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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B2003402024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B2003402024 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F06B2003352024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 luglio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo:
-n. T9F03B200/340 in materia di imposte dirette per l'anno 2017;
-n. T9F06B200335/2024 in materia di iva per l'anno 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 730/2024 R.G.R.
La ricorrente eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della società con metodo induttivo, nonostante non fossero ravvisabili criticità della tenuta e conservazione delle scritture contabili, non immediatamente consegnate poiché acquisite dalla Guardia di
Finanza.
Quanto al mero riconoscimento del costo di euro 25.000 con riferimento al contratto di locazione stipulato con la Società_1 s.r.l., osservava di avere prodotto il contratto di locazione stipulato tra le parti e che i costi erano certamente inerenti alla propria attività di impresa per le spese per la ristrutturazione dell'immobile di esercizio dell'attività stipulato con la Società_2 s.n.c., a nulla rilevando asserite irregolarità edilizie, non risultando prodotta nel Comune di Comune
L'Agenzia delle entrate di costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Riepilogava tutti gli elementi attestanti l'inattendibilità della contabilità della ricorrente, atteso che parte della stessa (fatture di acquisto per l'anno 2017, registro beni ammortizzabili e libro inventari) era stata consegnata solo successivamente all'accesso dei verificatori presso la sede sociale della ricorrente, che ha presentato la dichiarazione dei redditi per il 2017 solo in data 15 giugno 2021 (giorno del predetto accesso), ha redatto il bilancio in data 4 agosto 2020 anziché nel termine del 30 aprile 2018, ha indicato costi non coincidenti con i riscontri dell'applicativo “spesometro integrato”, non ha mai istituito i conti di mastro.
Riteneva che, per il contratto di locazione immobiliare dell'immobile sito in Comune, Indirizzo_1 , stipulato quale locataria con la proprietaria Società_1 s.r.l., il canone fosse fissato in euro 5.000,00 mensili, rimandando ad un contratto di appalto tra le parti, mentre il contratto di appalto, peraltro sottoscritto in data anteriore al contratto di locazione, risulta stipulato con la Società_2 s.n.c., società riconducibile a Rappresentante_1, amministratore anche della ricorrente.
Segnalava che, nonostante la rilevanza degli interventi da effettuare per manutenzione straordinaria, nessuna SCIA risulta presentata al Comune di Comune, cui invece è stata depositata una comunicazione inizio lavori da parte della Società_1 s.r.l., effettiva proprietaria degli immobili.
Rilevava ancora che nel contratto di appalto la ricorrente si fosse qualificata come proprietaria dei beni immobili oggetto die lavori di ristrutturazione, pur non essendolo, e che le fatture emesse dall'appaltatore erano così generiche da impedire la loro riconducibilità a lavori effettuati presso gli immobili oggetto del contratto di locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Legittimamente l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito della società ricorrente con metodo induttivo, a fronte delle gravi carenze riscontrate nella contabilità della stessa.
Al di là della tardiva produzione di parte della documentazione contabile (fatture di acquisto per l'anno 2017, registro beni ammortizzabili e libro inventari), la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il
2017 solo in data 15 giugno 2021 (giorno del predetto accesso), ha redatto il bilancio in data 4 agosto 2020 anziché nel termine del 30 aprile 2018, ha indicato costi non coincidenti con i riscontri dell'applicativo
“spesometro integrato”, non ha mai istituito i conti di mastro.
Tutti tali elementi sono certamente attestanti la complessiva inattendibilità della contabilità della contribuente, che giustifica un accertamento di tipo induttivo.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, quale locataria, abbia stipulato contratto di locazione immobiliare dell'immobile sito in Comune, Indirizzo_1, con canone fissato in euro 5.000,00 mensili, da adempiere “mediante esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto – che sarà sottoscritto tra le parti medesime successivamente alla sottoscrizione del presente atto…” (art. 3 del contratto di locazione).
Il contratto è stato sottoscritto il 29 luglio 2017 e registrato dal notaio il 31 luglio 2017.
Risulta altresì in atti il contratto di appalto, sottoscritto il 26 luglio 2017, tra la ricorrente la Società_2 s.n.c., società chiaramente riconducibile a Rappresentante_1, amministratore anche della ricorrente.
Nel contratto di appalto la ricorrente è indicata quale proprietaria dell'immobile da ristrutturare, mentre era meramente locataria;
anzi, al momento della firma del contratto di appalto, il contratto di locazione immobiliare, come detto firmato il successivo 29 luglio, non era stato stipulato.
Peraltro nel suindicato contratto di locazione immobiliare era specificato che il contratto di appalto sarebbe stato stipulato tra le part contrattuali e non con un soggetto terzo e questo avrebbe anche giustificato le modalità di pagamento;
inoltre il contratto di appalto con il terzo era peraltro già stato stipulato.
Ulteriore grave anomalia è che non risulti presso il Comune alcuna SCIA o altro titolo abilitativo per le opere edilizie da compiere, nonostante il contratto di appalto avesse ad oggetto opere di ristrutturazione straordinaria.
Risulta infatti una mera comunicazione inizio lavori, peraltro riconducibile alla Società_1 s.r.l., effettiva proprietaria dell'immobile.
Infine è evidente l'assoluta genericità delle fatture emesse dalla appaltatrice alla ricorrente, non contenendo elementi per attestare che si tratti di opere afferenti al contratto di appalto.
A fronte di tutti tali elementi, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha dunque riconosciuto la deducibilità di euro 25.000 (euro 5.000 mensili per il periodo 1.8 – 31.12.2017), mentre ha disconosciuto i restanti costi, rideterminando così il reddito della società ricorrente.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 onnicomprensivi, considerato il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B2003402024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B2003402024 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F06B2003352024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 luglio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo:
-n. T9F03B200/340 in materia di imposte dirette per l'anno 2017;
-n. T9F06B200335/2024 in materia di iva per l'anno 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 730/2024 R.G.R.
La ricorrente eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della società con metodo induttivo, nonostante non fossero ravvisabili criticità della tenuta e conservazione delle scritture contabili, non immediatamente consegnate poiché acquisite dalla Guardia di
Finanza.
Quanto al mero riconoscimento del costo di euro 25.000 con riferimento al contratto di locazione stipulato con la Società_1 s.r.l., osservava di avere prodotto il contratto di locazione stipulato tra le parti e che i costi erano certamente inerenti alla propria attività di impresa per le spese per la ristrutturazione dell'immobile di esercizio dell'attività stipulato con la Società_2 s.n.c., a nulla rilevando asserite irregolarità edilizie, non risultando prodotta nel Comune di Comune
L'Agenzia delle entrate di costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Riepilogava tutti gli elementi attestanti l'inattendibilità della contabilità della ricorrente, atteso che parte della stessa (fatture di acquisto per l'anno 2017, registro beni ammortizzabili e libro inventari) era stata consegnata solo successivamente all'accesso dei verificatori presso la sede sociale della ricorrente, che ha presentato la dichiarazione dei redditi per il 2017 solo in data 15 giugno 2021 (giorno del predetto accesso), ha redatto il bilancio in data 4 agosto 2020 anziché nel termine del 30 aprile 2018, ha indicato costi non coincidenti con i riscontri dell'applicativo “spesometro integrato”, non ha mai istituito i conti di mastro.
Riteneva che, per il contratto di locazione immobiliare dell'immobile sito in Comune, Indirizzo_1 , stipulato quale locataria con la proprietaria Società_1 s.r.l., il canone fosse fissato in euro 5.000,00 mensili, rimandando ad un contratto di appalto tra le parti, mentre il contratto di appalto, peraltro sottoscritto in data anteriore al contratto di locazione, risulta stipulato con la Società_2 s.n.c., società riconducibile a Rappresentante_1, amministratore anche della ricorrente.
Segnalava che, nonostante la rilevanza degli interventi da effettuare per manutenzione straordinaria, nessuna SCIA risulta presentata al Comune di Comune, cui invece è stata depositata una comunicazione inizio lavori da parte della Società_1 s.r.l., effettiva proprietaria degli immobili.
Rilevava ancora che nel contratto di appalto la ricorrente si fosse qualificata come proprietaria dei beni immobili oggetto die lavori di ristrutturazione, pur non essendolo, e che le fatture emesse dall'appaltatore erano così generiche da impedire la loro riconducibilità a lavori effettuati presso gli immobili oggetto del contratto di locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Legittimamente l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito della società ricorrente con metodo induttivo, a fronte delle gravi carenze riscontrate nella contabilità della stessa.
Al di là della tardiva produzione di parte della documentazione contabile (fatture di acquisto per l'anno 2017, registro beni ammortizzabili e libro inventari), la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il
2017 solo in data 15 giugno 2021 (giorno del predetto accesso), ha redatto il bilancio in data 4 agosto 2020 anziché nel termine del 30 aprile 2018, ha indicato costi non coincidenti con i riscontri dell'applicativo
“spesometro integrato”, non ha mai istituito i conti di mastro.
Tutti tali elementi sono certamente attestanti la complessiva inattendibilità della contabilità della contribuente, che giustifica un accertamento di tipo induttivo.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, quale locataria, abbia stipulato contratto di locazione immobiliare dell'immobile sito in Comune, Indirizzo_1, con canone fissato in euro 5.000,00 mensili, da adempiere “mediante esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto – che sarà sottoscritto tra le parti medesime successivamente alla sottoscrizione del presente atto…” (art. 3 del contratto di locazione).
Il contratto è stato sottoscritto il 29 luglio 2017 e registrato dal notaio il 31 luglio 2017.
Risulta altresì in atti il contratto di appalto, sottoscritto il 26 luglio 2017, tra la ricorrente la Società_2 s.n.c., società chiaramente riconducibile a Rappresentante_1, amministratore anche della ricorrente.
Nel contratto di appalto la ricorrente è indicata quale proprietaria dell'immobile da ristrutturare, mentre era meramente locataria;
anzi, al momento della firma del contratto di appalto, il contratto di locazione immobiliare, come detto firmato il successivo 29 luglio, non era stato stipulato.
Peraltro nel suindicato contratto di locazione immobiliare era specificato che il contratto di appalto sarebbe stato stipulato tra le part contrattuali e non con un soggetto terzo e questo avrebbe anche giustificato le modalità di pagamento;
inoltre il contratto di appalto con il terzo era peraltro già stato stipulato.
Ulteriore grave anomalia è che non risulti presso il Comune alcuna SCIA o altro titolo abilitativo per le opere edilizie da compiere, nonostante il contratto di appalto avesse ad oggetto opere di ristrutturazione straordinaria.
Risulta infatti una mera comunicazione inizio lavori, peraltro riconducibile alla Società_1 s.r.l., effettiva proprietaria dell'immobile.
Infine è evidente l'assoluta genericità delle fatture emesse dalla appaltatrice alla ricorrente, non contenendo elementi per attestare che si tratti di opere afferenti al contratto di appalto.
A fronte di tutti tali elementi, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha dunque riconosciuto la deducibilità di euro 25.000 (euro 5.000 mensili per il periodo 1.8 – 31.12.2017), mentre ha disconosciuto i restanti costi, rideterminando così il reddito della società ricorrente.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 onnicomprensivi, considerato il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo