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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3878 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/07/2024 ed iscritto al n 3878 - 2024 RG , vertente tra
- (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria - Via Santa Caterina d'Alessandria n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Luigi Tripepi (C.F.: ), presso lo studio del quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria - Via F.lli Cairoli n. 1/b giusta procura in atti;
- ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo - Contro
- , nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fiorito Barbara (cod. fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._3 stessa in Paternò, Via Monfalcone 2/4;
- resistente in opposizione a decreto ingiuntivo - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.07.2024, la società odierno opponente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro il 10.06.2024 nel procedimento portante il n. R.G. 1966/2024 con il quale il Sig. CP_1
richiedeva alla il pagamento della complessiva
[...] Parte_1 somma di € 8.894,96, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo nonché le spese e competenze di procedimento. A sostegno della richiesta di pagamento nel ricorso per decreto ingiuntivo il sig. premetteva di essere stato lavoratore alle dipendenze della CP_1 [...] dal 09/01/2021 al 02/06/2023 e di non aver percepito le Parte_1 tredicesime mensilità per gli anni 2021, 2022 e 2023, le quattordicesime mensilità per gli anni 2021, 2022 e 2023 ed un residuo di T.F.R., per un totale complessivo di € 8.894,96. L'opponente precisa: “Anzitutto non si nega che l'odierna parte opposta abbia lavorato alle dipendenze della Società opponente per il periodo e con la mansione indicata nel monitorio, tuttavia, come avremo modo di dimostrare, l'importo richiesto non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, essendo stata indicata una somma di gran lunga superiore a quella indicata nei documenti contabili.” Più precisamente la società opponente si limita a formulare solo le seguenti contestazioni:
- che la somma di € 1.760,00, indicata quale residuo di TFR, parte da una base di € 3.960,00 che non trova conferma nella contabilità della società opponente, la quale sostiene che il totale netto dovuto ammonti ad € 70,16, tenuto conto di quanto già versato, documentato e non contestato da controparte, per come risulta dal prospetto di liquidazione allegato (all. n. 2);
- che l'importo di € 627,00, richiesto a titolo di quattordicesima per l'anno
2021, non è riscontrato dalla documentazione allegata da controparte al fascicolo del monitorio, dato che non si rinviene la relativa busta paga e si è, pertanto, nell'impossibilità di verificare l'effettiva tenutezza al pagamento;
- che, infine, il dipendente non ha tenuto conto dell'importo di € 500,00 ricevuto con bonifico in data 07/02/2023 (all. n. 3) e che, essendo stato trattenuto a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti, dovrà essere detratto dal totale complessivo dovuto da accertarsi in corso di giudizio.
“Ad avviso della dunque, parte opposta nella propria pretesa Parte_1 creditizia richiede erroneamente € 8.894,96 ricomprendendo una rimanenza di TFR pari ad € 1.760,00, una somma di € 627,00 per la quale non fornisce la prova documentale e non detraendo il versamento di € 500,00 ricevuto il
07/02/2023.
2 Pertanto, in considerazione del fatto che alla Società risulta un residuo di TFR di € 70,16, risulta di tutta evidenza una differenza tra il chiesto ed il dovuto di € 2.816,84.” Concludev chiedendo “ - nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 158/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria in data 10/06/2024 per l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile così come richiesto dal Sig. ; - in subordine: ridurre Controparte_1 congruamente l'importo detraendo la somma di € 2.816,84, che risulta in parte non dovuta e non provata ed in parte già corrisposta. ”
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto sig.
che preliminarmente contesta la tardività della notifica Controparte_1 del ricorso in opposizione a d.i. e del decreto di fissazione udienza in quanto effettuata oltre i termini previsti dalla legge e precisamente in data
23/10/2024, ben oltre i 10 giorni previsti dalla normativa vigente.
Nel merito delle conclusioni chiede:
“-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e per l'effetto, rigettarla, confermando in ogni sua parte il d.i. nr. 158/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria- sez. lavoro;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”.
§ 3. Preliminarmente, con riferimento all'eccepita tardività oltre il termine di cui all'art. 417 c.p.c. della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio della convenuta sana l'eventuale irregolarità purchè risultino essere stati rispettati i termini di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.. Nella fattispecie tra la data di notifica del ricorso avvenuta il 23/10/2024 e quella dell'udienza di discussione fissata per il giorno 18/02/2025 risultano intercorsi ben oltre 30 giorni, motivo per il quale il diritto alla difesa risulta essere stato garantito.
§ 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
§ 4.1. Quanto alla contestazione dell'importo di € 627,00 richiesto a titolo di quattordicesima per l'anno 2021, si rileva che tale contestazione è basata solo sulla presunta mancanza della relativa busta paga a supporto. L'eccezione è pretestuosa considerato che il datore di lavoro è a conoscenza delle buste paga dallo stesso emesse e che nella fase di opposizione si instaura un procedimento ordinario a cognizione piena sul preteso credito.
3 In ogni caso l'odierno opposto ha prodotto la relativa busta paga di giugno
2021 che riporta la voce richiesta (ratei 14 ^ mensilità ), il cui importo netto è per l'appunto di € 627,00 esattamente corrispondente a quanto ingiunto. Tant'è che la difesa dell'opponente nelle successive note non insiste nell'originaria contestazione.
§ 4.2. Altro motivo di opposizione dedotto è che il sig. non CP_1 avrebbe tenuto conto di un bonifico di euro 500.00 del 07/02/2023. La difesa dell'opposto replica : “Controparte omette di specificare che tale somma bonificata fa riferimento ad un debito pregresso che il lavoratore vantava per una vecchia morosità (non richiesta con decreto ingiuntivo)-
Come si evince dalla causale della stessa ricevuta di pagamento prodotta dalla ditta non vi è alcuna menzione che la somma di euro 500,00 è imputabile ad una delle voci di credito portate dal d.i. oggi opposto.” A fronte di tale contestazione deve rilevarsi che effettivamente dalla ricevuta di bonifico prodotta dalla società opponente non emerge alcuna imputazione e/o causale, per cui essa non è sufficiente a dimostrare che il pagamento sia riferibile agli importi oggetto di causa piuttosto che a competenze pregresse.
Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
§ 4.3. Sulla somma residua dovuta a titolo di TFR.
La società opponente deduce che il lavoratore deve incassare a titolo di residuo TFR solo euro 70,16 sulla base di quanto indicato nell'ultima busta paga-prospetto di giugno 2023.
Tale assunto, fermamente contestato dall'opposto, risulta infondato.
Preliminarmente occorre puntualizzare che oggetto della presente fase a cognizione piena è l'accertamento della somma residua ancora dovuta a titolo di TFR, importo che anche ove risultasse maggiore di quello chiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce domanda nuova.
Infatti con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un procedimento ordinario a cognizione piena la cui natura è stata più volte precisata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che: "L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo"
(Cass. S.U. 927/2022).
Per di più nelle conclusioni l'opposto si è comunque rimesso alla determinazione dell'importo che risulterà di giustizia (diversa somma ritenuta di giustizia).
In primo luogo deve darsi atto che il prospetto di giugno 2023 prodotto dall'opponente si riferisce solo al “TFR maturato dell'anno”.
4 E' documentato e pacifico che la società opponente ha effettuato solo tre versamenti sul fondo pensione complementare delle Generali spa cui ha aderito il lavoratore, precisamente il 12/08/21 di euro 709,66, il 16/05/2022 di euro 782,30, il 17/01/2023 di euro 708,00, per un totale di euro 2199,96.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il lavoratore chiedeva di decurtare tale importo versato al fondo da quanto ancora dovuto a titolo di TFR quantificato in € 3960,00. Dalla Certificazione Unica 2024, acquisita agli atti nella presente fase di opposizione al fine della più celere definizione del giudizio e per evitare alle parti l'aggravio di una CTU contabile, risulta che l'importo complessivo del TFR maturato che viene indicato come “versato al fondo” è di € 4.526,83, mentre l'importo riportato come TFR rimasto in azienda pari ad € 89,62 risulta erogato nel 2023. La difesa dell'opposto ha, quindi, dato atto dell'errore di calcolo in cui era incorsa con la minore quantificazione nella fase monitoria e chiede il maggior importo risultante come ancora dovuto. L'importo residuo ancora dovuto è facilmente determinabile con delle semplice operazioni aritmetiche. L'importo totale del TFR indicato come versato al fondo è pari ad € 4.526,83, da tale importo deve essere portata in sottrazione la somma di euro 2199,66 effettivamente versata al fondo presso le Generali SpA, per cui l'importo residuo ancora dovuto a titolo di TFR è pari ad € 2.326,87 (e non € 2327,17 erroneamente per pochi centesimi calcolata dalla difesa dell'opposto nelle note di trattazione scritta). Atteso che l'importo accertato come ancora dovuto a titolo di residuo TFR è diverso da quello per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'esatto importo dovuto.
§ 5. In conclusione la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell'odierno resistente della complessiva somma pari ad euro
9.461,83 così determinata:
-Tredicesima mensilità anno 2021 per euro 1.248,00;
-Tredicesima mensilità 2022 per euro 1300,00;
-Tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 per euro 2.692,96 ;
-Quattordicesima 2021 per euro 627,00 ;
-Quattordicesima 2022 per euro 1.267,00;
- TFR residuo per euro € 2.326,87.
§ 6. Le spese legali della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
§ 7. Quanto alle spese legali della fase monitoria deve farsi applicazione del principio di diritto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di
5 legittimità secondo cui “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.” (Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 24482 del 09/08/2022). La citata sentenza ribadisce anche l'ulteriore principio di diritto secondo il quale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.”. (Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 24482 del 09/08/2022). Pertanto, in applicazioni dei suddetti principi di diritto, le spese legali della fase monitoria si liquidano ex DM 55/2014 in € 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 118,50 per rimborso spese contributo unificato ed €
27 per rimborso bollo iscrizione a ruolo, che vengono poste a carico della società opponente in relazione alla sua soccombenza all'esito del giudizio.
p.q.m.
A) rigetta il ricorso in opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2024 del 10.06.2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. lavoro nel procedimento portante il n.
RG 1966/2024; C) condanna la società ricorrente “ , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del resistente sig. Controparte_1 della complessiva somma di € 9.461,83 per le seguenti causali, oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli importi dal dovuto al soddisfo:
• euro 1.248,00 per tredicesima mensilità anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 1.300,00 per tredicesima mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 2.692,96 per tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2023, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 627,00 per quattordicesima mensilità anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
6 • euro 1.267,00 per quattordicesima mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro € 2.326,87 per residuo TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
D) condanna la società ricorrente “ , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del resistente sig. Controparte_1 delle spese legali che si liquidano:
- quanto alla fase monitoria, in € 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 118,50 per rimborso spese contributo unificato ed € 27 per rimborso bollo iscrizione a ruolo;
- quanto alla fase di opposizione, in complessivi euro 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 28/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3878 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/07/2024 ed iscritto al n 3878 - 2024 RG , vertente tra
- (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria - Via Santa Caterina d'Alessandria n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Luigi Tripepi (C.F.: ), presso lo studio del quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria - Via F.lli Cairoli n. 1/b giusta procura in atti;
- ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo - Contro
- , nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fiorito Barbara (cod. fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._3 stessa in Paternò, Via Monfalcone 2/4;
- resistente in opposizione a decreto ingiuntivo - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.07.2024, la società odierno opponente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro il 10.06.2024 nel procedimento portante il n. R.G. 1966/2024 con il quale il Sig. CP_1
richiedeva alla il pagamento della complessiva
[...] Parte_1 somma di € 8.894,96, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo nonché le spese e competenze di procedimento. A sostegno della richiesta di pagamento nel ricorso per decreto ingiuntivo il sig. premetteva di essere stato lavoratore alle dipendenze della CP_1 [...] dal 09/01/2021 al 02/06/2023 e di non aver percepito le Parte_1 tredicesime mensilità per gli anni 2021, 2022 e 2023, le quattordicesime mensilità per gli anni 2021, 2022 e 2023 ed un residuo di T.F.R., per un totale complessivo di € 8.894,96. L'opponente precisa: “Anzitutto non si nega che l'odierna parte opposta abbia lavorato alle dipendenze della Società opponente per il periodo e con la mansione indicata nel monitorio, tuttavia, come avremo modo di dimostrare, l'importo richiesto non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, essendo stata indicata una somma di gran lunga superiore a quella indicata nei documenti contabili.” Più precisamente la società opponente si limita a formulare solo le seguenti contestazioni:
- che la somma di € 1.760,00, indicata quale residuo di TFR, parte da una base di € 3.960,00 che non trova conferma nella contabilità della società opponente, la quale sostiene che il totale netto dovuto ammonti ad € 70,16, tenuto conto di quanto già versato, documentato e non contestato da controparte, per come risulta dal prospetto di liquidazione allegato (all. n. 2);
- che l'importo di € 627,00, richiesto a titolo di quattordicesima per l'anno
2021, non è riscontrato dalla documentazione allegata da controparte al fascicolo del monitorio, dato che non si rinviene la relativa busta paga e si è, pertanto, nell'impossibilità di verificare l'effettiva tenutezza al pagamento;
- che, infine, il dipendente non ha tenuto conto dell'importo di € 500,00 ricevuto con bonifico in data 07/02/2023 (all. n. 3) e che, essendo stato trattenuto a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti, dovrà essere detratto dal totale complessivo dovuto da accertarsi in corso di giudizio.
“Ad avviso della dunque, parte opposta nella propria pretesa Parte_1 creditizia richiede erroneamente € 8.894,96 ricomprendendo una rimanenza di TFR pari ad € 1.760,00, una somma di € 627,00 per la quale non fornisce la prova documentale e non detraendo il versamento di € 500,00 ricevuto il
07/02/2023.
2 Pertanto, in considerazione del fatto che alla Società risulta un residuo di TFR di € 70,16, risulta di tutta evidenza una differenza tra il chiesto ed il dovuto di € 2.816,84.” Concludev chiedendo “ - nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 158/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria in data 10/06/2024 per l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile così come richiesto dal Sig. ; - in subordine: ridurre Controparte_1 congruamente l'importo detraendo la somma di € 2.816,84, che risulta in parte non dovuta e non provata ed in parte già corrisposta. ”
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto sig.
che preliminarmente contesta la tardività della notifica Controparte_1 del ricorso in opposizione a d.i. e del decreto di fissazione udienza in quanto effettuata oltre i termini previsti dalla legge e precisamente in data
23/10/2024, ben oltre i 10 giorni previsti dalla normativa vigente.
Nel merito delle conclusioni chiede:
“-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e per l'effetto, rigettarla, confermando in ogni sua parte il d.i. nr. 158/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria- sez. lavoro;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”.
§ 3. Preliminarmente, con riferimento all'eccepita tardività oltre il termine di cui all'art. 417 c.p.c. della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio della convenuta sana l'eventuale irregolarità purchè risultino essere stati rispettati i termini di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.. Nella fattispecie tra la data di notifica del ricorso avvenuta il 23/10/2024 e quella dell'udienza di discussione fissata per il giorno 18/02/2025 risultano intercorsi ben oltre 30 giorni, motivo per il quale il diritto alla difesa risulta essere stato garantito.
§ 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
§ 4.1. Quanto alla contestazione dell'importo di € 627,00 richiesto a titolo di quattordicesima per l'anno 2021, si rileva che tale contestazione è basata solo sulla presunta mancanza della relativa busta paga a supporto. L'eccezione è pretestuosa considerato che il datore di lavoro è a conoscenza delle buste paga dallo stesso emesse e che nella fase di opposizione si instaura un procedimento ordinario a cognizione piena sul preteso credito.
3 In ogni caso l'odierno opposto ha prodotto la relativa busta paga di giugno
2021 che riporta la voce richiesta (ratei 14 ^ mensilità ), il cui importo netto è per l'appunto di € 627,00 esattamente corrispondente a quanto ingiunto. Tant'è che la difesa dell'opponente nelle successive note non insiste nell'originaria contestazione.
§ 4.2. Altro motivo di opposizione dedotto è che il sig. non CP_1 avrebbe tenuto conto di un bonifico di euro 500.00 del 07/02/2023. La difesa dell'opposto replica : “Controparte omette di specificare che tale somma bonificata fa riferimento ad un debito pregresso che il lavoratore vantava per una vecchia morosità (non richiesta con decreto ingiuntivo)-
Come si evince dalla causale della stessa ricevuta di pagamento prodotta dalla ditta non vi è alcuna menzione che la somma di euro 500,00 è imputabile ad una delle voci di credito portate dal d.i. oggi opposto.” A fronte di tale contestazione deve rilevarsi che effettivamente dalla ricevuta di bonifico prodotta dalla società opponente non emerge alcuna imputazione e/o causale, per cui essa non è sufficiente a dimostrare che il pagamento sia riferibile agli importi oggetto di causa piuttosto che a competenze pregresse.
Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
§ 4.3. Sulla somma residua dovuta a titolo di TFR.
La società opponente deduce che il lavoratore deve incassare a titolo di residuo TFR solo euro 70,16 sulla base di quanto indicato nell'ultima busta paga-prospetto di giugno 2023.
Tale assunto, fermamente contestato dall'opposto, risulta infondato.
Preliminarmente occorre puntualizzare che oggetto della presente fase a cognizione piena è l'accertamento della somma residua ancora dovuta a titolo di TFR, importo che anche ove risultasse maggiore di quello chiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce domanda nuova.
Infatti con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un procedimento ordinario a cognizione piena la cui natura è stata più volte precisata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che: "L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo"
(Cass. S.U. 927/2022).
Per di più nelle conclusioni l'opposto si è comunque rimesso alla determinazione dell'importo che risulterà di giustizia (diversa somma ritenuta di giustizia).
In primo luogo deve darsi atto che il prospetto di giugno 2023 prodotto dall'opponente si riferisce solo al “TFR maturato dell'anno”.
4 E' documentato e pacifico che la società opponente ha effettuato solo tre versamenti sul fondo pensione complementare delle Generali spa cui ha aderito il lavoratore, precisamente il 12/08/21 di euro 709,66, il 16/05/2022 di euro 782,30, il 17/01/2023 di euro 708,00, per un totale di euro 2199,96.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il lavoratore chiedeva di decurtare tale importo versato al fondo da quanto ancora dovuto a titolo di TFR quantificato in € 3960,00. Dalla Certificazione Unica 2024, acquisita agli atti nella presente fase di opposizione al fine della più celere definizione del giudizio e per evitare alle parti l'aggravio di una CTU contabile, risulta che l'importo complessivo del TFR maturato che viene indicato come “versato al fondo” è di € 4.526,83, mentre l'importo riportato come TFR rimasto in azienda pari ad € 89,62 risulta erogato nel 2023. La difesa dell'opposto ha, quindi, dato atto dell'errore di calcolo in cui era incorsa con la minore quantificazione nella fase monitoria e chiede il maggior importo risultante come ancora dovuto. L'importo residuo ancora dovuto è facilmente determinabile con delle semplice operazioni aritmetiche. L'importo totale del TFR indicato come versato al fondo è pari ad € 4.526,83, da tale importo deve essere portata in sottrazione la somma di euro 2199,66 effettivamente versata al fondo presso le Generali SpA, per cui l'importo residuo ancora dovuto a titolo di TFR è pari ad € 2.326,87 (e non € 2327,17 erroneamente per pochi centesimi calcolata dalla difesa dell'opposto nelle note di trattazione scritta). Atteso che l'importo accertato come ancora dovuto a titolo di residuo TFR è diverso da quello per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'esatto importo dovuto.
§ 5. In conclusione la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell'odierno resistente della complessiva somma pari ad euro
9.461,83 così determinata:
-Tredicesima mensilità anno 2021 per euro 1.248,00;
-Tredicesima mensilità 2022 per euro 1300,00;
-Tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 per euro 2.692,96 ;
-Quattordicesima 2021 per euro 627,00 ;
-Quattordicesima 2022 per euro 1.267,00;
- TFR residuo per euro € 2.326,87.
§ 6. Le spese legali della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
§ 7. Quanto alle spese legali della fase monitoria deve farsi applicazione del principio di diritto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di
5 legittimità secondo cui “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.” (Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 24482 del 09/08/2022). La citata sentenza ribadisce anche l'ulteriore principio di diritto secondo il quale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.”. (Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 24482 del 09/08/2022). Pertanto, in applicazioni dei suddetti principi di diritto, le spese legali della fase monitoria si liquidano ex DM 55/2014 in € 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 118,50 per rimborso spese contributo unificato ed €
27 per rimborso bollo iscrizione a ruolo, che vengono poste a carico della società opponente in relazione alla sua soccombenza all'esito del giudizio.
p.q.m.
A) rigetta il ricorso in opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2024 del 10.06.2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. lavoro nel procedimento portante il n.
RG 1966/2024; C) condanna la società ricorrente “ , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del resistente sig. Controparte_1 della complessiva somma di € 9.461,83 per le seguenti causali, oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli importi dal dovuto al soddisfo:
• euro 1.248,00 per tredicesima mensilità anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 1.300,00 per tredicesima mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 2.692,96 per tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2023, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro 627,00 per quattordicesima mensilità anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
6 • euro 1.267,00 per quattordicesima mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
• euro € 2.326,87 per residuo TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
D) condanna la società ricorrente “ , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del resistente sig. Controparte_1 delle spese legali che si liquidano:
- quanto alla fase monitoria, in € 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 118,50 per rimborso spese contributo unificato ed € 27 per rimborso bollo iscrizione a ruolo;
- quanto alla fase di opposizione, in complessivi euro 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 28/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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