Decreto presidenziale 13 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Sentenza 9 giugno 2022
Decreto collegiale 11 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 24/02/2022, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 01665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, proposto da
NC ZO, MA EM UN, AN SI, NI D'ST, IZ D'PA, MA GR AT, RA DO, VA ZO, VA AO, OS LI, RO US, NI GN, OV NO, DI ED, TI TO, RI CC, EL RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
nei confronti
OV RR, MI IL IG, NI AN, VA De RU, MA TA TE, MA UC LL, TI UL, IU LA, CA OS RT, OV EN AR, OV CC, CO IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C. A. Mannarino, 11/A;
per l'annullamento
e per la conseguente correzione dei risultati dello scrutinio delle elezioni amministrative del Comune di Carmiano del 7 novembre 2021 le cui operazioni si sono concluse in data 8 novembre 2021 con la proclamazione degli eletti e, segnatamente:
- per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti/Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Carmiano (LE) dell'8 novembre 2021, con cui sono stati proclamati eletti il Sig. OV RR alla carica di Sindaco del Comune di Carmiano ed alla carica di Consigliere comunale n. 11 candidati della Lista n. 2 “La matita partecipiamo”;
- per l'annullamento, nei limiti dell'interesse, dei verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione come specificati in narrativa, nonché delle operazioni medesime;
- per l'annullamento, nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
nonché per il conseguente rinnovo delle operazioni elettorali e per l’accertamento
- del diritto del ricorrente NC ZO, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di Carmiano e per l'accertamento altresì del diritto degli altri ricorrenti ad essere proclamati eletti Consiglieri del Comune di Carmiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carmiano e di OV RR e di MI IL IG e di NI AN e di VA De RU e di MA TA TE e di MA UC LL e di TI UL e di IU LA e di CA OS RT e di OV EN AR e di OV CC e di CO IA;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1. Premesso che:
- nel Comune di Carmiano hanno partecipato alla competizione elettorale amministrativa finalizzata all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in data 7 novembre 2021 due liste: la lista n. 1, denominata “ Ritorniamo insieme - NC ZO Sindaco ”, con candidato alla carica di Sindaco il Sig. NC ZO; la lista n. 2, denominata “ La matita partecipiamo ”, con candidato alla carica di Sindaco il Sig. OV RR;
- a conclusione delle operazioni elettorali, in data 8.11.2021, sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco il Sig. OV RR ed alla carica di Consigliere comunale n. 11 candidati della lista n. 2 al medesimo collegata, che ha riportato complessivi 3426 voti validi; sono stati, altresì, proclamati eletti alla carica di consigliere comunale n. 5 candidati della lista n. 1, ivi compreso il relativo candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto, con complessivi 3348 voti validi;
- gli odierni ricorrenti, tutti candidati alla carica di Consigliere comunale nella Lista n. 1 collegata al candidato Sindaco ZO, oltre allo stesso candidato Sindaco, hanno agito dinanzi a questo TAR avverso le operazioni elettorali e le relative risultanze, assumendo che “si sono verificate molteplici irregolarità, talune delle quali immediatamente desumibili dalla disamina dei Verbali delle operazioni medesime, altre emergenti alla luce di quanto dichiarato dai rappresentati di lista della Lista n. 1 presenti durante le operazioni di scrutinio”;
- in particolare, rispetto alle diverse sezioni e in rapporto ai vizi dedotti con riguardo ai verbali relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale di ciascuna sezione, i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
I) – dalla disamina dei verbali delle operazioni elettorali sarebbero “riscontrabili irregolarità sostanziali, afferenti la verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate”, dal momento che: “nella Sezione n. 1 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate ed il numero dei votanti e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate, delle schede scrutinate e di quelle autenticate ma non utilizzate: in particolare, sotto il primo profilo, esaminando il § 17. del Verbale di Sezione ci si avvede che, in sede di accertamento del numero dei votanti della Sezione medesima, sono state effettuate delle correzioni tali per cui il numero; totale degli elettori, lungi dall’essere quello riportato in calce allo schema a pag. 25, è invece pari a n. 696 (dato dalla sommatoria di 694 elettori - che è il dato da prendere in considerazione, in quanto evidentemente apposto in seguito alla correzione/cancellazione effettuata - con l’aggiunta dei due elettori ammessi al voto domiciliare), dato ictu oculi difforme rispetto al numero delle schede scrutinate, pari invece a 701 (§ 29). Parallelamente, non sussiste corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (1054), quello delle schede scrutinate (701) e di quelle autenticate ma non utilizzate (355); - parimenti nella Sezione n. 2 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate (568) ed il numero dei votanti (569) e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate (867), delle schede scrutinate (568) e di quelle autenticate ma non utilizzate (298); - ancora, nella Sezione n. 7 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede autenticate (1060) ed il numero degli elettori (1061) e, per altro verso, tra il numero degli elettori (1061), delle schede scrutinate (747) e di quelle autenticate ma non utilizzate (313)”;
II) i rappresentanti di lista hanno dichiarato che “in tutte le Sezioni elettorali un elevatissimo numero di elettori sia andato a votare senza esibire il documento di riconoscimento e/o la tessera elettorale”, laddove “in mancanza dell’esibizione del documento di riconoscimento è consentita l’identificazione personale dell’elettore ad opera dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, rilasciando, di tale evenienza, apposita attestazione nella lista dei votanti effettivi”, di cui i ricorrenti non sono in possesso, ciò che non consente loro di “verificare l’eventuale regolarità nelle operazioni di identificazione dei votanti effettivi”;
III. 1) “in molteplici occasioni è accaduto che, contrariamente alle suesposte disposizioni, le schede elettorali, lungi dall’essere aperte e scrutinate una per volta, siano state disposte alla rinfusa sul tavolo del seggio ed aperte simultaneamente, in totale violazione rispetto agli obblighi normativamente sanciti”;
III.2) “è accaduto che i rappresentanti della lista n. 1 - per come dai medesimi dichiarato - non abbiano sempre potuto assistere fattivamente alle operazioni di scrutinio in quanto tenuti a distanza oltremodo eccessiva rispetto al tavolo del seggio”, ciò che ha impedito ai suddetti rappresentanti di “verificare, tra l’altro, l’abnorme numero di schede dichiarate nulle (pari a 207), con conseguente irregolarità, anche sotto questo ulteriore profilo, delle operazioni di spoglio e di scrutinio”;
2. Rilevato che non si rinvengono in atti le dichiarazioni dei rappresentanti di lista cui i ricorrenti fanno riferimento con i motivi sub nn. II e III.2);
3. Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento istruttorio con specifico riferimento alle censure articolate con il primo di ricorso e, in specie, demandare al Prefetto di Lecce - con facoltà di delega - il compimento di una verificazione - alle cui operazioni potranno assistere le parti e/o i rispettivi difensori, con un preavviso di almeno 5 giorni liberi - avente a oggetto le operazioni elettorali relative alle predette sezioni nn. 1, 2, e 7 del Comune di Carmiano come compendiate nei relativi verbali e la verifica della intrinseca coerenza (e conseguente congruenza aritmetica) delle relative risultanze;
4. Ritenuto altresì:
- che detta verificazione dovrà essere incentrata, esclusivamente, sui profili di - eventuale - illegittimità delle operazioni elettorali per come dedotti con il primo motivo di ricorso;
- che il verificatore dovrà quindi predisporre, rispetto alle attività svolte e alle loro risultanze, una relazione di chiarimenti;
- di fissare, per lo svolgimento dell’attività in parola, il termine di 40 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza e di rinviare la causa all’udienza pubblica del 20.04.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia la causa all’udienza pubblica del 20.04.2022.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - anche al Prefetto di Lecce .
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO