Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza breve 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 17/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto da MR NG WA, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Prefetto pro tempore di RE,
il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RE, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento datato 06/02/2025, codice pratica P-BS/L/Q/2023/112170, notificato in pari data, con cui la Prefettura di RE ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di RE e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che l’ordinanza cautelare della Sezione 13 marzo 2025, n. 86, aveva così disposto: “Ritenuto e considerato: che lo Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato precedentemente rilasciato al ricorrente MR NG WA, in quanto egli non risultava in possesso di un permesso di soggiorno per motivo stagionale in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza di conversione, avvenuta il 4 dicembre 2023; che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di RE solo in data 27 novembre 2024 tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ma con scadenza 16 agosto 2023, ovvero in prossimità della prima data utile (4.12.2023) in cui egli poteva per la prima volta presentare la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione; che tale circostanza non è stata adeguatamente considerata dallo S.U.I. all’atto dell’emissione del provvedimento di revoca, e va pertanto ordinato di riesaminare la posizione del ricorrente tenendone conto, pervenendo ad una nuova motivata determinazione; che la nuova decisione andrà assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la relativa documentazione nello stesso termine presso la Segreteria della Sezione”;
che l’Amministrazione resistente ha positivamente riesaminato la posizione dello straniero e lo ha convocato per la stipula del contratto di soggiorno e rilascio del Mod. 209 per richiesta di permesso di soggiorno per il giorno 16.06.2025
che, da ultimo, lo stesso difensore di parte ricorrente ha confermato “la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di adempimento della Prefettura”;
che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
che le spese di giudizio possono essere compensate in ragione delle circostanze di fatto sopra evidenziate, con esclusione del contributo unificato, il cui importo va posto a carico dell’Amministrazione resistente, previa attestazione del suo avvenuto versamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, con esclusione del contributo unificato, il cui importo va posto a carico dell’Amministrazione resistente, previa attestazione del suo avvenuto versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO