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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14557 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVII
Verbale d'udienza
R.G. n . 47051/2021
Il giorno 21.10.2025, innanzi al Giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi
Per l'avv. Monica Muzzì la quale discute la causa riportandosi agli atti. Controparte_1
Per 'avv. Daniele Ragazzoni il quale discute la causa riportandosi agli Controparte_2 atti e contesta le note di controparte
A seguito della discussione delle parti, il giudice in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi decide la causa come da provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura in udienza alle ore 10,24.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47051 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aurelio Muzzì e Norma Cecconi e dalla Controparte_1
Dott.ssa Monica Muzzì ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via
Tuscolana 954, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-opponente- in persona della Procuratrice e legale rappresentante, e per essa quale Controparte_2 mandataria già in persona del procuratore, Controparte_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Maria Panini ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Plana 4,
-opposta-
CONCLUSIONI COME DA VERBALE CHE PRECEDE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di finanziamento SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La per essa quale mandataria a agito Parte_1 Controparte_3 in via monitoria nei confronti di per il pagamento della somma pari ad € 8.163,50 oltre Controparte_1 interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di due contratti di finanziamento tramite carta revolving i cui crediti sono oggetto di cessioni: contratto n. 20177870604 del 24.09.2004, sottoscritto con Linea S.p.a. poi fusa in con saldo debitore di € CP_5
7.266,99, credito successivamente ceduto pro soluto a (già Controparte_6 CP_7
, e contratto n. 45939 del 08.05.2005, sottoscritto con AG UC S.p.a., con saldo
[...]
debitore di € 896,51, credito successivamente ceduto a . CP_8
Entrambi i crediti sono stati oggetti di cessione in favore di che a sua volta ha Controparte_9 ceduto il ramo di azienda per la gestione dei crediti a Controparte_2
E' stato dunque emesso in data 21.04.21 dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 7785/2021, depositato il successivo 23.04.21, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma pari ad € 8.163,50, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2021 ha convenuto, innanzi a questo Controparte_1
Tribunale, proponendo opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) In via principale e nel merito - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 7785 emesso dall'intestato Tribunale in data 21.4.2021
e pubblicato in data 23.4.2021, e della relativa domanda in esso contenuta, anche ai sensi dell'art.
50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati nella lett. A) dell'atto di citazione in opposizione;
2) Sempre in via principale e nel merito: in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nel precedente punto 1) a- accertare e dichiarare che i pretesi crediti sono prescritti per le motivazioni riportate al punto C) del suddetto atto di citazione;
b- accertare e dichiarare che i pretesi crediti sono prescritti per le motivazioni riportate al precedente punto C), e,
c- per l'effetto ed in ogni caso, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e, comunque, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria della Controparte_2 sempre per le motivazioni tutte riportate nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio;
3) Ancora in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero 4) in via subordinata, nel merito: - ridurre l'ammontare della somma richiesta per le ragioni tutte esposte nella misura anche all'esito di quanto verrà accertato nel corso del giudizio”.
L'opponente ha eccepito la nullità del Decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta, l'inopponibilità delle cessioni, la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, l'usurarietà dei tassi e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio che ha resistito nel merito alla domanda di Controparte_2 parte opponente chiedendone il rigetto, formulando le seguenti conclusioni “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 8.163,50 (ovvero quella CP_2 Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna dello stesso al pagamento;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
della somma di € 8.163,50 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore Controparte_2 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.02.2022, il giudice Andrea Postiglione ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del
25.03.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto dell'8.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
A seguito di rinvii, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, si ritiene che parte opposta abbia puntualmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia.
In riferimento alla pretesa azionata in sede monitoria da , questa ha confermato le ragioni del CP_2 credito fornendo la prova della fonte negoziale da cui esso deriva, producendo, altresì, in atti copiosa documentazione (entrambi i contratti di prestito personale, contratti di cessione del credito, estratti conto), quale prova del diritto azionato e dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dall'opponente e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Di converso, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione dei contratti e la ricezione delle somme, motivo per il quale si ritiene essa tenuta alla restituzione dell'importo finanziato, non avendo dato prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa monitoria e le stesse eccezioni formulate non hanno trovato riscontro nel processo, risultando, quindi, prive di pregio.
Nello specifico, parte opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo per l'inopponibilità delle intervenute cessioni del credito per carenza di comunicazione al debitore, nonché, nel merito, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 177 TUB, stante il superamento del tasso soglia stabilito al tempo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre all'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
Si tratta, a ben vedere, di eccezioni infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in ordine all'inopponibilità delle cessioni del credito per mancanza della notifica nei confronti del debitore, va osservato che, come noto, il debitore ceduto a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio;
egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. Inoltre, il cessionario in veste di creditore esclusivo è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente, anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., nel quale infatti non è individuato il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito.
Ciò premesso, nel caso di specie la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della Società cessionaria, che ha successivamente ritualmente notificato lo stesso al debitore ceduto, in recepimento del principio fissato dalla Corte di
Cassazione: "La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ..”.
In altri termini, il debitore può essere messo a conoscenza della cessione del credito anche tramite la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore cessionario, non essendo necessaria la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in questione.
Ad ogni modo, parte opposta ha dato prova delle avvenute cessioni così come sopra richiamate.
In ordine alla contestazione relativa al superamento del tasso soglia, e alla conseguente usurarietà delle clausole, la stessa è del tutto generica, essendosi l'opponente limitato ad allegare copia della
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi (Periodo ottobre/dicembre 2004) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza alcuna indicazione specifica circa il tasso effettivo che assume essere stato applicato, né lo specifico tasso soglia applicabile, rimettendo alla richiesta di CTU contabile l'accertamento dei criteri ed dei tassi di interessi anche moratori effettivamente applicati, e se ancora dovuta la quantificazione della residua somma, senza nulla dettagliare sul punto.
Parimenti, l'eccezione di presunta prescrizione dei crediti ingiunti è del tutto infondata, avendo parte opposta dato piena prova sia tramite la documentazione contabile, con l'indicazione degli ultimi pagamenti intervenuti (ultimo dei quali datato marzo 2009), con conseguente riconoscimento di debito, nonché tramite la copia delle missive inviate e ritualmente consegnate, di cui ad agosto 2016
a mani dell'opponente ed una resa al mittente per compiuta giacenza delle interruzioni del termine prescrizionale.
Tra l'altro, nessuna contestazione è stata mossa sul punto.
Ad avviso dello scrivente, dunque, la richiesta creditoria avanzata da è fondata. Controparte_2
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenendo fondata la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta, va rigettata l'opposizione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di , così provvede: Controparte_2
l - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 7785/21 (R.G. n.
24155/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 21.04.2021 e depositato in data 23.04.2021;
2.- condanna alla refusione, a favore di , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.921,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 21.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
Sezione XVII
Verbale d'udienza
R.G. n . 47051/2021
Il giorno 21.10.2025, innanzi al Giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi
Per l'avv. Monica Muzzì la quale discute la causa riportandosi agli atti. Controparte_1
Per 'avv. Daniele Ragazzoni il quale discute la causa riportandosi agli Controparte_2 atti e contesta le note di controparte
A seguito della discussione delle parti, il giudice in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi decide la causa come da provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura in udienza alle ore 10,24.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47051 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aurelio Muzzì e Norma Cecconi e dalla Controparte_1
Dott.ssa Monica Muzzì ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via
Tuscolana 954, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-opponente- in persona della Procuratrice e legale rappresentante, e per essa quale Controparte_2 mandataria già in persona del procuratore, Controparte_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Maria Panini ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Plana 4,
-opposta-
CONCLUSIONI COME DA VERBALE CHE PRECEDE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di finanziamento SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La per essa quale mandataria a agito Parte_1 Controparte_3 in via monitoria nei confronti di per il pagamento della somma pari ad € 8.163,50 oltre Controparte_1 interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di due contratti di finanziamento tramite carta revolving i cui crediti sono oggetto di cessioni: contratto n. 20177870604 del 24.09.2004, sottoscritto con Linea S.p.a. poi fusa in con saldo debitore di € CP_5
7.266,99, credito successivamente ceduto pro soluto a (già Controparte_6 CP_7
, e contratto n. 45939 del 08.05.2005, sottoscritto con AG UC S.p.a., con saldo
[...]
debitore di € 896,51, credito successivamente ceduto a . CP_8
Entrambi i crediti sono stati oggetti di cessione in favore di che a sua volta ha Controparte_9 ceduto il ramo di azienda per la gestione dei crediti a Controparte_2
E' stato dunque emesso in data 21.04.21 dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 7785/2021, depositato il successivo 23.04.21, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma pari ad € 8.163,50, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2021 ha convenuto, innanzi a questo Controparte_1
Tribunale, proponendo opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) In via principale e nel merito - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 7785 emesso dall'intestato Tribunale in data 21.4.2021
e pubblicato in data 23.4.2021, e della relativa domanda in esso contenuta, anche ai sensi dell'art.
50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati nella lett. A) dell'atto di citazione in opposizione;
2) Sempre in via principale e nel merito: in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nel precedente punto 1) a- accertare e dichiarare che i pretesi crediti sono prescritti per le motivazioni riportate al punto C) del suddetto atto di citazione;
b- accertare e dichiarare che i pretesi crediti sono prescritti per le motivazioni riportate al precedente punto C), e,
c- per l'effetto ed in ogni caso, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e, comunque, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria della Controparte_2 sempre per le motivazioni tutte riportate nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio;
3) Ancora in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero 4) in via subordinata, nel merito: - ridurre l'ammontare della somma richiesta per le ragioni tutte esposte nella misura anche all'esito di quanto verrà accertato nel corso del giudizio”.
L'opponente ha eccepito la nullità del Decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta, l'inopponibilità delle cessioni, la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, l'usurarietà dei tassi e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio che ha resistito nel merito alla domanda di Controparte_2 parte opponente chiedendone il rigetto, formulando le seguenti conclusioni “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 8.163,50 (ovvero quella CP_2 Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna dello stesso al pagamento;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
della somma di € 8.163,50 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore Controparte_2 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.02.2022, il giudice Andrea Postiglione ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del
25.03.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto dell'8.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
A seguito di rinvii, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, si ritiene che parte opposta abbia puntualmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia.
In riferimento alla pretesa azionata in sede monitoria da , questa ha confermato le ragioni del CP_2 credito fornendo la prova della fonte negoziale da cui esso deriva, producendo, altresì, in atti copiosa documentazione (entrambi i contratti di prestito personale, contratti di cessione del credito, estratti conto), quale prova del diritto azionato e dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dall'opponente e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Di converso, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione dei contratti e la ricezione delle somme, motivo per il quale si ritiene essa tenuta alla restituzione dell'importo finanziato, non avendo dato prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa monitoria e le stesse eccezioni formulate non hanno trovato riscontro nel processo, risultando, quindi, prive di pregio.
Nello specifico, parte opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo per l'inopponibilità delle intervenute cessioni del credito per carenza di comunicazione al debitore, nonché, nel merito, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 177 TUB, stante il superamento del tasso soglia stabilito al tempo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre all'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
Si tratta, a ben vedere, di eccezioni infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in ordine all'inopponibilità delle cessioni del credito per mancanza della notifica nei confronti del debitore, va osservato che, come noto, il debitore ceduto a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio;
egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. Inoltre, il cessionario in veste di creditore esclusivo è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente, anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., nel quale infatti non è individuato il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito.
Ciò premesso, nel caso di specie la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della Società cessionaria, che ha successivamente ritualmente notificato lo stesso al debitore ceduto, in recepimento del principio fissato dalla Corte di
Cassazione: "La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ..”.
In altri termini, il debitore può essere messo a conoscenza della cessione del credito anche tramite la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore cessionario, non essendo necessaria la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in questione.
Ad ogni modo, parte opposta ha dato prova delle avvenute cessioni così come sopra richiamate.
In ordine alla contestazione relativa al superamento del tasso soglia, e alla conseguente usurarietà delle clausole, la stessa è del tutto generica, essendosi l'opponente limitato ad allegare copia della
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi (Periodo ottobre/dicembre 2004) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza alcuna indicazione specifica circa il tasso effettivo che assume essere stato applicato, né lo specifico tasso soglia applicabile, rimettendo alla richiesta di CTU contabile l'accertamento dei criteri ed dei tassi di interessi anche moratori effettivamente applicati, e se ancora dovuta la quantificazione della residua somma, senza nulla dettagliare sul punto.
Parimenti, l'eccezione di presunta prescrizione dei crediti ingiunti è del tutto infondata, avendo parte opposta dato piena prova sia tramite la documentazione contabile, con l'indicazione degli ultimi pagamenti intervenuti (ultimo dei quali datato marzo 2009), con conseguente riconoscimento di debito, nonché tramite la copia delle missive inviate e ritualmente consegnate, di cui ad agosto 2016
a mani dell'opponente ed una resa al mittente per compiuta giacenza delle interruzioni del termine prescrizionale.
Tra l'altro, nessuna contestazione è stata mossa sul punto.
Ad avviso dello scrivente, dunque, la richiesta creditoria avanzata da è fondata. Controparte_2
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenendo fondata la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta, va rigettata l'opposizione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di , così provvede: Controparte_2
l - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 7785/21 (R.G. n.
24155/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 21.04.2021 e depositato in data 23.04.2021;
2.- condanna alla refusione, a favore di , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.921,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 21.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari