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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/11/2024, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
25/10/2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3217/2022 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...] e ivi residente in c.da Parte_1
Colantoni n. 33c.f.f c.f. , elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° CodiceFiscale_1
5 presso lo studio degli Avv. Amelia Bonina, e Avv. Carmela Bonina, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Invalidità 100% - indennità di accompagnamento-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché di quelli previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3, e dell'invalidità civile al 100%. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico non determina una invalidità civile al 100%, nonché
una totale e permanente inabilità che impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, non integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento. La stessa consulenza porta altresì ad escludere in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione delle prestazione per invalidità civile del 100%, della indennità di accompagnamento, e dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le spese processuali vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vanno interamente compensate;
CP_ Le spese di CTU, separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 3)Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già separatamente liquidate;
Così deciso in Patti, 08/11/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
25/10/2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3217/2022 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...] e ivi residente in c.da Parte_1
Colantoni n. 33c.f.f c.f. , elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° CodiceFiscale_1
5 presso lo studio degli Avv. Amelia Bonina, e Avv. Carmela Bonina, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Invalidità 100% - indennità di accompagnamento-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché di quelli previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3, e dell'invalidità civile al 100%. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico non determina una invalidità civile al 100%, nonché
una totale e permanente inabilità che impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, non integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento. La stessa consulenza porta altresì ad escludere in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione delle prestazione per invalidità civile del 100%, della indennità di accompagnamento, e dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le spese processuali vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vanno interamente compensate;
CP_ Le spese di CTU, separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 3)Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già separatamente liquidate;
Così deciso in Patti, 08/11/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia