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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12053/2023 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI Parte_1
NOIA SILVIA e dall'avv. VERGINE EGIDIO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 28/06/22 il sig. presentava domanda telematica all' competente, al fine di vedersi riconosciuto il CP_2 diritto all'indennità di accompagnamento. In data 11/07/22 la Commissione Medica di
San Cesario di Lecce lo sottoponeva a visita e lo riconosceva invalido nella misura del
100%, negando di conseguenza il diritto all'indennità di accompagnamento.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
13209/22 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
23.08.2023 confermava il precedente giudizio medico legale precisando che non si trova
1 nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto “permanente” di un accompagnatore e non avendo bisogno di una assistenza “continua” per compiere gli atti quotidiani della vita.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'analisi della documentazione sanitaria e le risultanze del nostro esame clinico consentono di affermare che è affetto da: Parte_1
- esiti stabilizzati di pregresso intervento di artroprotesi d'anca destra e di ginocchio sinistro ad elevata incidenza funzionale;
- paresi post-traumatica del nervo sciatico popliteo esterno destro;
- poliartrosi con importante difficoltà alla deambulazione;
- diabete mellito non insulino-dipendente complicato da neuropatia periferica;
- cardiopatia ipertensiva;
- IRC III stadio in esiti di nefrectomia destra per carcinoma renale;
- esiti di intervento per TURP per carcinoma prostatico in follow-up negativo;
- incontinenza urinaria.
Il fu sottoposto a visita il 11.7.22 dalla Commissione Medica ASL di S. Cesario e riconosciuto Pt_1 invalido ultra65enne con difficoltà gravi (100%) con diagnosi di "Poliartrosi in esiti di artroprotesi con difficoltà aklla deambulazione. Diabete mellito NID con neuropatia e paresi dello SPE. IRC III stadio in nefrectomia dx per K. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di TURP per Ca prostatico in attesa di indirizzo terapeutico". Avverso questo parere presentò ricorso giudiziario e fu nominato c.t.u. il dott. Per_1 che, con visita del 14.4.23, confermò il giudizio medico legale già espresso dalla Commissione
[...] medica con diagnosi di “Esiti stabilizzati di pregresso intervento di artroprotesi d'anca destra (7223).
Esiti stabilizzati di pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sinistro (7221). Paresi post-traumatica dello SPE destro (7322). Poliartrosi in soggetto con difficoltà alla deambulazione (7001). Cardiopatia ipertensiva (6441). IRC III stadio in esiti di pregresso intervento di nefrectomia destra per carcinoma renale (6481). Esiti stabilizzati di pregresso intervento per TURP per carcinoma prostatico in follow-up oncologico ed attualmente negativo per recidiva (9323). Incontinenza urinaria (6203). Diabete mellito non insulino-dipendente con neuropatia (9309)”. Sulla base della documentazione sanitaria antecedente il
2 14.4.23, si condividono i giudizi espressi dalla Commissione medica e dal consulente d'ufficio dott. che all'esame obiettivo accertò: “Passaggi posturali rallentati ma autonomi. Deambulazione lenta, Per_1 precauzionale, a piccoli passi, con zoppia a destra ma possibile autonomamente con doppio appoggio
(bastoni canadesi)” e valutò: “Poliartrosi in soggetto con difficoltà alla deambulazione”. Sulla base della documentazione sanitaria e, soprattutto, dei dati obiettivi prima riportati si deve ritenere che il non Pt_1 si trovasse, al momento delle visite suddette, in una delle condizioni che fanno sorgere il diritto all'indennità di accompagnamento: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In epoca successiva il ha effettuato regolari controlli clinici e strumentali: emg del Pt_1
24.11.23 (“polineuropatia sistemica sensorio-motoria sia assonale che mielinica … pregressa neuropatia assonotmesica dello SPE destro … sofferenza neurogena nei miotomi C6,C7,C8, L4, L5, S1”); visita ortopedica del 20.12.24; visita psichiatrica del 27.6.24; visita cardiologica del 26.8.24; visita oncologica del 29.9.24; visita diabetologica del 5.11.24; visita fisiatrica dell'8.12.24 con prescrizione/autorizzazione di “carrozzina autospinta”. Al nostro esame obiettivo è stata accertata una importante difficoltà deambulatoria, una discreta difficoltà ai passaggi posturali ed una instabilità alla stazione eretta dopo breve tempo. Il quadro obiettivo emerso alla nostra visita, risulta indicativo di una evidente non autosufficienza del soggetto nel compiere gli atti quotidiani della vita, in considerazione di un importante quadro disfunzionale sia neuropatico periferico a diversa eziologia (metabolica, degenerativa midollare, post-traumatica) che osteoarticolare, e richiede una assistenza periodica ed una quasi costante supervisione di terzi. In considerazione delle risultanze della nostra visita peritale, congrue con la documentata evoluzione clinico-disfunzionale, appare equo far decorrere il bisogno di assistenza continua da Giugno 2024.
CONCLUSIONI
Per quanto prima esposto, si condividono i giudizi valutativi espressi dalla Commissione Medica ASL di
S. Cesario e dal c.t.u. dott. Sulla base delle risultanze della nostra visita peritale, indicative di Per_1 uno stato di sostanziale non autosufficienza nella funzione statico-dinamica, congrue con la documentata evoluzione clinico-disfunzionale, si ritiene che abbia diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento a decorrere da Giugno 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente, anche tenendo conto di una sua
3 evoluzione in senso peggiorativo atteso che il medesimo ctu ne attesta la decorrenza a partire da giugno 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12053/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da giugno 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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