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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/10/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2727/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta;
TRA
, elettivamente domiciliata a San Donaci (BR), in via Parte_1
Machiavelli n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Matteo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a , in via Lecce n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Calcagnile, CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti, giusta deliberazione G.C.
n. 37/2023;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/3/2023, al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza di una caduta avvenuta in data 7/9/2022, intorno alle ore 21.00, a Magliano (frazione di
1 ), allorché, dopo aver parcheggiato la vettura in una via pubblica, mentre si CP_1 dirigeva a piedi, insieme ad amici, verso il luogo ove era in corso la ”, Parte_2 giunta in via don Albino Luciani, all'incrocio Magliano, , Rione Riesci, zona, CP_1
a suo dire, totalmente buia, si imbatteva in un cordolo in cemento, agiva in giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale, ritenuta responsabile sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia in relazione alla manutenzione delle strade urbane e, adducendo di avere riportato trauma distorsivo dell'articolazione tibio-tarsica della caviglia sinistra (come da allegata documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce ove venne immediatamente condotta), chiedeva la condanna al risarcimento, con vittoria delle spese di lite, determinando il quantum a sé dovuto nella misura totale di € 11.300,43, includente i documentati esborsi medici sostenuti, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Il , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 risarcitoria, rilevando che il cordolo in calcestruzzo di cui si discute, non era affatto una anomalia della sede stradale, bensì costituiva parte integrante della stessa, delimitante tutta la vasta area dell'incrocio, al cui interno si trova anche la chiesetta della Madonna di Magliano, ove era stata allestita la Festa e avente anche funzione di spartitraffico delle carreggiate, ove confluiscono le diverse direttrici stradali;
sostenendo, inoltre, che la zona era circondata da pali di illuminazione funzionanti (in realtà esistenti lungo tutto il percorso che conduce dall'uscita di Magliano all'incrocio), cui, per l'occasione, si erano aggiunte altre fonti di luce, provenienti da luminarie, dal palco su cui doveva svolgersi un concerto e dagli stand della sagra stessa, ascriveva, quindi, la determinazione dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta disattenta della istante, chiedendo il rigetto con condanna alla rifusione delle spese processuali.
Durante la fase istruttoria, si procedeva ad interrogatorio formale dell'attrice, nonché all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 9/10/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
2 L'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dalla danneggiata nei confronti del quale ente proprietario, avente CP_1
l'obbligo di provvedere alla manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923
n. 2506 e 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto con il bene, trovandosi la strada all'interno della perimetrazione del centro abitato (cfr. art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art.17 della l. 6 agosto 1967, n.
765, art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Tale localizzazione è, infatti, indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare vigilanza sulla res, in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del pertanto, sarebbe incongruo ritenere CP_1 che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al manto stradale.
La norma suddetta (regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva operante a fronte di danni prodotti da una cosa non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) implica una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso concreto, tuttavia, sebbene i testimoni sentiti abbiano confermato il fatto storico in sé, ovverosia la caduta avvenuta nelle circostanze e secondo la dinamica descritta in citazione, non è ravvisabile alcun nesso di causalità tra evento lesivo e cosa in custodia.
Invero, già a livello assertivo, erano emerse carenze, confermate in fase istruttoria, in quanto, non essendo stato allegato alcunché circa difetti, sconnessioni o omessi interventi manutentivi della sede stradale, veniva indicato, come causa della caduta, un ordinario cordolo in cemento, in merito alla cui regolarità e alle cui condizioni di conservazione non era sollevata alcuna contestazione, ovverosia un elemento strutturale della sede
3 stradale, che, delimitando la carreggiata destinata al transito veicolare rispetto al contiguo percorso pedonale, funge anche da minimale barriera di sicurezza.
Per quanto concerne, poi, la dedotta assenza di illuminazione, premesso che le foto allegate dall'attrice, ritraenti immagini di un qualsiasi spettacolo pirotecnico, sono del tutto inconferenti e che l'esistenza di numerosi e ravvicinati pali di illuminazione pubblica lungo via don Albino Luciani è, invece, chiaramente evincibile dalle fotografie prodotte in giudizio da parte convenuta (così che è da intendersi in discussione eventualmente il corretto funzionamento dei medesimi nella serata in cui è avvenuto il sinistro), essa è rimasta indimostrata, essendo state raccolte, a fronte delle dichiarazioni rese in modo conforme dai cinque testimoni di parte attrice, riferenti una situazione di buio o scarsa visibilità, altrettante dichiarazioni di contenuto contrario rese dai testi di parte convenuta, beneficianti, invero, anche di un giudizio di maggiore verosimiglianza, tenuto conto che era in corso una festa di rione.
Peraltro, anche a ritenere che non fosse illuminato direttamente il punto specifico in cui
è avvenuta la caduta, il cordolo in cui si è imbattuta l'attrice era un tratto del cordolo presente in tutta la zona e, quindi, ella era nelle condizioni di prendere conoscenza dello stato generale dei luoghi prima di intraprendere un dato percorso di cui non riusciva a vedere le caratteristiche del suolo, non avendo alcuna rilevanza la presenza di una elevata quantità di persone che, a suo dire, le avrebbe impedito la visuale, in quanto la stessa avrebbe dovuto, già allorchè decise di partecipare alla sagra mettere in conto il presumibile, tipico, affollamento di un siffatto evento pubblico e, una volta ivi giunta, tenere, poi, un livello di attenzione consono alle circostanze.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza gravano sull'attrice e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1 tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
4 2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore del , delle spese Controparte_1 di lite pari ad € 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 25 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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