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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CARMELA Parte_1
CASANOVA, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STELLA VIGLIOTTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 3.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 10.500,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...] nei confronti di a titolo di canoni di locazione Controparte_1 Parte_1 rimasti insoluti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1724/2023 del 22.12.2023), debitrice ingiunta, ha promosso Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di aver già corrisposti i canoni di locazione di settembre, ottobre e novembre 2020; 2) la non imputabilità a sé del mancato pagamento dei canoni da marzo ad aprile 2020 e da gennaio ad aprile 2021,
pagina 1 di 6 in ragione delle misure restrittive successive alla emergenza epidemiologica Covid-
19. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Disposto il mutamento di rito da semplificato in locativo e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord. 27.5.2024), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Va poi rammentato che dal contratto di locazione sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: in particolare, il locatore deve consegnare il bene locato e consentirne il godimento al conduttore;
quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione pattuito, al quale non può sottrarsi finché gode del bene.
Applicando le suddette coordinate di giudizio al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del titolo, producendo il contratto di locazione a uso commerciale stipulato tra le parti in data 30.11.2019, regolarmente registrato, avente a oggetto l'immobile sito a Cerignola alla via M. SS. Ausiliatrice, della durata di sei anni, con cui è stato pattuito il canone mensile di € 1.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Va infatti anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, di pagamento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2020. pagina 2 di 6 In proposito, deve osservarsi che, sebbene nel ricorso monitorio la creditrice abbia genericamente indicato l'esistenza di una morosità “da marzo a dicembre 2020”, la pretesa creditoria, a ben vedere, esula dalla richiesta di pagamento dei su indicati tre canoni, posto che nella fattura prodotta e azionata in via monitoria dall'odierna opposta (cfr. doc. 10 fasc. opposta), con riferimento all'annualità 2020, sono annotati esclusivamente i canoni di marzo, aprile, maggio, giugno e dicembre.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'eccepito pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, atteso che, anche in relazione a detti canoni, l'odierna opposta non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento. Ed infatti, dalla lettura della fattura azionata in via monitoria, espressamente richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo e posta a fondamento del credito azionato, si ricava che la domanda di pagamento riguarda esclusivamente i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio, giugno e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e ottobre 2021, oltre IVA. Ne discende che, non avendo l'opponente dimostrato di aver corrisposto i suddetti canoni, l'eccezione di pagamento è infondata e deve essere rigettata. Va poi osservato, per mera completezza, che nel giudizio di sfratto per morosità, precedentemente azionato dall'odierna opposta, quest'ultima aveva indicato, quali canoni insoluti, quelli relativi a mensilità solo in parte coincidenti con quelli richiesti nel decreto ingiuntivo (donde il diverso ammontare della morosità maturato alla data dell'atto di citazione) e che, in ogni caso, in detto giudizio non era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo. È noto che se il locatore nell'atto di intimazione non ha chiesto anche l'ingiunzione di pagamento, resta impregiudicata la questione relativa ai canoni (art. 669 c.p.c.) e il locatore ben può intraprendere un separato e autonomo giudizio per ottenere la condanna del conduttore al versamento dei soli canoni insoluti.
Inoltre, contrariamente all'assunto della opponente, in detto giudizio lo sfratto non è stato convalidato in ragione del rilascio dell'immobile, da parte della conduttrice, avvenuto medio tempore (cfr. ordinanza del 10.5.2022, in atti). Non è poi condivisibile la tesi, sostenuta dall'opponente, secondo cui il mancato pagamento delle mensilità di marzo – maggio 2020 e di gennaio – aprile 2021 troverebbe giustificazione nelle difficoltà economiche della conduttrice legate alle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale anti-Covid, non concretizzando esse un'oggettiva impossibilità della prestazione.
In considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91
D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia, non risulta applicabile al caso in esame, posto che non potrebbe ritenersi giustificata l'assoluta mancanza di pagamenti per un così protratto lasso di tempo, anche in considerazione del fatto che le restrizioni di cui al lockdown sono cessate (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021; 17/3/2021).
Il citato articolo, in ogni caso, non consente la totale e definitiva sospensione dei pagamenti del canone anche al termine del lockdown ed in epoca successiva alla ripresa della vita quotidiana e delle attività commerciali. L'art. 3, comma 6 bis, D.L. pagina 3 di 6 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevedendo che il Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti-Covid 19, non avendo disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni, consente unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive. Il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. (espressamente richiamato dall'art. 91 D.L. n. 18/2020), secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, potrebbe condurre all'esonero da responsabilità del conduttore per inadempimento: l'obbligazione principale del conduttore (pagamento del canone), però, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non è mai impossibile (cfr. Trib. Roma, 13/11/2020).
In proposito, va evidenziato che “l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro” (cfr. Cass. n. 2555/1968). In definitiva, l'art. 91, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, nel prevedere una
“esclusione della responsabilità del debitore” incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato per slegarsi dalla responsabilità non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti- contagio, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia.
Ebbene, nel caso che si tratta, non è stato allegato né provato il rapporto eziologico tra le restrizioni adottate a livello governativo con la tipologia di attività svolta nell'immobile e, quindi, in che misura le restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo al lockdown totale (cfr. Trib. Roma, 19/7/2021).
Va detto, poi, che la causa del contratto di locazione, anche per le locazioni commerciali, non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi. Infatti, nella disciplina della locazione non è riprodotta una disposizione analoga a quella pagina 4 di 6 prevista dall'art. 1623 c.c. in tema di affitto di azienda in base alla quale e solo con riferimento alla concessione di godimento di una cosa produttiva, ove in conseguenza di disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulti notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Pertanto, non può mai dirsi che la garanzia del locatore si estenda alla produttività del bene concesso in godimento (cfr. Trib. Roma, 25/2/2021; Trib. Roma,
10/3/2021).
Ancora, per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., e il dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione, essi non consentono di ravvisare un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, e un potere del Giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Pur riconoscendo, infatti, che l'art.1374 c.c. consenta di ritenere i principi di buona fede e correttezza fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne va circoscritta la portata alle clausole contrattuali ambigue (cfr. Cass. n. 6747/2014;
8577/2002), ai testi contrattuali lacunosi (cfr. Cass. n. 1884/1983) ovvero ai casi non previsti dalle parti al momento della stipula del contratto, da regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la loro volontà qualora si fossero prospettate la situazione venutasi a creare (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021; Trib. Roma, 29/4/2021; Trib. Roma,
22/3/2021).
In sostanza, la rinegoziazione compete solo alla volontà delle parti: si deve, in conclusione, escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, deve rilevarsi che le difese di parte opponente, sia pure infondate, non travalicano i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità (cfr. Cass. n. 24645/2007).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 1724/2023 del 22.12.2023; b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.2.2025
Il Giudice Antonella Cea
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CARMELA Parte_1
CASANOVA, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STELLA VIGLIOTTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 3.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 10.500,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...] nei confronti di a titolo di canoni di locazione Controparte_1 Parte_1 rimasti insoluti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1724/2023 del 22.12.2023), debitrice ingiunta, ha promosso Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di aver già corrisposti i canoni di locazione di settembre, ottobre e novembre 2020; 2) la non imputabilità a sé del mancato pagamento dei canoni da marzo ad aprile 2020 e da gennaio ad aprile 2021,
pagina 1 di 6 in ragione delle misure restrittive successive alla emergenza epidemiologica Covid-
19. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Disposto il mutamento di rito da semplificato in locativo e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord. 27.5.2024), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Va poi rammentato che dal contratto di locazione sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: in particolare, il locatore deve consegnare il bene locato e consentirne il godimento al conduttore;
quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione pattuito, al quale non può sottrarsi finché gode del bene.
Applicando le suddette coordinate di giudizio al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del titolo, producendo il contratto di locazione a uso commerciale stipulato tra le parti in data 30.11.2019, regolarmente registrato, avente a oggetto l'immobile sito a Cerignola alla via M. SS. Ausiliatrice, della durata di sei anni, con cui è stato pattuito il canone mensile di € 1.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto. Va infatti anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, di pagamento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2020. pagina 2 di 6 In proposito, deve osservarsi che, sebbene nel ricorso monitorio la creditrice abbia genericamente indicato l'esistenza di una morosità “da marzo a dicembre 2020”, la pretesa creditoria, a ben vedere, esula dalla richiesta di pagamento dei su indicati tre canoni, posto che nella fattura prodotta e azionata in via monitoria dall'odierna opposta (cfr. doc. 10 fasc. opposta), con riferimento all'annualità 2020, sono annotati esclusivamente i canoni di marzo, aprile, maggio, giugno e dicembre.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'eccepito pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, atteso che, anche in relazione a detti canoni, l'odierna opposta non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento. Ed infatti, dalla lettura della fattura azionata in via monitoria, espressamente richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo e posta a fondamento del credito azionato, si ricava che la domanda di pagamento riguarda esclusivamente i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio, giugno e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e ottobre 2021, oltre IVA. Ne discende che, non avendo l'opponente dimostrato di aver corrisposto i suddetti canoni, l'eccezione di pagamento è infondata e deve essere rigettata. Va poi osservato, per mera completezza, che nel giudizio di sfratto per morosità, precedentemente azionato dall'odierna opposta, quest'ultima aveva indicato, quali canoni insoluti, quelli relativi a mensilità solo in parte coincidenti con quelli richiesti nel decreto ingiuntivo (donde il diverso ammontare della morosità maturato alla data dell'atto di citazione) e che, in ogni caso, in detto giudizio non era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo. È noto che se il locatore nell'atto di intimazione non ha chiesto anche l'ingiunzione di pagamento, resta impregiudicata la questione relativa ai canoni (art. 669 c.p.c.) e il locatore ben può intraprendere un separato e autonomo giudizio per ottenere la condanna del conduttore al versamento dei soli canoni insoluti.
Inoltre, contrariamente all'assunto della opponente, in detto giudizio lo sfratto non è stato convalidato in ragione del rilascio dell'immobile, da parte della conduttrice, avvenuto medio tempore (cfr. ordinanza del 10.5.2022, in atti). Non è poi condivisibile la tesi, sostenuta dall'opponente, secondo cui il mancato pagamento delle mensilità di marzo – maggio 2020 e di gennaio – aprile 2021 troverebbe giustificazione nelle difficoltà economiche della conduttrice legate alle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale anti-Covid, non concretizzando esse un'oggettiva impossibilità della prestazione.
In considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91
D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia, non risulta applicabile al caso in esame, posto che non potrebbe ritenersi giustificata l'assoluta mancanza di pagamenti per un così protratto lasso di tempo, anche in considerazione del fatto che le restrizioni di cui al lockdown sono cessate (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021; 17/3/2021).
Il citato articolo, in ogni caso, non consente la totale e definitiva sospensione dei pagamenti del canone anche al termine del lockdown ed in epoca successiva alla ripresa della vita quotidiana e delle attività commerciali. L'art. 3, comma 6 bis, D.L. pagina 3 di 6 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevedendo che il Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti-Covid 19, non avendo disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni, consente unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive. Il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. (espressamente richiamato dall'art. 91 D.L. n. 18/2020), secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, potrebbe condurre all'esonero da responsabilità del conduttore per inadempimento: l'obbligazione principale del conduttore (pagamento del canone), però, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non è mai impossibile (cfr. Trib. Roma, 13/11/2020).
In proposito, va evidenziato che “l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro” (cfr. Cass. n. 2555/1968). In definitiva, l'art. 91, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, nel prevedere una
“esclusione della responsabilità del debitore” incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato per slegarsi dalla responsabilità non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti- contagio, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia.
Ebbene, nel caso che si tratta, non è stato allegato né provato il rapporto eziologico tra le restrizioni adottate a livello governativo con la tipologia di attività svolta nell'immobile e, quindi, in che misura le restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo al lockdown totale (cfr. Trib. Roma, 19/7/2021).
Va detto, poi, che la causa del contratto di locazione, anche per le locazioni commerciali, non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi. Infatti, nella disciplina della locazione non è riprodotta una disposizione analoga a quella pagina 4 di 6 prevista dall'art. 1623 c.c. in tema di affitto di azienda in base alla quale e solo con riferimento alla concessione di godimento di una cosa produttiva, ove in conseguenza di disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulti notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Pertanto, non può mai dirsi che la garanzia del locatore si estenda alla produttività del bene concesso in godimento (cfr. Trib. Roma, 25/2/2021; Trib. Roma,
10/3/2021).
Ancora, per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., e il dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione, essi non consentono di ravvisare un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, e un potere del Giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Pur riconoscendo, infatti, che l'art.1374 c.c. consenta di ritenere i principi di buona fede e correttezza fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne va circoscritta la portata alle clausole contrattuali ambigue (cfr. Cass. n. 6747/2014;
8577/2002), ai testi contrattuali lacunosi (cfr. Cass. n. 1884/1983) ovvero ai casi non previsti dalle parti al momento della stipula del contratto, da regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la loro volontà qualora si fossero prospettate la situazione venutasi a creare (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021; Trib. Roma, 29/4/2021; Trib. Roma,
22/3/2021).
In sostanza, la rinegoziazione compete solo alla volontà delle parti: si deve, in conclusione, escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione (cfr. Trib. Roma, 19/2/2021). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, deve rilevarsi che le difese di parte opponente, sia pure infondate, non travalicano i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità (cfr. Cass. n. 24645/2007).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 1724/2023 del 22.12.2023; b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.2.2025
Il Giudice Antonella Cea
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