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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1075/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. CI CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1075/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN BI
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Borgi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito il Tribunale di Prato per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) I signori e continueranno a vivere separati portandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto. 2) La ex abitazione coniugale di Prato, Via Sornianese 18, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà definitivamente mantenuta ad abitazione di quest'ultimo, CP_1 che continuerà ad abitarvi. La signora ritirerà dalla ex abitazione coniugale i Parte_1 beni mobili già individuati e concordati fra le parti nel più breve tempo possibile. 3) La FI minore rimarrà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale, ma avrà la residenza e vivrà stabilmente ed in maniera prevalente con la madre in Prato, Via delle Rose 27. Anche il figlio , maggiorenne ma studente ed economicamente non autosufficiente, Per_2 continuerà a vivere stabilmente con la madre e la sorella. 4) La FI minore starà Per_1 con il padre a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola o prima dell'ora di cena (a seconda degli impegni della ragazza) del venerdì fino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal babbo stesso. Durante la settimana, il sig. terrà con sé CP_1 la FI tutti i mercoledì e due martedì al mese dall'uscita della scuola o prima Per_1 dell'ora di cena (a seconda degli impegni della ragazza), fino alla mattina seguente, riaccompagnandola a scuola. Per le festività Natalizie e Pasquali alternerà la sua Per_1 permanenza con il padre e con la madre almeno tre giorni a Natale e tre giorni fine/inizio anno ad anni alterni, l'Epifania e la Pasqua saranno sempre alternate salvo diverso accordo tra i genitori, anche per lasciare spazio ad eventuali viaggi. Durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno due settimane, consecutive o meno, con la madre e due settimane, consecutive o meno, con il padre, avendo cura i genitori di comunicarsi il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui non trascorra Per_1 due settimane di vacanza con il padre, entrambi i genitori si impegneranno affinché la ragazza possa beneficiare di questi giorni insieme al padre in altri periodi dell'anno in corso. Il Sig. si impegna, quando ha con sè la FI , a trascorrere CP_1 Per_1 parte del tempo con lei - ed eventualmente con il fratello in maniera esclusiva. 5) Per_2
Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la CP_1 Per_2 Per_1 somma mensile di €. 750,00.= (€ 375,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese pagina 2 di 5 a partire dal corrente mese di luglio, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT così come previsto dalla legge. Inoltre faranno carico al sig. il 50% delle CP_1 spese straordinarie e più precisamente: 1) spese mediche non sostenute dal in CP_2 particolare odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche o per protesi, psicoterapiche;
2) spese scolastiche, consistenti in rette e tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo di inizio anno, scuolabus, gite scolastiche, nonchè viaggi di studio e d'istruzione e ripetizioni;
3) spese per l'iscrizione e lafrequenza ad attività, artistiche, ricreative e di svago, nonché per il conseguente abbigliamento e le eventuali relative attrezzature. Le spese straordinarie relative a viaggi di studio e d'istruzione ed alle ripetizioni, nonché quelle relative al punto
3), e tutte quelle di importo superiore ad € 100,00 andranno, previamente determinate congiuntamente dai genitori, nonché documentate all'altro, precisando che – se non espresso il dissenso motivato nel termine di 15 gg dalla richiesta di effettuazione della spesa al genitore proponente – si ritiene intervenuto silenzio-assenso alla spesa, da saldare all'anticipante entro il mese successivo alla spesa effettuata. Per quanto non previsto, si richiama, in punto di spese straordinarie il Protocollo vigente presso il Tribunale di Prato.
6) I genitori percepiscono fin dalla mensilità di giugno 2025 e percepiranno per la quota del 50% ciascuno l'Assegno Unico in essere per i figli ed, a tal proposito, il sig. CP_1 dovrà collaborare all'espletamento delle pratiche necessarie, affinchè la metà dello stesso venga versata alla signora direttamente dall'INPS. 7) I signori e Parte_1 Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente ad ogni forma di reciproco mantenimento. 8) Le parti danno atto che tutti i reciproci rapporti economici pregressi saranno definitivamente ed integralmente regolati con il pagamento da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1 della somma di €.3.550,00.= (tremilacinquecentocinquanta/00.=). Il pagamento Parte_1 della predetta somma avverrà in due rate di pari importo delle quali, la prima, sarà versata entro e non oltre il 31 luglio 2025 e la seconda, entro e non oltre tre giorni dalla data di udienza presidenziale di comparizione delle parti, anche se cartolare. Con
l'integrale pagamento della suddetta somma, tutti i pregressi rapporti economici fra le parti saranno integralmente definiti e nulla le stesse potranno ulteriormente pretendere ad alcun titolo o ragione. Ciò fatta eccezione per il conteggio fra le parti delle spese straordinarie anticipate da entrambi i coniugi disgiuntamente. 9) Le parti si prestano pagina 3 di 5 reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 10) Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.07.2004, in Compiano (Parma), secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti del 29.10.2021 numero cron. 7778/2021senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FI minore nata il in data 25.01.2010, al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della FI a conservare un rapporto pagina 4 di 5 continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Nulla deve essere disposto in ordine alla responsabilità genitoriale sul figlio , Per_2 avendo ormai quest'ultimo raggiunto la maggiore età, pur non essendo ancora economicamente autosufficiente.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1
n data 25.07.2004, in Compiano (Parma), trascritto nel registro CP_1
Stato Civile di Compiano (Parma) al n. 7 parte II Serie A anno 2004 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
3) prende atto delle condizioni di cui ai punti: 7, 9 e 10
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente est.
CI CH
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. CI CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1075/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN BI
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Borgi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito il Tribunale di Prato per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) I signori e continueranno a vivere separati portandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto. 2) La ex abitazione coniugale di Prato, Via Sornianese 18, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà definitivamente mantenuta ad abitazione di quest'ultimo, CP_1 che continuerà ad abitarvi. La signora ritirerà dalla ex abitazione coniugale i Parte_1 beni mobili già individuati e concordati fra le parti nel più breve tempo possibile. 3) La FI minore rimarrà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale, ma avrà la residenza e vivrà stabilmente ed in maniera prevalente con la madre in Prato, Via delle Rose 27. Anche il figlio , maggiorenne ma studente ed economicamente non autosufficiente, Per_2 continuerà a vivere stabilmente con la madre e la sorella. 4) La FI minore starà Per_1 con il padre a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola o prima dell'ora di cena (a seconda degli impegni della ragazza) del venerdì fino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal babbo stesso. Durante la settimana, il sig. terrà con sé CP_1 la FI tutti i mercoledì e due martedì al mese dall'uscita della scuola o prima Per_1 dell'ora di cena (a seconda degli impegni della ragazza), fino alla mattina seguente, riaccompagnandola a scuola. Per le festività Natalizie e Pasquali alternerà la sua Per_1 permanenza con il padre e con la madre almeno tre giorni a Natale e tre giorni fine/inizio anno ad anni alterni, l'Epifania e la Pasqua saranno sempre alternate salvo diverso accordo tra i genitori, anche per lasciare spazio ad eventuali viaggi. Durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno due settimane, consecutive o meno, con la madre e due settimane, consecutive o meno, con il padre, avendo cura i genitori di comunicarsi il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui non trascorra Per_1 due settimane di vacanza con il padre, entrambi i genitori si impegneranno affinché la ragazza possa beneficiare di questi giorni insieme al padre in altri periodi dell'anno in corso. Il Sig. si impegna, quando ha con sè la FI , a trascorrere CP_1 Per_1 parte del tempo con lei - ed eventualmente con il fratello in maniera esclusiva. 5) Per_2
Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la CP_1 Per_2 Per_1 somma mensile di €. 750,00.= (€ 375,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese pagina 2 di 5 a partire dal corrente mese di luglio, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT così come previsto dalla legge. Inoltre faranno carico al sig. il 50% delle CP_1 spese straordinarie e più precisamente: 1) spese mediche non sostenute dal in CP_2 particolare odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche o per protesi, psicoterapiche;
2) spese scolastiche, consistenti in rette e tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo di inizio anno, scuolabus, gite scolastiche, nonchè viaggi di studio e d'istruzione e ripetizioni;
3) spese per l'iscrizione e lafrequenza ad attività, artistiche, ricreative e di svago, nonché per il conseguente abbigliamento e le eventuali relative attrezzature. Le spese straordinarie relative a viaggi di studio e d'istruzione ed alle ripetizioni, nonché quelle relative al punto
3), e tutte quelle di importo superiore ad € 100,00 andranno, previamente determinate congiuntamente dai genitori, nonché documentate all'altro, precisando che – se non espresso il dissenso motivato nel termine di 15 gg dalla richiesta di effettuazione della spesa al genitore proponente – si ritiene intervenuto silenzio-assenso alla spesa, da saldare all'anticipante entro il mese successivo alla spesa effettuata. Per quanto non previsto, si richiama, in punto di spese straordinarie il Protocollo vigente presso il Tribunale di Prato.
6) I genitori percepiscono fin dalla mensilità di giugno 2025 e percepiranno per la quota del 50% ciascuno l'Assegno Unico in essere per i figli ed, a tal proposito, il sig. CP_1 dovrà collaborare all'espletamento delle pratiche necessarie, affinchè la metà dello stesso venga versata alla signora direttamente dall'INPS. 7) I signori e Parte_1 Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente ad ogni forma di reciproco mantenimento. 8) Le parti danno atto che tutti i reciproci rapporti economici pregressi saranno definitivamente ed integralmente regolati con il pagamento da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1 della somma di €.3.550,00.= (tremilacinquecentocinquanta/00.=). Il pagamento Parte_1 della predetta somma avverrà in due rate di pari importo delle quali, la prima, sarà versata entro e non oltre il 31 luglio 2025 e la seconda, entro e non oltre tre giorni dalla data di udienza presidenziale di comparizione delle parti, anche se cartolare. Con
l'integrale pagamento della suddetta somma, tutti i pregressi rapporti economici fra le parti saranno integralmente definiti e nulla le stesse potranno ulteriormente pretendere ad alcun titolo o ragione. Ciò fatta eccezione per il conteggio fra le parti delle spese straordinarie anticipate da entrambi i coniugi disgiuntamente. 9) Le parti si prestano pagina 3 di 5 reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 10) Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.07.2004, in Compiano (Parma), secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti del 29.10.2021 numero cron. 7778/2021senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FI minore nata il in data 25.01.2010, al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della FI a conservare un rapporto pagina 4 di 5 continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Nulla deve essere disposto in ordine alla responsabilità genitoriale sul figlio , Per_2 avendo ormai quest'ultimo raggiunto la maggiore età, pur non essendo ancora economicamente autosufficiente.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1
n data 25.07.2004, in Compiano (Parma), trascritto nel registro CP_1
Stato Civile di Compiano (Parma) al n. 7 parte II Serie A anno 2004 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
3) prende atto delle condizioni di cui ai punti: 7, 9 e 10
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente est.
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