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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. VI LL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4000 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vaiti (C.F. Parte_1 C.F._1
pec: C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
LO (C.F. ) ed AN NA (C.F. pec: C.F._3 C.F._4 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2021 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
15.09.2021
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva gli ingiunto il pagamento Parte_1 di euro 6.647,73, oltre interessi in favore di per il mancato pagamento di alcune rate relative al CP_1 contratto di finanziamento n. 890000619078 del 28.4.2005 ab origine intrattenuto con EuroFiditalia S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
Parte opponente ha ammesso di avere stipulato in data 28 aprile 2005 un contratto di prestito personale con
EuroFiditalia S.p.a., ma ha aggiunto di avere pagato tutte le rate oggi richieste da parte opposta.
A tal fine ha allegato le sue buste paga relative agli anni dal 2005 al 16.7.2012 (data del licenziamento): egli, infatti, al momento della stipula dell'originario contratto di finanziamento era dipendente della CP_2 oggi fallita, ed ha subito la trattenuta mensile per Euro 150,00 in ogni busta paga successiva alla stipula
[...] del contratto di finanziamento e fino al suo licenziamento per un totale di Euro 12.900,00.
Infine, in merito al tasso di interesse applicato ha eccepito, “con riserva di esplicitare ogni cosa in una successiva consulenza di parte”, l'usura genetica, l'indeterminatezza e l'anatocismo degli interessi applicati.
2. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente ha ribadito che dalla documentazione versata risulta un parziale mancato pagamento delle rate di finanziamento ed ha rigettato le ulteriori eccezioni di controparte.
3. Preliminarmente va rilevato che In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha ribadito l'eccezione di improcedibilità - già sollevata con le note scritte sostitutive dell'udienza del 23.3.2023 – derivante dal mancato deposito delle risultanze della mediazione a cura di CP_1
In realtà - all'udienza del 3 maggio 2022 – il precedente GI, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva assegnato a parte opposta il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza successiva, sostituita dallo scambio di note scritte, parte opposta ha depositato l'istanza di avvio del procedimento conciliativo presso la la stessa parte opponente, poi, nella stessa udienza ha CP_3 affermato: “Visto l'esito negativo della procedura di mediazione, insiste per la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., per poter replicare alle avverse deduzioni e conclusioni e per poter indicare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti;
oltre che per poter indicare l'eventuale prova contraria” (vedi note scritte parte opponente sostitutive dell'udienza del 13.10.22).
Si ritiene, pertanto, che il rilevo sia infondato.
4. Per quanto attiene al merito, risulta incontestato che in data 28.4.2005 a concluso un Parte_1 contratto di finanziamento con la DI (vedi “proposta di contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile” allegata al fascicolo monitorio).
Orbene, proprio nel caso di cessione pro solvendo, è stato più volte ribadito che la delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile al datore di lavoro con mandato all'incasso e la cessione del quinto dello stipendio non comportano alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
In questo caso il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro.
D'altra parte già con sollecito del 5.12.2006 il creditore aveva messo in mora sia il datore di lavoro sia lo stesso senza che quest'ultimo abbia dimostrato di essersi attivato presso la per il pagamento Pt_1 CP_2 della quota di sua spettanza.
L'eccezione va pertanto respinta.
5. Stessa sorte va riservata alle eccezioni relative al tasso di interesse, rimaste allo stato embrionale e quindi del tutto generiche. Chi pone tali contestazioni, infatti, ha l'onere di esporle in modo specifico, pena il rischio di “…. rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
6. Alla luce di tali argomentazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
7. Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, in quanto parte opponente ha subito le conseguenze del comportamento del datore di lavoro, che non ha versato la rata del finanziamento al creditore, pur riportando la trattenuta sulla busta paga.
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese tra le parti.
Catanzaro lì 10.11.2025
il Giudice Onorario
VI LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. VI LL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4000 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vaiti (C.F. Parte_1 C.F._1
pec: C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
LO (C.F. ) ed AN NA (C.F. pec: C.F._3 C.F._4 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2021 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
15.09.2021
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva gli ingiunto il pagamento Parte_1 di euro 6.647,73, oltre interessi in favore di per il mancato pagamento di alcune rate relative al CP_1 contratto di finanziamento n. 890000619078 del 28.4.2005 ab origine intrattenuto con EuroFiditalia S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
Parte opponente ha ammesso di avere stipulato in data 28 aprile 2005 un contratto di prestito personale con
EuroFiditalia S.p.a., ma ha aggiunto di avere pagato tutte le rate oggi richieste da parte opposta.
A tal fine ha allegato le sue buste paga relative agli anni dal 2005 al 16.7.2012 (data del licenziamento): egli, infatti, al momento della stipula dell'originario contratto di finanziamento era dipendente della CP_2 oggi fallita, ed ha subito la trattenuta mensile per Euro 150,00 in ogni busta paga successiva alla stipula
[...] del contratto di finanziamento e fino al suo licenziamento per un totale di Euro 12.900,00.
Infine, in merito al tasso di interesse applicato ha eccepito, “con riserva di esplicitare ogni cosa in una successiva consulenza di parte”, l'usura genetica, l'indeterminatezza e l'anatocismo degli interessi applicati.
2. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente ha ribadito che dalla documentazione versata risulta un parziale mancato pagamento delle rate di finanziamento ed ha rigettato le ulteriori eccezioni di controparte.
3. Preliminarmente va rilevato che In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha ribadito l'eccezione di improcedibilità - già sollevata con le note scritte sostitutive dell'udienza del 23.3.2023 – derivante dal mancato deposito delle risultanze della mediazione a cura di CP_1
In realtà - all'udienza del 3 maggio 2022 – il precedente GI, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva assegnato a parte opposta il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza successiva, sostituita dallo scambio di note scritte, parte opposta ha depositato l'istanza di avvio del procedimento conciliativo presso la la stessa parte opponente, poi, nella stessa udienza ha CP_3 affermato: “Visto l'esito negativo della procedura di mediazione, insiste per la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., per poter replicare alle avverse deduzioni e conclusioni e per poter indicare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti;
oltre che per poter indicare l'eventuale prova contraria” (vedi note scritte parte opponente sostitutive dell'udienza del 13.10.22).
Si ritiene, pertanto, che il rilevo sia infondato.
4. Per quanto attiene al merito, risulta incontestato che in data 28.4.2005 a concluso un Parte_1 contratto di finanziamento con la DI (vedi “proposta di contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile” allegata al fascicolo monitorio).
Orbene, proprio nel caso di cessione pro solvendo, è stato più volte ribadito che la delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile al datore di lavoro con mandato all'incasso e la cessione del quinto dello stipendio non comportano alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
In questo caso il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro.
D'altra parte già con sollecito del 5.12.2006 il creditore aveva messo in mora sia il datore di lavoro sia lo stesso senza che quest'ultimo abbia dimostrato di essersi attivato presso la per il pagamento Pt_1 CP_2 della quota di sua spettanza.
L'eccezione va pertanto respinta.
5. Stessa sorte va riservata alle eccezioni relative al tasso di interesse, rimaste allo stato embrionale e quindi del tutto generiche. Chi pone tali contestazioni, infatti, ha l'onere di esporle in modo specifico, pena il rischio di “…. rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
6. Alla luce di tali argomentazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
7. Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, in quanto parte opponente ha subito le conseguenze del comportamento del datore di lavoro, che non ha versato la rata del finanziamento al creditore, pur riportando la trattenuta sulla busta paga.
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese tra le parti.
Catanzaro lì 10.11.2025
il Giudice Onorario
VI LL