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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. GERMANO' ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
STAIANO RITA ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio in Davoli (CZ) con il 10/10/2015, riferiva che tra le Controparte_1
parti era intervenuta separazione in forza di accordo ex art. 6 c. 2 prima parte del DL n. 132/2014 convertito con L. n. 162/2014 regolarmente autenticato e ratificato, sottoscritto in data 10/05/2022.
La stessa chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, formulando le seguenti conclusioni:
1 “a) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
[...]
ed il Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_2 Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Davoli alla Via Alessandro Voci nr. 22 alla Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) disporre che il Sig. tenga con sé i figli minori dalle ore 16 alle ore 18 il martedì, il CP_1
giovedì ed il venerdì accompagnandoli poi presso l'abitazione della nonna materna ove rimarranno fino al rientro della madre dal lavoro o, in caso di assenza della nonna, presso l'abitazione materna ove verranno affidati alla babysitter, fermo restando il diritto del Sig. di tenere con sé i CP_1
minori secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì alle 16 alla domenica alle 20 salvo diverso accorso tra i coniugi;
disporre che d'estate il Sig. potrà tenere con sé previo accordo CP_1
preventivo con la madre i minori per 15 gg consecutivi dal 16 al 30 agosto o, in caso di impossibilità, dal 1° al 15 settembre con conseguente pernottamento presso l'abitazione paterna mentre ad anni alterni i bambini trascorreranno Natale con uno dei genitori e Capodanno con l'altro e lo stesso varrà per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
e) disporre che il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
per i figli la somma mensile di € 800,00 (400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il
50% delle spese straordinarie già richiamate nell'accordo di separazione oltre quelle relative al costo della babysitter e dell'affitto dell'ombrellone nei mesi estivi mentre continuerà ed essere a carico del Sig. la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.” Controparte_1
Si costituiva con comparsa del 10 ottobre 2024 , il quale, seppur non opponendosi Controparte_1
alla domandata cessazione degli effetti civili, contestava quanto ex adverso richiesto e formulava le seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1
annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
c) Stabilire che il Sig. veda e tenga con sé e il martedì, il giovedì e il CP_1 Per_1 Per_2
venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, salvo diverso accordo tra le parti;
d) Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in separazione ad euro 400,00, per le motivazioni suesposte, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2 e) Rigettare la richiesta di parte avversa di confermare a carico del sig. anche i costi della CP_1 babysitter e dell'ombrellone.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 cpc, ascoltate le parti, il Giudice formulava proposta transattiva che i coniugi accettavano e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di separazione ed essendo perdurata fino alla proposizione del ricorso e che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
• I minori sono affidati ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, che ad essa viene assegnata,
• A settimane alterne, il preleverà i bambini da scuola alle 16:00 e li riaccompagnerà dalla CP_1
madre alle 20:00 nei giorni lunedì, martedì e giovedì, nella settimana in cui non ci sarà il pernotto,
• nella settimana in cui ci sarà il pernotto, il preleverà i bambini da scuola alle 16:00 di CP_1
martedì e giovedì e li riaccompagnerà alle 20:00 presso la casa materna. Nel fine settimana li preleverà dalle 20:00 del venerdì e li riaccompagnerà a casa dalla mamma alle ore 20:00 della domenica.
• i bambini trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 1° gennaio nonché la giornata del 6 gennaio;
i bambini trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, il giorno dell'Immacolata con uno dei genitori ad anni alterni,
• i bambini trascorreranno col papà il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre,
• i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con la mamma, il giorno successivo col papà,
• Nel periodo estivo il calendario resterà invariato per esigenze lavorative dei genitori mentre ad ottobre i bambini trascorreranno 15 giorni consecutivi con la mamma, e trascorreranno invece a novembre 15 giorni consecutivi con il papà,
3 • Ciascun genitore, nel periodo in cui i bambini sono presso di se, qualora avessero necessità di incaricare la baby-sitter per la cura dei minori, provvederanno in autonomia a corrispondere il relativo corrispettivo;
• Il verserà mensilmente a titolo di assegno di mantenimento per i minori € 500,00 alla CP_1
entro il 10 di ogni mese;
Parte_1
• Le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%, purché preventivamente concordate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura divenuta congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Davoli
(CZ) il 10/10/2015 (atto n. 11,parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio l'8/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. GERMANO' ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
STAIANO RITA ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio in Davoli (CZ) con il 10/10/2015, riferiva che tra le Controparte_1
parti era intervenuta separazione in forza di accordo ex art. 6 c. 2 prima parte del DL n. 132/2014 convertito con L. n. 162/2014 regolarmente autenticato e ratificato, sottoscritto in data 10/05/2022.
La stessa chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, formulando le seguenti conclusioni:
1 “a) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
[...]
ed il Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_2 Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Davoli alla Via Alessandro Voci nr. 22 alla Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) disporre che il Sig. tenga con sé i figli minori dalle ore 16 alle ore 18 il martedì, il CP_1
giovedì ed il venerdì accompagnandoli poi presso l'abitazione della nonna materna ove rimarranno fino al rientro della madre dal lavoro o, in caso di assenza della nonna, presso l'abitazione materna ove verranno affidati alla babysitter, fermo restando il diritto del Sig. di tenere con sé i CP_1
minori secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì alle 16 alla domenica alle 20 salvo diverso accorso tra i coniugi;
disporre che d'estate il Sig. potrà tenere con sé previo accordo CP_1
preventivo con la madre i minori per 15 gg consecutivi dal 16 al 30 agosto o, in caso di impossibilità, dal 1° al 15 settembre con conseguente pernottamento presso l'abitazione paterna mentre ad anni alterni i bambini trascorreranno Natale con uno dei genitori e Capodanno con l'altro e lo stesso varrà per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
e) disporre che il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
per i figli la somma mensile di € 800,00 (400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il
50% delle spese straordinarie già richiamate nell'accordo di separazione oltre quelle relative al costo della babysitter e dell'affitto dell'ombrellone nei mesi estivi mentre continuerà ed essere a carico del Sig. la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.” Controparte_1
Si costituiva con comparsa del 10 ottobre 2024 , il quale, seppur non opponendosi Controparte_1
alla domandata cessazione degli effetti civili, contestava quanto ex adverso richiesto e formulava le seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1
annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
c) Stabilire che il Sig. veda e tenga con sé e il martedì, il giovedì e il CP_1 Per_1 Per_2
venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, salvo diverso accordo tra le parti;
d) Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in separazione ad euro 400,00, per le motivazioni suesposte, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2 e) Rigettare la richiesta di parte avversa di confermare a carico del sig. anche i costi della CP_1 babysitter e dell'ombrellone.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 cpc, ascoltate le parti, il Giudice formulava proposta transattiva che i coniugi accettavano e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di separazione ed essendo perdurata fino alla proposizione del ricorso e che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
• I minori sono affidati ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, che ad essa viene assegnata,
• A settimane alterne, il preleverà i bambini da scuola alle 16:00 e li riaccompagnerà dalla CP_1
madre alle 20:00 nei giorni lunedì, martedì e giovedì, nella settimana in cui non ci sarà il pernotto,
• nella settimana in cui ci sarà il pernotto, il preleverà i bambini da scuola alle 16:00 di CP_1
martedì e giovedì e li riaccompagnerà alle 20:00 presso la casa materna. Nel fine settimana li preleverà dalle 20:00 del venerdì e li riaccompagnerà a casa dalla mamma alle ore 20:00 della domenica.
• i bambini trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 1° gennaio nonché la giornata del 6 gennaio;
i bambini trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, il giorno dell'Immacolata con uno dei genitori ad anni alterni,
• i bambini trascorreranno col papà il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre,
• i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con la mamma, il giorno successivo col papà,
• Nel periodo estivo il calendario resterà invariato per esigenze lavorative dei genitori mentre ad ottobre i bambini trascorreranno 15 giorni consecutivi con la mamma, e trascorreranno invece a novembre 15 giorni consecutivi con il papà,
3 • Ciascun genitore, nel periodo in cui i bambini sono presso di se, qualora avessero necessità di incaricare la baby-sitter per la cura dei minori, provvederanno in autonomia a corrispondere il relativo corrispettivo;
• Il verserà mensilmente a titolo di assegno di mantenimento per i minori € 500,00 alla CP_1
entro il 10 di ogni mese;
Parte_1
• Le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%, purché preventivamente concordate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura divenuta congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Davoli
(CZ) il 10/10/2015 (atto n. 11,parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio l'8/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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