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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1150/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. CODISPOTI ANDREA) Parte_1
Parte ricorrente contro
(dott.ssa Santini Silvia, funz. delegato ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c.)
Parte resistente) ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (acronimo RPD), prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2020/21 e
2021/2022 con il e, per l'effetto, ottenere condanna Controparte_1
dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€1.686,80 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'I.C. di Perugia 2, con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30.6.2023, in relazione ad aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, ha affermato di non aver ricevuto l'emolumento in questione (RPD), per €174,50 lordi mensili, come previsto dall'articolo 7 del CCNL 15.03.2001 cit., dal
[...]
, esclusivamente corrisposto ai docenti di ruolo e ai docenti precari titolari di Controparte_1
incarichi di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e invece negato ai docenti che avevano svolto, al suo pari, supplenze c.d. brevi e saltuarie.
lamentava dunque l'illegittimità dell'esclusione, avendo svolto nel periodo Parte_1
descritto incarichi di docenza con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari, con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito, contestando Controparte_1
esclusivamente il periodo (4 giorni di assenza per malattia secondo attestazione allegata alla memoria ex art. 416 c.p.c.) e gli importi posti a fondamento della pretesa retributiva azionata, da quantificarsi invece, in relazione alle ore assegnate ed al netto dei giorni di assenza dal servizio riscontrati, in misura complessivamente pari ad €1.667,50.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
2 L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.”
Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. 3.
Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, , Persona_1 Persona_2 Per_3
dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente operativo;
- identico principio trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL, in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente, non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea
3 ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
In attuazione di tali criteri ermeneutici, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro 20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
L'amministrazione convenuta, recependo tali criteri ermeneutici, non ha contestato la sussistenza dei requisiti integrativi del credito retributivo azionato, limitandosi ad affermare, esclusivamente, l'erroneità dell'inclusione – nel quantum della pretesa retributiva - dei giorni di assenza per malattia, risultanti dallo stato matricolare allegato e, dunque, la complessiva quantificazione dell'importo oggetto di domanda, da limitarsi ad €1.667,50 e non alla somma indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo (per sorte capitale pari ad €1.686,80).
Accertato dunque il diritto della ricorrente a percepire, al pari dei docenti a tempo indeterminato ed al fine di evitare alcuna forma di disparità di trattamento nella diversa tipologia di rapporto di lavoro come sancito dai canoni eurounitari, la retribuzione professionale docenti, in relazione a tutto il periodo di docenza svolto in ragione del contratto a tempo determinato descritto nella narrativa del ricorso (anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022), l'amministrazione convenuta va condannata a pagare alla ricorrente importo complessivo, al lordo delle ritenute, di €1.667,50 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo alcuna ragione, fra quelle contemplate dall'art. 92 c.p.c., come interpolato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per procedere ad una compensazione.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che la ricorrente ha diritto, ad ogni effetto di legge e di CCNL, di percepire la retribuzione professionale docenti nella misura prevista per l'intero anno scolastico per la corrispondente categoria di colleghi di ruolo e, per l'effetto, condanna l'amministrazione scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive per il titolo indicato, in relazione agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022, la somma lorda di €1.667,50, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €1.200,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Codispoti, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia 12 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1150/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. CODISPOTI ANDREA) Parte_1
Parte ricorrente contro
(dott.ssa Santini Silvia, funz. delegato ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c.)
Parte resistente) ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (acronimo RPD), prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2020/21 e
2021/2022 con il e, per l'effetto, ottenere condanna Controparte_1
dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€1.686,80 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'I.C. di Perugia 2, con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30.6.2023, in relazione ad aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, ha affermato di non aver ricevuto l'emolumento in questione (RPD), per €174,50 lordi mensili, come previsto dall'articolo 7 del CCNL 15.03.2001 cit., dal
[...]
, esclusivamente corrisposto ai docenti di ruolo e ai docenti precari titolari di Controparte_1
incarichi di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e invece negato ai docenti che avevano svolto, al suo pari, supplenze c.d. brevi e saltuarie.
lamentava dunque l'illegittimità dell'esclusione, avendo svolto nel periodo Parte_1
descritto incarichi di docenza con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari, con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito, contestando Controparte_1
esclusivamente il periodo (4 giorni di assenza per malattia secondo attestazione allegata alla memoria ex art. 416 c.p.c.) e gli importi posti a fondamento della pretesa retributiva azionata, da quantificarsi invece, in relazione alle ore assegnate ed al netto dei giorni di assenza dal servizio riscontrati, in misura complessivamente pari ad €1.667,50.
Ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
2 L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.”
Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. 3.
Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, , Persona_1 Persona_2 Per_3
dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente operativo;
- identico principio trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL, in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente, non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea
3 ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
In attuazione di tali criteri ermeneutici, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro 20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
L'amministrazione convenuta, recependo tali criteri ermeneutici, non ha contestato la sussistenza dei requisiti integrativi del credito retributivo azionato, limitandosi ad affermare, esclusivamente, l'erroneità dell'inclusione – nel quantum della pretesa retributiva - dei giorni di assenza per malattia, risultanti dallo stato matricolare allegato e, dunque, la complessiva quantificazione dell'importo oggetto di domanda, da limitarsi ad €1.667,50 e non alla somma indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo (per sorte capitale pari ad €1.686,80).
Accertato dunque il diritto della ricorrente a percepire, al pari dei docenti a tempo indeterminato ed al fine di evitare alcuna forma di disparità di trattamento nella diversa tipologia di rapporto di lavoro come sancito dai canoni eurounitari, la retribuzione professionale docenti, in relazione a tutto il periodo di docenza svolto in ragione del contratto a tempo determinato descritto nella narrativa del ricorso (anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022), l'amministrazione convenuta va condannata a pagare alla ricorrente importo complessivo, al lordo delle ritenute, di €1.667,50 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo alcuna ragione, fra quelle contemplate dall'art. 92 c.p.c., come interpolato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per procedere ad una compensazione.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che la ricorrente ha diritto, ad ogni effetto di legge e di CCNL, di percepire la retribuzione professionale docenti nella misura prevista per l'intero anno scolastico per la corrispondente categoria di colleghi di ruolo e, per l'effetto, condanna l'amministrazione scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive per il titolo indicato, in relazione agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022, la somma lorda di €1.667,50, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato dall'esigibilità delle singole poste di credito mensili al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €1.200,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Codispoti, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia 12 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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