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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1247/2022 promossa da:
(Codice Parte_1 Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. LORENZO SERRETTI (Codice Fiscale P.IVA_1
) presso il cui Studio sito in , Viale della Vittoria n. 161, è elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliata
ATTRICE
contro
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ISABELLA Controparte_1 P.IVA_2
GATTINI (Codice Fiscale ) ed elettivamente domiciliato in , Piazza del C.F._2 Pt_1
Popolo n. 19 (Avvocatura Civica)
CONVENUTO
Codice Fiscale ) CP_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice (come da atto di citazione, richiamate con note di trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025):
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare entità e ammontare dell'opere realizzate dalla società (cf. 01481940417) CP_2 [...] in relazione agli impegni derivanti dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica a Controparte_3 rogito notaio Rep. n. 31960, Raccolta 10013, registrata a il 02/08/2076, al n. Persona_1 Pt_1
4475, vol 1, relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata del Comparto edificatorio
“Completamento del Centro Direzionale Benelli (P.N.
5.6 Centro Direzionale Benelli)
e, per l'effetto,
pagina 1 di 13 - accertare l'ammontare del debito di in conseguenza della fideiussione n. Parte_1
01/84/15237 del 21.03.2007 allorché ancora valida ed efficace per mancato decorso del termine in essa indicato.
Con vittoria di spese in caso di avversaria opposizione”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione, richiamate con note di Controparte_1 trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025)
“Piaccia all'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
- In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 133
d. lgs. 104/2010.
In subordine:
- in via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata o, in subordine, accertare che l'entità delle opere realizzate è quella risultante dal collaudo e che pertanto l'ammontare del debito di parte attrice ammonta ad € 163.662,05.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione e richiesta, sia di merito che istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Salvo e riservato quant'altro”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
convenendo in giudizio il e la società Carnia a r.l. al fine di ottenere pronuncia di Controparte_1 accertamento sull'ammontare del debito relativo alla garanzia fideiussoria prestata nell'interesse di nell'ambito della convenzione urbanistica stipulata da detta società con il predetto Ente CP_2
comunale.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, con atto di fideiussione n. 01/84/15237 del 21.3.2007, essa si costituiva garante, sino alla decorrenza della somma di € 187.027,13, delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del in relazione agli impegni derivanti dalla sottoscrizione CP_2 Controparte_1
della Convenzione urbanistica del 23.7.2007 a rogito Notaio Rep. n. 31960, Raccolta Persona_1
10013, registrata a il 2.8.2007, al n. 4475, serie 1T, relativa al Piano Particolareggiato di Pt_1 iniziativa privata del Comparto edificatorio “Completamento del Centro Direzionale Benelli (P.N. 5.6
Centro Direzionale Benelli)” (v. docc. 1 e 2 fasc. att.).
Sorte contestazioni tra la società realizzatrice le opere e l'ente comunale circa l'effettivo integrale adempimento degli obblighi assunti da nei confronti del quanto al completamento CP_2 CP_1
pagina 2 di 13 delle opere di urbanizzazione e, quindi, sulla possibilità di operare l'integrale svincolo della fideiussione prestata dalla Banca attrice, quest'ultima si è determinata ad introdurre l'odierno giudizio, all'uopo domandando all'intestato ufficio giudiziario, previo accertamento quanto alla consistenza e valore delle opere realizzate nell'ambito della stipulata convenzione urbanistica, un accertamento sull'ammontare del debito di , quale soggetto fideiussore, per l'ipotesi in cui la Parte_1
fideiussione dovesse essere considerata ancora valida ed efficace per mancato decorso del termine in essa indicato.
Si è costituto in giudizio il , il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda presupposta avanzata da parte attrice ed attinente all'accertamento dell'ammontare ed entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società Carnia a r.l. nella vicenda in esame e, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di fideiussione bancaria. Nel merito, l'ente comunale ha dedotto circa la validità della convenzione urbanistica di cui trattasi e la conseguente efficacia del negozio fideiussorio in commento prevedendo detta polizza un termine di validità di tre anni dall'inizio dei lavori indicati nel titolo abilitativo, salve proroghe del Comune di da Pt_1
rilasciarsi dietro tempestive e motivate richieste delle ditte proprietarie del comparto, nel caso di specie sottoscritte anche dalla società Carnia a r.l. e sempre autorizzate dall'ente convenuto. Ulteriormente, sotto il profilo delle opere di urbanizzazione garantite dalla polizza fideiussoria de qua, il CP_1
ha rappresentato di aver correttamente proceduto allo svincolo parziale della fideiussione stessa
[...] per l'ammontare di € 23.405,08, corrispondenti ai millesimi quota parte di a seguito CP_2 dell'avvenuto collaudo delle sole opere relative al ponte tubo o attraversamento in subalveo nonché quelle esterne al comparto;
pertanto, l'ente convenuto ha ritenuto di non aver potuto procedere all'integrale svincolo delle somme e, quindi, all'estinzione della fideiussione bancaria, in ragione della mancata esecuzione delle opere interne al comparto per stessa ammissione della e, quindi, CP_2
del mancato integrale adempimento di tale ditta agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica in esame. In ragione di ciò, il , sostenendo la validità della convenzione e dei permessi Controparte_1 di costruire e rappresentando che lo svincolo parziale è stato calcolato sulla base dell'entità delle opere già realizzate e collaudate, tenuto conto della quota millesimale imputabile a ha richiesto CP_2
dapprima il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di accertare che l'ammontare residuo della garanzia de qua è pari a € 163.662,05.
Nessuno si è costituito in giudizio per la società convenuta CP_2
pagina 3 di 13 Concesso termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, il quale dava esito negativo,
l'intestato Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, con ordinanza del 12.3.2025 con la quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta regolarmente citata e non CP_2
costituitasi nel presente giudizio.
*******
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
Il convenuto ha formulato siffatta eccezione pregiudiziale ritenendo la sussistenza Controparte_1 della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda “presupposta” con cui parte attrice ha domandato all'odierna autorità giudiziaria di accertare l'ammontare e l'entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società nell'ambito della Convenzione urbanistica stipulata CP_2 tra quest'ultima e il . In particolare, l'ente convenuto, a supporto della propria difesa, Controparte_1 ha richiamato l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, D.lgs. 104/2010, e l'art. 11, comma 5, L. 241/1990, disposizioni che radicano la giurisdizione in tema di convenzioni urbanistiche, quali categorie di accordi procedimentali, in via esclusiva in capo al giudice amministrativo.
La difesa di parte attrice ha contestato siffatta eccezione, rappresentando che la quantificazione dell'ammontare delle opere in commento costituisse una mera attività incidentale propedeutica alla decisione.
Quanto precisato, ritiene l'odierno giudicante di rigettare detta eccezione e, con ciò, che, in relazione all'odierna controversia, sussiste la giurisdizione dell'intestato ufficio giudiziario quale giudice ordinario.
Invero, la domanda attorea per come formulata ha ad oggetto, principalmente, la richiesta di accertamento dell'entità del debito assunto dalla in conseguenza della fideiussione n. Parte_1
01/84/15237 del 21.3.2007 prestata in favore della società detto accertamento viene CP_2
domandato dalla Banca attrice previa, in primis, verifica della validità ed efficacia della fideiussione stessa per mancato decorso del termine in essa indicato e, in secundis, previa verifica circa pagina 4 di 13 l'ammontare e l'entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla medesima società, odierna convenuta contumace.
Entro tale ottica, la è quindi rimasta sostanzialmente “estranea” al rapporto Parte_1
amministrativo instauratosi tra la società Carnia a r.l. e il , essendosi limitata ad CP_1 CP_1 assumere il ruolo di fideiussore nell'interesse della convenuta e nei confronti dell'ente comunale in forza di detto atto privatistico, non avendo perciò alcun interesse, né legittimazione, a interferire nel rapporto amministrativo tra i precitati soggetti. L'attrice si è, invero, limitata a chiedere un mero accertamento incidentale limitato all'ambito privatistico del rapporto instaurato con la e CP_2 funzionale a comprendere l'esatta consistenza del debito derivante dalla polizza fideiussoria.
D'altra parte, in merito, pare opportuno richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che, in tema di polizze fideiussorie prestate nell'ambito di convenzioni urbanistiche a favore di un ente pubblico e, segnatamente, nelle ipotesi di richieste di escussione di tali garanzie da parte dell'ente comunale e di conseguente accertamento della sussistenza dei presupposti di tale escussione, ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario e non quella esclusiva del giudice amministrativo, pur trattandosi, in senso stretto, di materia allo stesso affidata in ragione dell'autonomia dei rapporti in questione. Si veda, in particolare, la pronuncia a Sezioni Unite n.
12866/2020, avallata anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. in particolare, Cons. Stato, Sez. IV,
17.1.2023, n. 538), secondo cui: “… la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, CP_1
in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché
l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri…” (cfr.
Cass. Civ., SS. UU., 26.6.2020, n. 12866; cfr., in senso conforme, anche Cass. Civ., SS.UU, 28.4.2017,
n. 10560; Cass. Civ., SS.UU., 28.7.2016, n. 15666; Cass. Civ., SS.UU., 6.12.2012, n. 21912).
Analogamente, la Suprema Corte ha ritenuto ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario anche la domanda di accertamento della inesistenza della debenza di somme pretese da un ente pubblico in sede di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento di obblighi e oneri assunti da un partecipante ad una gara di appalto di opere pubbliche, ciò in quanto detta domanda è stata ritenuta afferente al rapporto privatistico inerente alla garanzia fideiussoria, da tenere distinto rispetto quello amministrativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 17741/2015).
pagina 5 di 13 Anche la giurisprudenza amministrativa si è posta nel solco di tali pronunce, condividendo la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario di tali controversie, costituendo la convenzione urbanistica e la fideiussione assunta a garanzia degli obblighi derivanti dalla prima due rapporti giuridici tra loro distinti. Si veda, in merito, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n.
1998/2014, che, oltre a ribadire quanto espresso dalle richiamate statuizioni di legittimità, ha affermato che “(…) Non vale ad inficiare la validità del principio, la circostanza (…) che nel caso di specie si tratterebbe non di un contratto autonomo di garanzia ma di una comune garanzia fideiussoria talché vi sarebbe una dipendenza del rapporto di garanzia (privatistico) rispetto a quello garantito, quest'ultimo di natura pubblicistica. Il collegamento infatti non è riferito al pubblico potere, quanto, piuttosto alle obbligazioni scaturenti dall'accordo amministrativo, come tali involgenti posizioni paritarie di diritto soggettivo, non a caso rimesse alla giurisdizione esclusiva del GA. Le ragioni che hanno consigliato di estendere quest'ultima anche alle controversie relative all'esecuzione dell'accordo, non possono, di per sé sole, giustificare l'ulteriore estensione anche ai rapporti accessori a quelli obbligatori citati. La dilatazione sarebbe troppo ampia e striderebbe con la natura squisitamente privatistica del rapporto di garanzia. (…)”.
Con ciò, l'odierno giudicante ritiene di aderire a siffatti orientamenti e, quindi, di riconoscere la propria giurisdizione nella presente controversia quale giudice ordinario, costituendo la fideiussione oggetto del presente procedimento contratto di natura privatistica ai sensi del codice civile di riferimento e vertendo la domanda principale dell'attrice, peraltro con richiesta di solo accertamento, proprio sul rapporto fideiussorio intercorso tra le parti.
Pertanto, l'esame di siffatta domanda, pur coinvolgendo profili inerenti prettamente all'esecuzione della convenzione urbanistica (come sopra precisato, la fideiussione di cui trattasi è invero stata prestata a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi assunti dalla stipulante CP_2
e derivanti da tale atto), non involgerà profili di spostamento della giurisdizione, quanto piuttosto,
[...]
come anche osservato dalla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1998/2014, di connessione/pregiudizialità tra i rapporti (ovvero tra quello pubblicistico presupposto e garantito, i.e. la convenzione urbanistica, e quello privatistico di garanzia).
Troverà allora in questo caso applicazione l'art. 5 L. 1148/1865 Allegato E (legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) a mente del quale è consentito al giudice ordinario di verificare incidenter tantum la legittimità del provvedimento amministrativo qualora costituisca un presupposto rilevante per la decisione inerente al rapporto privatistico;
in questo senso, l'atto amministrativo costituisce oggetto pagina 6 di 13 di un accertamento incidentale, in altri termini, la valutazione sulla sua legittimità o meno dell'atto costituisce solo un passaggio logico necessario alla decisione.
Pertanto, venendo al caso di specie, nel vagliare il merito e la fondatezza della domanda di accertamento attorea, si impone a questo giudice di accertare anche, in via del tutto incidentale, la consistenza e l'entità delle opere realizzate, per quanto qui di interesse, da in esecuzione CP_2
della convenzione urbanistica.
Ciò ritenuto e precisato, proprio sotto tale ultimo profilo, all'odierno giudicante pare in ogni caso opportuno rilevare quanto segue: il fatto che il , pur sollevando l'eccezione di difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario, abbia comunque quantificato l'ammontare delle opere di urbanizzazione non ancora ultimate e detta quantificazione non sia stata contestata né sotto il profilo dell'an né sotto quello del quantum dall'attrice , la quale si è limitata a prenderne atto, Parte_1
considerata anche la contumacia della società convenuta esecutrice delle opere, rende sostanzialmente priva di rilievo la predetta eccezione.
Nel merito della domanda attorea
Si passa ora a esaminare la domanda di accertamento avanzata dalla . Parte_1
Al riguardo, ai fini di una migliore comprensione di causa, pare opportuno effettuare una breve ricostruzione dei fatti sottesi all'odierna vicenda.
In data 23.7.2007 il Comune di stipulava Convenzione urbanistica a rogito Notaio Pt_1 Persona_1
con le società Gerbe S.r.l., Arco Vallato S.r.l., Adriatica Costruzioni S.r.l., Immobiliare Ciemme S.n.c. di AM & C., ed Edilgruppo S.r.l. in relazione al Piano Particolareggiato di CP_2 iniziativa privata del comparto edificatorio denominato “Completamento del Centro Direzionale
Benelli” sito in (cfr. docc. 1 fasc. att. e conv.); il Piano in commento prevedeva, a scomputo Pt_1
degli oneri, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo presunto di € 2.537.763,57 e opere di urbanizzazione secondaria per un importo complessivo presunto di €
360.772,00 (di cui € 260.995,84 per i lavori di attraversamento in subalveo ed € 99.776,16 per i lavori relativi ai collettori fognari per acque chiare e nere e la pubblica illuminazione di Via Morosini), come previsto negli artt.
6.3 e 6.6. della citata convenzione.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi nascenti dalla Convenzione in esame, le ditte proprietarie rilasciavano polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie, tra cui, per quanto qui di interesse con riguardo alla società la fideiussione bancaria n. 01/84/15237 dell'importo di CP_2
€ 187.027,13 emessa dalla , odierna attrice, il 21.3.2007, autenticata dal notaio Parte_1 Per_2
pagina 7 di 13 il 18.7.2007, Rep. n. 32930 (v. docc. fasc. att. e conv.) pari alla quota parte del 64,875 per mille Per_3 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In detta polizza così si legge: “La presente fideiussione ha validità di tre anni dall'inizio dei lavori indicati nel titolo abilitativo, (termine di completamento delle opere) salvo eventuale proroga del Comune da rilasciarsi su richiesta motivata della Ditta ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Ciò premesso, occorre quindi vagliare preliminarmente la questione inerente alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria de qua.
Dalle allegazioni documentali prodotte nell'odierno giudizio dall'ente comunale odierno convenuto risulta che, in relazione al “Sottocomparto 1” – di cui era comproprietaria – il Comune di CP_2
aveva rilasciato i seguenti titoli abilitativi: permesso di costruire n. 259 del 25.6.2008 per la Pt_1
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al Sottocomparto 1, aree esterne (cfr. doc. 12 fasc. conv.); permesso di costruire n. 260 del 25.6.2008 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne ad entrambi i Sottocomparti (cfr. doc. 13 fasc. conv.); permesso di costruire n. 231 del
17.8.2010 per la realizzazione dei lavori relativi all'attraversamento in sub alveo del fiume Foglia con i collettori fognari delle acque nere (cfr. doc. 14 fasc. conv.); permesso di costruire n. 344 del 22.8.2008 per la realizzazione dell'edificio a torre denominato A1 e del fabbricato a schiera denominato B1, nonché per realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione interna (cfr. doc. 15 fasc. conv.).
In relazione a tale ultimo titolo abilitativo, previa richiesta di sospensione dei lavori iniziati il giorno
17.6.2009 a seguito del rinvenimento di inquinamento diffuso nel sottosuolo, intervenivano cinque proroghe a seguito di istanze formulate dalle ditte comproprietarie del Comparto, tra cui anche CP_2
[...]
- la prima, richiesta in data 22.5.2012, accolta con determina n. 160 dell'8.6.2012 con cui veniva prorogata la data di ultimazione dei lavori al 17.6.2014 (v. doc. 18 fasc. conv., ove, per ammissione della stessa difesa dell'ente comunale, è erroneamente indicato l'anno 2013, seppur sia stata sempre presa in considerazione l'annualità corretta, come anche chiarito nella nota del Servizio Urbanistica e
Tutela Ambientale del 7.4.2022 sub doc. 10 fasc. conv.);
- la seconda, richiesta in data 13.5.2014, accolta con determina n. 187 dell'8.7.2014 con proroga sino al
17.6.2016 (v. doc. 19 fasc. conv.);
- la terza, richiesta in data 20.4.2016, accolta con determina n. 144 del 16.5.2016 con proroga sino al
17.6.2018 (v. doc. 20 fasc. conv.);
pagina 8 di 13 - la quarta, richiesta in data 8.6.2018, accolta con determina n. 205 del 26.6.2018 con proroga al
17.6.2020 (v. doc. 21 fasc. conv.);
- medio tempore, per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i termini di validità del titolo abilitativo in commento venivano prorogati ex lege ex art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, convertito con modificazione dalla L. 27/2020, al 29.10.2020 (v. doc. 22 fasc. conv.);
- la quinta, richiesta con istanza del 30.10.2020, acquisita agli atti come comunicazione ex art. 10, comma 4, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, accolta con parere positivo del Servizio Edilizia e
Urbanistica dell'ente comunale che ha ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga dell'ultimazione dei lavori sino al 17.6.2023 (v. docc. 23 e 24 fasc. conv.).
L'ente comunale convenuto ha poi esposto e documentato che, a seguito del rilevato episodio di inquinamento del sottosuolo e della conseguente necessità, di cui si è già dato atto sopra, della sospensione dei lavori per attuare gli interventi di bonifica, le ditte proprietarie del Comparto, Adriatica
Costruzioni S.r.l., Immobiliare Ciemme di AM & C., Arco Vallato S.r.l. ed Edilgruppo S.r.l. –
e, quindi, ad eccezione di – promuovevano diversi ricorsi innanzi al al fine CP_2 Parte_2 di ottenere l'annullamento delle note del in punto efficacia della Convenzione Controparte_1
urbanistica, ritenendo che la proroga di essa e del permesso di costruire n. 344/2008 avrebbero dovuto essere accordate sino al termine della bonifica sul sito e del rilascio di apposita certificazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino. Detti giudizi sono stati tutti riuniti e decisi con sentenza n.
694/2021 del 15.9.2021 (v. doc. 11 fasc. conv.), con la quale veniva dato testualmente atto che: “… Per quanto concerne l'efficacia della convenzione urbanistica … Nella specie, dunque, considerato che l'accordo è stato stipulato nel 2007 e tenuto conto della proroghe legali disposte dal legislatore nel
2013 e nel 2020, la Convenzione verrà a scadenza il 23 luglio 2023 …” (v. pag. 53 della sentenza in esame), con ciò ritenendo l'efficacia, al tempo, della Convenzione de qua, all'uopo enunciando anche i principi di diritto a cui il avrebbe dovuto attenersi in sede di esecuzione del relativo capo della CP_1 sentenza (“… Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, let. e), c.p.a., il Tribunale ritiene di dover indicare i principi di diritto a cui il dovrà attenersi in sede di esecuzione del presente capo CP_1
della sentenza: - per quanto concerne il piano attuativo, e pur essendo condivisibili i principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa comunale, nel caso di specie non si può non tenere conto delle peculiarità della vicenda (ed in particolare della corresponsabilità del nella causazione CP_1 dell'evento che ha impedito l'attuazione del Sottocomparto n. 1). Pertanto, in vista della scadenza di validità della convenzione di lottizzazione ed in assenza di fatti nuovi, il dovrà Controparte_1
procedere alla riapprovazione (previo eventuale aggiornamento) del piano attuativo, visto che pagina 9 di 13 l'amministrazione ha formalmente dichiarato che il Sottocomparto conserva la propria vocazione edificatoria. Né, alla luce della tempistica stimata per la completa attuazione del progetto di bonifica, può dirsi che in parte qua si sarebbe in presenza di una proroga sine die, visto che lo stesso ha CP_1
stabilito che la bonifica sarà ultimata nel 2026; - per ciò che attiene ai titoli edilizi, e ferme restando le proroghe legali, gli stessi seguiranno la sorte del piano attuativo, ma in ogni caso il dovrà CP_1
valutare le eventuali istanze di proroga presentate dalle ricorrenti alla luce della indiscutibile esistenza di una causa di forza maggiore che inibisce l'inizio dell'edificazione…” (v. pagg. 54 e 55 della sentenza in esame).
In aggiunta a tali documentate proroghe, il ha poi rappresentato nei propri scritti Controparte_1
difensivi che i termini di scadenza della convenzione erano stati resi oggetto:
- di proroga ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lett. b), D.L. n. 21 del 21.3.2022, come modificato dall'art. 10, comma 1-decies, lett. b), D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.
14/2023 – normativa che, nello specifico, in ragione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, prorogava di ulteriori due anni il termine di validità delle Convenzioni di lottizzazione e i termini concernenti i relativi piani attuativi formatisi entro il 31.12.2023 – con conseguente proroga della Convenzione urbanistica in esame e del relativo piano attuativo al 23.7.2025;
- di ulteriori proroghe di sei mesi ciascuna ai sensi del D.L. n. 181/2023, convertito con L. n. 11/2024 e dal D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025, con conseguente ulteriore proroga del termine, allo stato, sino al 23.7.2026.
Quanto sopra precisato consente di ritenere, in primis, la validità e l'efficacia della polizza fideiussoria in esame, stante l'altrettanta validità ed efficacia della Convenzione urbanistica stipulata, anche in considerazione del fatto che tale precipua ricostruzione fattuale operata dall'Amministrazione comunale convenuta e le conseguenti difese articolate dal medesimo ente in punto alla ritenuta validità della Convenzione de qua, in uno alla documentazione allegata in giudizio come sopra dettagliatamente richiamata, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della attrice, dovendosi Pt_1
quindi ritenere le stesse incontestate, con ogni conseguente effetto ex art. 115 c.p.c.
Ciò posto, con riguardo all'ammontare dell'esposizione fideiussoria di cui alla polizza n. 01/84/15237 stipulata da con la banca attrice a garanzia degli oneri di urbanizzazione assunti con la CP_2 stipula della Convenzione qui in esame, l'odierno giudicante rileva che, all'atto della sua costituzione, il ne ha quantificato l'importo residuo in € 163.622,05 (alla luce della Controparte_1
documentazione in atti, segnatamente la determina n. 1197/2013 e la nota del del 7.4.2022 si CP_1 pagina 10 di 13 ritiene che l'indicazione della diversa somma di € 163.662,05 negli atti difensivi del convenuto costituisca un mero errore materiale), atteso l'ammontare delle opere già realizzate e collaudate e tenuto conto della quota millesimale imputabile alla società Carnia a r.l.
In particolare, il convenuto ha esposto che tale importo derivava dall'impegno Controparte_1
residuo assunto dalla società convenuta contumace, essendo state realizzate le sole opere di urbanizzazione esterne ai comparti e quelle in solido relative ai collettori fognari e al ponte tubo, residuando allo stato l'ultimazione di quelle interne ai singoli comparti in considerazione della problematica di inquinamento a suo tempo insorta.
Invero, l' in persona del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, all'esito Parte_3
del collaudo delle precitate opere garantite in solido (v. doc. 3 fasc. conv.), emetteva la Determina n.
1197 del 16.7.2013 a mezzo della quale veniva operato lo svincolo parziale della fideiussione bancaria rilasciata e la riduzione altrettanto parziale della stessa per un importo di € 23.405,08, corrispondente alla quota millesimale di 64,875/1000 imputabile a delle opere di urbanizzazione CP_2
secondaria già realizzate (v. doc. 5 fasc. conv. ). Al contempo, con il medesimo Controparte_1
provvedimento amministrativo, nel dare atto della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, si stabiliva che la fideiussione bancaria per il residuo importo di €
163.622,05 potesse essere svincolata ad avvenuta approvazione del “Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo” di tutte le opere di urbanizzazione assunte a scomputo con la Convenzione urbanistica del 23.7.2007.
Tale statuizione dell'ente comunale trovava conforto nelle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica in esame, in particolare nell'art. 10, rubricato “Garanzie”, a mente del quale: “… 10.1) …
Le ditte proprietarie … Carnia S.r.l. …, o loro aventi causa a qualsiasi titolo, a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dei rispettivi obblighi tutti nascenti dalla presente convenzione ed inerenti il comparto n. 1, r8ilasciano le seguenti polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie: … - la società CP_2
Co consegna fideiussione bancaria n. 01/84/15237 rilasciata dalla Banca Pesaro credito
[...]
cooperativo in data 21 marzo 2007 fino alla concorrenza della somma di euro 187.027,13
(centoottantasettemilaventisette virgola tredici) … Le suddette polizze fidejussorie e fidejussioni bancarie oltre a garantire le rispettive opere di urbanizzazione interne ai singoli comparti, così come risultanti dalle tavole del Piano Particolareggiato, garantiscono inoltre in solido le opere relative al ponte tubo o attraversamento in subalveo nonché quelle esterne ai comparti lungo via Morosini. 10.2)
… Su richiesta delle Ditte proprietarie, l'importo delle polizze fidejussorie e fidejussioni bancarie potrà essere ridotto in proporzione all'entità delle opere eseguite per stralci funzionali, per le quali sia stato pagina 11 di 13 emesso il relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo. La fidejussione bancaria potrà essere estinta solo a seguito dell'esecuzione delle opere relative all'innalzamento del Ponte tubo e/o all'attraversamento in subalveo dei collettori delle fogne nere …” (v. docc. 1 fasc. att. e conv.
[...]
). CP_1
Dalla lettura di tali disposizioni, nonché dall'ammontare complessivo della fideiussione rilasciata (€
187.027,13) è quindi evidente che la polizza de qua era intesa a garantire l'esecuzione diretta di tutte le opere di urbanizzazione sopra elencate, i.e. in primis le opere di urbanizzazione primaria interne ai singoli comparti, oltre a quelle primarie esterne e a quelle secondarie relative ai collettori fognari e al ponte tubo, come dettagliatamente elencate nella Convenzione urbanistica di cui trattasi. Invero, se la fideiussione fosse stata legata alla sola esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria ed estinta integralmente all'esito dell'effettuazione dei relativi lavori, essa avrebbe dovuto recare un importo differente e di gran lunga inferiore (€ 16.932,10), considerata la quota millesimale di CP_2
(64,875 dell'importo di € 260.995,84).
Pertanto, non essendo stata fornita dimostrazione dell'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione interne, così come invece avvenuto per quelle residue, attesa l'efficacia della
Convenzione urbanistica in esame anche alla luce della pronuncia del TAR Marche sopra richiamata, non è stato possibile per l'Ente comunale procedere all'estinzione della garanzia fideiussoria, ma soltanto alla sua riduzione mediante adozione della precitata determina, la quale, a quanto consta, non è stata oggetto di impugnativa.
Ritiene quindi l'odierno giudicante di condividere le suesposte deduzioni difensive del convenuto trovando esse riscontro per tabulas nella documentazione agli atti del giudizio e in CP_1
considerazione del fatto che la attrice non ha contestato sotto alcun profilo la quantificazione Pt_1 operata dalla convenuta in punto all'ammontare ed entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla
Carnia prendendone con ciò atto. CP_2
Pertanto, sulla scorta delle allegazioni documentali in atti, nonché in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'ammontare della polizza fideiussoria n. 01/84/15237 del 21.3.2007 rilasciata dalla ammonta, allo stato, a €163.622,05. Parte_1
Spese processuali
La natura meramente dichiarativa della presente pronuncia in accoglimento della richiesta di accertamento avanzata dalla attrice e il correlativo accoglimento della domanda formulata in via Pt_1
pagina 12 di 13 subordinata dall'ente comunale convenuto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice e il . Controparte_1
Con riguardo alle spese processuali tra l'attrice e la convenuta stante la Parte_1 CP_2 contumacia di quest'ultima, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che l'ammontare del debito di Parte_1
in forza della fideiussione n. 01/84/15237 del 21.3.2007 è pari a € 163.622,05;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite tra Controparte_4
[...]
Pesaro, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1247/2022 promossa da:
(Codice Parte_1 Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. LORENZO SERRETTI (Codice Fiscale P.IVA_1
) presso il cui Studio sito in , Viale della Vittoria n. 161, è elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliata
ATTRICE
contro
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ISABELLA Controparte_1 P.IVA_2
GATTINI (Codice Fiscale ) ed elettivamente domiciliato in , Piazza del C.F._2 Pt_1
Popolo n. 19 (Avvocatura Civica)
CONVENUTO
Codice Fiscale ) CP_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice (come da atto di citazione, richiamate con note di trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025):
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare entità e ammontare dell'opere realizzate dalla società (cf. 01481940417) CP_2 [...] in relazione agli impegni derivanti dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica a Controparte_3 rogito notaio Rep. n. 31960, Raccolta 10013, registrata a il 02/08/2076, al n. Persona_1 Pt_1
4475, vol 1, relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata del Comparto edificatorio
“Completamento del Centro Direzionale Benelli (P.N.
5.6 Centro Direzionale Benelli)
e, per l'effetto,
pagina 1 di 13 - accertare l'ammontare del debito di in conseguenza della fideiussione n. Parte_1
01/84/15237 del 21.03.2007 allorché ancora valida ed efficace per mancato decorso del termine in essa indicato.
Con vittoria di spese in caso di avversaria opposizione”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione, richiamate con note di Controparte_1 trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025)
“Piaccia all'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
- In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 133
d. lgs. 104/2010.
In subordine:
- in via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata o, in subordine, accertare che l'entità delle opere realizzate è quella risultante dal collaudo e che pertanto l'ammontare del debito di parte attrice ammonta ad € 163.662,05.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione e richiesta, sia di merito che istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Salvo e riservato quant'altro”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
convenendo in giudizio il e la società Carnia a r.l. al fine di ottenere pronuncia di Controparte_1 accertamento sull'ammontare del debito relativo alla garanzia fideiussoria prestata nell'interesse di nell'ambito della convenzione urbanistica stipulata da detta società con il predetto Ente CP_2
comunale.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, con atto di fideiussione n. 01/84/15237 del 21.3.2007, essa si costituiva garante, sino alla decorrenza della somma di € 187.027,13, delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del in relazione agli impegni derivanti dalla sottoscrizione CP_2 Controparte_1
della Convenzione urbanistica del 23.7.2007 a rogito Notaio Rep. n. 31960, Raccolta Persona_1
10013, registrata a il 2.8.2007, al n. 4475, serie 1T, relativa al Piano Particolareggiato di Pt_1 iniziativa privata del Comparto edificatorio “Completamento del Centro Direzionale Benelli (P.N. 5.6
Centro Direzionale Benelli)” (v. docc. 1 e 2 fasc. att.).
Sorte contestazioni tra la società realizzatrice le opere e l'ente comunale circa l'effettivo integrale adempimento degli obblighi assunti da nei confronti del quanto al completamento CP_2 CP_1
pagina 2 di 13 delle opere di urbanizzazione e, quindi, sulla possibilità di operare l'integrale svincolo della fideiussione prestata dalla Banca attrice, quest'ultima si è determinata ad introdurre l'odierno giudizio, all'uopo domandando all'intestato ufficio giudiziario, previo accertamento quanto alla consistenza e valore delle opere realizzate nell'ambito della stipulata convenzione urbanistica, un accertamento sull'ammontare del debito di , quale soggetto fideiussore, per l'ipotesi in cui la Parte_1
fideiussione dovesse essere considerata ancora valida ed efficace per mancato decorso del termine in essa indicato.
Si è costituto in giudizio il , il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda presupposta avanzata da parte attrice ed attinente all'accertamento dell'ammontare ed entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società Carnia a r.l. nella vicenda in esame e, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di fideiussione bancaria. Nel merito, l'ente comunale ha dedotto circa la validità della convenzione urbanistica di cui trattasi e la conseguente efficacia del negozio fideiussorio in commento prevedendo detta polizza un termine di validità di tre anni dall'inizio dei lavori indicati nel titolo abilitativo, salve proroghe del Comune di da Pt_1
rilasciarsi dietro tempestive e motivate richieste delle ditte proprietarie del comparto, nel caso di specie sottoscritte anche dalla società Carnia a r.l. e sempre autorizzate dall'ente convenuto. Ulteriormente, sotto il profilo delle opere di urbanizzazione garantite dalla polizza fideiussoria de qua, il CP_1
ha rappresentato di aver correttamente proceduto allo svincolo parziale della fideiussione stessa
[...] per l'ammontare di € 23.405,08, corrispondenti ai millesimi quota parte di a seguito CP_2 dell'avvenuto collaudo delle sole opere relative al ponte tubo o attraversamento in subalveo nonché quelle esterne al comparto;
pertanto, l'ente convenuto ha ritenuto di non aver potuto procedere all'integrale svincolo delle somme e, quindi, all'estinzione della fideiussione bancaria, in ragione della mancata esecuzione delle opere interne al comparto per stessa ammissione della e, quindi, CP_2
del mancato integrale adempimento di tale ditta agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica in esame. In ragione di ciò, il , sostenendo la validità della convenzione e dei permessi Controparte_1 di costruire e rappresentando che lo svincolo parziale è stato calcolato sulla base dell'entità delle opere già realizzate e collaudate, tenuto conto della quota millesimale imputabile a ha richiesto CP_2
dapprima il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di accertare che l'ammontare residuo della garanzia de qua è pari a € 163.662,05.
Nessuno si è costituito in giudizio per la società convenuta CP_2
pagina 3 di 13 Concesso termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, il quale dava esito negativo,
l'intestato Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, con ordinanza del 12.3.2025 con la quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta regolarmente citata e non CP_2
costituitasi nel presente giudizio.
*******
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
Il convenuto ha formulato siffatta eccezione pregiudiziale ritenendo la sussistenza Controparte_1 della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda “presupposta” con cui parte attrice ha domandato all'odierna autorità giudiziaria di accertare l'ammontare e l'entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società nell'ambito della Convenzione urbanistica stipulata CP_2 tra quest'ultima e il . In particolare, l'ente convenuto, a supporto della propria difesa, Controparte_1 ha richiamato l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, D.lgs. 104/2010, e l'art. 11, comma 5, L. 241/1990, disposizioni che radicano la giurisdizione in tema di convenzioni urbanistiche, quali categorie di accordi procedimentali, in via esclusiva in capo al giudice amministrativo.
La difesa di parte attrice ha contestato siffatta eccezione, rappresentando che la quantificazione dell'ammontare delle opere in commento costituisse una mera attività incidentale propedeutica alla decisione.
Quanto precisato, ritiene l'odierno giudicante di rigettare detta eccezione e, con ciò, che, in relazione all'odierna controversia, sussiste la giurisdizione dell'intestato ufficio giudiziario quale giudice ordinario.
Invero, la domanda attorea per come formulata ha ad oggetto, principalmente, la richiesta di accertamento dell'entità del debito assunto dalla in conseguenza della fideiussione n. Parte_1
01/84/15237 del 21.3.2007 prestata in favore della società detto accertamento viene CP_2
domandato dalla Banca attrice previa, in primis, verifica della validità ed efficacia della fideiussione stessa per mancato decorso del termine in essa indicato e, in secundis, previa verifica circa pagina 4 di 13 l'ammontare e l'entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla medesima società, odierna convenuta contumace.
Entro tale ottica, la è quindi rimasta sostanzialmente “estranea” al rapporto Parte_1
amministrativo instauratosi tra la società Carnia a r.l. e il , essendosi limitata ad CP_1 CP_1 assumere il ruolo di fideiussore nell'interesse della convenuta e nei confronti dell'ente comunale in forza di detto atto privatistico, non avendo perciò alcun interesse, né legittimazione, a interferire nel rapporto amministrativo tra i precitati soggetti. L'attrice si è, invero, limitata a chiedere un mero accertamento incidentale limitato all'ambito privatistico del rapporto instaurato con la e CP_2 funzionale a comprendere l'esatta consistenza del debito derivante dalla polizza fideiussoria.
D'altra parte, in merito, pare opportuno richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che, in tema di polizze fideiussorie prestate nell'ambito di convenzioni urbanistiche a favore di un ente pubblico e, segnatamente, nelle ipotesi di richieste di escussione di tali garanzie da parte dell'ente comunale e di conseguente accertamento della sussistenza dei presupposti di tale escussione, ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario e non quella esclusiva del giudice amministrativo, pur trattandosi, in senso stretto, di materia allo stesso affidata in ragione dell'autonomia dei rapporti in questione. Si veda, in particolare, la pronuncia a Sezioni Unite n.
12866/2020, avallata anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. in particolare, Cons. Stato, Sez. IV,
17.1.2023, n. 538), secondo cui: “… la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, CP_1
in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché
l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri…” (cfr.
Cass. Civ., SS. UU., 26.6.2020, n. 12866; cfr., in senso conforme, anche Cass. Civ., SS.UU, 28.4.2017,
n. 10560; Cass. Civ., SS.UU., 28.7.2016, n. 15666; Cass. Civ., SS.UU., 6.12.2012, n. 21912).
Analogamente, la Suprema Corte ha ritenuto ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario anche la domanda di accertamento della inesistenza della debenza di somme pretese da un ente pubblico in sede di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento di obblighi e oneri assunti da un partecipante ad una gara di appalto di opere pubbliche, ciò in quanto detta domanda è stata ritenuta afferente al rapporto privatistico inerente alla garanzia fideiussoria, da tenere distinto rispetto quello amministrativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 17741/2015).
pagina 5 di 13 Anche la giurisprudenza amministrativa si è posta nel solco di tali pronunce, condividendo la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario di tali controversie, costituendo la convenzione urbanistica e la fideiussione assunta a garanzia degli obblighi derivanti dalla prima due rapporti giuridici tra loro distinti. Si veda, in merito, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n.
1998/2014, che, oltre a ribadire quanto espresso dalle richiamate statuizioni di legittimità, ha affermato che “(…) Non vale ad inficiare la validità del principio, la circostanza (…) che nel caso di specie si tratterebbe non di un contratto autonomo di garanzia ma di una comune garanzia fideiussoria talché vi sarebbe una dipendenza del rapporto di garanzia (privatistico) rispetto a quello garantito, quest'ultimo di natura pubblicistica. Il collegamento infatti non è riferito al pubblico potere, quanto, piuttosto alle obbligazioni scaturenti dall'accordo amministrativo, come tali involgenti posizioni paritarie di diritto soggettivo, non a caso rimesse alla giurisdizione esclusiva del GA. Le ragioni che hanno consigliato di estendere quest'ultima anche alle controversie relative all'esecuzione dell'accordo, non possono, di per sé sole, giustificare l'ulteriore estensione anche ai rapporti accessori a quelli obbligatori citati. La dilatazione sarebbe troppo ampia e striderebbe con la natura squisitamente privatistica del rapporto di garanzia. (…)”.
Con ciò, l'odierno giudicante ritiene di aderire a siffatti orientamenti e, quindi, di riconoscere la propria giurisdizione nella presente controversia quale giudice ordinario, costituendo la fideiussione oggetto del presente procedimento contratto di natura privatistica ai sensi del codice civile di riferimento e vertendo la domanda principale dell'attrice, peraltro con richiesta di solo accertamento, proprio sul rapporto fideiussorio intercorso tra le parti.
Pertanto, l'esame di siffatta domanda, pur coinvolgendo profili inerenti prettamente all'esecuzione della convenzione urbanistica (come sopra precisato, la fideiussione di cui trattasi è invero stata prestata a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi assunti dalla stipulante CP_2
e derivanti da tale atto), non involgerà profili di spostamento della giurisdizione, quanto piuttosto,
[...]
come anche osservato dalla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1998/2014, di connessione/pregiudizialità tra i rapporti (ovvero tra quello pubblicistico presupposto e garantito, i.e. la convenzione urbanistica, e quello privatistico di garanzia).
Troverà allora in questo caso applicazione l'art. 5 L. 1148/1865 Allegato E (legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) a mente del quale è consentito al giudice ordinario di verificare incidenter tantum la legittimità del provvedimento amministrativo qualora costituisca un presupposto rilevante per la decisione inerente al rapporto privatistico;
in questo senso, l'atto amministrativo costituisce oggetto pagina 6 di 13 di un accertamento incidentale, in altri termini, la valutazione sulla sua legittimità o meno dell'atto costituisce solo un passaggio logico necessario alla decisione.
Pertanto, venendo al caso di specie, nel vagliare il merito e la fondatezza della domanda di accertamento attorea, si impone a questo giudice di accertare anche, in via del tutto incidentale, la consistenza e l'entità delle opere realizzate, per quanto qui di interesse, da in esecuzione CP_2
della convenzione urbanistica.
Ciò ritenuto e precisato, proprio sotto tale ultimo profilo, all'odierno giudicante pare in ogni caso opportuno rilevare quanto segue: il fatto che il , pur sollevando l'eccezione di difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario, abbia comunque quantificato l'ammontare delle opere di urbanizzazione non ancora ultimate e detta quantificazione non sia stata contestata né sotto il profilo dell'an né sotto quello del quantum dall'attrice , la quale si è limitata a prenderne atto, Parte_1
considerata anche la contumacia della società convenuta esecutrice delle opere, rende sostanzialmente priva di rilievo la predetta eccezione.
Nel merito della domanda attorea
Si passa ora a esaminare la domanda di accertamento avanzata dalla . Parte_1
Al riguardo, ai fini di una migliore comprensione di causa, pare opportuno effettuare una breve ricostruzione dei fatti sottesi all'odierna vicenda.
In data 23.7.2007 il Comune di stipulava Convenzione urbanistica a rogito Notaio Pt_1 Persona_1
con le società Gerbe S.r.l., Arco Vallato S.r.l., Adriatica Costruzioni S.r.l., Immobiliare Ciemme S.n.c. di AM & C., ed Edilgruppo S.r.l. in relazione al Piano Particolareggiato di CP_2 iniziativa privata del comparto edificatorio denominato “Completamento del Centro Direzionale
Benelli” sito in (cfr. docc. 1 fasc. att. e conv.); il Piano in commento prevedeva, a scomputo Pt_1
degli oneri, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo presunto di € 2.537.763,57 e opere di urbanizzazione secondaria per un importo complessivo presunto di €
360.772,00 (di cui € 260.995,84 per i lavori di attraversamento in subalveo ed € 99.776,16 per i lavori relativi ai collettori fognari per acque chiare e nere e la pubblica illuminazione di Via Morosini), come previsto negli artt.
6.3 e 6.6. della citata convenzione.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi nascenti dalla Convenzione in esame, le ditte proprietarie rilasciavano polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie, tra cui, per quanto qui di interesse con riguardo alla società la fideiussione bancaria n. 01/84/15237 dell'importo di CP_2
€ 187.027,13 emessa dalla , odierna attrice, il 21.3.2007, autenticata dal notaio Parte_1 Per_2
pagina 7 di 13 il 18.7.2007, Rep. n. 32930 (v. docc. fasc. att. e conv.) pari alla quota parte del 64,875 per mille Per_3 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In detta polizza così si legge: “La presente fideiussione ha validità di tre anni dall'inizio dei lavori indicati nel titolo abilitativo, (termine di completamento delle opere) salvo eventuale proroga del Comune da rilasciarsi su richiesta motivata della Ditta ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Ciò premesso, occorre quindi vagliare preliminarmente la questione inerente alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria de qua.
Dalle allegazioni documentali prodotte nell'odierno giudizio dall'ente comunale odierno convenuto risulta che, in relazione al “Sottocomparto 1” – di cui era comproprietaria – il Comune di CP_2
aveva rilasciato i seguenti titoli abilitativi: permesso di costruire n. 259 del 25.6.2008 per la Pt_1
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al Sottocomparto 1, aree esterne (cfr. doc. 12 fasc. conv.); permesso di costruire n. 260 del 25.6.2008 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne ad entrambi i Sottocomparti (cfr. doc. 13 fasc. conv.); permesso di costruire n. 231 del
17.8.2010 per la realizzazione dei lavori relativi all'attraversamento in sub alveo del fiume Foglia con i collettori fognari delle acque nere (cfr. doc. 14 fasc. conv.); permesso di costruire n. 344 del 22.8.2008 per la realizzazione dell'edificio a torre denominato A1 e del fabbricato a schiera denominato B1, nonché per realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione interna (cfr. doc. 15 fasc. conv.).
In relazione a tale ultimo titolo abilitativo, previa richiesta di sospensione dei lavori iniziati il giorno
17.6.2009 a seguito del rinvenimento di inquinamento diffuso nel sottosuolo, intervenivano cinque proroghe a seguito di istanze formulate dalle ditte comproprietarie del Comparto, tra cui anche CP_2
[...]
- la prima, richiesta in data 22.5.2012, accolta con determina n. 160 dell'8.6.2012 con cui veniva prorogata la data di ultimazione dei lavori al 17.6.2014 (v. doc. 18 fasc. conv., ove, per ammissione della stessa difesa dell'ente comunale, è erroneamente indicato l'anno 2013, seppur sia stata sempre presa in considerazione l'annualità corretta, come anche chiarito nella nota del Servizio Urbanistica e
Tutela Ambientale del 7.4.2022 sub doc. 10 fasc. conv.);
- la seconda, richiesta in data 13.5.2014, accolta con determina n. 187 dell'8.7.2014 con proroga sino al
17.6.2016 (v. doc. 19 fasc. conv.);
- la terza, richiesta in data 20.4.2016, accolta con determina n. 144 del 16.5.2016 con proroga sino al
17.6.2018 (v. doc. 20 fasc. conv.);
pagina 8 di 13 - la quarta, richiesta in data 8.6.2018, accolta con determina n. 205 del 26.6.2018 con proroga al
17.6.2020 (v. doc. 21 fasc. conv.);
- medio tempore, per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i termini di validità del titolo abilitativo in commento venivano prorogati ex lege ex art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, convertito con modificazione dalla L. 27/2020, al 29.10.2020 (v. doc. 22 fasc. conv.);
- la quinta, richiesta con istanza del 30.10.2020, acquisita agli atti come comunicazione ex art. 10, comma 4, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, accolta con parere positivo del Servizio Edilizia e
Urbanistica dell'ente comunale che ha ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga dell'ultimazione dei lavori sino al 17.6.2023 (v. docc. 23 e 24 fasc. conv.).
L'ente comunale convenuto ha poi esposto e documentato che, a seguito del rilevato episodio di inquinamento del sottosuolo e della conseguente necessità, di cui si è già dato atto sopra, della sospensione dei lavori per attuare gli interventi di bonifica, le ditte proprietarie del Comparto, Adriatica
Costruzioni S.r.l., Immobiliare Ciemme di AM & C., Arco Vallato S.r.l. ed Edilgruppo S.r.l. –
e, quindi, ad eccezione di – promuovevano diversi ricorsi innanzi al al fine CP_2 Parte_2 di ottenere l'annullamento delle note del in punto efficacia della Convenzione Controparte_1
urbanistica, ritenendo che la proroga di essa e del permesso di costruire n. 344/2008 avrebbero dovuto essere accordate sino al termine della bonifica sul sito e del rilascio di apposita certificazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino. Detti giudizi sono stati tutti riuniti e decisi con sentenza n.
694/2021 del 15.9.2021 (v. doc. 11 fasc. conv.), con la quale veniva dato testualmente atto che: “… Per quanto concerne l'efficacia della convenzione urbanistica … Nella specie, dunque, considerato che l'accordo è stato stipulato nel 2007 e tenuto conto della proroghe legali disposte dal legislatore nel
2013 e nel 2020, la Convenzione verrà a scadenza il 23 luglio 2023 …” (v. pag. 53 della sentenza in esame), con ciò ritenendo l'efficacia, al tempo, della Convenzione de qua, all'uopo enunciando anche i principi di diritto a cui il avrebbe dovuto attenersi in sede di esecuzione del relativo capo della CP_1 sentenza (“… Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, let. e), c.p.a., il Tribunale ritiene di dover indicare i principi di diritto a cui il dovrà attenersi in sede di esecuzione del presente capo CP_1
della sentenza: - per quanto concerne il piano attuativo, e pur essendo condivisibili i principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa comunale, nel caso di specie non si può non tenere conto delle peculiarità della vicenda (ed in particolare della corresponsabilità del nella causazione CP_1 dell'evento che ha impedito l'attuazione del Sottocomparto n. 1). Pertanto, in vista della scadenza di validità della convenzione di lottizzazione ed in assenza di fatti nuovi, il dovrà Controparte_1
procedere alla riapprovazione (previo eventuale aggiornamento) del piano attuativo, visto che pagina 9 di 13 l'amministrazione ha formalmente dichiarato che il Sottocomparto conserva la propria vocazione edificatoria. Né, alla luce della tempistica stimata per la completa attuazione del progetto di bonifica, può dirsi che in parte qua si sarebbe in presenza di una proroga sine die, visto che lo stesso ha CP_1
stabilito che la bonifica sarà ultimata nel 2026; - per ciò che attiene ai titoli edilizi, e ferme restando le proroghe legali, gli stessi seguiranno la sorte del piano attuativo, ma in ogni caso il dovrà CP_1
valutare le eventuali istanze di proroga presentate dalle ricorrenti alla luce della indiscutibile esistenza di una causa di forza maggiore che inibisce l'inizio dell'edificazione…” (v. pagg. 54 e 55 della sentenza in esame).
In aggiunta a tali documentate proroghe, il ha poi rappresentato nei propri scritti Controparte_1
difensivi che i termini di scadenza della convenzione erano stati resi oggetto:
- di proroga ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lett. b), D.L. n. 21 del 21.3.2022, come modificato dall'art. 10, comma 1-decies, lett. b), D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.
14/2023 – normativa che, nello specifico, in ragione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, prorogava di ulteriori due anni il termine di validità delle Convenzioni di lottizzazione e i termini concernenti i relativi piani attuativi formatisi entro il 31.12.2023 – con conseguente proroga della Convenzione urbanistica in esame e del relativo piano attuativo al 23.7.2025;
- di ulteriori proroghe di sei mesi ciascuna ai sensi del D.L. n. 181/2023, convertito con L. n. 11/2024 e dal D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025, con conseguente ulteriore proroga del termine, allo stato, sino al 23.7.2026.
Quanto sopra precisato consente di ritenere, in primis, la validità e l'efficacia della polizza fideiussoria in esame, stante l'altrettanta validità ed efficacia della Convenzione urbanistica stipulata, anche in considerazione del fatto che tale precipua ricostruzione fattuale operata dall'Amministrazione comunale convenuta e le conseguenti difese articolate dal medesimo ente in punto alla ritenuta validità della Convenzione de qua, in uno alla documentazione allegata in giudizio come sopra dettagliatamente richiamata, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della attrice, dovendosi Pt_1
quindi ritenere le stesse incontestate, con ogni conseguente effetto ex art. 115 c.p.c.
Ciò posto, con riguardo all'ammontare dell'esposizione fideiussoria di cui alla polizza n. 01/84/15237 stipulata da con la banca attrice a garanzia degli oneri di urbanizzazione assunti con la CP_2 stipula della Convenzione qui in esame, l'odierno giudicante rileva che, all'atto della sua costituzione, il ne ha quantificato l'importo residuo in € 163.622,05 (alla luce della Controparte_1
documentazione in atti, segnatamente la determina n. 1197/2013 e la nota del del 7.4.2022 si CP_1 pagina 10 di 13 ritiene che l'indicazione della diversa somma di € 163.662,05 negli atti difensivi del convenuto costituisca un mero errore materiale), atteso l'ammontare delle opere già realizzate e collaudate e tenuto conto della quota millesimale imputabile alla società Carnia a r.l.
In particolare, il convenuto ha esposto che tale importo derivava dall'impegno Controparte_1
residuo assunto dalla società convenuta contumace, essendo state realizzate le sole opere di urbanizzazione esterne ai comparti e quelle in solido relative ai collettori fognari e al ponte tubo, residuando allo stato l'ultimazione di quelle interne ai singoli comparti in considerazione della problematica di inquinamento a suo tempo insorta.
Invero, l' in persona del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, all'esito Parte_3
del collaudo delle precitate opere garantite in solido (v. doc. 3 fasc. conv.), emetteva la Determina n.
1197 del 16.7.2013 a mezzo della quale veniva operato lo svincolo parziale della fideiussione bancaria rilasciata e la riduzione altrettanto parziale della stessa per un importo di € 23.405,08, corrispondente alla quota millesimale di 64,875/1000 imputabile a delle opere di urbanizzazione CP_2
secondaria già realizzate (v. doc. 5 fasc. conv. ). Al contempo, con il medesimo Controparte_1
provvedimento amministrativo, nel dare atto della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, si stabiliva che la fideiussione bancaria per il residuo importo di €
163.622,05 potesse essere svincolata ad avvenuta approvazione del “Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo” di tutte le opere di urbanizzazione assunte a scomputo con la Convenzione urbanistica del 23.7.2007.
Tale statuizione dell'ente comunale trovava conforto nelle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica in esame, in particolare nell'art. 10, rubricato “Garanzie”, a mente del quale: “… 10.1) …
Le ditte proprietarie … Carnia S.r.l. …, o loro aventi causa a qualsiasi titolo, a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dei rispettivi obblighi tutti nascenti dalla presente convenzione ed inerenti il comparto n. 1, r8ilasciano le seguenti polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie: … - la società CP_2
Co consegna fideiussione bancaria n. 01/84/15237 rilasciata dalla Banca Pesaro credito
[...]
cooperativo in data 21 marzo 2007 fino alla concorrenza della somma di euro 187.027,13
(centoottantasettemilaventisette virgola tredici) … Le suddette polizze fidejussorie e fidejussioni bancarie oltre a garantire le rispettive opere di urbanizzazione interne ai singoli comparti, così come risultanti dalle tavole del Piano Particolareggiato, garantiscono inoltre in solido le opere relative al ponte tubo o attraversamento in subalveo nonché quelle esterne ai comparti lungo via Morosini. 10.2)
… Su richiesta delle Ditte proprietarie, l'importo delle polizze fidejussorie e fidejussioni bancarie potrà essere ridotto in proporzione all'entità delle opere eseguite per stralci funzionali, per le quali sia stato pagina 11 di 13 emesso il relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo. La fidejussione bancaria potrà essere estinta solo a seguito dell'esecuzione delle opere relative all'innalzamento del Ponte tubo e/o all'attraversamento in subalveo dei collettori delle fogne nere …” (v. docc. 1 fasc. att. e conv.
[...]
). CP_1
Dalla lettura di tali disposizioni, nonché dall'ammontare complessivo della fideiussione rilasciata (€
187.027,13) è quindi evidente che la polizza de qua era intesa a garantire l'esecuzione diretta di tutte le opere di urbanizzazione sopra elencate, i.e. in primis le opere di urbanizzazione primaria interne ai singoli comparti, oltre a quelle primarie esterne e a quelle secondarie relative ai collettori fognari e al ponte tubo, come dettagliatamente elencate nella Convenzione urbanistica di cui trattasi. Invero, se la fideiussione fosse stata legata alla sola esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria ed estinta integralmente all'esito dell'effettuazione dei relativi lavori, essa avrebbe dovuto recare un importo differente e di gran lunga inferiore (€ 16.932,10), considerata la quota millesimale di CP_2
(64,875 dell'importo di € 260.995,84).
Pertanto, non essendo stata fornita dimostrazione dell'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione interne, così come invece avvenuto per quelle residue, attesa l'efficacia della
Convenzione urbanistica in esame anche alla luce della pronuncia del TAR Marche sopra richiamata, non è stato possibile per l'Ente comunale procedere all'estinzione della garanzia fideiussoria, ma soltanto alla sua riduzione mediante adozione della precitata determina, la quale, a quanto consta, non è stata oggetto di impugnativa.
Ritiene quindi l'odierno giudicante di condividere le suesposte deduzioni difensive del convenuto trovando esse riscontro per tabulas nella documentazione agli atti del giudizio e in CP_1
considerazione del fatto che la attrice non ha contestato sotto alcun profilo la quantificazione Pt_1 operata dalla convenuta in punto all'ammontare ed entità delle opere di urbanizzazione realizzate dalla
Carnia prendendone con ciò atto. CP_2
Pertanto, sulla scorta delle allegazioni documentali in atti, nonché in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'ammontare della polizza fideiussoria n. 01/84/15237 del 21.3.2007 rilasciata dalla ammonta, allo stato, a €163.622,05. Parte_1
Spese processuali
La natura meramente dichiarativa della presente pronuncia in accoglimento della richiesta di accertamento avanzata dalla attrice e il correlativo accoglimento della domanda formulata in via Pt_1
pagina 12 di 13 subordinata dall'ente comunale convenuto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice e il . Controparte_1
Con riguardo alle spese processuali tra l'attrice e la convenuta stante la Parte_1 CP_2 contumacia di quest'ultima, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che l'ammontare del debito di Parte_1
in forza della fideiussione n. 01/84/15237 del 21.3.2007 è pari a € 163.622,05;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite tra Controparte_4
[...]
Pesaro, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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