Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 026 15/02 LA CORTE SU RE MA DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 4025/99 Consigliere Cron. 6262 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON TA AD, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA PACUVIO 34, ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende 2001 unitamente all'avvocato AIMAR GIOVANNI, giusta delega 4726 in atti;
-1
- controricorrente -
nonchè
contro
VA RI;
intimata avversO la sentenza n. 248/98 del Tribunale di MONDOVI', depositata il 22/06/98 R.G.N. 169/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato ALU' per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi notificati in data 29 luglio 1996, MA DE IN e ZI SS, premesso di essere state assunte dall'Ente Poste Italiane rispettivamente per i periodi dal 2 novembre 1995 al 31 dicembre 1995 e dal 9 dicembre 1994 all'8 marzo 1995, convenivano dinanzi al Pretore di Mondovì detto Ente per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra le parti ed in ogni caso l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalle rispettive decorrenze quali risultanti dagli atti di causa. Chiedevano, in conseguenza, la loro riammissione nel posto di lavoro o, in via subordinata, la reintegrazione nell'ultimo posto di lavoro occupato o comunque nell'ambito dell'agenzia di coordinamento o in quella più prossima, oltre alla condanna dell'Ente alla corresponsione in loro favore di tutte le retribuzioni relative al periodo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la effettiva reintegra, con rivalutazione ed interessi. L'Ente Poste Italiane si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, non essendo applicabile ai rapporti in questione la legge n. 230 del 1962 per effetto della sopravvenuta disposizione di cui all'art.9 comma 21 del d.l. 1 ottobre 1996 n.510 convertito in legge 26 novembre 1996 n. 608, la quale escludeva che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, effettuate dall'Ente Poste Italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, potessero dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Con sentenza del 3 aprile 1998, il Pretore, ritenuto che nessuno dei contratti intercorsi tra le parti risultava rispettoso della legge n. 230 /62 e comunque conforme al CCNL per il personale E.P.I. sottoscritto il 26 novembre 1994, -che aveva previsto l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ampliando i casi di cui all'art. 1 della medesima legge n.230/62, e rilevato che i rapporti in questione erano già esauriti all'epoca dell'entrata in vigore del citato d.l. n. 510/96, accoglieva le domande. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Ente Poste, che insisteva nel richiamare, in primo luogo, lo jus superveniens rappresentato dalla legge n. 608/1996; in subordine sosteneva comunque la regolarità dei contratti in oggetto ex art. 8 ccnl;
eccepiva infine l'inapplicabilità nella specie dell'art. 18 L.n. 300/1970 e concludeva, quindi, per il rigetto delle domande avanzate con il ricorso introduttivo. Si costituivano gli appellati, contestando il gravame, di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 3-22 giugno 1998, l'adito Tribunale di Mondovì, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che le appellate IN e SS non avevano diritto di percepire le retribuzioni decorrenti dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro fino alla data di reintegra, confermando nel resto detta M pronuncia. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la "Poste Italiane S.p.A.", successore a titolo universale del disciolto Ente Poste Italiane, con tre motivi. Resiste con controricorso la sola MA DE IN, mentre OA SS ha preferito non costituirsi. MOTIVI DELLA DECISIONE La società ricorrente, premesso che pende davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 21 della legge n. 608/96, sulla quale si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 7 maggio 1998 ed evidenziati i profili di ragionevolezza della disposizione, con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della medesima disposizione, nonché difetto di motivazione, perché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la citata legge del 1996 non consentirebbe di distinguere tra contratti a termine validi ed invalidi, essendo sufficiente che gli stessi siano 2 stati stipulati dall'Epi sino al 30 giugno 1997, e peraltro non avrebbe senso limitarne l'applicazione ai contratti validi, giacché questi non potrebbero mai trasformarsi in contratti a tempo indeterminato. Inoltre, mentre era prescritta per i dipendenti in servizio l'applicazione della disciplina privatistica ex art. 6 comma 2 della legge n. 71 del 1994, nulla era invece previsto in relazione ai contratti a tempo determinato;
peraltro, con il d.l. n. 404 del 1996 si era disposta la ultrattività della disciplina pubblicistica delle assunzioni a tempo determinato di cui al d.p.r. n. 276 del 1971, che statuisce la nullità delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della normativa. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 23 della legge n.56 del 1987 e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art.8 del CCNL applicabile, nonché difetto di motivazione, giacché la disposizione contrattuale dovrebbe essere interpretata come tale da consentire la sostituzione del lavoratore in ferie in ogni M caso in cui sia necessario. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. e dell'art. 18 legga n. 300/70, nonché difetto di motivazione, perché la cessazione alla scadenza del contratto a tempo determinato non sarebbe equiparabile al licenziamento e quindi non potrebbe essere applicato il citato art. 18 e sarebbe anche da escludere il diritto alle retribuzioni successive alla scadenza del termine illegittimamente apposto. Il ricorso è fondato, alla stregua di considerazioni che questa Corte ha avuto modo di esprimere in analoghe occasioni ( ex plurimis, Cass. 30 ottobre 2001 n.13515). Il giudizio, invero, si incentra sul disposto dell'art. 9 comma 21 del d.l.. n. 510 del 1996 convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608 nel quale ad una prima parte (intesa a conferire, ad alcune condizioni, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato a coloro che avevano prestato attività lavorativa a tempo indeterminato a coloro che avevano prestato attività lavorativa a tempo 3 determinato presso l'Ente Poste) si contrappone una seconda parte in cui si prevede che Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste Italiane" a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto>. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 419 del 2000 ha esaminato tutti i profili di possibile contrasto di detta disposizione con i principi costituzionali (retroattività, violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, libertà di iniziativa economica privata, violazione della dignità dei lavoratori e del diritto al lavoro) concludendo nel senso della legittimità di un intervento legislativo giustificato da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico ed il regime privatistico. La disposizione esprime con chiarezza l'intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della legge n. 230 del 1962 e successive modifiche, e quindi non è condivisibile l'interpretazione operata dalla sentenza impugnata per cui il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato varrebbe solo per i contratti a termine regolarmente stipulati. Anzi così ricostruita, la prescrizione sarebbe totalmente superflua, essendo indubitabile che per i contratti a termine regolarmente stipulati non vi è mai stata la possibilità di trasformazione in rapporti a tempo indeterminato, segno quindi che la norma ha avuto ad oggetto proprio quei contratti irregolari che secondo la legge del 1962 sarebbero stati passibili di trasformazione, allo scopo di inibirla. L'accoglimento di questo motivo, che fa venir meno in radice il diritto vantato dai lavoratori, determina l'assorbimento delle altre censure. 4 Poiché si tratta di annullamento per violazione di norma di diritto e non sono necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dai lavoratori nei confronti dell'Ente Poste, cui è succeduta la S.p.A. Poste Italiane, odierna ricorrente. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori originari ricorrenti. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 4 dicembre 2001. IlPresidente Il Consigliere est. (ex: Unelle мале IL CANCELLIERS Depositato in Cancelleria 2002 oggi, IL CANCELLIERE 0 1 0 3 3 , 2 9 8 1 L A C I A T P L O E D 5