Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9648/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9648/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, in data
10/07/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di Per_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento
[...]
1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 700,00 (già ridotta ex art. 116 bis Dpr n. 115/2002), deduce la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e lamenta l'esiguità della misura del compenso ritenuto dal medesimo difensore non adeguato all'opera prestata e al decoro professionale;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. produce il fascicolo del Parte_1
giudizio presupposto, chiedendo, quindi, revocarsi il decreto di liquidazione impugnato e dichiararsi il proprio diritto a percepire la somma complessiva di €
2.905,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A e C.P.A.; ritenuto che il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”
(art. 4 comma 1 DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022)
2 rilevato che, a prescindere da valutazioni di merito riguardo all'oggetto del giudizio (procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) deve essere riconosciuta anche la fase istruttoria;
rilevato invero che “l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”)” (Cass. ordinanza n. 28627/2023); che, pertanto, anche se il procedimento cautelare de quo è stato “definito alla prima udienza” (cfr. decreto opposto in atti), deve essere riconosciuto il compenso anche per la fase di istruttoria e/o trattazione, dovendo ritenere sufficiente, a tal fine, la mera partecipazione all'udienza di comparizione delle parti del 04/06/2024 e la produzione della richiesta del PM in altro giudizio tra le medesime parti svolto dinanzi al tribunale per i minorenni;
ritenuto, pertanto, che, in riforma del decreto impugnato, la richiesta di liquidazione dei maggiori compensi professionali dell'avv. Parte_1
per l'attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese
[...]
dello Stato nel procedimento di cui in premessa, debba essere accolta;
rilevato che il compenso va quantificato in € 1.950,00, applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per i procedimenti cautelari, valore della causa indeterminabile, complessità bassa, valori intermedi tra minimi e medi, per le quattro fasi svolte e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da 1.101 a 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: €
3 1.950 – € 700,00), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), per tutte le quattro fasi svolte, oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Prima civile, in data
10/07/2024, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo di Parte_1
compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Persona_1
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile RG n.
5121/2024 - la somma di € 1.950,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 13/05/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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