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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Paolo Dau Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado ex artt. 473 bis ss. c.p.c., iscritta al n. 107 del Registro Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
SCHIFITTO (C.F. , elettivamente domiciliato a Viterbo, via G. Marconi n. 7, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) ed (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5
patrocinio dell'avv. Anna GANADU (C.F. ) e dell'avv. Alessandro LIGIOS C.F._6
(C.F. ) elettivamente domiciliate a Sassari, via Oriani n. 24, presso lo studio C.F._7
dei difensori;
convenute
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti (rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.6.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.7.2025):
“Tutto quanto sopra premesso i procuratori delle parti danno congiuntamente atto che le stesse sono
attualmente pervenute ad un accordo che, mantenendo invariati sino al 30.09.2025 gli importi degli
assegni di mantenimento previsti in favore delle figlie ed , prevede una graduale, ma CP_3 CP_2
all'azzeramento degli stessi assegni alla data del 01.10.2030, come meglio evidenziato nella tabella
sotto riportata:
Gli assegni di mantenimento, come sopra meglio quantificati, verranno versati dal entro Parte_1
il giorno 10 di ciascun mese:
per mediante bonifico bancario sulla carta Postepay con iban CP_2
[...]
per mediante bonifico bancario sulla carta Postepay con iban CP_3
[...]
Le parti, confermando integralmente quanto suesposto, dichiarano di volersi conciliare alle
condizioni sopra riportate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 10.2.2025, ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite da questo Tribunale con sentenza n. 432/2023, pronunciata il
6.7.2023 e depositata il 27.7.2023 (proc. n. 408/2023 RAC) – con cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Orgosolo il 12.8.1995
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno
1995) tra esso ricorrente e (nata a [...] il [...]) – con revoca Controparte_1
del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie (nata a Controparte_2 Tarquinia il 30.4.2003) ed (nata a [...] il [...]), maggiorenni Controparte_3
e, a suo dire, oramai divenute economicamente autosufficienti.
2. Con decreto reso il 18.2.2025, il Presidente della Sezione Civile di questo Tribunale ha fissato la prima udienza al 29.4.2025, assegnando al ricorrente il termine per notificare l'atto introduttivo e il decreto alla convenuta, nonché a quest'ultima il termine per costituirsi in giudizio.
3. Con memoria depositata il 28.3.2025, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda formulata dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
4. In seguito al rinvio chiesto concordemente dalle parti all'udienza del 29.4.2025 per coltivare le trattative volte alla definizione amichevole della controversia, nell'udienza del 26.6.2025:
a. le medesime parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo (trascritto nel verbale depositato telematicamente il 24.6.2025);
b. il giudice designato per la trattazione della causa ha rilevato il difetto d'integrità del contraddittorio, stante la qualità di litisconsorti necessarie nel presente giudizio in capo ad e ad , siccome figlie maggiorenni non Controparte_2 Controparte_3
conviventi con la madre e beneficiarie in via diretta del contributo per il mantenimento a carico del padre, sulla cui progressiva riduzione era basato l'accordo raggiunto dai genitori;
c. la convenuta ha chiesto un rinvio al fine di consentire la costituzione in giudizio di
[...]
ed . CP_2 Controparte_3
5. Con comparsa di risposta, depositata il 3.7.2025, ed Controparte_2 CP_3
hanno dichiarato di aderire alle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto da
[...] [...]
e . Parte_1 Controparte_1
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate le parti hanno confermato l'adesione all'accordo già raggiunto e, con provvedimento reso il
23.7.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice designato per la trattazione si è
riservato di riferire al Collegio per la decisione. ***
7. La modifica chiesta concordemente dalle parti, in ordine alla durata dell'obbligo ed all'importo del contributo a carico di per il mantenimento delle figlie maggiorenni Parte_1
ed , deve essere accolta. Controparte_2 Controparte_3
Il Collegio reputa infatti come non vi siano ragioni ostative al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, considerata la volontà espressa dalle oramai maggiorenni e , le quali hanno dichiarato di accettare la Controparte_2 Controparte_3
progressiva riduzione del contributo a carico del padre per il loro mantenimento, a far data dall'1.10.2025 e fino alla cessazione del relativo obbligo, stabilita, rispettivamente, all'1.10.2028
per ed all'1.10.2029 per . Controparte_2 Controparte_3
8. Le spese del giudizio debbono essere interamente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti e della concorde volontà espressa sul punto da queste ultime.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. in parziale modifica della sentenza n. 432/2023, pronunciata da questo Tribunale il
6.7.2023 e depositata il 27.7.2023 (proc. n. R.G. 408/2023), dispone che il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie Parte_1 [...]
ed sia regolato in base alle condizioni stabilite CP_2 Controparte_3
nell'accordo raggiunto dalle parti e trascritte in epigrafe;
b. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott. Paolo Dau
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Paolo Dau Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado ex artt. 473 bis ss. c.p.c., iscritta al n. 107 del Registro Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
SCHIFITTO (C.F. , elettivamente domiciliato a Viterbo, via G. Marconi n. 7, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) ed (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5
patrocinio dell'avv. Anna GANADU (C.F. ) e dell'avv. Alessandro LIGIOS C.F._6
(C.F. ) elettivamente domiciliate a Sassari, via Oriani n. 24, presso lo studio C.F._7
dei difensori;
convenute
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti (rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.6.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.7.2025):
“Tutto quanto sopra premesso i procuratori delle parti danno congiuntamente atto che le stesse sono
attualmente pervenute ad un accordo che, mantenendo invariati sino al 30.09.2025 gli importi degli
assegni di mantenimento previsti in favore delle figlie ed , prevede una graduale, ma CP_3 CP_2
all'azzeramento degli stessi assegni alla data del 01.10.2030, come meglio evidenziato nella tabella
sotto riportata:
Gli assegni di mantenimento, come sopra meglio quantificati, verranno versati dal entro Parte_1
il giorno 10 di ciascun mese:
per mediante bonifico bancario sulla carta Postepay con iban CP_2
[...]
per mediante bonifico bancario sulla carta Postepay con iban CP_3
[...]
Le parti, confermando integralmente quanto suesposto, dichiarano di volersi conciliare alle
condizioni sopra riportate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 10.2.2025, ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite da questo Tribunale con sentenza n. 432/2023, pronunciata il
6.7.2023 e depositata il 27.7.2023 (proc. n. 408/2023 RAC) – con cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Orgosolo il 12.8.1995
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno
1995) tra esso ricorrente e (nata a [...] il [...]) – con revoca Controparte_1
del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie (nata a Controparte_2 Tarquinia il 30.4.2003) ed (nata a [...] il [...]), maggiorenni Controparte_3
e, a suo dire, oramai divenute economicamente autosufficienti.
2. Con decreto reso il 18.2.2025, il Presidente della Sezione Civile di questo Tribunale ha fissato la prima udienza al 29.4.2025, assegnando al ricorrente il termine per notificare l'atto introduttivo e il decreto alla convenuta, nonché a quest'ultima il termine per costituirsi in giudizio.
3. Con memoria depositata il 28.3.2025, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda formulata dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
4. In seguito al rinvio chiesto concordemente dalle parti all'udienza del 29.4.2025 per coltivare le trattative volte alla definizione amichevole della controversia, nell'udienza del 26.6.2025:
a. le medesime parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo (trascritto nel verbale depositato telematicamente il 24.6.2025);
b. il giudice designato per la trattazione della causa ha rilevato il difetto d'integrità del contraddittorio, stante la qualità di litisconsorti necessarie nel presente giudizio in capo ad e ad , siccome figlie maggiorenni non Controparte_2 Controparte_3
conviventi con la madre e beneficiarie in via diretta del contributo per il mantenimento a carico del padre, sulla cui progressiva riduzione era basato l'accordo raggiunto dai genitori;
c. la convenuta ha chiesto un rinvio al fine di consentire la costituzione in giudizio di
[...]
ed . CP_2 Controparte_3
5. Con comparsa di risposta, depositata il 3.7.2025, ed Controparte_2 CP_3
hanno dichiarato di aderire alle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto da
[...] [...]
e . Parte_1 Controparte_1
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate le parti hanno confermato l'adesione all'accordo già raggiunto e, con provvedimento reso il
23.7.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice designato per la trattazione si è
riservato di riferire al Collegio per la decisione. ***
7. La modifica chiesta concordemente dalle parti, in ordine alla durata dell'obbligo ed all'importo del contributo a carico di per il mantenimento delle figlie maggiorenni Parte_1
ed , deve essere accolta. Controparte_2 Controparte_3
Il Collegio reputa infatti come non vi siano ragioni ostative al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, considerata la volontà espressa dalle oramai maggiorenni e , le quali hanno dichiarato di accettare la Controparte_2 Controparte_3
progressiva riduzione del contributo a carico del padre per il loro mantenimento, a far data dall'1.10.2025 e fino alla cessazione del relativo obbligo, stabilita, rispettivamente, all'1.10.2028
per ed all'1.10.2029 per . Controparte_2 Controparte_3
8. Le spese del giudizio debbono essere interamente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti e della concorde volontà espressa sul punto da queste ultime.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. in parziale modifica della sentenza n. 432/2023, pronunciata da questo Tribunale il
6.7.2023 e depositata il 27.7.2023 (proc. n. R.G. 408/2023), dispone che il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie Parte_1 [...]
ed sia regolato in base alle condizioni stabilite CP_2 Controparte_3
nell'accordo raggiunto dalle parti e trascritte in epigrafe;
b. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott. Paolo Dau