Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 76
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità accertamento con metodo induttivo

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo a causa delle gravi carenze contabili, tra cui la tardiva produzione di documenti, la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi e del bilancio, la discordanza dei costi con lo spesometro e la mancata istituzione dei conti di mastro.

  • Rigettato
    Riconoscimento costi locazione e ristrutturazione

    La Corte ha confermato il riconoscimento della deducibilità di euro 25.000 per il canone di locazione, ma ha disconosciuto i restanti costi di ristrutturazione a causa di significative anomalie contrattuali, quali la qualifica di proprietaria anziché locataria, la stipula del contratto di appalto con un soggetto terzo anziché tra le parti del contratto di locazione, l'assenza di titoli abilitativi per le opere e la genericità delle fatture.

  • Rigettato
    Illegittimità accertamento con metodo induttivo

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo a causa delle gravi carenze contabili, tra cui la tardiva produzione di documenti, la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi e del bilancio, la discordanza dei costi con lo spesometro e la mancata istituzione dei conti di mastro.

  • Rigettato
    Riconoscimento costi locazione e ristrutturazione

    La Corte ha confermato il riconoscimento della deducibilità di euro 25.000 per il canone di locazione, ma ha disconosciuto i restanti costi di ristrutturazione a causa di significative anomalie contrattuali, quali la qualifica di proprietaria anziché locataria, la stipula del contratto di appalto con un soggetto terzo anziché tra le parti del contratto di locazione, l'assenza di titoli abilitativi per le opere e la genericità delle fatture.

  • Rigettato
    Illegittimità accertamento con metodo induttivo

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo a causa delle gravi carenze contabili, tra cui la tardiva produzione di documenti, la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi e del bilancio, la discordanza dei costi con lo spesometro e la mancata istituzione dei conti di mastro.

  • Rigettato
    Riconoscimento costi locazione e ristrutturazione

    La Corte ha confermato il riconoscimento della deducibilità di euro 25.000 per il canone di locazione, ma ha disconosciuto i restanti costi di ristrutturazione a causa di significative anomalie contrattuali, quali la qualifica di proprietaria anziché locataria, la stipula del contratto di appalto con un soggetto terzo anziché tra le parti del contratto di locazione, l'assenza di titoli abilitativi per le opere e la genericità delle fatture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 76
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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