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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 27787/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DE CIANTIS SIMONE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 17.7.2024, Parte_2 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 8.3.2024,
1 accertarsi e dichiararsi il relativo diritto a decorrere dal 11.11.2022 e condannarsi, di conseguenza, l' al pagamento, in proprio favore, dei CP_2 ratei maturati e maturandi dell'indennità, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 8.3.2024, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in suo favore, tra l'altro, il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 11.11.2022;
- quindi, il decreto è stato notificato all' in data 12.3.2024 e, in CP_2 data 14.3.2024, è stato trasmesso all'ente il modello AP70 con la indicazione dei dati necessari ai fini della liquidazione ma ad oggi, nonostante il decorso del termine di 120 giorni stabilito dalla legge, l' non ha provveduto al pagamento. CP_2
Ciò esposto, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare che “in data 09/08/2024 è stata predisposta la lavorazione come si evince dal TE08 che si allega;
successivamente, in data 09/09/2024 è stata accreditata la rata continuativa, con i relativi arretrati. (come da allegato-database pagamento pensione)”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere “con compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 15.1.2025, il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta che sia dichiarata cessata la materia del contendere ma con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-700407270360 Cat. INVCIV, decorrenza 1 dicembre 2022”, datata 9.8.2024, e la stampa dal “DATABASE PAGAMENTI PENSIONE”, allegati senza numero al fasc.
), emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere. CP_2
Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
2 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . La CP_2 comunicazione di liquidazione reca la data del 9.8.2024 successiva al deposito del ricorso, il 17.7.2024, ed alla sua notifica, il 23.7.2024 (documentazione depositata in pari data), il pagamento è avvenuto successivamente, ovvero in data 12.12.2024; dunque, l'erogazione dell'importo dovuto è certamente tardiva essendo decorso infruttuosamente dalla data di notificazione del decreto di omologa, il 12.3.2024, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c., prima che l'interessato adisse l'autorità giudiziaria. Tutto ciò mostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il CP_2 proprio comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_2 liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 18/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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