Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16191 del 2022, proposto da
UE TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via T. Tasso n. 31;
contro
il Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Commissione Coni Agenti Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Italian Association of Football Agents, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga e Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 73/2022, Prot. N. 1197/2022 comunicata il 23 novembre 2022;
del dispositivo distinto al Prot. n. 001099/2022 del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data;
del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi comunicato in data 6 giugno 2022;
nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l'art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2)
nonché per l'annullamento del provvedimento di cancellazione FIGC comunicato via pec il 14 giugno 2022 e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;
Vista la memoria del 12 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. UI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- successivamente alla assegnazione del ricorso al relatore, disposta con decreti del 11 dicembre 2025 e del 28 gennaio 2026, con istanza del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti come in epigrafe proposti;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
Antonietta Giudice, Primo Referendario
UI RI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UI RI | LA TT |
IL SEGRETARIO