaminare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072/2016, si rileva che il giudice di legittimità ha dato atto di come la clausola 5 dell'Accordo Quadro nulla dica quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso, la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative.
, ha rimarcato che al fine della compatibilità comunitaria la reazione CP_3
"sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit.>.
La Corte di Cassazione - esclusa nel lavoro pubblico contrattualizzato, la reazione valevole nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista, in caso di violazione delle prescrizioni imperative per l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno ex art. 32 l. 183/2010; osservato come la Corte Costituzionale abbia ritenuto che l'art. 36 d. lgs. 165/2001, per la parte in cui non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost.; osservato, altresì, come alla giurisprudenza costituzionale si affianchi, quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - al fine di misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore ha quindi esaminato il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine, interrogandosi su cosa si intenda per danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d. lgs. 165/2001.
15 Anzitutto, la Suprema Corte ha escluso che vi sia un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro e quindi da perdita del posto di lavoro, stante l'obbligo di concorso pubblico e il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie, il danno è altro.
Più precisamente: Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine
o, più in particolare, l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato.
L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile.
Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore>.
16 Individuato nei termini che precedono il danno e osservato che l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, la Corte di
Cassazione ha osservato come, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., resta indubbiamente che il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine - possa essere in concreto di difficile prova.
Conseguentemente, stante il monito della Corte di Giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto a termine, si impone un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>.
La Suprema Corte ha particolarmente rimarcato il monito della Corte di
Giustizia secondo cui la clausola 5 dell'Accordo Quadro osta a "una normativa nazionale [...], la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione>.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che a livello comunitario, in ragione del monito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato Accordo Quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno
17 come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5,
d. lgs. n. 165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti
a termine>.
La Corte di Cassazione ha escluso la necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per effetto di un'interpretazione adeguatrice, in modo da rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di Giustizia.
A tal fine, per rifarsi a una normativa concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa, ha preso in considerazione l'ambito normativo omogeneo, costituito dal risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e quindi la norma di cui all'art. 32 comma 5 legge n. 1831/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n.
19371)>.
Il riferimento alla predetta normativa è stato operato per rilevare come la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. Accordo Quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il
18 danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già
Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale
a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice.
(…)
Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi
l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto
a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma
5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso
19 perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato>.
9. Stima la Decidente che da tutto quanto esposto scaturisca un'importante conseguenza.
Si configura un illecito, costituito dalla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in pregiudizio del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, se dopo la terza annualità non sia stato indetto il concorso di cui all'art. 3, comma 2 l. 186/2003.
Tale abuso dà luogo al diritto a risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, che, al fine di rendere effettiva la reazione dell'ordinamento, deve essere inteso nei termini del c.d. danno eurounitario.
Quindi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2016, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 32, comma 5 l. 183/2010, ora art. 28 d. lgs. 81/2015, ai fini dell'agevolazione della prova da cui il lavoratore in definitiva viene esonerato, rappresentando detta agevolazione la misura dissuasiva e di rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, grazie alla quale la norma interna (art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001) non si pone in violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
10. Non colgono nel segno le eccezioni svolte dal Controparte_1
.
[...]
In primo luogo, la parte convenuta rileva che la clausola 5 della Direttiva
1999/70/CE non è autoesecutiva e quindi non può essere applicata sic et sempliciter nel nostro ordinamento, dovendo prima essere recepita dal legislatore.
Non è qui in discussione che la più volte menzionata clausola 5 non sia incondizionata e sufficientemente precisa di modo che deve escludersi che il giudice interno possa disapplicare il diritto nazionale contrario a tale clausola, essendo però il giudice obbligato a fare tutto quanto compete … prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e prevenire a una soluzione conforme
20 allo scopo perseguito da quest'ultima> (Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, cit.).
Tanto chiarito, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite dei trentasei mesi è predicata nel caso di specie, non già quale effetto della disapplicazione del diritto interno per violazione della clausola 5, bensì in ragione della violazione della norma interna, costituita dalla citata l.
186/2003, che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale, attraverso la quale proprio l'ordinamento interno contempla la misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà, che pur sempre connota i docenti di religione cattolica non di ruolo, con contratti rinnovati per oltre tre anni.
Poiché quindi l'illecito non è configurato quale violazione della più volte menzionata clausola 5, non colgono nel segno le conseguenze applicative illustrate al paragrafo 4 della memoria di costituzione dall'Amministrazione convenuta in relazione alla suddetta violazione che, come si è scritto, non è posta alla base dell'abuso realizzato dal . Controparte_1
In secondo luogo, la resistente ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva e della competenza del Giudice del Lavoro in quanto, a detta della parte, il giudizio avrebbe dovuto essere proposto contro il legislatore, con ordinaria azione risarcitoria.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, il soggetto passivamente legittimato è proprio il
[...]
, giacché viene in rilievo la violazione dell'obbligo di Controparte_1 indire i concorsi con cadenza triennale previsti dalla normativa interna, alla cui osservanza è tenuto il quale datore di Controparte_1 lavoro dei docenti.
In terzo luogo, l'Amministrazione resistente ha declinato la propria responsabilità, in quanto la mancata indizione dei bandi di concorso previsti dalla l. 186/2003 a cadenza triennale non sarebbe imputabile al
[...]
, in difetto della specifica autorizzazione, che può Controparte_1 essere rilasciata dal per la Funzione Pubblica e che, a sua volta, CP_1 presuppone una decisione di spesa assunta dal legislatore.
Osserva la Giudice che, venendo in considerazione la responsabilità
21 contrattuale della parte convenuta quale datore di lavoro del docente, ai fini della esenzione da responsabilità deve essere fornita la prova che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Come già osservato dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n.
44/2025 del 20 febbraio 2025 (dep. 25 febbraio 2025) in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, il Controparte_1 non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di adempimento all'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale, nulla avendo allegato e provato quanto alle iniziative in concreto assunte per ottenere la necessaria autorizzazione.
La condotta di totale inerzia della parte datoriale non consente di ritenere sussistente la prova liberatoria ai fini della esclusione della responsabilità per la abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine oltre il triennio, senza alcuna indizione del doveroso concorso.
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (cfr. Cass. cit.
n. 18698/2022).
11. L'Amministrazione resistente ha poi invocato l'efficacia sanante del concorso straordinario bandito con decreto n. 9/2024 del M.I.M. - pubblicato a seguito dell'autorizzazione normativa intervenuta solo nel 2024 - procedura riservata agli insegnanti di religione cattolica … che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali>.
Invero, con D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 è stata bandita una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito.
22 Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2 d.l. 126/2019, come modificato dal d.l. 36/2022 e dal d.l. 75/2023, che autorizzava il a bandire detta procedura. Controparte_1
In tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n. 18698/2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità> (cfr. punto 12 della motivazione).
La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente, n. 14815/2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): … come è noto, il principio dell'effetto
'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a
23 termine. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta
"chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n.
5072 del 2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine>.
La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze
24 pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa - effetto, il che si verifica quando l'assunzione
a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso
'percorsi riservati' a detto personale>.
In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una stretta correlazione> fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di causa
-effetto> tra abuso e assunzione.
Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima>.
Ma vi è di più.
La Corte ha ulteriormente precisato che <«la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso
e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole»>.
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o <«per effetto automatico della reiterazione dei contratti
a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure «all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n.
107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma
519»>.
25 Questa interpretazione, ha aggiunto la Corte, è conforme alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, avendo il giudice Europeo chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del docente.
In questo caso, pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a termine.
Allo stesso modo, la Suprema Corte ha chiarito che l'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine è pacifica anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione pubblica bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine …> e non procedure aventi la precisa finalità di riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, perché in questo caso l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola>.
Alla luce di questa ricostruzione, si condivide l'approdo cui è pervenuta la
Corte d'Appello di Brescia nella sentenza sopra citata n. 44/2025, Presidente
26 est. dr. Antonio Matano, che si richiama per relationem: Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questa Corte che il concorso straordinario indetto con il D.M. del
appellante n. 9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo CP_1 stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre «già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)», secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del
2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale).
È pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto
l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente.
Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine>.
12. Ancora, la parte convenuta ha contestato che la quantificazione del risarcimento possa essere effettuata mediante applicazione analogica di una norma speciale - art. 28 d. lgs. 81/2015 - espressamente inapplicabile al comparto scuola ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 81/2015 e ha invocato le regole
27 ordinarie, in forza delle quali grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il danno subìto.
Sebbene la prima osservazione colga nel segno, nella seconda parte il rilievo è infondato.
La Corte di Cassazione non ha previsto un'applicazione analogica dell'art. 28
d. lgs. 81/2015 al comparto scuola nel caso di abuso nella successione dei contratti a termine.
Ha invece inteso considerare una disciplina di legge concretamente dissuasiva e quindi si è riportata alla normativa, agevolatrice della relativa prova, del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato in caso di illegittima apposizione del termine e ciò al fine di fornire una interpretazione sistematica dell'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, relativo al risarcimento del danno in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione.
Operata l'interpretazione sistematica della suddetta norma, coerente con i principi della più volte citata clausola 5, di modo che anche per i lavoratori alle dipendenze della P.A. valga l'agevolazione della prova relativa all'impiego privato, la Corte di Cassazione, ai fini della successiva liquidazione del danno, ha fatto riferimento ai criteri previsti dal citato art. 28, di fatto operando una liquidazione equitativa del danno, nella quale il richiamo all'art. 28 vale come termine di paragone circa il dato quantitativo cui attenersi.
Tanto precisato resta che all'attualità - ferma restando per tutte le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione l'agevolazione della prova anche in favore del lavoratore dipendente della P.A. tenuto unicamente a dimostrare l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli - non è più necessario il riferimento ai parametri quantitativi di cui all'art. 28 d. lgs. 81/2015, come meglio si dirà in appresso.
Ciò in quanto l'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001 come modificato prevede propri parametri di liquidazione per il lavoro alle dipendenze della P.A., fissati in un'indennità in misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
28 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
13. Stima la Giudice che non sia necessario dar corso alla richiesta di parte resistente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. fondata sull'opportunità di ottenere una pronuncia interpretativa in un contenzioso di ampia portata, sul piano numerico, circa i punti già trattati in precedenza - ricadute in punto di prescrizione derivanti dall'applicazione delle regole generali in tema di responsabilità del datore di lavoro;
effetti sananti del concorso “straordinario” in atto;
sistema di quantificazione del danno.
Infatti, l'esegesi sopra svolta si conforma all'impostazione radicatasi nella giurisprudenza di legittimità, di talché si presenta disutile un incidente procedimentale che si risolverebbe solo in un ritardo nella definizione del caso.
14. Applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte ricorrente ha dimostrato l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli.
Infatti, nella fattispecie la condotta abusiva è iniziata dall'anno scolastico
2010/2011 e si è protratta fino all'a.s. 2021/2022, nel corso del quale è stata proposta la domanda giudiziale da cui è originata la causa che occupa (il 5 agosto 2022), per un totale - una volta superata la soglia dei 36 mesi - di dodici anni consecutivi di contratti a termine.
Si sottolinea che, proprio perché il primo contratto rilevante ai presenti fini riguarda l'a.s. 2010/2011, è eccentrico, rispetto ai fatti di causa, l'asserto di parte convenuta secondo cui sono ininfluenti i contratti a termine svolti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE, il 10 luglio 2001.
15. Ancora, osserva la Giudice che, nel caso di specie, si profila una responsabilità contrattuale, dal momento che si tratta di pretesa derivante dall'esecuzione di un rapporto contrattuale, soggetta a termine di prescrizione di dieci anni.
29 Perciò, sebbene non possa trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie eccepita dalla resistente, nondimeno va rilevata la prescrizione decennale a ritroso rispetto alla data di presentazione del ricorso, avvenuta - come s'è detto - il giorno 5 agosto 2022.
Infatti, si rammenta che secondo il costante insegnamento di legittimità,
L'eccezione di prescrizione è riservata alla parte, ma una volta che essa sia stata ritualmente sollevata, spetta al giudice individuare ex officio il termine applicabile, sulla base dei fatti allegati> [così da ultimo si legge in Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n. 32456 del 13 dicembre 2024 (Rv. 672977 - 01); in termini più specifici, si veda Sez. Lav., sentenza n. 16573 del 23 agosto
2004 (Rv. 576080 - 01), la cui massima recita: In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Né rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte>; infine, ex permultis, Sez. U, sentenza n. 11720 del 19 novembre 1998, Rv.
520877 - 01].
Il principio di cui si è appena detto costituisce applicazione particolare alla materia della prescrizione del più generale principio per cui, quando al giudice
è richiesto di affermare (o negare) l'esistenza d'una regola di diritto, tale richiesta può essere accolta anche per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
30 Perciò, nella vicenda in esame la condotta abusiva rileva, stante il rilievo della prescrizione decennale, dall'a.s. 2011 - 2012.
16. In punto di quantificazione, si rimarca che parte ricorrente non ha allegato, né dimostrato il maggior danno eventualmente riportato.
Allora, il danno va liquidato nella misura prevista dall'art. 36, comma 5 d. lgs.
165/2001 avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto>.
Posto che soltanto con il d.l. n. 131 del 16 settembre 2024 il legislatore, modificando il richiamato comma 5 dell'art. 36, ha introdotto specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta nel caso di abusivo utilizzo dei contratti a termine (prevedendo un minimo di quattro mensilità e un massimo di ventiquattro mensilità) e che questa norma non può che valere per il futuro, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio (siccome tutti i contratti a termine illegittimi stipulati dalla parte ricorrente con il
M.I.M. si sono conclusi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa), il danno in questione non può che continuare a essere oggetto di una determinazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Inoltre, come sopra anticipato, reputa la Decidente che non possa farsi ricorso ai criteri previsti dalla fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 della l.
n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria (Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604>).
Il citato art. 32 è stato sostituito, a partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 d. lgs. n. 81/2015 invocato dal Ministero, il quale dispone: (…)
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
31 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà>.
Va però ricordato che il successivo art. 29 dispone espressamente: sono (…) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (…) c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale. (…) Resta fermo quanto disposto dall'articolo
36 del decreto legislativo n. 165 del 2001>.
Ne discende, stante l'inequivocabile tenore letterale di quest'ultima disposizione, che l'indennità risarcitoria prevista dal citato art. 28 non può trovare applicazione al caso di specie, per espressa disposizione del successivo art. 29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art. 36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione
Lavoro n. 18698 del 2022).
Come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia nella menzionata sentenza n. 44/2025, la relativa questione, conformemente al principio iura novit curia, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione delle norme di legge applicabili>.
Da queste premesse si ricava che il Giudice non è vincolato da alcun minimo di legge (non essendo direttamente applicabile l'art. 28 d. lgs. n. 81/2015, come sopra esposto), di talché il danno può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
32 Tanto premesso, dovendosi individuare il parametro di riferimento, è comunque possibile trarre ispirazione da un dato normativo, ossia la misura dell'indennità ora prevista dall'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, nella nuova formulazione (da quattro a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto), sebbene con un temperamento, in considerazione della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, poiché equiparati ai docenti a tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti di anzianità e della clausola del C.C.N.L. di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal legislatore in tema di indennità risarcitoria nel settore privato, consentendo l'art. 28, comma 3 d. lgs. n. 81/2015, pur con riferimento a una fattispecie che qui non rileva, una riduzione dell'indennità ivi prevista, addirittura in termini di dimezzamento
(In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà>).
Ciò posto, tenuto conto che il numero di contratti a termine annuali sottoscritti dalla parte ricorrente oltre il limite di 36 mesi (per cui a partire dal quarto contratto annuale), entro il termine di prescrizione, è pari a dieci, reputa la Giudice che sia congruo liquidare per la violazione 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
17. Per il caso di accoglimento della domanda della parte ricorrente,
l'Amministrazione convenuta, con domanda riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarato che la parte ricorrente non abbia diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato e che il non dovrà CP_1 disporre nuove nomine in suo favore.
Osserva la Decidente che, alla luce di tutto quanto esposto, per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica l'instaurazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo
33 superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e quindi un illecito per inadempimento datoriale, da cui deriva per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
Tuttavia, l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (così Cass. cit.,
n. 18698/2022, par. 12).
In questa cornice deve essere considerata la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto in capo alla parte ricorrente relativamente a una condotta futura, quale l'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato.
L'indizione del concorso per l'assunzione in ruolo ex art. 3, comma 2 L.
186/2013 e, con essa, il funzionamento del sistema per sopperire alla condizione di precarietà del docente assunto per tre annualità con contratti a termine, in quanto interruttiva dell'inadempimento datoriale, consente l'assegnazione di nuovi incarichi al medesimo docente per le tre annualità successive.
Se così è, e considerato quindi che l'accertamento richiesto è condizionato a eventi futuri - quali l'indizione dei concorsi - la domanda riconvenzionale è inammissibile, poiché l'accertamento del diritto o non in capo alla parte ricorrente non può prescindere dalla verifica della osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge, con specifico riferimento alla indizione di concorsi a cadenza triennale e non è consentita una pronuncia condizionata a eventi futuri e incerti.
Nemmeno va essere pretermesso che non è ammissibile una domanda volta a impedire alla stessa parte istante di tenere un comportamento che, in presenza degli stessi presupposti di fatto valutati in questo giudizio, è illecito.
In conclusione, il ricorso va accolto, con riconoscimento in favore di parte di ricorrente di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
34 18. La complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di orientamenti difformi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 giugno 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (foro di Roma)
- RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia, con l'avv. Diego Maria Miele (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a trentasei mesi e richiesta di risarcimento danni.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 5 agosto 2022, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Brescia - Sezione Lavoro il , per sentir Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con la parte convenuta, per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi, quale insegnante di religione cattolica.
Secondo la ricorrente - richiamata la normativa sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica di cui alla l. 186/2003 e la giurisprudenza anche comunitaria in tema di precariato - la reiterazione dei contratti a tempo determinato era avvenuta in violazione della normativa nazionale e comunitaria, in particolare della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali CEEP, CES, UNICE, con riferimento alla clausola 5, oltre che del d. lgs. 81/2015, come più volte riformato e dell'art. 36 commi 1, 2 e 5 del d. lgs. 165/2001.
Secondo parte ricorrente il superamento del limite di trentasei mesi imposto dalla normativa di riferimento fondava il diritto al risarcimento del danno subìto, in particolare in conformità ai principi enunciati dalla Corte di
Cassazione S.U. 5072/2016.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda della ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo
2 determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n.
604;
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
In via istruttoria: ci si riserva di formulare istanze istruttorie e produrre allegazioni documentali in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>.
2. Con memoria ritualmente depositata su Consolle si costituiva il
[...]
per contestare la pretesa creditoria della Controparte_1 ricorrente.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno e avanzava domanda riconvenzionale all'accertamento
3 negativo del diritto di parte ricorrente a ottenere ulteriori incarichi come insegnante di religione cattolica.
Formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) In via pregiudiziale,
a) appurata la natura non self-executing dell'invocata Direttiva 1999/70/CE, dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma, ovvero disporre la conversione del rito;
b) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , essendo competente la Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice accerti e dichiari - quale conseguenza della ritenuta abusività e illiceità della reiterazione degli incarichi successivi al terzo anno -
a) che la Parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come Insegnante di Religione Cattolica;
b) che il non potrà disporre per il futuro ulteriori Controparte_1 nomine in suo favore.
Spese vinte>.
3. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., le parti depositavano tempestivamente note finali.
Il patrono della ricorrente ribadiva le conclusioni già rassegnate e insisteva per il loro accoglimento.
4 L'Avvocato dello Stato precisava la propria posizione nei seguenti termini:
Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:
1) In via pregiudiziale, riqualificata la domanda come azione di responsabilità del Legislatore per inadeguata attuazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE,
a) rigettare la domanda per insussistenza della colpa del MIM, ovvero
b) disporre la conversione del rito e dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di
Roma;
c) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del MIM, essendo la PCdM la sola Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno;
b) rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice:
a) specifichi le norme di condotta violate dal MIM integranti la fattispecie illecita;
b) indichi chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate;
c) accerti e dichiari in sentenza - eventualmente previo incidente di costituzionalità - se sia tuttora valida ed efficace la disciplina sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli IRC (art. 309 T.U. Scuola e art. 40 comma 5° del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007).
Spese vinte>.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5 4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: in fatto, alcune circostanze sono pacifiche, sia in quanto provate per tabulas in base ai contratti versati a fascicolo da parte ricorrente e allo stato matricolare prodotto da parte convenuta, sia in quanto non contestate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.
Da un lato, è certo che la ricorrente - insegnante di religione cattolica a tempo determinato, in possesso di titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano - alla data del ricorso (5 agosto 2022) fosse in servizio presso le cittadine scuole secondarie inferiori e “ , rispettivamente per cinque e sei ore Persona_1 CP_2 settimanali, in virtù di contratti a tempo determinato dall'1 settembre 2021 al
31 agosto 2022.
Dall'altro lato, è incontrovertibile che abbia prestato servizio alle Pt_1 dipendenze del presso varie scuole Controparte_1 primarie e secondarie della provincia di Brescia, sulla base di ripetuti e ininterrotti contratti di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'1 settembre e scadenza al 31 agosto dell'anno successivo (ossia per dodici mesi consecutivi l'uno), a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2021/2022.
Dall'altro lato ancora, è assodato in causa che l'ultimo contratto a termine da essa sottoscritto, al momento della proposizione del giudizio, fosse quello riguardante l'a.s. 2021/2022.
6. Ciò posto, in diritto la questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica è stata oggetto della sentenza della
Suprema Corte n. 18698/2022.
Preliminarmente, il giudice di legittimità ha ricostruito il complesso quadro normativo dedicato ai docenti di religione, con particolare riferimento al
6 sistema di reclutamento.
A tal riguardo, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha rilevato che:
<con la legge marzo n. di ratifica ed esecuzione dell del>
18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio
1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la
Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana;
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno
1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti>.
La Corte di Cassazione ha quindi osservato che, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d. lgs. 297/1994, il legislatore ha tenuto conto degli obblighi assunti con le suddette intese.
In particolare, l'art. 309 del d. lgs. 297/1994, applicabile a tutte le scuole
7 pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano e al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente, con parità di diritti e di doveri.
La Corte di Cassazione ha precisato che anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e,
a partire dal C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d. lgs. n.297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge>.
Pertanto, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato
e intese collegate ha previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Il sistema è stato oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.
390/1999, che ha escluso profili di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta.
La Corte di Cassazione ha poi sottolineato come nel contesto sopra descritto si sia inserita la l. 186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi
8 per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva»>.
La contrattazione collettiva (art. 40, comma 5 C.C.N.L. 2006/2009 di comparto), anche in tale novellato assetto, ha confermato il richiamo all'art. 309, comma 2 d. lgs. 297/1994, in ordine alla durata annuale degli incarichi con riferimento ai rapporti a tempo determinato e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti.
Per effetto di quanto precede, la Suprema Corte ha osservato che nella sostanza il legislatore ha inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, giacché ha ribadito il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit.; epperò, ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli e alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
La Corte di Cassazione ha poi affrontato nello specifico il tema di causa, poiché ha valutato se il regime della reiterazione dei contratti a tempo determinato sia coerente con le regole eurounitarie, le quali vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire a esigenze datoriali durevoli.
A tal riguardo, ha preso le mosse dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13
9 gennaio 2022, YT e altri e ne ha enucleato le conclusioni di fondo, così individuate:
a) i fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica
«attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo Quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo
Quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (…), occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza
e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»;
c) il giudice interno è chiamato a verificare se «non esistano “norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro» (punto 116);
10 d) il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)>.
Pertanto, la necessità di adeguamento del numero dei docenti di religione cattolica al numero variabile di utenti può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo Quadro, spettando comunque al Giudice nazionale verificare se i rinnovi trovino causa in esigenze provvisorie e temporanee e, in caso di accertato utilizzo abusivo di contratti a termine, interpretare e applicare le disposizioni interne in modo da sanzionare l'abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Calati i principi affermati dalla Corte di Giustizia nel sistema di reclutamento e utilizzazione dei docenti di religione - che, come detto, consente il rinnovo di anno in anno dei rapporti a termine, senza limiti di tempo - la Corte di
Cassazione ha anzitutto ricavato la conclusione che il rinnovo automatico non
è in sé abusivo e quindi illegittimo, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti annuali comunque esistenti, mentre ritenere il contrario sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela>.
Tuttavia, il complesso meccanismo normativo sopra ricostruito non è immune da censure, dal momento che la regola in ordine al ricorrere, per la quota del
30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che persistano connotati di precarietà e ciò, non già per la possibilità che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità all'insegnamento in quanto anche i rapporti di ruolo degli insegnanti di
11 religione sono destinati a cessare, ma per le ragioni così esposte dalla Corte di
Cassazione con la sentenza in esame: I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, comma 3 l. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, comma 5 C.C.N.L. 29/11/2007, contro
18 mesi del personale di ruolo: art. 17, comma 1 del medesimo C.C.N.L.)>.
Perciò, la Suprema Corte ha constatato che, pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico, persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
Gravitando pur sempre nell'ambito del precariato, la Corte di Cassazione ha valutato se e a quali condizioni siffatti contratti possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in illegittimo abuso verso i relativi docenti. Questi i rilievi svolti sul punto:
<l interno in effetti gi prevede una misura idonea a sopperire>
alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, comma 2 l. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
12 Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la l. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>.
La Corte di Cassazione ha statuito che la realizzazione dell'abuso deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno> e ha rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale e normativa, le reazioni possibili sono costituite dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, dalla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine dal risarcimento del danno.
Esclusa la praticabilità del primo rimedio che, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, non superabile stante il tenore dell'art. 97 Cost. e rilevato, quanto alla stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, che rientra nella discrezionalità del legislatore (…)>, la Corte di Cassazione ha considerato che resta solo il rimedio risarcitorio.
In particolare, si evidenzia che il rimedio risarcitorio è riconosciuto dall'ordinamento a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per
13 esigenze durature>; a tal riguardo, sono stati espressamente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. n. 5072/2016.
7. Ritiene la Giudice necessaria una precisazione con riferimento alla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 390/1999.
Invero, essa è stata richiamata da alcune pronunce rese in passato da questo
Tribunale al fine di confortare le conclusioni ivi espresse circa la non ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno comunitario. Più precisamente, si è sottolineato che la Corte Costituzionale con quella decisione ha ritenuto che la disciplina afferente la conferma dell'incarico annuale degli insegnanti di religione comporti una assimilazione di questo incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò per affermare che la situazione in esame è differente da quelle per cui si ricorre al concetto di danno comunitario espresso dalla sentenza della
Suprema Corte n. 5072/2016, pertanto non applicabile al caso di specie.
La sentenza della Corte Costituzionale è stata richiamata anche dalla esaminata sentenza della Corte di Cassazione n. 18698/2022, per osservare come il giudice delle leggi avesse escluso profili di illegittimità del sistema delineato dal legislatore, in particolare con il d. lgs. 297/1994 e la conseguente contrattazione collettiva e, cioè, del quadro normativo precedente - non solo la l. 186/2003 che, all'interno della categoria dei docenti di religione, ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, relativamente ai quali valgono i tratti distintivi in precedenza evidenziati - ma anche la Direttiva 1999/70/CE di recepimento del citato
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, i cui principi di fondo sono stati enunciati dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, alla quale deve farsi riferimento per valutare la conformità della attuale disciplina al diritto europeo.
In questa differente e più ampia prospettiva, la valutazione non può che condurre a far propria la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 18698/2022 che, specificati i profili di precariato che pur sempre si individuano nei contratti a rinnovo automatico per i docenti della religione
14 cattolica, tenuto conto dei principi espressi dall'Accordo Quadro, ha delineato quando si realizza un illegittimo abuso verso tali docenti nella reiterazione dei contratti, da sanzionare come tale in coerenza con i principi espressi dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5072/2016 relativamente al c.d. danno eurounitario.
8. Passando quindi a esaminare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072/2016, si rileva che il giudice di legittimità ha dato atto di come la clausola 5 dell'Accordo Quadro nulla dica quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso, la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative.
, ha rimarcato che al fine della compatibilità comunitaria la reazione CP_3
"sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit.>.
La Corte di Cassazione - esclusa nel lavoro pubblico contrattualizzato, la reazione valevole nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista, in caso di violazione delle prescrizioni imperative per l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno ex art. 32 l. 183/2010; osservato come la Corte Costituzionale abbia ritenuto che l'art. 36 d. lgs. 165/2001, per la parte in cui non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost.; osservato, altresì, come alla giurisprudenza costituzionale si affianchi, quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - al fine di misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore ha quindi esaminato il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine, interrogandosi su cosa si intenda per danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d. lgs. 165/2001.
15 Anzitutto, la Suprema Corte ha escluso che vi sia un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro e quindi da perdita del posto di lavoro, stante l'obbligo di concorso pubblico e il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie, il danno è altro.
Più precisamente: Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine
o, più in particolare, l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato.
L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile.
Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore>.
16 Individuato nei termini che precedono il danno e osservato che l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, la Corte di
Cassazione ha osservato come, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., resta indubbiamente che il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine - possa essere in concreto di difficile prova.
Conseguentemente, stante il monito della Corte di Giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto a termine, si impone un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>.
La Suprema Corte ha particolarmente rimarcato il monito della Corte di
Giustizia secondo cui la clausola 5 dell'Accordo Quadro osta a "una normativa nazionale [...], la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione>.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che a livello comunitario, in ragione del monito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato Accordo Quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno
17 come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5,
d. lgs. n. 165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti
a termine>.
La Corte di Cassazione ha escluso la necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per effetto di un'interpretazione adeguatrice, in modo da rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di Giustizia.
A tal fine, per rifarsi a una normativa concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa, ha preso in considerazione l'ambito normativo omogeneo, costituito dal risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e quindi la norma di cui all'art. 32 comma 5 legge n. 1831/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n.
19371)>.
Il riferimento alla predetta normativa è stato operato per rilevare come la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. Accordo Quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il
18 danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già
Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale
a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice.
(…)
Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi
l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto
a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma
5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso
19 perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato>.
9. Stima la Decidente che da tutto quanto esposto scaturisca un'importante conseguenza.
Si configura un illecito, costituito dalla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in pregiudizio del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, se dopo la terza annualità non sia stato indetto il concorso di cui all'art. 3, comma 2 l. 186/2003.
Tale abuso dà luogo al diritto a risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, che, al fine di rendere effettiva la reazione dell'ordinamento, deve essere inteso nei termini del c.d. danno eurounitario.
Quindi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2016, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 32, comma 5 l. 183/2010, ora art. 28 d. lgs. 81/2015, ai fini dell'agevolazione della prova da cui il lavoratore in definitiva viene esonerato, rappresentando detta agevolazione la misura dissuasiva e di rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, grazie alla quale la norma interna (art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001) non si pone in violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
10. Non colgono nel segno le eccezioni svolte dal Controparte_1
.
[...]
In primo luogo, la parte convenuta rileva che la clausola 5 della Direttiva
1999/70/CE non è autoesecutiva e quindi non può essere applicata sic et sempliciter nel nostro ordinamento, dovendo prima essere recepita dal legislatore.
Non è qui in discussione che la più volte menzionata clausola 5 non sia incondizionata e sufficientemente precisa di modo che deve escludersi che il giudice interno possa disapplicare il diritto nazionale contrario a tale clausola, essendo però il giudice obbligato a fare tutto quanto compete … prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e prevenire a una soluzione conforme
20 allo scopo perseguito da quest'ultima> (Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, cit.).
Tanto chiarito, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite dei trentasei mesi è predicata nel caso di specie, non già quale effetto della disapplicazione del diritto interno per violazione della clausola 5, bensì in ragione della violazione della norma interna, costituita dalla citata l.
186/2003, che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale, attraverso la quale proprio l'ordinamento interno contempla la misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà, che pur sempre connota i docenti di religione cattolica non di ruolo, con contratti rinnovati per oltre tre anni.
Poiché quindi l'illecito non è configurato quale violazione della più volte menzionata clausola 5, non colgono nel segno le conseguenze applicative illustrate al paragrafo 4 della memoria di costituzione dall'Amministrazione convenuta in relazione alla suddetta violazione che, come si è scritto, non è posta alla base dell'abuso realizzato dal . Controparte_1
In secondo luogo, la resistente ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva e della competenza del Giudice del Lavoro in quanto, a detta della parte, il giudizio avrebbe dovuto essere proposto contro il legislatore, con ordinaria azione risarcitoria.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, il soggetto passivamente legittimato è proprio il
[...]
, giacché viene in rilievo la violazione dell'obbligo di Controparte_1 indire i concorsi con cadenza triennale previsti dalla normativa interna, alla cui osservanza è tenuto il quale datore di Controparte_1 lavoro dei docenti.
In terzo luogo, l'Amministrazione resistente ha declinato la propria responsabilità, in quanto la mancata indizione dei bandi di concorso previsti dalla l. 186/2003 a cadenza triennale non sarebbe imputabile al
[...]
, in difetto della specifica autorizzazione, che può Controparte_1 essere rilasciata dal per la Funzione Pubblica e che, a sua volta, CP_1 presuppone una decisione di spesa assunta dal legislatore.
Osserva la Giudice che, venendo in considerazione la responsabilità
21 contrattuale della parte convenuta quale datore di lavoro del docente, ai fini della esenzione da responsabilità deve essere fornita la prova che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Come già osservato dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n.
44/2025 del 20 febbraio 2025 (dep. 25 febbraio 2025) in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, il Controparte_1 non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di adempimento all'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale, nulla avendo allegato e provato quanto alle iniziative in concreto assunte per ottenere la necessaria autorizzazione.
La condotta di totale inerzia della parte datoriale non consente di ritenere sussistente la prova liberatoria ai fini della esclusione della responsabilità per la abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine oltre il triennio, senza alcuna indizione del doveroso concorso.
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (cfr. Cass. cit.
n. 18698/2022).
11. L'Amministrazione resistente ha poi invocato l'efficacia sanante del concorso straordinario bandito con decreto n. 9/2024 del M.I.M. - pubblicato a seguito dell'autorizzazione normativa intervenuta solo nel 2024 - procedura riservata agli insegnanti di religione cattolica … che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali>.
Invero, con D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 è stata bandita una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito.
22 Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2 d.l. 126/2019, come modificato dal d.l. 36/2022 e dal d.l. 75/2023, che autorizzava il a bandire detta procedura. Controparte_1
In tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n. 18698/2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità> (cfr. punto 12 della motivazione).
La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente, n. 14815/2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): … come è noto, il principio dell'effetto
'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a
23 termine. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta
"chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n.
5072 del 2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine>.
La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze
24 pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa - effetto, il che si verifica quando l'assunzione
a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso
'percorsi riservati' a detto personale>.
In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una stretta correlazione> fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di causa
-effetto> tra abuso e assunzione.
Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima>.
Ma vi è di più.
La Corte ha ulteriormente precisato che <«la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso
e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole»>.
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o <«per effetto automatico della reiterazione dei contratti
a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure «all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n.
107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma
519»>.
25 Questa interpretazione, ha aggiunto la Corte, è conforme alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, avendo il giudice Europeo chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del docente.
In questo caso, pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a termine.
Allo stesso modo, la Suprema Corte ha chiarito che l'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine è pacifica anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione pubblica bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine …> e non procedure aventi la precisa finalità di riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, perché in questo caso l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola>.
Alla luce di questa ricostruzione, si condivide l'approdo cui è pervenuta la
Corte d'Appello di Brescia nella sentenza sopra citata n. 44/2025, Presidente
26 est. dr. Antonio Matano, che si richiama per relationem: Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questa Corte che il concorso straordinario indetto con il D.M. del
appellante n. 9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo CP_1 stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre «già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)», secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del
2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale).
È pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto
l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente.
Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine>.
12. Ancora, la parte convenuta ha contestato che la quantificazione del risarcimento possa essere effettuata mediante applicazione analogica di una norma speciale - art. 28 d. lgs. 81/2015 - espressamente inapplicabile al comparto scuola ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 81/2015 e ha invocato le regole
27 ordinarie, in forza delle quali grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il danno subìto.
Sebbene la prima osservazione colga nel segno, nella seconda parte il rilievo è infondato.
La Corte di Cassazione non ha previsto un'applicazione analogica dell'art. 28
d. lgs. 81/2015 al comparto scuola nel caso di abuso nella successione dei contratti a termine.
Ha invece inteso considerare una disciplina di legge concretamente dissuasiva e quindi si è riportata alla normativa, agevolatrice della relativa prova, del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato in caso di illegittima apposizione del termine e ciò al fine di fornire una interpretazione sistematica dell'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, relativo al risarcimento del danno in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione.
Operata l'interpretazione sistematica della suddetta norma, coerente con i principi della più volte citata clausola 5, di modo che anche per i lavoratori alle dipendenze della P.A. valga l'agevolazione della prova relativa all'impiego privato, la Corte di Cassazione, ai fini della successiva liquidazione del danno, ha fatto riferimento ai criteri previsti dal citato art. 28, di fatto operando una liquidazione equitativa del danno, nella quale il richiamo all'art. 28 vale come termine di paragone circa il dato quantitativo cui attenersi.
Tanto precisato resta che all'attualità - ferma restando per tutte le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione l'agevolazione della prova anche in favore del lavoratore dipendente della P.A. tenuto unicamente a dimostrare l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli - non è più necessario il riferimento ai parametri quantitativi di cui all'art. 28 d. lgs. 81/2015, come meglio si dirà in appresso.
Ciò in quanto l'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001 come modificato prevede propri parametri di liquidazione per il lavoro alle dipendenze della P.A., fissati in un'indennità in misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
28 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
13. Stima la Giudice che non sia necessario dar corso alla richiesta di parte resistente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. fondata sull'opportunità di ottenere una pronuncia interpretativa in un contenzioso di ampia portata, sul piano numerico, circa i punti già trattati in precedenza - ricadute in punto di prescrizione derivanti dall'applicazione delle regole generali in tema di responsabilità del datore di lavoro;
effetti sananti del concorso “straordinario” in atto;
sistema di quantificazione del danno.
Infatti, l'esegesi sopra svolta si conforma all'impostazione radicatasi nella giurisprudenza di legittimità, di talché si presenta disutile un incidente procedimentale che si risolverebbe solo in un ritardo nella definizione del caso.
14. Applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte ricorrente ha dimostrato l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli.
Infatti, nella fattispecie la condotta abusiva è iniziata dall'anno scolastico
2010/2011 e si è protratta fino all'a.s. 2021/2022, nel corso del quale è stata proposta la domanda giudiziale da cui è originata la causa che occupa (il 5 agosto 2022), per un totale - una volta superata la soglia dei 36 mesi - di dodici anni consecutivi di contratti a termine.
Si sottolinea che, proprio perché il primo contratto rilevante ai presenti fini riguarda l'a.s. 2010/2011, è eccentrico, rispetto ai fatti di causa, l'asserto di parte convenuta secondo cui sono ininfluenti i contratti a termine svolti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE, il 10 luglio 2001.
15. Ancora, osserva la Giudice che, nel caso di specie, si profila una responsabilità contrattuale, dal momento che si tratta di pretesa derivante dall'esecuzione di un rapporto contrattuale, soggetta a termine di prescrizione di dieci anni.
29 Perciò, sebbene non possa trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie eccepita dalla resistente, nondimeno va rilevata la prescrizione decennale a ritroso rispetto alla data di presentazione del ricorso, avvenuta - come s'è detto - il giorno 5 agosto 2022.
Infatti, si rammenta che secondo il costante insegnamento di legittimità,
L'eccezione di prescrizione è riservata alla parte, ma una volta che essa sia stata ritualmente sollevata, spetta al giudice individuare ex officio il termine applicabile, sulla base dei fatti allegati> [così da ultimo si legge in Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n. 32456 del 13 dicembre 2024 (Rv. 672977 - 01); in termini più specifici, si veda Sez. Lav., sentenza n. 16573 del 23 agosto
2004 (Rv. 576080 - 01), la cui massima recita: In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Né rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte>; infine, ex permultis, Sez. U, sentenza n. 11720 del 19 novembre 1998, Rv.
520877 - 01].
Il principio di cui si è appena detto costituisce applicazione particolare alla materia della prescrizione del più generale principio per cui, quando al giudice
è richiesto di affermare (o negare) l'esistenza d'una regola di diritto, tale richiesta può essere accolta anche per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
30 Perciò, nella vicenda in esame la condotta abusiva rileva, stante il rilievo della prescrizione decennale, dall'a.s. 2011 - 2012.
16. In punto di quantificazione, si rimarca che parte ricorrente non ha allegato, né dimostrato il maggior danno eventualmente riportato.
Allora, il danno va liquidato nella misura prevista dall'art. 36, comma 5 d. lgs.
165/2001 avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto>.
Posto che soltanto con il d.l. n. 131 del 16 settembre 2024 il legislatore, modificando il richiamato comma 5 dell'art. 36, ha introdotto specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta nel caso di abusivo utilizzo dei contratti a termine (prevedendo un minimo di quattro mensilità e un massimo di ventiquattro mensilità) e che questa norma non può che valere per il futuro, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio (siccome tutti i contratti a termine illegittimi stipulati dalla parte ricorrente con il
M.I.M. si sono conclusi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa), il danno in questione non può che continuare a essere oggetto di una determinazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Inoltre, come sopra anticipato, reputa la Decidente che non possa farsi ricorso ai criteri previsti dalla fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 della l.
n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria (Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604>).
Il citato art. 32 è stato sostituito, a partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 d. lgs. n. 81/2015 invocato dal Ministero, il quale dispone: (…)
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
31 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà>.
Va però ricordato che il successivo art. 29 dispone espressamente: sono (…) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (…) c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale. (…) Resta fermo quanto disposto dall'articolo
36 del decreto legislativo n. 165 del 2001>.
Ne discende, stante l'inequivocabile tenore letterale di quest'ultima disposizione, che l'indennità risarcitoria prevista dal citato art. 28 non può trovare applicazione al caso di specie, per espressa disposizione del successivo art. 29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art. 36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione
Lavoro n. 18698 del 2022).
Come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia nella menzionata sentenza n. 44/2025, la relativa questione, conformemente al principio iura novit curia, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione delle norme di legge applicabili>.
Da queste premesse si ricava che il Giudice non è vincolato da alcun minimo di legge (non essendo direttamente applicabile l'art. 28 d. lgs. n. 81/2015, come sopra esposto), di talché il danno può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
32 Tanto premesso, dovendosi individuare il parametro di riferimento, è comunque possibile trarre ispirazione da un dato normativo, ossia la misura dell'indennità ora prevista dall'art. 36, comma 5 d. lgs. 165/2001, nella nuova formulazione (da quattro a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto), sebbene con un temperamento, in considerazione della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, poiché equiparati ai docenti a tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti di anzianità e della clausola del C.C.N.L. di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal legislatore in tema di indennità risarcitoria nel settore privato, consentendo l'art. 28, comma 3 d. lgs. n. 81/2015, pur con riferimento a una fattispecie che qui non rileva, una riduzione dell'indennità ivi prevista, addirittura in termini di dimezzamento
(In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà>).
Ciò posto, tenuto conto che il numero di contratti a termine annuali sottoscritti dalla parte ricorrente oltre il limite di 36 mesi (per cui a partire dal quarto contratto annuale), entro il termine di prescrizione, è pari a dieci, reputa la Giudice che sia congruo liquidare per la violazione 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
17. Per il caso di accoglimento della domanda della parte ricorrente,
l'Amministrazione convenuta, con domanda riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarato che la parte ricorrente non abbia diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato e che il non dovrà CP_1 disporre nuove nomine in suo favore.
Osserva la Decidente che, alla luce di tutto quanto esposto, per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica l'instaurazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo
33 superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e quindi un illecito per inadempimento datoriale, da cui deriva per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
Tuttavia, l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (così Cass. cit.,
n. 18698/2022, par. 12).
In questa cornice deve essere considerata la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto in capo alla parte ricorrente relativamente a una condotta futura, quale l'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato.
L'indizione del concorso per l'assunzione in ruolo ex art. 3, comma 2 L.
186/2013 e, con essa, il funzionamento del sistema per sopperire alla condizione di precarietà del docente assunto per tre annualità con contratti a termine, in quanto interruttiva dell'inadempimento datoriale, consente l'assegnazione di nuovi incarichi al medesimo docente per le tre annualità successive.
Se così è, e considerato quindi che l'accertamento richiesto è condizionato a eventi futuri - quali l'indizione dei concorsi - la domanda riconvenzionale è inammissibile, poiché l'accertamento del diritto o non in capo alla parte ricorrente non può prescindere dalla verifica della osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge, con specifico riferimento alla indizione di concorsi a cadenza triennale e non è consentita una pronuncia condizionata a eventi futuri e incerti.
Nemmeno va essere pretermesso che non è ammissibile una domanda volta a impedire alla stessa parte istante di tenere un comportamento che, in presenza degli stessi presupposti di fatto valutati in questo giudizio, è illecito.
In conclusione, il ricorso va accolto, con riconoscimento in favore di parte di ricorrente di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
34 18. La complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di orientamenti difformi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 giugno 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
35