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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2836 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, presso il cui studio a Sciacca
(AG), via Valverde N. 5/b , è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Segreto, presso il cui C.F._2 studio a Sciacca (AG), viale della Vittoria n. 24, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
04/01/1986 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3168/2024 emessa da questo
Tribunale il 29/05/2024–03/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 16/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 06/06/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti.
2) Ciascun coniuge resta esclusivo possessore delle somme di denaro riconducibili allo stesso a qualsiasi titolo, anche detenute in fondi, libretti, depositi presso istituti di credito;
Per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come dedotto dalle parti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 04/01/1986 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 08/06/1966 ( ) alle condizioni del ricorso congiunto C.F._2 depositato il 06/06/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1986).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2836 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, presso il cui studio a Sciacca
(AG), via Valverde N. 5/b , è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Segreto, presso il cui C.F._2 studio a Sciacca (AG), viale della Vittoria n. 24, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
04/01/1986 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3168/2024 emessa da questo
Tribunale il 29/05/2024–03/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 16/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 06/06/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti.
2) Ciascun coniuge resta esclusivo possessore delle somme di denaro riconducibili allo stesso a qualsiasi titolo, anche detenute in fondi, libretti, depositi presso istituti di credito;
Per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come dedotto dalle parti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 04/01/1986 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 08/06/1966 ( ) alle condizioni del ricorso congiunto C.F._2 depositato il 06/06/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1986).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2