Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 14/02/2025 ha pronunciatoAlla la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4057/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli avv.ti BIANCA MARIA LOSACCO e Parte 1
GIUSEPPE DI TRIA;
RICORRENTE
contro
Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti FRANCESCO
CARUCCI e GIOVANNA CAPURSO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, il ricorrente premesso di aver
-
in lavorato alle dipendenze della società Controparte 1 qualità di operaio specializzato dal 7.7.2016 al 28.2.2022; di aver trasmesso in data 07.03.2022 nota di messa in mora, a mezzo procuratori, alla società con richiesta di immediato pagamento delle retribuzioni non
corrisposte da settembre 2021, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per l'esatta qualifica da attribuire e le ore e giorni di lavoro effettivamente prestati;
che tale nota veniva riscontrata in data
11.03.2022 dal procuratore della società (avv. Farella), il quale, oltre a disconoscere le pretese avanzate dal ricorrente, comunicava l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, in ragione delle di lavoro delassenze sul posto Parte 1 precisando, altresì,
l'intervenuto invio, da parte della società al lavoratore, dei richiami
che non
avendo ricevuto né le contestazioni disciplinari né la lettera di licenziamento, provvedeva a visionare il Modello Unificato Lav. dal quale prendeva atto che il rapporto era stato risolto dalla società in data
28.2.2022 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
- agiva in
"1. in via principale dichiarare nullo ed inefficace il conclusioni:
licenziamento del 28.2.2022 in quanto privo della comunicazione di
licenziamento ex art. 2 L. 604/1966; 2. dichiarare inefficace il licenziamento in quanto in violazione della procedura di licenziamento dichiarare ingiustificato ildisciplinare ex art. 7 L. 300/1970; 3.
licenziamento per mancanza di giusta causa ex art. 8 L. 604/66; 4. per licenziamento e ordinare la reintegra del sig. l'effetto, annullare il nelParte 1 posto di lavoro alla data di risoluzione,
corrispondendogli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal 28.2.2022 alla data di effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5. per l'effetto, attesa la pacifica violazione della
procedura di licenziamento disciplinare ex art. 7 L. 300/70, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria non
a contribuzione previdenziale pari a assoggettata mezza mensilità calcolo del tfr per ogni dell'ultima retribuzione di riferimento per il anno di servizio, in misura non inferiore a 1 e non superiore a 6
mensilità;
6. ed ancora per l'effetto, attesa la mancanza di giusta causa,
condannare la società resistente al pagamento di una mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 6; 7.
accertare e dichiarare che tra il sig. Parte 1 e la CP_1
alla via
[...] (P.I P.IVA 1 con sede legale in Altamura
Graviscella n. 90 int. 2 ё intercorso un rapporto di lavoro subordinato full-time nei i giorni e negli orari indicati in narrativa a far data dal
7.7.2016 e sino al 28.02.2022, con mansioni di operaio specializzato di livello 3 S (e non 5° livello operaio generico) del CCNL per i dipendenti dalla imprese di spedizione;
8. accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a titolo di retribuzioni da settembre 2021 a febbraio 2021, differenze retributive maturate sia con riferimento all'esatto inquadramento, sia con rifermento per il lavoro alle ore e giorni di lavoro realmente prestate, indennità straordinario prestato e mai pagato, differenze retributive maturate sulle
13° e 14° mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per mancato preavviso, spettanze di finefestività non godute, indennità di rapporto e tfr;
9. per l'effetto condannare la Controparte 1 al
pagamento in favore del sig. Parte 1 della somma di somma totale di euro 81.942,00 di cui euro 7.186,00 a titolo di retribuzioni da settembre 2021 a febbraio 2022 nonché euro 23.248,14 a titolo di differenze retributive per qualifica superiore ed ore e giorni di lavoro
effettivamente prestati (euro 30.434,14 quale importo indicato a pagina 6
del conteggio 7.186,00 a titolo di retribuzioni indicate dalla euro società nella missiva del 28/3/2022 euro 23.248,14), euro 8.90650 a titolo di lavoro straordinario, euro 7.951,62 a titolo di differenze retributive sulle 13°, euro 8.513,57 a titolo di 14° mensilità oltre ad euro 8.537,88 а titolo di tfr (di cui euro 6.418,70 a titolo di tfr
riconosciuto dall'azienda ed euro 2.119,18 a titolo di differenze retributive maturate sul tfr con riferimento alle mansioni effettivamente prestate) euro 11.668,13 a titolo di ferie non godute, euro 1.434,81 a
titolo di festività non godute, euro 2.202,14 a titolo di indennità di
mancato preavviso così come specificato nel conteggio analitico che è parte integrante del presente ricorso oltre interessi e danno da svalutazione, o in ogni caso, a quell'altra somma da quantificarsi, ove Occorra, in corso
di causa anche a mezzo CTU di cui si fa sin d'ora richiesta. 10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio", con
distrazione.
Si costituiva in giudizio la società resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
del 04.07.2022, l'odiernoCon provvedimento Giudicante ordinava alla società resistente di pagare, in favore del ricorrente, la somma di €
trattamento di fine rapporto oltre interessi sulle 6.418,70, a titolo di somme rivalutate dal dì della scadenza al saldo.
Con le note del 03.02.25, parte resistete dava atto di aver provveduto a corrispondere al ricorrente il suddetto importo, nonché gli accessori di
legge, come da contabile in atti. All'esito in trattazione conclusadell'odierna udienza scritta,
l'istruttoria orale, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604/1966, "il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è
inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti".
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970, "le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile а tutti. Esse devono applicare quanto in materia è
stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce О conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto tramite l'ufficio provinciale ovvero conferisca mandato, la costituzione,
del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo 01 in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".
Il D.lgs. n. 23/2015, applicabile al caso in esame, all'art. 2, commi 1-3,
la quale dichiara la stabilisce che "il giudice, con la pronuncia con nullità del licenziamento perché discriminatorio norma dell'articolo 15 a della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore lavoro, di
3. Il salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino а quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia О dall'invito del datore di
lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione".
Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 07.07.2016, con contratto a
settimanali, e con mansioni di tempo indeterminato, full time 39 ore operaio generico, 5 liv. CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione. Il
Parte 1 lamenta di non aver ricevuto alcuna contestazione disciplinare né di aver ricevuto comunicazione scritta del licenziamento, e di aver appreso di essere stato licenziato in data 28.02.2022 soltanto dal modello unilav allegato alla nota pec dell'avv. Farella trasmessa in data in questa sede ha impugnato il licenziamento11.03.2022. Pertanto, mai comunicato.
fondamento del Le contestazioni per assenza ingiustificata poste a licenziamento per giusta causa risultano documentate dalla società
resistente, la quale con nota a/r del 04.02.2022 (la quale ha dato esito
"sconosciuto", e dunque negativo, in data 09.02.2022, cfr. doc. 2,
fascicolo resistente), inviata all'indirizzo indicato in sede di assunzione del lavoratore (via F.lli Bandiera n. 54 in Gravina di Puglia, BA),
contestava l'assenza ingiustificata del dipendente dal 31.01.2022.
Successivamente, la società, dopo essersi prontamente attivata per reperire provvedeva a trasmettere nuovamente la il nuovo indirizzo del Parte 1
contestazione disciplinare, datata 17.02.2022, al seguente indirizzo via G.
Garibaldi n. 60 del medesimo Comune, rappresentando quanto segue: Premesso che il giorno 04/02/2022 abbiamo provveduto a formalizzare la vs assenza ingiustificata, che in data 16/02/2022 tale comunicazione è ritornata indietro senza risposta, che in seguito a verifiche da noi effettuate abbiamo riscontrato un ulteriore indirizzo di residenza a cui inviare le comunicazioni
COMUNICHIAMO
Con la presente nuovamente il richiamo per assenza ingiustificata sul posto di lavoro.
Ribadiamo che con il perdurare della stessa procederemo al vs licenziamento come per legge addebitandovi tutti gli oneri.
Come si evince dalla relata in atti, l'addetto incaricato alla notifica dava atto dell'assenza del destinatario in entrambi i giorni 23 e 25
febbraio 2022. A seguito del mancato ritiro presso l'ufficio incaricato,
veniva restituita al mittente per compiuta giacenza in data 24.03.2024. La convenuta ha poi provveduto a formalizzare il licenziamento per giusta del dipendente con decorrenza 28.02.2022 come da comunicazione causa -
-
(cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente), salvo poi obbligatoria del 01.03.22
data 11.03.2022, mediante nota di comunicare al ricorrente soltanto in aver provveduto a formalizzare il riscontro del procuratore Farella, di
licenziamento per giusta causa.
Ciò posto sulla dinamica dei fatti come ricostruibile dalla documentazione in atti, va rammentato, in primo luogo, che il licenziamento costituisce un atto unilaterale ricettizio che deve contenere l'inequivocabile volontà
datoriale di recedere dal rapporto di lavoro e deve essere indirizzato al
lavoratore, producendo effetti ex artt. 1334 e 1335 C.C. solo nel momento
in cui giunge a conoscenza di questi.
Dunque, ai fini del perfezionamento del licenziamento, non rileva il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito di
licenziare il dipendente, ma quello dell'esternazione del relativo atto:
finché esso non sia stato manifestato con atto avente efficacia esterna in quanto diretto al destinatario e non anche a persone estranee all'effetto èche si vuole produrre, non solo è inidoneo a risolvere il rapporto, ma non neppure giuridicamente perfezionato, cosicché è incapace di produrre effetti. Peraltro, ferma restando la validità della comunicazione di licenziamento attraverso mail ed anche presso il difensore del lavoratore va ricordato che "la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, come modificato dalla L. 11
maggio 1990, n. 108, art. 2, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore, senza prescrivere particolare modalità della
comunicazione stessa, essendo necessario e sufficiente che l'atto di recesso datoriale si è portato a conoscenza del lavoratore. Va ribadito in proposito il principio più volte affermato da questa corte (Cass., sez.
lav., 13 agosto 2007, n. 17652) secondo cui, quanto alla forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta,
purché chiara" (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 446/2020; Cass. n
12499/12, Cass. n. 29753/17, 1197/2017).
indipendentemente dalla contestata Ciò premesso assenza del dipendente
(circostanza peraltro confermata dal teste di parte dal 31.01.2022
resistente, sig.ra TE 1 ' la quale ha dichiarato di non aver più visto il non può sottacersi che la società resistente ricorrente dal 31.01.2022) -
ha provveduto a comunicare formalmente al lavoratore, a mezzo procuratori delle parti, l'intervenuto licenziamento per giusta causa del 28.02.2022
solo in data 11.03.2022, stante l'assenza in atti di precedente comunicazione scritta di irrogazione del licenziamento per giusta causa.
Né il modello unilav, trasmesso dal procuratore della società unitamente alla nota suddetta, potrebbe ovviare all'assenza della "comunicazione scritta" del provvedimento disciplinare al lavoratore, atteso che il
proposito del datore di lavoro di procedere al licenziamento si estrinseca nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro (Centro per l'impiego), in luogo del lavoratore.
Pertanto, stante l'assenza della prova in ordine al rispetto della forma
scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento,
l'intervenuto licenziamento de quo risulta del tutto inefficace. licenziamentoE' noto che il rapporto di lavoro sul quale intervenga un
privo di forma scritta deve ritenersi mai interrotto, con conseguente diritto del lavoratore alla declaratoria di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dal momento
della costituzione in mora della controparte, occorrendo in particolare che egli non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (cfr. Cass. sez. lav. n. 2392 del 18/02/2003; n.
11670 del 18/05/2006).
Nel caso de quo, parte ricorrente ha impugnato con nota pec del 23.03.2022,
in atti, il suddetto licenziamento, domandando la revoca del licenziamento
e la sua riammissione in servizio, manifestando dunque la sua intenzione di continuare il rapporto di lavoro.
Con riferimento alle conseguente derivanti dall'inefficacia del licenziamento, considerato che la società ha assunto il ricorrente in data
07.07.2016, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2, co. 1 e 2,
del D.lgs. 23/2015.
deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento Conseguentemente,
del 28.02.2022; sempre per l'effetto parte resistente deve essere condannata a reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro;
ulteriormente per l'effetto, compete al ricorrente il risarcimento del a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di danno pari riferimento per il calcolo del Tfr dal giorno del licenziamento
(28.02.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ne consegue che non spetta al ricorrente l'indennità di mancato preavviso.
Per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103 C.C., nel
testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle
categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica О della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass.
lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e l'onere la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della
configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98). Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che "Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di
valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio,
stabilirne le conclusioni" (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943concorrendo a del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui "Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato"
(Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale,
appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di
inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di
settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza del ricorrente "V liv." che a quello richiesto di "III S liv.".
Ai sensi dell'art. 6 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, al V
livello "appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui richieste adeguate conoscenze esecuzione sono professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni О procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili
esemplificativi-Operai:
• Addetto rizzaggio/derizzaggio;
• attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle
•
declaratoria del quali Occorre il periodo di pratica di cui alla 6 °
livello;
. attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
• semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
. operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
. attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
• attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet,
roller ecc) e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e
deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);
guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di
sorveglianza dell'accesso agli impianti;
uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
A operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
• chiattaioli;
. barcaioli;
• fattorini addetti alla presa e consegna;
attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
.
manovratori di paranco a bandiera [...]".
•
Appartengono, invece, al livello III S "i lavoratori con mansioni di
concetto о con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica,
alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, ○
particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre,
appartengono al livello gli operai aventi specifica presente professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi sempre che siano particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli
-
automezzi.
Profili esemplificativi
Operai
autoarticolati di portata superiore a 80 Conducenti di autotreni О
autocarri con portata superiore a 20 quintali quintali e i conducenti di muniti di gru;
.I primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
• gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20
tonnellate;
conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con
esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con
responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
tecnico specialista in una ○ più delle seguenti specializzazioni:
elettrotecnica, impiantistica cheelettronica, meccanica, con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi
risultino risolutivi;
. operatore di quadri sinottici complessi per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;
tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e
.
manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
• motoristi e/o collaudatori;
• capi operai [...]”. Si Osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate richiestesono le conoscenze "tecnico-pratiche" inerenti alla
delleimpiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione
macchine"; le particolari capacità ed abilità "conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori" con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi ovvero la
"specifica professionalità ed alta specializzazione" per la guida di
particolari mezzi o riparazione di motori, ai fini anche del collaudo.
Ai fini del decidere giova richiamare le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi:
teste di parte ricorrente, il quale ha dichiarato: "posso
-Sig. TE 2
dire che il ricorrente si occupava della manutenzione dei mezzi e le relative riparazioni;
preciso che quando si trattava di manutenzione straordinaria dei mezzi, questa attività veniva svolta da officine meccaniche esterne a cui l'azienda si rivolgeva;
non SO se fosse Parte 1
o meno abilitato alla guida dei camion;
qualche volta però l'ho visto alla guida all'interno dell'officina". confermatoTE 3 teste di parte ricorrente, il quale dopo aver
-Sig. circostanza sub 7) del ricorso, precisava di non aver "mai visto il la ricorrente progettare parti meccaniche nuove;
ho visto certamente saldare e cambiare parti vecchie montando pezzi nuovi;
non credo che Parte 1 fosse abilitato alla guida dei camion con gru né l'ho mai visto alla guida di tali mezzi [...] posso confermare che per la manutenzioneCP 2
straordinaria dei mezzi si avvaleva di officine esterne".
Preme evidenziare che il teste TE 2 ha confermato che il ricorrente si
Occupava di attività di manutenzione dei mezzi e relative riparazioni,
confermando altresì le attività svolte erano quelle di manutenzione
ordinaria indicate alla circostanza sub 2 della memoria difensiva.
Peraltro, il teste precisava che la manutenzione straordinaria dei mezzi veniva svolta da officine meccaniche esterne a cui l'azienda si rivolgeva.
Mentre, il teste TE 3 sebbene abbia confermato la circostanza sub 7
del ricorso, ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente progettare parti meccaniche nuove, ma di aver visto il ricorrente saldare e cambiare
parti vecchie montando pezzi nuovi;
inoltre, il ha dichiarato di TE 3 non aver mai visto il ricorrente guidare camion con grù, e confermava,
straordinaria dei mezzi era affidata ad invece, che la manutenzione officine esterne.
Peraltro, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha
confermato che l'azienda si avvaleva di officine esterne in caso di avaria degli automezzi, ed in particolar modo di avaria del motore.
A ciò si aggiunga che non risulta prodotta in atti alcuna documentazione comprovante l'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche, particolari capacità abilità nonché professionalità ed alta specializzazione per la
guida di particolari mezzi ○ riparazione dei motori e relativo collaudo
ovvero il possesso di diplomi professionali (ad esempio, attestati di
formazione, diplomi professionali ecc.). Né l'esperienza lavorativa presso altra società (Mininni Dileo Molini srl unipersoanle, cfr. doc. 11
fascicolo ricorrente), peraltro concomitante al rapporto di lavoro de quo, può essere sufficiente, da sola, a comprovare le competenze tecniche e professionalità superiorespecifiche richieste dall'inquadramento domandato.
Alla luce di tutto quanto innanzi, le mansioni osservate dal ricorrente non sono riconducibili al domandato superiore livello III S, bensì al livello di inquadramento contrattuale già attribuito (V liv.), il quale, tra di garage e di l'altro, prevede il profilo di operaio di manutenzione essere rigettata con ogni officina. Conseguentemente, la domanda deve
conseguenza anche in ordine alle domandate differenze retributive da rivalutazione.
Per quanto concerne le differenze retributive a titolo di straordinario, si osserva che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav.,
14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93,
n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass.
lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n.
3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della
prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni di il retribuzione, salvo che, in presenza di una misura differenze di predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad
eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi" (Cass. civ.
Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì
tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che
ma non decisive eventuali ammissioni del datore di lavoro siano idonee dell'onere della prova" (Cass. civ. Sez. a determinare una inversione lavoro, 16-02-2009, n. 3714). Nel caso in esame, il ricorrente sostiene di aver lavorato 42 ore e 1/2
alla settimana (ben oltre le 39 ore contrattuali) dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00.
Sul punto, preme richiamare le dichiarazioni dei testi:
'TE 2 il quale ha dichiarato: "io lavoravo dal lunedì al venerdì e
facevo l'autista, non avevo orari prestabiliti;
preciso che ogni mattina mi recavo in azienda per ore 7.00 per ritirare il furgone aziendale О il
camion e quando io andavo Parte 1 non c'era al lavoro;
solitamente
tornavo in azienda nell'arco temporale 16.00-17.00; quando io tornavo il
pomeriggio, era la lavoro;
non SO dire a che ora terminasse Parte 1
Parte 1
TE 3 il quale ha dichiarato: “Io lavoravo da autista, andavo via la mattina più o meno alle 4.30/5.00 e rientravo la sera verso le 18.30/19.00
o a volte anche più tardi, dipendendo dall'attività di scarico; durante
l'arco della giornata mi capitava di rientrare in sede prima dell'orario suindicato (qualche volta rientravo alle 16.00 o 17.00)
ed in tali occasioni ho visto il ricorrente lavorare".
'TE 1 quale impiegata amministrativa della società resistente, atteso
che l'officina dove lavorava il ricorrente era di passaggio sul tratto che la stessa percorreva per raggiungere il proprio ufficio, ha dichiarato:
"premetto che il mio orario di lavoro era il seguente: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì. Quanto all'orario di lavoro del ricorrente posso dire che quando io arrivavo alle ore 8.30, alcune volte il ricorrente era già al lavoro,
altre volte arrivava contestualmente a me;
quando io andavo via alle 13.00
alcune volte lui era già andato via, altre volte andava via contestualmente a me; allo stesso modo quando io arrivavo alle ore 15.00, lui arrivava contestualmente a me e quando io andavo via alle 18.00, alcune volte era già andato via, altre andava via contestualmente a me".
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non hanno offerto elementi comprovanti il sistematico svolgimento di lavoro straordinario, oltre le 39
ore contrattuali, da parte del ricorrente. Peraltro, come emerge dalle
buste paga in atti, il lavoro straordinario, ove prestato, risulta retribuito (cfr. cedolini gennaio 2017; gennaio 2019; gennaio, marzo,
aprile e maggio 2021, doc. 10 fascicolo resistente). Conseguentemente, la domanda risulta infondata, con ogni conseguenza anche in ordine alle
domandate differenze retributive da rivalutazione.
Anche la domanda relativa alle differenze retributive per ferie non godute e festività non godute deve essere rigettata, atteso che parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei
giorni ad essi destinati (cfr. Cass. n. 26985/2009).
Deve essere altresì rigettata la domanda relativa alle differenze retributive per la mensilità di febbraio 2022, atteso che il teste di parte resistente come suindicato, ha dichiarato di non aver più visto TE 1 '
il ricorrente a lavoro dal 31.01.2022. Sicché, in assenza di attività
lavorativa, non può essere riconosciuta la mensilità di febbraio 2022.
Parte resistente ha provveduto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.000,00 a titolo di differenze retributive per mensilità
arretrate dopo l'iscrizione a ruolo. Inoltre, con provvedimento del
04.07.2022, l'odierno Giudicante ordinava alla società resistente di pagare in favore del ricorrente, la somma di € 6.418,70, a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi sulle somme rivalutate dal dì della
scadenza al saldo. Parte resistente ha provveduto, altresì, al pagamento in favore del ricorrente della residua somma di € 6.418,70, a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi sulle somme rivalutate dal dì
della scadenza al saldo. Pertanto, deve essere disposta la revoca dell'ordinanza 423 c.p.c. del 01.07.2022.
In definitiva il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto,
deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento per giusta causa del
28.02.2022; e, per l'effetto, parte resistente:
a) deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro;
b) sempre per l'effetto, deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
(28.02.2022) sino a quellofine rapporto dal giorno del licenziamento dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
c) ulteriormente per l'effetto, deve essere altresì condannata, per il contributi previdenziali emedesimo periodo, al versamento dei assistenziali.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare una metà delle spese di lite ponendo la restante metà a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia licenziamento per giusta causa del 28.02.2022; e, per l'effetto, del condanna parte resistente:
a) alla reintegra in servizio del ricorrente nel suo posto di lavoro;
b) al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del
licenziamento (28.02.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
-condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 3.500,00 oltre oneri di legge, con distrazione;
-dispone la revoca dell'ordinanza 423 c.p.c. del 01.07.2022.
Bari, 14.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)