Decreto decisorio 3 novembre 2011
Decreto presidenziale 26 luglio 2018
Ordinanza collegiale 8 novembre 2019
Ordinanza collegiale 2 novembre 2020
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2020
Parere definitivo 10 marzo 2021
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/01/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14690/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14690 del 2001, proposto da
AU FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ermondi, Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli, 5, come da procura in atti;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: - provvedimento Agea ex art. 1 comma 5 l. n. 79/00 di compensazione nazionale per il periodo 01/04/2000-31/03/2001;
- provvedimento Agea del 26/07/01 prot. n. 1184;
- ogni atto connesso tra cui la nota Agea prot. n. 1071 del 06/07/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il consigliere LL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto notificato il 4 marzo 2001 presso la sede legale di AGEA, l’azienda agricola in epigrafe ha riassunto, a seguito di annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. di ordinanza collegiale che aveva confermato la perenzione, il ricorso RG 14690/2001, già proposto davanti a questo TAR avverso il provvedimento AGEA ex art. 1, comma 5, L. n. 79/00 di compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero–caseari 1.4.2000/31.3.2001 in relazione agli effetti che lo stesso esplicava nei confronti dell’azienda ricorrente, nonché il provvedimento AGEA datato 26 luglio 2001 di Prot. n. 1184, ad oggetto: “Regime quote latte – Compensazione nazionale, periodo 2000/2001”.
2. – Contro detti provvedimenti la ricorrente svolge i motivi rubricati come segue:
1) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92, n. 536/93 e CE n. 1256/99 per compensazione basata su assegnazioni di QRI retroattive - Mancata disapplicazione del D.L. n. 411/97, conv. In L. n. 5/98, del D.L. n. 43/99, conv. in L. n. 118/99, del D.L. n. 8/00, conv. in L. n. 79/00, e dei decreti ministeriali del 17.02.1998 e n. 159/99 per contrasto con i Regg. CEE n. 3950/92, n. 536/93 e CE n. 1256/99 - Violazione artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere.
2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, 536/93 e 1256/99, nonché dell’art. 8 L. n. 354/00 e dell’art. 1, commi 1, 15 e 16, L. n. 118/99 per mancata comunicazione ai produttori dell’importo del prelievo supplementare e per mancata disapplicazione delle LL. nn. 118/99, n. 79/00 e 354/00 – Eccesso di potere.
3) Illegittimità per violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, L. n. 118/99 e degli artt. 3 e 7 L. n. 241/90 per mancanza di motivazione e violazione di procedimento tipizzato – Eccesso di potere.
4) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, 536/93 e 1256/99 (per assegnazione di QRI, su cui si basa la compensazione impugnata, effettuata in mancanza di controllo della produzione nazionale; - violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, L. n. 468/92, degli artt. 2 e 3 D.P.R. 569/93 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90) - Eccesso di potere - (illegittimità propria degli atti impugnati, in via derivata, per illegittimità comunitaria delle LL. n. 118/99 e n. 79/00 e del D.M. n. 159/99).
5) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, 536/93 e 1265/99, dell’art. 1, commi 5, 7 e 21 ter, L. n. 118/99, degli art. 1 e 3 D.M. n. 159/99 e dell’art. 1, comma 1 e 3, L. n. 79/00 (per effettuazione di compensazione su dati non definitivamente accertati; - per successive rettifiche) - Eccesso di potere .
6) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, 536/93 e 1256/99; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 L. n. 5/98, dell’art. 1, commi 3, 4 e 21 L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90 (mancato accertamento delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato nei periodi precedenti agli atti impugnati posti a base dell’assegnazione dei QRI e delle compensazione per i periodi successivi; mancata ridistribuzione del QGG; mancato aggiornamento dei QRI; difetto di motivazione; attribuzione di QRI ripartito in quota A e quota B; - taglio della quota B; mancato aggiornamento dei QRI nei modi previsti dalla legge) - Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; insufficiente e inadeguata istruttoria; disparità di trattamento; illogicità e manifesta ingiustizia – (illegittimità propria degli atti impugnati e derivata per contrarietà al diritto comunitario e illegittimità degli atti presupposti).
7) Illegittimità comunitaria dell’art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e CEE 536/93 (per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria) – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. 241/90) - Eccesso di potere.
8) Illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto dalla sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati) – Eccesso di potere.
9) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge: incompetenza – Eccesso di potere.
10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. 3 artt. 7 segg. L. n. 241/90; dell’art. 1, comma 1, L. n. 118/99 e dell’art. 3, par. 3, del Reg. CEE 536/93 – Eccesso di potere.
A tali motivi poi la ricorrente aggiunge un “Quadro sintetico dei profili di illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte”.
3. – AGEA non si è costituita in giudizio.
4. – La ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. – Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025.
6. – Il ricorso è fondato, e va accolto, con dirimente riferimento al settimo motivo.
Ed invero, risulta fondato il motivo con cui parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92 secondo il quale, nel caso in cui uno Stato membro scelga di riassegnare a fine campagna le quote inutilizzate, la compensazione deve avvenire linearmente tra tutti i produttori che, producendo oltre la propria quota, hanno contribuito al superamento dei quantitativi nazionali, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore.
Invece, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43\1999, convertito dalla L. n. 118/99, e poi esteso al periodo 2000\2001 dal D.L. n. 8\2000 “La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 19981999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;
e-bis) in favore di tutti gli altri produttori”.
In questo modo la ripartizione è stata attuata favorendo in via prioritaria alcune categorie di produttori a scapito di altri.
Tuttavia, secondo la normativa comunitaria applicabile ratione temporis, gli Stati membri, nella quantificazione del prelievo supplementare, avevano la facoltà di optare se detto prelievo veniva ripartito proporzionalmente tra tutti i produttori (art. 2, n. 1, comma 2, Reg. (CEE) n. 3950/92), ovvero potevano prevedere che l’eventuale restituzione del prelievo in eccesso venisse effettuata sulla base di uno o più criteri oggettivi, elencati in ordine di priorità e per la campagna 2000/2001 (in conformità a quanto stabilito all’art. 2, n. 4, Reg. (CEE) n. 3950/92).
La normativa nazionale, quindi, risultava in contrasto con quella comunitaria nella parte in cui consentiva che tale riassegnazione avvenisse per “categorie prioritarie” e, quindi, non proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore, come disposto dall’art. 2, n. 1, comma 2, del Reg. (CEE) n. 3950/92.
Pertanto, la normativa interna in questione è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 27 giugno 2019 della Sezione VII (causa C-348/18), per cui: “ … risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore ”. (…) L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Così, dato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Tale interpretazione è confermata dal contesto nel quale si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92. Infatti, la possibilità di procedere, nel quadro dell’applicazione di tale disposizione, alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo altri criteri non può essere desunta dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento summenzionato.”
Ne deriva l’accoglimento delle censure svolte sul punto da parte ricorrente, quant’altro assorbito.
7. – Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione, risolta a seguito di rinvio pregiudiziale e art. 267 TFUE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL IN, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL IN |
IL SEGRETARIO