Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1148
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, applicando l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova della fondatezza della pretesa in capo all'amministrazione. Poiché il Consorzio di Bonifica, pur chiamato in giudizio, non si è costituito per fornire tale prova, la pretesa non è stata dimostrata.

  • Accolto
    Mancanza di beneficio irriguo

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, applicando l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova della fondatezza della pretesa in capo all'amministrazione. Poiché il Consorzio di Bonifica, pur chiamato in giudizio, non si è costituito per fornire tale prova, la pretesa non è stata dimostrata.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte, pur accogliendo il ricorso per altri motivi, non si pronuncia esplicitamente su questa eccezione, ma di fatto la rigetta implicitamente accogliendo il ricorso contro la cartella notificata dall'agente della riscossione. La Corte ha inoltre condannato parte resistente (l'Agente della Riscossione) al pagamento delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1148
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo