TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 27/03/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3021/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. GIUSEPPE ARENA in sost. dell'avv. LANDI GIUSEPPINA per la DE BL
SRL;
2. l'avv. GIULIANO LUIGI per;
CP_1
3. i Dott.ri e ai fini della pratica forense;
Persona_1 Persona_2
Le parti rilevano quanto segue:
Parte opponente si riporta ai propri scritti difensivi, eccepisce che tutte le prestazioni di consulenza svolte dall'opposta nel periodo 2019-22 sono state saldate;
che la fattura in oggetto risulta essere stata saldata, che la stessa risulta generica nell'oggetto e che dalla documentazione contabile prodotta risulta che le prestazioni richieste sono sovrapponibili a quelle indicate genericamente nella fattura;
non risulta nessuna nuova attività svolta dall'opposta per cui possa vantarsi alcuna pretesa;
si tratta, in definitiva, di un importo non dovuto e chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Richiama a sostegno delle proprie difese gli all.ti da 4 a 13 della citazione.
Parte opposta rileva che quanto dedotto da controparte non è supportato da alcuna prova e che anzi,
nel richiamare il punto 4.2 della comparsa di risposta, dalla documentazione depositata da controparte su ordine del giudice, ancorché in ritardo, vi è ulteriore prova del credito portato dal decreto ingiuntivo tenuto conto che lo stesso risulta regolarmente riportato nel registro acquisti della
DE BL S.R.L. I pagamenti effettuati come già rilevato al predetto punto 4.2 e negli altri atti di causa, si riferisce ad altro. Pertanto, previo eventuale accoglimento delle istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiede che il giudice voglia accogliere le conclusioni già rassegnate in comparsa.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dr. Valeria Protano
R.G.N. 3021/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023
Tra
DE BL S.R.L. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede legale in Montesarchio alla Via Badia snc, rappresentata e difesa, dall'avv. Luigi Signoriello,
(C.F. ) e dall'avv. Giuseppina Landi, (C.F. ), come C.F._1 C.F._2 da procura allegata in calce all'atto introduttivo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via Perasso n.14;
-Attrice-
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Benevento alla Via Del Pomerio, 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Giuliano (C.F. ), come da procura allegata in calce all'atto introduttivo, C.F._3
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Colonnette;
-Convenuta- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione del 28.09.23, la De AS s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 649/2023, emesso dal Tribunale di Benevento il 14.03.2023, con cui la le ingiungeva il pagamento della somma di € 15.230,20 per il saldo della fattura Controparte_2
n. 14/2023 emessa per lo svolgimento dell'attività svolta nel periodo 2019-2022.
In particolare, a sostengo della propria domanda, parte opponente deduceva che:
- la svolgeva per la società De AS s.r.l. attività di consulenza del lavoro, Controparte_2
in particolare, di elaborazione delle buste paga dei dipendenti, come da lettera di incarico sottoscritta dalle parti il 28.02.2017;
- lo svolgimento di tale attività veniva interrotta in data 18.2.2023 allorquando la De AS
s.r.l. comunicava la propria volontà di non volersi più avvalere dell'attività di consulenza svolta dalla;
CP_2
- la società Ti Consulting s.r.l. elaborava, in data 31.1.2023, la proforma relativa al saldo delle competenze maturate per gli anni 2019-2022, per un totale di € 15.230,20, emettendo poi, per detto importo, la fattura n. 14/2023 del 27.02.2023;
- la non ricevendo alcun riscontro inviava, in data 28.03.2023, formale Controparte_2
lettera di messa in mora per il suddetto pagamento;
- seguiva una comunicazione dell'opponente che contestava gli importi richiesti in quanto riferiti a prestazioni già pagate ed evidenziava numerosi errori verificatisi nel corso del rapporto professionale;
- successivamente, in data 18.04.23, l'opponente richiedeva alla società di consegnare i CUD per l'anno 2022;
- per la suddetta prestazione, la emetteva fattura n. 47/2023 di maggio 2023 Controparte_2 per l'importo di € 457,50, saldata dall'opponente con bonifico del 16.05.2023.
In diritto, parte opponente lamenta: l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2956 c.c., del credito relativo alla fattura n. 14/2023 e relativo al periodo 2019-2022 e, comunque, l'intervenuto pagamento da parte della stessa degli importi dovuti;
la genericità della fattura n. 14/2023 che sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 21 d.p.r. 633/1972; il danno subito per gli errori che sarebbero stati commessi dalla che avrebbero portato all'instaurazione di un Controparte_2 giudizio a carico dell'opponente da parte del dipendente per la non corretta elaborazione Tes_1
della sua busta paga. Si costituiva la chiedendo di concedere la provvisoria esecutività del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto e di rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. Segnatamente, evidenziava la non applicabilità al credito in oggetto della prescrizione presuntiva invocata dall'opponente, il mancato pagamento delle somme dovute da parte della società posto che le somme già versate da controparte nel corso degli anni erano acconti sul dovuto e la genericità ed infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, il Giudice invitava le parti a discutere la causa e pronunciava la seguente sentenza.
La domanda va rigettata per quanto di ragione.
Con decreto ingiuntivo n. 649/2023, oggetto della presente opposizione, la Controparte_2 intimava alla De AS s.r.l. il pagamento dell'importo di € 15.230,20 di cui alla fattura n. 14/2023 del 27.02.2023.
Con il primo motivo di opposizione, la De AS s.r.l. eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito azionato per il periodo 2019-2022, invocando la norma di cui all'art. 2956 c.c., la quale stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto:1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.”
Al riguardo si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la prescrizione presuntiva si applica soltanto nel caso in cui il rapporto tra le parti non si basi su un contratto scritto, perché, in tal caso, deve trovare applicazione l'ordinaria prescrizione decennale.
Ed infatti, “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.” (cfr. Cass. civ. n. 11145/2012).
Pertanto, tutte le volte in cui tra professionista e cliente intercorra un contratto professionale per iscritto, il credito cade in prescrizione non già dopo tre anni bensì dopo dieci, secondo il regime ordinario.
Nel caso di specie, il rapporto tra le parti risulta disciplinato da contratto scritto (cfr. lettera di incarico professionale del 28.02.17, all.to all'atto di citazione) con la conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale breve al credito azionato che, in definitiva, non risulta prescritto.
Quanto, invece, alla contestata genericità della fattura, parte opponente si duole della mancata indicazione nel documento contabile delle prestazioni cui esso fa riferimento, ciò avendo ingenerato confusione e resa incerta l'esigibilità del credito che sarebbe, peraltro, già stato estinto attraverso pagamenti precedentemente intervenuti. Per quanto rileva ai fini del decidere (attenendo la normativa invocata da parte opponente alla materia fiscale e non trovando alcun riscontro, nel quadro probatorio in atti, la circostanza che la condotta della creditrice avrebbe ingenerato confusione posto che, dopo l'emissione della fattura in questione, non risulta che la debitrice abbia formulato contestazioni, né richiesto alcun chiarimento al riguardo, ed anzi, seguiva la richiesta dell'ulteriore prestazione relativa alla predisposizione dei
CUD per l'anno 2022, con saldo della fattura), non è emerso, dalle allegazioni in atti, che la De
AS abbia in alcun modo contestato la fattura de quo la quale risulta regolarmente annotata nei registri contabili (cfr. nota dell'opponente depositata il 24.09.24).
Si richiama, sul punto, quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с.” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza
n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
Deve, in definitiva, riconoscersi all'annotazione nei registri contabili della fattura e in assenza di contestazione, un effetto confessorio in ordine all'esistenza del credito, da cui il rigetto del relativo motivo di opposizione.
Quanto, da ultimo, alla domanda di risarcimento danni per il presunto pregiudizio subito per effetto degli errori in cui sarebbe incorsa parte opposta nello svolgimento dell'attività professionale prestata, con richiesta, in subordine, di compensazione del relativo controcredito, essa va respinta in quanto generica e del tutto priva di elementi probatori a supporto.
L'opponente si è di fatti limitata, genericamente, ad allegare il non corretto adempimento dell'attività professionale e di aver subito un danno, deducendo, in maniera del tutto vaga, che per un lavoratore le buste paga non sarebbero state correttamente elaborate secondo le tabelle retributive aggiornate e quanto indicato dal CCNL e che ciò avrebbe determinato l'insorgere di un contenzioso. Non viene, dunque, fornita alcuna prova in merito all'esistenza di un effettivo pregiudizio subito e al nesso di causalità fra la condotta del professionista ed il danno (in particolare, non viene documentata l'esistenza di un contezioso né provato che il pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista).
Tutto quanto innanzi premesso, l'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.210,00 a € 26.000,00) relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla De AS
s.r.l. nei confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così Controparte_2
provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
b) condanna parte opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 27.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano