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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 383 2021
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con l'Avv. Zanghi' Antonino C.F._2
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con l'Avv. Canzone Giuseppe;
[...] C.F._3
(C.F. , con l'Avv. Parte_3 P.IVA_2
Cappadonia Mario;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il , in persona del sindaco pro Parte_3 tempore, e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli CP_3 condannare al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte della congiunta
(classe 1995), avvenuta in data 9 agosto 2008 a causa di una scarica elettrica Persona_1 proveniente da un palo dell'illuminazione pubblica con cui la vittima minorenne era entrata in contatto.
1 A fondamento della domanda le attrici hanno esposto che: i) in data 9 agosto 2008
entrando in contatto con un palo dell'illuminazione pubblica, ubicato Persona_1 all'altezza del civico 169 di Corso Re Galantuomo, in , è stata colpita Parte_3 da una scarica elettrica che ne ha causato la morte;
ii) all'esito delle indagini tecniche compiute
è stato accertato che i pali della luce erano interessati da un'anomala dispersione di energia elettrica, pari a 220 – 230 volts, e non erano dotati né del dispositivo di messa a terra, nè dell'interruttore differenziale;
iii) il per il tramite del Sindaco o del dirigente tecnico, Pt_3
e la pur conoscendo il pericolo, non hanno adottato alcuna misura volta a CP_3 rimuoverlo;
iv) la morte di ha lasciato un vuoto incolmabile nelle loro Persona_1 esistenze ed è stata fonte di strazianti sofferenze;
v) per l'accaduto Parte_4
– nq di Sindaco pro tempore del Comune di – – nq di Parte_3 CP_4
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di – ed altri sono stati Parte_3 sottoposti a procedimento penale, nel quale e si sono Parte_1 Parte_2 costituite parti civili e sono stati citati i responsabili civili e CP_3 [...]
; vi) il processo penale si è concluso definitivamente in grado di Parte_3 appello con la conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti al ed alla . Parte_4 CP_4
Ritenendo, quindi, sussistenti le responsabilità extracontrattuali del
[...]
e della rispettivamente proprietario-custode e ditta Parte_3 CP_3 appaltatrice della gestione dell'impianto di illuminazione, le attrici, data la mancanza di una pronuncia favorevole in sede penale, hanno chiesto al Tribunale di condannare, in solido, il e la ai sensi degli artt. 2051 c.c, 2050 c.c., 2043 Parte_3 CP_3 cc, al risarcimento dei danni subiti per la morte della parente , quantificati Persona_1 nella misura di euro 331.920,00, per la e di euro 144.130,00, per la o nella Pt_1 Per_1 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
In subordine, le attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2049 cc, con condanna al risarcimento del danno Parte_3 come sopra quantificato.
Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta la CP_3 ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, la società ha evidenziato che: i) giusti contratti d'appalto dell'anno 2003 e dell'anno 2006 era stata
Pag. 2 di 6 incaricata esclusivamente dei lavori di manutenzione ordinaria (cambio lampade e piccole riparazioni) e non della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica;
ii) ha segnalato i problemi di sicurezza con le note del 2003 e del 2006; iii) l'art. 18 dell'appalto del 2006 ha posto espressamente a carico dell'ente locale la responsabilità per gli impianti non a norma fino al rilascio della dichiarazione di conformità; iv) l'isolamento dei conduttori di alimentazione delle lampade, quand'anche dovesse ritenersi ricompreso nelle proprie mansioni, non avrebbe evitato l'evento; v) la custodia dell'impianto spetta, ai sensi dell'art. 2051 cc, all'ente locale;
vi) non vi è prova del quantum debeatur; vii) avrebbe comunque diritto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa Controparte_5
Sulla scorta di tali motivi la a chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la prescrizione CP_3 del diritto azionato;
ii) autorizzare la chiamata in causa della con Controparte_5 spostamento della prima udienza;
iii) dichiarare l'assenza di responsabilità per l'evento mortale;
iv) essere, in ogni caso, manlevata dalla dalla quota di risarcimento Controparte_5 eventualmente posta a proprio carico.
Si è, altresì, tempestivamente costituito in giudizio il Parte_3 eccependo, preliminarmente, la prescrizione del credito. Nel merito, l'ente ha rappresentato che: i) l'evento deve imputarsi alla responsabilità esclusiva della incaricata della CP_3 manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica (manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva, manutenzione straordinaria); ii) le attrici hanno solo genericamente allegato il danno;
iii) avrebbe, comunque, diritto di essere tenuto indenne da
, nq di ex Sindaco pro tempore del Parte_4 Parte_3
e committente dell'appalto pubblico, nonché dall'Arch. nq di dirigente
[...] CP_4 pro tempore dell'ufficio tecnico comunale con competenza sull'impianto di illuminazione pubblica;
iv) avrebbe, inoltre, diritto di regresso nei confronti della e dei terzi CP_3 chiamati per l'importo eccedente la misura della propria responsabilità, ove accertata.
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto al Tribunale di: Parte_3
i) autorizzare la chiamata in causa di e di a norma Parte_4 CP_4 dell'art. 269 cpc;
ii) dichiarare la prescrizione del credito;
iii) rigettare le domande delle attrici.
In subordine, l'ente ha chiesto di dichiarare la unica responsabile dell'evento e, CP_3 in ulteriore subordine, di essere manlevata da e da Parte_4 CP_4
Pag. 3 di 6 con condanna dei chiamati a restituire le somme eventualmente pagate secondo l'entità delle rispettive responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, si sono tempestivamente e separatamente costituiti in giudizio , e la . Parte_4 CP_4 Controparte_5
ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione del credito rilevando Parte_4 che le attrici non hanno mai inviato all'ente locale alcuna diffida. Nel merito, il terzo chiamato ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sottolineando che il proprio mandato di
Sindaco era cessato il 16 agosto 2008, anteriormente al verificarsi dell'evento, e che non era stato portato a conoscenza delle criticità dell'impianto di illuminazione.
Sulla scorta di tali motivi ha chiesto al Tribunale di: i) Parte_4 dichiarare la prescrizione del diritto;
ii) dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
iii) rigettare la domanda di manleva/regresso formulata dall'ente nonché le domande delle attrici. ha eccepito la prescrizione del diritto delle attrici nonchè dell'azione di CP_4 regresso del , peraltro ritenuta inappropriata in virtù della Parte_3 mancanza del vincolo di solidarietà passiva. Nel merito, la terza chiamata ha argomentato per l'insussistenza della responsabilità, rilevando che: i) dell'impianto di illuminazione si è sempre e solo occupato , che predisponeva le determine di liquidazione, gli impegni di CP_6 spesa, gli atti relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e svolgeva il monitoraggio Cont del servizio appaltato alla quale ii) ha ricoperto la carica di dirigente dell'ufficio CP_3 tecnico dal giugno 2003 al 16 giugno 2006, usufruendo, durante il servizio, di un periodo di astensione obbligatoria per maternità dal 24 settembre 2004 al 27 febbraio 2005 e dell'astensione facoltativa dal lavoro nella misura di una giornata a settimana dal 2 marzo
2005 sino al 2 novembre 2005; iii) le proprie funzioni, prevalentemente consistenti nella gestione delle pratiche di sanatoria, sono cessate prima ancora della stipula del secondo contratto con la e comunque anteriormente all'evento mortale;
iv) l'illecito, in ogni CP_1 caso, sarebbe da addebitare alla quale gestore dell'impianto di illuminazione CP_3 pubblica;
v) la lettera del 2003 inviata dalla al Comune di non CP_3 Parte_3
è munita di numero di protocollo e l'ha smistata a , poi divenuto responsabile CP_6 di area;
vi) a tutto concedere, sarebbe incorsa in colpa lieve e non in colpa grave ai sensi del dpr 3/57; vii) non potrebbe mai essere condannata al risarcimento per l'intero ma solo in proporzione alla quota effettiva di responsabilità.
Pag. 4 di 6 Sulla scorta di tali motivi ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la CP_4 prescrizione dell'azione risarcitoria delle attrici e dell'azione del Parte_3
; ii) rigettare le domande delle attrici. In subordine, la terza chiamata ha chiesto di
[...] dichiarare l'esclusiva responsabilità della e l'assenza di una propria responsabilità. CP_3
In ulteriore subordine, di dichiarare la sussistenza della colpa lieve ex artt. 22 e 23 dpr 3/57.
In estremo subordine, di quantificare il risarcimento dovuto nei limiti della propria colpa, con condanna di chi di competenza alla restituzione dell'eccedenza.
ha chiesto il rigetto delle domande delle attrici, aderendo alle difese Controparte_8 spiegate dalla CP_3
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, nelle rispettive memorie le parti hanno precisato le difese e, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, Parte_4 ha chiesto di essere manlevato dal da qualsiasi esborso Parte_3 in considerazione dell'assenza di responsabilità.
All'udienza del 13 novembre 2024, stante il raggiungimento di un accordo transattivo tra le attrici, il , la , la a cui non Parte_3 Controparte_8 CP_3 hanno prestato adesione e è stata disposta la Parte_4 CP_4 separazione del procedimento e la formazione di un fascicolo autonomo in ordine alle domande spiegate dal contro i terzi chiamati Parte_3 CP_4
e .
[...] Parte_4
All'udienza del 10 aprile 2025 il presente giudizio, vertente soltanto tra le attrici, il
[...]
, la la i quali, richiamando l'accordo Parte_3 CP_8 CP_3 transattivo, hanno concordemente concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stato posto in decisione senza i termini dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, è evidente che l'accordo transattivo e le concordi richieste delle parti hanno determinato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza alcuna necessità di compiere accertamenti in ordine alle situazioni sostanziali, che le parti hanno inteso regolare autonomamente nell'esercizio del potere di transigere attribuito dall'art. 1304 cc al creditore ed ai condebitori solidali disgiuntamente e non congiuntamente.
Pag. 5 di 6 Poiché le parti hanno transatto anche sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la compensazione, non si procederà alla loro regolamentazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
e contro il e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
COMPENSA integralmente le spese di lite.
12/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 383 2021
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con l'Avv. Zanghi' Antonino C.F._2
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con l'Avv. Canzone Giuseppe;
[...] C.F._3
(C.F. , con l'Avv. Parte_3 P.IVA_2
Cappadonia Mario;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il , in persona del sindaco pro Parte_3 tempore, e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli CP_3 condannare al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte della congiunta
(classe 1995), avvenuta in data 9 agosto 2008 a causa di una scarica elettrica Persona_1 proveniente da un palo dell'illuminazione pubblica con cui la vittima minorenne era entrata in contatto.
1 A fondamento della domanda le attrici hanno esposto che: i) in data 9 agosto 2008
entrando in contatto con un palo dell'illuminazione pubblica, ubicato Persona_1 all'altezza del civico 169 di Corso Re Galantuomo, in , è stata colpita Parte_3 da una scarica elettrica che ne ha causato la morte;
ii) all'esito delle indagini tecniche compiute
è stato accertato che i pali della luce erano interessati da un'anomala dispersione di energia elettrica, pari a 220 – 230 volts, e non erano dotati né del dispositivo di messa a terra, nè dell'interruttore differenziale;
iii) il per il tramite del Sindaco o del dirigente tecnico, Pt_3
e la pur conoscendo il pericolo, non hanno adottato alcuna misura volta a CP_3 rimuoverlo;
iv) la morte di ha lasciato un vuoto incolmabile nelle loro Persona_1 esistenze ed è stata fonte di strazianti sofferenze;
v) per l'accaduto Parte_4
– nq di Sindaco pro tempore del Comune di – – nq di Parte_3 CP_4
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di – ed altri sono stati Parte_3 sottoposti a procedimento penale, nel quale e si sono Parte_1 Parte_2 costituite parti civili e sono stati citati i responsabili civili e CP_3 [...]
; vi) il processo penale si è concluso definitivamente in grado di Parte_3 appello con la conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti al ed alla . Parte_4 CP_4
Ritenendo, quindi, sussistenti le responsabilità extracontrattuali del
[...]
e della rispettivamente proprietario-custode e ditta Parte_3 CP_3 appaltatrice della gestione dell'impianto di illuminazione, le attrici, data la mancanza di una pronuncia favorevole in sede penale, hanno chiesto al Tribunale di condannare, in solido, il e la ai sensi degli artt. 2051 c.c, 2050 c.c., 2043 Parte_3 CP_3 cc, al risarcimento dei danni subiti per la morte della parente , quantificati Persona_1 nella misura di euro 331.920,00, per la e di euro 144.130,00, per la o nella Pt_1 Per_1 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
In subordine, le attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2049 cc, con condanna al risarcimento del danno Parte_3 come sopra quantificato.
Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta la CP_3 ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, la società ha evidenziato che: i) giusti contratti d'appalto dell'anno 2003 e dell'anno 2006 era stata
Pag. 2 di 6 incaricata esclusivamente dei lavori di manutenzione ordinaria (cambio lampade e piccole riparazioni) e non della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica;
ii) ha segnalato i problemi di sicurezza con le note del 2003 e del 2006; iii) l'art. 18 dell'appalto del 2006 ha posto espressamente a carico dell'ente locale la responsabilità per gli impianti non a norma fino al rilascio della dichiarazione di conformità; iv) l'isolamento dei conduttori di alimentazione delle lampade, quand'anche dovesse ritenersi ricompreso nelle proprie mansioni, non avrebbe evitato l'evento; v) la custodia dell'impianto spetta, ai sensi dell'art. 2051 cc, all'ente locale;
vi) non vi è prova del quantum debeatur; vii) avrebbe comunque diritto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa Controparte_5
Sulla scorta di tali motivi la a chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la prescrizione CP_3 del diritto azionato;
ii) autorizzare la chiamata in causa della con Controparte_5 spostamento della prima udienza;
iii) dichiarare l'assenza di responsabilità per l'evento mortale;
iv) essere, in ogni caso, manlevata dalla dalla quota di risarcimento Controparte_5 eventualmente posta a proprio carico.
Si è, altresì, tempestivamente costituito in giudizio il Parte_3 eccependo, preliminarmente, la prescrizione del credito. Nel merito, l'ente ha rappresentato che: i) l'evento deve imputarsi alla responsabilità esclusiva della incaricata della CP_3 manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica (manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva, manutenzione straordinaria); ii) le attrici hanno solo genericamente allegato il danno;
iii) avrebbe, comunque, diritto di essere tenuto indenne da
, nq di ex Sindaco pro tempore del Parte_4 Parte_3
e committente dell'appalto pubblico, nonché dall'Arch. nq di dirigente
[...] CP_4 pro tempore dell'ufficio tecnico comunale con competenza sull'impianto di illuminazione pubblica;
iv) avrebbe, inoltre, diritto di regresso nei confronti della e dei terzi CP_3 chiamati per l'importo eccedente la misura della propria responsabilità, ove accertata.
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto al Tribunale di: Parte_3
i) autorizzare la chiamata in causa di e di a norma Parte_4 CP_4 dell'art. 269 cpc;
ii) dichiarare la prescrizione del credito;
iii) rigettare le domande delle attrici.
In subordine, l'ente ha chiesto di dichiarare la unica responsabile dell'evento e, CP_3 in ulteriore subordine, di essere manlevata da e da Parte_4 CP_4
Pag. 3 di 6 con condanna dei chiamati a restituire le somme eventualmente pagate secondo l'entità delle rispettive responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, si sono tempestivamente e separatamente costituiti in giudizio , e la . Parte_4 CP_4 Controparte_5
ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione del credito rilevando Parte_4 che le attrici non hanno mai inviato all'ente locale alcuna diffida. Nel merito, il terzo chiamato ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sottolineando che il proprio mandato di
Sindaco era cessato il 16 agosto 2008, anteriormente al verificarsi dell'evento, e che non era stato portato a conoscenza delle criticità dell'impianto di illuminazione.
Sulla scorta di tali motivi ha chiesto al Tribunale di: i) Parte_4 dichiarare la prescrizione del diritto;
ii) dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
iii) rigettare la domanda di manleva/regresso formulata dall'ente nonché le domande delle attrici. ha eccepito la prescrizione del diritto delle attrici nonchè dell'azione di CP_4 regresso del , peraltro ritenuta inappropriata in virtù della Parte_3 mancanza del vincolo di solidarietà passiva. Nel merito, la terza chiamata ha argomentato per l'insussistenza della responsabilità, rilevando che: i) dell'impianto di illuminazione si è sempre e solo occupato , che predisponeva le determine di liquidazione, gli impegni di CP_6 spesa, gli atti relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e svolgeva il monitoraggio Cont del servizio appaltato alla quale ii) ha ricoperto la carica di dirigente dell'ufficio CP_3 tecnico dal giugno 2003 al 16 giugno 2006, usufruendo, durante il servizio, di un periodo di astensione obbligatoria per maternità dal 24 settembre 2004 al 27 febbraio 2005 e dell'astensione facoltativa dal lavoro nella misura di una giornata a settimana dal 2 marzo
2005 sino al 2 novembre 2005; iii) le proprie funzioni, prevalentemente consistenti nella gestione delle pratiche di sanatoria, sono cessate prima ancora della stipula del secondo contratto con la e comunque anteriormente all'evento mortale;
iv) l'illecito, in ogni CP_1 caso, sarebbe da addebitare alla quale gestore dell'impianto di illuminazione CP_3 pubblica;
v) la lettera del 2003 inviata dalla al Comune di non CP_3 Parte_3
è munita di numero di protocollo e l'ha smistata a , poi divenuto responsabile CP_6 di area;
vi) a tutto concedere, sarebbe incorsa in colpa lieve e non in colpa grave ai sensi del dpr 3/57; vii) non potrebbe mai essere condannata al risarcimento per l'intero ma solo in proporzione alla quota effettiva di responsabilità.
Pag. 4 di 6 Sulla scorta di tali motivi ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la CP_4 prescrizione dell'azione risarcitoria delle attrici e dell'azione del Parte_3
; ii) rigettare le domande delle attrici. In subordine, la terza chiamata ha chiesto di
[...] dichiarare l'esclusiva responsabilità della e l'assenza di una propria responsabilità. CP_3
In ulteriore subordine, di dichiarare la sussistenza della colpa lieve ex artt. 22 e 23 dpr 3/57.
In estremo subordine, di quantificare il risarcimento dovuto nei limiti della propria colpa, con condanna di chi di competenza alla restituzione dell'eccedenza.
ha chiesto il rigetto delle domande delle attrici, aderendo alle difese Controparte_8 spiegate dalla CP_3
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, nelle rispettive memorie le parti hanno precisato le difese e, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, Parte_4 ha chiesto di essere manlevato dal da qualsiasi esborso Parte_3 in considerazione dell'assenza di responsabilità.
All'udienza del 13 novembre 2024, stante il raggiungimento di un accordo transattivo tra le attrici, il , la , la a cui non Parte_3 Controparte_8 CP_3 hanno prestato adesione e è stata disposta la Parte_4 CP_4 separazione del procedimento e la formazione di un fascicolo autonomo in ordine alle domande spiegate dal contro i terzi chiamati Parte_3 CP_4
e .
[...] Parte_4
All'udienza del 10 aprile 2025 il presente giudizio, vertente soltanto tra le attrici, il
[...]
, la la i quali, richiamando l'accordo Parte_3 CP_8 CP_3 transattivo, hanno concordemente concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stato posto in decisione senza i termini dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, è evidente che l'accordo transattivo e le concordi richieste delle parti hanno determinato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza alcuna necessità di compiere accertamenti in ordine alle situazioni sostanziali, che le parti hanno inteso regolare autonomamente nell'esercizio del potere di transigere attribuito dall'art. 1304 cc al creditore ed ai condebitori solidali disgiuntamente e non congiuntamente.
Pag. 5 di 6 Poiché le parti hanno transatto anche sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la compensazione, non si procederà alla loro regolamentazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
e contro il e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
COMPENSA integralmente le spese di lite.
12/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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