Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2417 R.G.A.C. dell'anno 2018, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Palumbo, presso il cui studio, in Cosenza, via della Repubblica n. 77, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente con domanda riconvenzionale contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Maria Assunta Puterio, presso il cui studio, in Bisignano (CS), via Foresta n. 95, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale c.d. trasversale con la chiamata in causa di a socio unico in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro _2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Valentina Bernardi e Anna Rita De Franco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Cosenza, viale G. Mancini n. 150, giusta procura in atti;
terza chiamata con l'intervento di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti Anna Valentina Bernardi e Anna Rita De Franco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Cosenza, viale G. Mancini n. 150, giusta procura in atti;
terza interveniente avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 522/2018 R.D.I. (n. 1439/2018 R.G.A.C.), emesso il 07.04.2018 – corrispettivo fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico – vizi – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 febbraio 2025 si sono riportate a quella rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “voglia il Tribunale ammettere i mezzi istruttori richiesti, previa revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto;
in subordine voglia nel merito: a) dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge ovvero dichiarare non dovute le somme ai sensi dell'art. 1495 c.c. e seguenti non essendo il materiale fornito dalla e dalla conforme _2 Controparte_1
1
[...] Controparte_1
41.859,87; in via subordinata: qualora il Giudice autorizzi la chiamata in causa del terzo ed emerga la responsabilità del produttore dei pannelli si chiede che quest'ultimo venga _2 condannato in via esclusiva al risarcimento del danno in favore dell'opponente ed al pagamento delle spese legali in favore dell'opponente stessa, nonché dell'opposta; per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito in atti”; per la terza chiamata: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, nel merito: - rigettare tutte le domande azionate dall'attore opponente e rigettare altresì la Parte_1 domanda azionata in via subordinata dalla convenuta opposta per Controparte_1
i motivi esposti in parte narrativa, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto da _2 per i lamentati vizi dell'impianto fotovoltaico de quo e per gli asseriti danni ad essi
[...] conseguenti;
- con vittoria di spese e onorari relativi al presente grado di giudizio”; per la terza interveniente: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, nel merito: - rigettare tutte le domande azionate dall'attore opponente e rigettare altresì la Parte_1 domanda azionata in via subordinata dalla convenuta opposta per Controparte_1
i motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata da _2
dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto da e/o dal suo successore a
[...] _2 titolo particolare per i lamentati vizi dell'impianto fotovoltaico de quo e Controparte_3 per gli asseriti danni ad essi conseguenti;
- con vittoria di spese e onorari relativi al presente grado di giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava Parte_1 il decreto ingiuntivo in oggetto, accordato alla per l'importo di € Controparte_1
41.859,57, oltre accessori e spese, a titolo di residuo corrispettivo insoluto della fornitura e posa in opera di pannelli solari marca deducendo che fin dal principio la produzione di energia _2 non era stata conforme a quanto preventivato nel business plain correlato alla installazione, evenienza riconosciuta, con effetto novativo dell'obbligazione di garanzia ex art. 1492 c.c., sia dalla fornitrice che dalla produttrice in apposito verbale sottoscritto nel 2014, con contestuale impegno alla sostituzione dei pannelli difettosi o danneggiati, che tuttavia non era mai avvenuta;
rappresentava che l'inadempimento aveva provocato un danno da mancato incasso delle tariffe GSE, per € 79.340,00, nonché quello derivante dall'impossibilità di onorare il mutuo erogato per l'installazione, passato in sofferenza, oltre che da mancato guadagno, che stimava in € 25.000,00 complessivi, ritenendo responsabili in solido la fornitrice e la produttrice, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
2 Costituitasi in giudizio all'udienza dell'8 gennaio 2019, la Controparte_1 rappresentava per converso di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, realizzando a regola d'arte l'impianto fotovoltaico, che, dalla sua installazione, avvenuta nel 2012, aveva peraltro pienamente garantito, per i primi due anni, la preventivata produzione di energia;
su richiesta del
, nondimeno, nel 2014 era stato eseguito un sopralluogo sull'impianto, dal quale erano Parte_1 emerse le responsabilità del committente nella manutenzione, senza riconoscimento alcuno di vizi o difetti, ed altresì senza impegno alla loro eliminazione;
produceva documentazione attestante la costante produzione di energia, senza significative differenze neppure per il 2014, rimanendo il business plain rispettato anche in melius;
evidenziava che, ex adverso, il aveva Parte_1 manifestato problemi nel pagamento dell'impianto, riconoscendo nell'accordo sottoscritto l'11.02.2014 di essere debitore della somma residua di € 68.200,11, di cui veniva accordato il pagamento rateale, non onorato, e rinnovato, sempre previo riconoscimento del debito, il 17.06.2016, quindi in epoca successiva ai presunti vizi dell'impianto denunciati con l'opposizione, per € 51.117,87, ancora una volta non rispettato, ed ulteriormente rinnovato il 23.12.2016, senza esito;
evidenziava che, in seguito a compensazione di partite, al 31.12.2016 era stato riconosciuto sussistente il credito di € 47.117,87, ridottosi, in ragione di pagamenti solo parziali, alla somma azionata in monitorio;
eccepiva nondimeno l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei presunti vizi, ed altresì la prescrizione della relativa azione di cui all'art. 1495 c.c., instando per la provvisoria esecuzione del decreto, e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, di cui invocava integrale accoglimento. Alla stessa udienza il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio di lite nei confronti della produttrice dei pannelli solari, richiesta sia dall'opponente, che, _2 dall'opposta, in ragione della spigata domanda (subordinata) c.d. riconvenzionale trasversale. La costituitasi in giudizio, evidenziava di essere stata interpellata, in relazione _2 all'impianto oggetto di causa, solo ed esclusivamente nell'ottobre 2014, il cui giorno 30 eseguito sopralluogo di verifica della funzionalità dell'impianto, per il quale sollecitava, con distinte mail allegate, la pulizia dei pannelli, che non veniva effettuata, così compromettendo la verifica, come da relativo report, in cui, oltre ai problemi determinati dalla sporcizia, attestati altresì quelli da ombreggiamenti ed ostacoli e determinati dall'orientamento dei moduli, oltre che da basso smaltimento del calore per mancanza di ventilazione e conseguente effetto c.d. camino, difetti in evidenza legati ad erronea progettazione e/o esecuzione dell'impianto, e non di produzione dei moduli;
rappresentava, in ogni caso, che, a dispetto di quelle problematiche, la verifica aveva asseverato una produzione di energia assolutamente compatibile con quella stimata, rimanendo quindi pretestuosa la contestazione, comunque generica, di vizi e difetti, del tutto indimostrati, così come il preteso danno di cui richiesto il risarcimento dal;
aderiva all'eccezione di Parte_1 decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione della relativa azione, e concludeva di conseguenza come in epigrafe. Interveniva in giudizio nondimeno la successore a titolo particolare Controparte_3 della aderendo ad ogni eccezione e deduzione di quest'ultima, di cui sposava anche le _2 conclusioni, come ritrascritte in epigrafe. Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ritenuta l'inammissibilità o l'irrilevanza delle richieste istruttorie delle parti;
il fascicolo, giusta provvedimento di riequilibrio dei ruoli del 21 marzo 2023, veniva quindi assegnato all'odierno giudice, il quale, alla prima udienza utile, quella del 26 settembre 2023, lo introitava a sentenza, considerata l'anzianità di ruolo, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Con ordinanza del 24 dicembre 2023, ritenendosi la necessità di appendice istruttoria, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale, all'udienza del 18 febbraio 2025, vi è stata nuova assegnazione a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
3 Tanto premesso in fatto, l'opposizione, all'esito dell'istruttoria espletata, è risultata fondata per quanto di ragione, dovendosi di conseguenza accogliere nei termini di cui appresso, con pedissequa revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome portante una pretesa creditoria insussistente, ed anzi, più correttamente, da compensare con il controcredito risarcitorio legittimamente vantato dal opponente. Parte_1 Incontestati tra le parti la stipula dell'appalto ed altresì il mancato pagamento del residuo corrispettivo azionato in monitorio dalla peraltro esplicitamente Controparte_1 riconosciuto dal in plurime ricognizioni di debito, la controversia si incentra unicamente Parte_1 sulla verifica della legittimità dell'opposizione, a quella pretesa, dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 c.c., posta dal committente a fondamento della impugnativa alla odierna attenzione, sub specie di contropretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento contrattuale della controparte, azionata in riconvenzionale anche in compensazione del credito (si ripete: non contestato) dell'appaltatrice, e portato dal decreto ingiuntivo. Prima di procedere allo scrutinio dell'eccezione di inadempimento, appare opportuno circoscrivere preliminarmente la portata della domanda della opponente.
Effettivamente, come eccepito dall'opposta e dalla terza chiamata, nell'atto introduttivo del giudizio, il tanto si spende sulla giurisprudenza relativa alla novazione conseguente al Parte_1 riconoscimento dei vizi della cosa venduta, e molto poco, invece, nella concreta specificazione dei medesimi, limitandosi ad una generica contestazione di (asserita) inidoneità dell'impianto a garantire “fin da subito una produzione energetica conforme a quanto previsto del business plain redatto dall'ing. formalmente tecnico del , ma in realtà consulente della Per_1 Parte_1
, ed assumendo che siffatto difetto sarebbe stato asseverato sia dalla Controparte_1 fornitrice che dalla produttrice “in apposito verbale redatto da tutte le parti nell'anno 2014”. Questa pur generica contestazione, tuttavia, va ritenuta idonea – anche, e soprattutto, per quanto si vedrà compiutamente più avanti, in ragione dell'esplicito tenore del verbale redatto dai tecnici della fornitrice in seguito al sopralluogo eseguito nel 2014 – ad integrare _2 sufficiente critica dell'esecuzione a regola d'arte dell'impianto appaltato, atteso che, per un verso, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede formule sacramentali, potendosi validamente formulare anche con contestazione meramente generica dell'altrui adempimento, mentre, sotto diverso profilo, a nulla vale opporre, in termini di consumazione della possibilità di utile proposizione dell'exceptio, le plurime ricognizioni di debito fatte dal , anche Parte_1 successivamente al 2014; al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha univocamente precisato che, “in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l'art. 1460 c.c. non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e poiché l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso” (Cass. nn. 8314/2003, 13271/2004, 20614/2009, 17214/2020). In altri termini, nei contratti a prestazioni corrispettive e sinallagmatiche, il diritto di non adempiere a fronte dell'altrui inadempimento è connaturato all'essenza stesa del negozio, ed è quindi esercitabile sine die – salva l'ipotesi di termini previsto a pena di decadenza e/o prescrizione della relativa azione – e senza specifici oneri deduttivi, purché sia sufficientemente chiaro che non si adempie alle proprie obbligazioni a fronte ed in ragione dell'altrui inadempimento. Ecco perché, nel caso di specie, è ammissibile la proposizione dell'eccezione da parte del
, a dispetto del fatto che lo stesso si sia ripetutamente riconosciuto debitore del residuo Parte_1 corrispettivo dell'appalto, azionato in monitorio, ed altresì della generica contestazione di inidoneità dell'impianto ad assicurare la produzione energetica prevista in sede di conclusione del contratto, sufficiente a rappresentare alla controparte il motivo per il quale è stato sospeso unilateralmente il pagamento del residuo corrispettivo.
4 Hanno invece ragione l'opposta e la terza chiamata a stigmatizzare l'assoluta genericità, correlata da difetto di prova di pari portata, dell'ulteriore istanza risarcitoria pure proposta dal opponente, a diniego ed eventuale compensazione del credito azionato in monitorio. Parte_1
Se invero il risarcimento del danno da mancato incasso delle tariffe GSE, per quanto premesso, può ritenersi collegato all'eccezione di inadempimento, non può invece in alcun modo asseverarsi l'ulteriore pretesa di ristoro della contrazione delle linee di credito, per un danno stimato sic et simpliciter in € 25.000,00, evenienza che dovrebbe – il condizionale è d'obbligo – desumersi dalla sola allegazione del contratto di mutuo.
Al riguardo, nessuna documentazione è stata allegata – neppure con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - in relazione all'asserito passaggio in sofferenza della posizione del
, né tantomeno della asserita contrazione delle linee di credito, o dell'altrettanto assertiva Parte_1 segnalazione in Centrale Rischi, la cui sussistenza, lungi dall'essere (agevolmente) dimostrata per tabulas, è stata demandata ad una prova testimoniale correttamente ritenuta inammissibile, valutazione che va ribadita nella odierna sede, a fronte della reiterazione delle istanze istruttorie da parte dell'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni. L'esito della decisione su parte dell'istanza risarcitoria formulata dal opponente è Parte_1 quindi quello di inammissibilità per difetto di compiuta deduzione dell'an e del quantum debeatur, piuttosto che comunque, in ultima analisi, di reiezione per palese difetto di prova di quei medesimi presupposti, sostanziali e processuali. In tale contesto, ovviamente, l'espletamento di una consulenza tecnica di accertamento di quelle poste di (presunto) danno eventualmente sopportato dal opponente, avrebbe avuto Parte_1 inammissibile carattere esplorativo, e derogatorio dell'onus probandi di parte. Su tali premesse, tornando ai difetti dell'impianto fotovoltaico, il , a fronte Parte_1 dell'avversa eccezione di decadenza dall'utile proposizione della relativa azione, ha propugnato il riconoscimento confessorio dei vizi da parte sia della appaltatrice che della CP_1 produttrice e fornitrice _2 L'assunto è strettamente correlato a quello sulla portata attribuita, sempre dal Parte_1 opponente, al rapporto di intervento del 30 ottobre 2014 dei tecnici che è quella di _2 riconoscimento del vizio, con contestuale impegno alla sua eliminazione, e che nondimeno può essere condiviso.
Va preliminarmente rilevato come il contratto oggetto di causa debba essere inquadrato nella vendita mista ad appalto, atteso che riguardava non solo la fornitura (vendita) dei pannelli solari, quanto anche l'installazione e la messa in produzione dell'impianto fotovoltaico, elemento anzi predominante, siccome altamente tecnico e specializzato, tanto da necessitare di un vero e proprio progetto di installazione, finalizzato ad un piano di produzione energetica. Come è noto, secondo l'unanime indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il termine decadenziale della denuncia dei vizi occulti, sia nella vendita che nell'appalto, presuppone un adeguato grado di conoscenza dei medesimi, anche eventualmente acquisito mediante necessari accertamenti tecnici (tra le tante, Cass. nn. 3040/2015, 19343/2022). Altrettanto univoca è nondimeno l'affermazione, in giurisprudenza, della portata novativa dell'obbligazione che implica il riconoscimento del vizio da parte del venditore, piuttosto che dell'appaltatore, con contestuale impegno alla sua eliminazione, evenienza che comporta la soggezione, a questa obbligazione di garanzia nuova e diversa rispetto a quella originaria, del termine di prescrizione decennale delle obbligazioni ex contractu (Cass. nn. 6670/2009, 6263/2012,
13613/2013).
Orbene, nel caso di specie, come peraltro acclarato dal ctu, il ha avuto il sospetto Parte_1 della installazione non a regola d'arte dell'impianto solo in seguito alla verifica della prima produzione completa – quella del 2013, atteso che l'impianto è stato installato alla fine del 2012 - di energia del medesimo, e quel sospetto era necessariamente correlato – non poteva essere altrimenti
- al c.d. , ossia alla stima di produzione e guadagno fatta al momento di stipula del Parte_2 contratto.
5 Al riguardo, se è ovvio che quel documento rappresenta solo una prognosi futura di funzionamento a regime dell'impianto, come tale soggetta a verifiche ed eventuali modifiche, in melius o in pelius, è altrettanto indiscutibile che, per un verso, il integra pur sempre, Parte_2 in qualche modo, una promessa del venditore/appaltatore dell'impianto fotovoltaico, e che nondimeno il committente non ha altro parametro per verificare il corretto funzionamento dell'impianto. Ecco perché, in buona sostanza, nell'economia della decisione della odierna causa assumono carattere dirimente, in relazione al rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'opposta e della terza chiamata, sia le mail di reclamo del sulla produttività dell'impianto, che, Parte_1 segnatamente, il conseguente rapporto di intervento dei tecnici della in cui asseverato il _2 riscontro plurime problematiche, e, segnatamente, di moduli con evidenti difetti visivi “bave di lumaca” su tutte le falde. Si tratta di un vero e proprio riconoscimento, distinto e differente, a dispetto di quanto propugnato dall'opposta appaltatrice e dalla terza chiamata fornitrice, rispetto alla semplice constatazione di moduli sporchi di terra, di quelli che rappresentano invece veri e propri vizi dell'impianto. È quanto, in sostanza, asseverato dal ctu. Il consulente, al riguardo, premette: “l'impianto fotovoltaico nel suo complesso è stato attivato e quindi collegato alla rete del gestore locale (Enel Distribuzione) nel periodo a cavallo fra la fine del mese di agosto 2012 e l'inizio del mese di settembre 2012, di tal ché è l'anno 2013, nella sua interezza, il primo vero banco di prova, per verificare il regolare funzionamento degli impianti e la loro producibilità; al riguardo, giova altresì ricordare che la manutenzione degli impianti realizzati, per via degli accordi intercorsi, è stata assicurata nei primi due anni (2013-2014) dalla
Ditta esecutrice che era anche in possesso delle credenziali di Controparte_1 accesso al portale del GSE, onde monitorare il funzionamento degli impianti e la effettiva produzione di energia;
all'inizio dell'anno 2014, come appare possibile ricostruire dagli atti e da quanto emerso durante le operazioni peritali, notata l'effettiva produzione di energia registratasi nell'anno 2013, sensibilmente inferiore a quanto previsto nella Relazione economica, il Parte_1 chiede verbalmente alla chiarimenti sul funzionamento degli impianti Controparte_1
e spiegazioni sulla minore produzione di energia, risultata sensibilmente bassa in rapporto a quanto ci si aspettava. A questo punto, la contatta la , Controparte_1 _2 società fornitrice dei pannelli, e ad essa, con e-mail del 12/01/2014, invia il monitoraggio degli impianti effettuato in data 10/01/2014, evidenziando, nel corpo della mail, “una notevole differenza di produzione su due impianti in modo particolare (l'impianto da 72 kWp e l'impianto da 98 kWp), un calo di produzione su tutti gli altri impianti, anche se in misura minore”. Già questa prima comunicazione è in evidenza foriera del riconoscimento dell'esistenza di vizi dell'impianto. Così continua nondimeno la descrizione dei fatti preliminare all'accertamento tecnico:
“dopo quella comunicazione, in atti non risulta niente altro;
negli incontri peritali, il rappresentante legale del ha riferito che nel lasso di tempo intercorso fra gennaio 2014 Parte_1
e ottobre 2014, fra il e la ci siano state delle interlocuzioni Parte_1 Controparte_1 verbali aventi ad oggetto il funzionamento degli impianti, nelle quali il lamentava una Parte_1 produzione sensibilmente difforme da quanto ci si attendeva;
pertanto, appare verosimile ipotizzare, visto il precedente della mail di gennaio 2014, che la che Controparte_1 aveva peraltro la responsabilità della manutenzione dell'impianto, abbia interloquito con la _2
, evidenziando alla stessa la presenza di criticità nell'impianto. In data 29/10/2014, dopo uno
[...] scambio di e-mail registratosi nei giorni immediatamente precedenti, due Tecnici della _2 hanno quindi effettuato un sopralluogo sugli impianti per cui è causa, che si è protratto anche nella giornata del 30/10/2014; ad esito, hanno compilato un Rapporto di Intervento, in cui viene riportata in sintesi l'attività svolta: INTERVENTO: - Effettuato verifica visiva per rilievo difetti
“bava di lumaca” su ogni singolo modulo;
- Effettuato prove curve I-V su string comb inverter n.
6 5; - Effettuato prove curve I-V su singolo modulo, Impianto da 90 kWp sia con modulo sporco che a seguito di lavaggio. RISCONTRI: - Trovato moduli sporchi di terra;
- Trovato moduli con evidenti difetti visivi “bava di lumaca” su tutte le falde. CONCLUSIONI - Si consiglia verifica ulteriore a seguito di lavaggio moduli;
- Ultimare verifiche curve I-V sui rimanenti impianti. Il Rapporto concludeva con la precisazione che sarebbe stato inviato il dettaglio di verifiche e misure. Il suddetto Rapporto di intervento è stato firmato dai Tecnici della e dal rappresentante _2 legale del . Poiché nessun altro intervento si è verificato dopo la data del 30/10/2014, Parte_1 nonostante avesse dato la propria disponibilità a completare il ciclo di controlli e _2 verifiche, la stessa in data 27/11/2024 ha inviato alla a mezzo PEC, Controparte_1 un Report tecnico sulla producibilità dell'impianto installato presso il
[...]
, con l'ausilio di software specifico, evidenziando altresì la presenza Parte_3 sugli impianti dei seguenti fenomeni: - Sporcizia dei moduli dovuto ad una bassa inclinazione degli stessi;
- Problematiche legate ad ombreggiamenti di parapetti, quadri ed altri ostacoli;
- Moduli con orientamento differente afferenti allo stesso inverter;
- Basso smaltimento del calore dovuta alla mancanza di ventilazione e dell'effetto camino sotto la superficie dei moduli dovuta alla bassa inclinazione dei moduli. Quello stesso Report, dopo aver riportato propri calcoli di producibilità dell'impianto così come realizzato, effettuati con l'utilizzo di software fra i più accreditati, traeva le seguenti conclusioni finali: - l'analisi effettuata confrontata sia con i dati di produzione reali dei primi due anni di esercizio dell'impianto sia con il riferimento di appare molto coerente con CP_4 le reali prestazioni dell'impianto; - i dati di produzione dei primi due anni evidenziano delle performance molto buone dell'impianto”. Sulla scorta di tali considerazioni, rimane quindi asseverato, nell'ordine, (a) che i vizi erano sicuramente occulti, e non facilmente riconoscibili dal Consorzio committente, siccome accertabili solo in seguito ad intervento tecnico della fornitrice, (b) che ad ingenerare il dubbio che l'impianto non fosse stato installato a regola d'arte era stato il riscontro della sua prima produzione di energia, parametrata al business plain, (c) che quel dubbio è stato tempestivamente manifestato dal che a sua volta lo ha girato, per competenza, alla Controparte_5 _2 (d) che i tecnici di quest'ultima hanno riscontrato, in sede di sopralluogo dell'ottobre 2014, una serie di problematicità dell'impianto, rappresentandole – stranamente ad eccezione del fenomeno delle c.d. bave di lumaca - alla appaltatrice giusta allegata comunicazione del CP_1
27.11.2014, (e) che nondimeno, pur in presenza di quelle problematiche riscontrate, i risultati della produzione di energia erano buoni. La difesa della , nondimeno, ha documentato l'invio, alla di n. 72 _2 CP_1 pannelli da sostituire, in tale evenienza, potendosi effettivamente inferire impegno alla eliminazione del vizio relativo alle c.d. bave di lumaca, non evaso dalla appaltatrice, che ha preferito tenere per sé i moduli.
Anche prescindendo da tale ultima considerazione, considerato che la bassa produttività dell'impianto, pur nel riscontro di diverse problematiche del medesimo, è stata negata sia dalla che dalla e quindi asseverata – in sostanza – solo nella odierna Controparte_1 _2 sede giudiziale, per mezzo della consulenza tecnica espletata, alla committente non può di conseguenza imputarsi, alla luce della richiamata giurisprudenza, alcun appunto di negligenza nella denuncia dei vizi, non potendosi quindi configurare alcuna decadenza o prescrizione della relativa azione. Dall'istruttoria di causa è altresì emersa la responsabilità di appaltatrice e/o fornitrice, tale da giustificare l'utile esperimento, in sede di richiesta di convalida o meno della pretesa creditoria azionata dalla con il decreto ingiuntivo n. 522/2018, dell'eccezione di CP_1 inadempimento. Nello specifico, al ctu è stata demandata, giusta ordinanza del 23.12.2023, la verifica della sussistenza dei vizi già acclarati dai tecnici , nonché l'accertamento della imputabilità degli _2 stessi, nonché della loro incidenza sia sul corrispettivo dell'appalto, che sulla capacità produttiva dell'impianto.
7 Tale compito può dirsi sia stato sostanzialmente assolto dal consulente incaricato, a dispetto delle accese contestazioni mosse dall'opposta. La consulenza è stata in primo luogo attaccata sotto il profilo della sua stessa validità, imputandosi al ctu la violazione del contraddittorio, sub specie (anche) di acquisizione non consentita di documentazione, poi utilizzata per la redazione dell'elaborato. Chiamato a difendersi da tale accusa, il perito ha opportunamente e condivisibilmente chiarito che l'accesso al Portale GSE, effettuato il 12.09.2024, rappresenta attività di indagine che non necessita di essere svolta in contraddittorio, dovendosi unicamente sottoporre alla valutazione delle parti la documentazione acquisita con quell'accesso. Nondimeno, se è vero che i documenti estrapolati dal GSE non erano tra quelli allegati dalle parti ai rispettivi fascicoli, è altrettanto indubitabile che la documentazione tecnica ed amministrativa reperita sul Portale, per un verso, rappresenta conditio sine qua non per ottenere il riconoscimento della tariffa incentivante, e, soprattutto, è stata lì depositata dalla stessa opposta, che pure ne lamenta l'acquisizione irregolare. Lo scrutinio della stessa rimaneva quindi funzionale all'espletamento dell'incarico, in termini di verifica delle condizioni minime di asseverazione della regolarità della produzione energetica dell'impianto. A fortiori, l'esame dei tabulati estrapolati dal Portale GSE era necessario per fornire risposta al quesito relativo al regolare funzionamento – sub specie di produttività – dell'impianto, rimanendo anzi indispensabile quella verifica all'evasione dell'incarico peritale, anche considerando che nel report del 2014 erano già indicati i dati estrapolati dal Portale GSE, che, quindi, il ctu ha dovuto _2 verificare.
Il GSE è nondimeno un soggetto giuridico pubblico, cui ci si può rivolgere per avere dati e notizie e/o altri elementi di interesse relativi agli impianti per cui è causa, asseverati dalla valutata corrispondenza con gli estremi dei medesimi. Peraltro, lo stesso ctp dell'opposta, nelle sue difese, fa riferimento ai dati di produzione estrapolati dal GSE, così introducendoli tra gli elementi oggetto di valutazione da parte del ctu. Al riguardo, sovviene nondimeno quella giurisprudenza, secondo cui “il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio)” (Cass. n. 21903/2023, sulla scorta di Cass. SSUU n. 3086/2022). Nel caso di specie, il ctu ha provveduto unicamente ad estrapolare dal Portale (pubblico) GSE i dati relativi alla produzione dell'impianto, già citati ampiamente dalle parti, e principalmente dall'opposta, nonché dalla terza chiamata, ed anche riportati nella corrispondenza intercorsa tra le medesime, già allegata ai documenti di causa, al fine di verificarne l'esattezza, senza acquisire alcun documento relativo ai fatti costitutivi dell'eccezione di inadempimento (ossia l'installazione dell'impianto non a regola d'arte) proposta dalla opponente, ragion per cui non può accedersi all'eccepita nullità dell'elaborato peritale. Meramente pretestuose, da ultimo, per quanto efficacemente evidenziato dal ctu, ai cui chiarimenti si rimanda per brevità, le ulteriori censure mosse dalla difesa dell'opposta e della terza chiamata sull'espletamento in contraddittorio di tutte le operazioni peritali, alcune delle quali invero rimandate dal ctu per cortesia, e proprio per consentire la presenza dei ctp;
anche la contestazione di utilizzo del documento denominato “contratto di fornitura in opera chiavi in mano”, non sottoscritto, risulta speculativa, siccome lo stesso allegato in atti sempre dalla difesa dell'opposta. Superate le censure di validità della consulenza, si può quindi passare alla valutazione dei suoi esiti.
Il consulente ha in primo luogo accertato, esaminando i relativi elaborati grafici, conferiti alla sua attenzione dalle parti, che l'impianto fotovoltaico oggetto di causa, da 328/329 kW, distribuito sui diversi tetti di copertura dei Capannoni e fabbricati presenti nel Consorzio, è stato in
8 realtà realizzato in maniera differente rispetto alla sua progettazione originaria, sia nella distribuzione e collocazione, che nella componentistica. Nello specifico, le 4 Relazioni tecniche, una per ciascun impianto, esaminate dal consulente, indicavano alcuni criteri realizzativi da tenere presente durante la installazione dei pannelli, segnatamente per favorire la circolazione dell'aria fra la parte posteriore degli stessi e la superficie dei tetti dei fabbricati, al fine di limitare le perdite per temperature elevate;
veniva altresì ribadito che rimaneva necessario favorire l'installazione dei pannelli con esposizione ed orientamento verso sud, ed osservare la migliore inclinazione possibile dei pannelli (il c.d. angolo di tilt).
Sulla base di tali indicazioni, quindi, nelle diverse relazioni seguiva il calcolo della producibilità teorica dell'impianto, in base all'architettura dello stesso, con la previsione del numero dei pannelli e relativa potenza, degli inverter necessari, e degli altri componenti occorrenti. Come premesso, il ctu ha asseverato non corrispondenze sostanziali fra quanto indicato nelle Relazioni economiche e quanto indicato nelle Relazioni tecniche, concludendo che l'impianto realizzato nel suo complesso è risultato difforme da quanto previsto in progetto. Ed infatti, “la realizzazione si è discostata sensibilmente da quanto previsto in sede di progettazione;
al riguardo, e con riferimento alla fase di direzione dei lavori, niente esiste in atti e nulla è stato rinvenuto nella documentazione esibita, sia da parte del che da parte della Parte_1
il rappresentante legale del ha dichiarato che, stante il
Controparte_1 Parte_1 forte rapporto fiduciario con la impresa esecutrice non si sono
Controparte_1 interessati della fase di avanzamento dei lavori, avendo piena fiducia nella ditta incaricata, che ha curato in tutto e per tutto la pratica, dalla progettazione fino all'energizzazione degli impianti, compresa la pratica con il GSE;
tanto del resto, era stato concordato fra le parti, come si desume dal contenuto del “Contratto di fornitura e posa in opera” stipulato in data 6/02/2012, e presente in atti nella cartella del legale della altresì per gli accordi presi,
Controparte_1 la ha assicurato la manutenzione degli impianti realizzati per i
Controparte_1 primi 2 anni, disponendo anche delle credenziali di accesso al portale del GSE, come dichiarato dal Sig. ”. Tes_1 Conviene, al riguardo, richiamare il contenuto del “Contratto di fornitura e posa in opera”, fonte delle rispettive obbligazioni. A mente dell'art. 1, alla impresa del settore, che si occupa
Controparte_1 della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale, veniva affidata da parte del Consorzio committente la posa in opera di n. 4 impianti fotovoltaici di potenza complessiva 328,59 kW, presso l'immobile di proprietà, sito nella Località Imperatore di Bisignano
(CS); il contratto comprendeva: - lo studio di fattibilità, l'analisi tecnica, la progettazione e il collaudo dell'impianto; - la fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici, inverter per la connessione alla rete elettrica, quadro di parallelo, quadri di campo e tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico a regola d'arte, così come previsto dalle normative nazionali e dalle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Conto Energia e dalla Delibera dell'AEEG; - l'espletamento dell'iter burocratico presso il GSE e presso il distributore locale di energia, finalizzato alla connessione in rete dell'impianto stesso. L'art. 3 prevedeva quindi che, ad impianto ultimato, la si Controparte_1 impegnasse ad inoltrare al Gestore della Rete la comunicazione di ultimazione lavori;
entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, nondimeno, la medesima appaltatrice avrebbe fatto pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio come previsto dal Decreto;
ex adverso, ai sensi dell'art. 4, il committente assumeva l'impegno di fornire alla Parte_1 appaltatrice tutta la documentazione di pertinenza da allegare e necessaria per la pratica;
l'art. 5 fissava quindi i tempi di realizzazione degli impianti, mentre l'art. 7 facultava la
[...] alla variazione del materiale tecnico adattato per la realizzazione dell'impianto, Controparte_1
9 fermo restando il mantenimento o il miglioramento del corrispondente livello qualitativo, oltre che eventualmente a subappaltare opere o parti delle stesse a ditte esecutrici specializzate. L'art. 9 fissava quindi il costo complessivo dell'impianto, e le modalità di corresponsione. Come si evince dal tenore delle clausole negoziali richiamate, e come opportunamente messo in risalto dal ctu, la aveva un ruolo quasi omnicomprensivo, Controparte_1 dalla fase dello studio di fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo degli impianti, alla definizione della pratica con il gestore locale della rete elettrica e con il GSE, per l'ottenimento della tariffa incentivante, a fronte del pagamento, da parte del Parte_1
del prezzo pattuito pari ad €. 657.180,00, ruolo ulteriormente avvalorato dall'altro documento
[...] contrattuale allegato dall'opposta, che, sebbene non sottoscritto dalle parti, specificava ulteriormente le reciproche obbligazioni, evidenziando la portata della clausola “chiavi in mano”, foriera dell'assunzione, da parte dell'appaltatrice, di obblighi praticamente relativi all'intera realizzazione dell'impianto. Del resto, la circostanza non è mai stata negata dalla opposta.
Su tali premesse, il ctu è quindi passato alla descrizione dettagliata dei singoli impianti fotovoltaici, corredata da documentazione esplicativa, alla quale si rimanda per brevità, anche considerando che si tratta di circostanze non contestate. Come premesso, il ctu ha acclarato, anche in questo caso documentando abbondantemente ed esaustivamente la circostanza, mediante allegazione di tabelle di confronto, che quasi tutti gli impianti realizzati presentano difformità, in alcuni casi più sensibili, in altri meno, rispetto al progetto, sia nella distribuzione dei pannelli sui fabbricati e/o capannoni che nella componentistica degli impianti. Queste conclusioni sono state sostanzialmente condivise dalle parti, rimanendo invece alacremente contestate, soprattutto dall'opposta, le conclusioni del ctu sulla asseverazione dei vizi dell'impianto, nonché sul riparto delle responsabilità rispettivamente ascritte. A tal ultimo riguardo, il ctu, in relazione alle c.d. bave di lumaca su tutte le falde, accertate nel Rapporto di intervento del 29-30/10/2014 dai Tecnici della ha osservato che _2
“esistono diverse scuole di pensiero: qualcuno sostiene che si tratta tecnicamente di microlesioni, che in apparenza sembrano innocue e tali da non incidere sensibilmente sul funzionamento dei pannelli e quindi sulla producibilità, almeno nell'immediato, ma nulla dice sulla evoluzione nel tempo;
secondo altri invece, le microlesioni, possono provocare microcricche all'interno delle celle, che provocherebbero la infiltrazione di umidità, surriscaldamenti e il successivo decadimento delle prestazioni del pannello;
altri ancora sostengono che questi difetti visivi, che rappresenterebbero delle lesioni del pannello, possono portare a surriscaldamenti localizzati con la conseguente perforazione dei componenti costitutivi del pannello e quindi il danneggiamento dello stesso nel tempo. Anche riguardo ai motivi ed alle cause che provocherebbero la emersione dei suddetti difetti visivi esistono diversità di pensiero, che risentono, innegabilmente, dei diversi ruoli degli attori interpellati (produttore, installatore, manutentore, ecc.). Alcuni sostengono che essi derivano dalla esposizione prolungata dei pannelli agli agenti atmosferici, altri dicono che i pannelli hanno subito danneggiamenti durante il trasporto, le cui conseguenze si vedrebbero nel tempo, altri ancora sostengono che sono causati da difetti di installazione, camminamenti sugli stessi, da cattiva manutenzione, altri ancora infine sostengono che sono difetti costruttivi, quindi di fabbrica. In realtà una versione univoca chiara e certificata della questione ad oggi non esiste. E tuttavia queste microlesioni e/o microfratture e/o microcrack presenti nei pannelli, destano legittime preoccupazioni nei Committenti ed utilizzatori degli impianti, nel breve-medio periodo, non solo con riferimento al mantenimento della piena integrità, ma anche per il mantenimento del rendimento degli stessi pannelli, con il timore di possibili negativi riflessi sulla producibilità in generale. Quindi il dubbio nella fattispecie appare legittimo. Durante le operazioni peritali ed a seguito di attento esame visivo dell'impianto, sono stati individuati dallo scrivente CTU, con il supporto dell'Ausiliario, 198 pannelli con evidenti difetti visivi c.d. “ ” distribuiti nei CP_6
10 vari impianti, come indicato nella sottostante tabella. In totale dunque, una percentuale di pannelli con “bava di lumaca” pari circa il 15% del parco pannelli di 1.302 unità”. Osserva al riguardo l'odierno giudice, ad integrazione delle considerazioni tecniche del ctu, che il vizio, pacificamente sussistente ed acclarato, è risultato sicura concausa della contrazione produttiva dell'impianto, con una valutazione ex post che assevera, in sostanza, la tesi dei più, sulla effettiva incidenza delle bave di lumaca sul corretto funzionamento dell'impianto, nel lungo periodo. Su tale premessa, il ctu ha quindi evidenziato come, in relazione alla necessità di stabilire quanti dei 198 pannelli con bava di lumaca siano da attribuire al periodo 2013-2018, un sicuro ed utile elemento di riferimento sia rappresentato dai 72 pannelli che , agli inizi dell'anno _2
2015, ha inviato in garanzia alla per sostituirli negli impianti del Controparte_1
con altrettanti pannelli affetti da “bava di ”, che erano stati individuati dai Parte_1 CP_6
Tecnici della durante la visita del 29-30 ottobre 2014. _2
Sul punto, la subentrata a , ha effettivamente documentato Controparte_3 _2 che nel 2015 la ha inviato n. 72 moduli in garanzia da sostituire a quelli precedenti, ed altresì _2 che questa operazione non è stata mai fatta dalla (evenienza non contestata). Controparte_1 Si può quindi assumere che, nei primi due anni di vita dell'impianto, erano emersi chiaramente 72 pannelli difettati, su un parco pannelli potenzialmente ridotto, per via del fatto che molti di essi, come constatato dai tecnici nel sopralluogo eseguito nel 2014, erano risultati _2 sporchi di polvere e terriccio, e di conseguenza non utilmente controllabili per la individuazione di possibili difetti. Secondo il ctu, quindi, “il dato dei 72 pannelli può ragionevolmente essere raddoppiato, passando a 144 pannelli;
la differenza fra 198 e 144 pari a 54 pannelli, in termini di concretizzazione dei difetti, può quindi essere spalmata nel rimanente periodo 2015-2024; e per il periodo di interesse 2015-2018, il dato che interessa potrebbe essere ottenuto in proporzione, ossia: 3,5 * 54/10 = 18; pertanto il numero complessivo di pannelli affetti da “bava di lumaca” potrebbe essere quantificato in: 144 + 18 = 162, in totale dunque 162 pannelli che, a parere dello scrivente, dovrebbero essere sostituiti in garanzia nell'impianto del , perché con evidenti Parte_1 difetti visivi denominati “bava di lumaca”, relativamente al periodo di interesse. Al riguardo appare anche utile il richiamo alle Condizioni Generali di Garanzia per i pannelli, che è _2 pari a 10 anni per i difetti di fabbricazione, art. 1, comma 1.1.2, in atti”. Siffatte conclusioni, sebbene condivisibili in punto di ricostruzione complessiva dei moduli presuntivamente interessati dal vizio, non lo sono avuto riguardo all'obbligo di sostituzione in garanzia, semplicemente perché siffatta evenienza non è stata richiesta dalla opponente, ostando quindi ad un eventuale capo di condanna alla sostituzione la regola della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Anche le restanti problematiche acclarate dai tecnici nel sopralluogo del 2014 sono _2 state confermate, a distanza di 10 anni, dal ctu.
In primo luogo, infatti, è stata asseverata la sporcizia dei moduli dovuta ad una bassa inclinazione degli stessi, essendo stati trovati i moduli fotovoltaici installati sui tetti delle diverse strutture sporchi per accumulo di polvere e terriccio dovuto alle piogge, al vento ed altri eventi atmosferici, in conseguenza di una bassa inclinazione degli stessi. Questa circostanza, risultata vera, è – secondo il ctu – “sicuramente penalizzante rispetto ad un regolare ed ottimale funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
ed infatti una ottimale inclinazione dei moduli, a parte ogni altra valutazione tecnica, consente già di per sé di raggiungere due obiettivi molto importanti: da un lato favorire il migliore irraggiamento possibile, in relazione anche all'orientamento, con conseguente massimizzazione della produzione, e dall'altro favorire lo scivolamento della pioggia, dell'eventuale fogliame portato dal vento, ecc., e quindi favorire una pulizia “naturale” del modulo, quanto mai utile per una buona resa dello stesso. In fase di progettazione, è buona regola fissare un'inclinazione dei moduli intorno ai 30° (angolo di TILT), che per l'Italia è l'inclinazione ottimale - circa 10° in meno del valore della
11 latitudine del luogo di installazione, pari nella fattispecie a 39,5° (come si desume dalla bibliografia di settore). A tanto si fa riferimento anche nel paragrafo della Relazione tecnica di progetto, dedicato al Criterio di stima dell'energia prodotta, che lo scrivente ha avuto modo di consultare. In essa altresì, il progettista fa riferimento all'orientamento dei moduli (Azimut), cercando di privilegiare al massimo l'esposizione verso Sud. Nella fattispecie, nei diversi impianti fotovoltaici, i pannelli sono invece stati installati in perfetta aderenza sui tetti di copertura delle strutture, che sono caratterizzati da pendenze davvero molto basse, con inclinazioni, ad esempio, che variano da un minimo da circa 2° per il Capannone L, a circa 10° sulla Tettoia/deposito H;
siamo quindi in presenza di valori ben più bassi dell'inclinazione “ottimale” e questa circostanza, nella fattispecie certamente non positiva, favorisce il deposito di polvere, terra, fogliame, ecc., con ristagno prolungato, e quindi con tutto ciò che ne consegue in termini di penalizzazione della resa.
In casi del genere, pertanto, bisogna programmare regolari interventi manutentivi, onerosi, di pulizia e lavaggio delle superfici a vista (superfici captanti) dei moduli con una certa frequenza, in relazione alle caratteristiche generali della località di installazione, e soprattutto in zone caratterizzate da scarsa piovosità. Si tenga presente che, le perdite di un pannello in termini di resa, in relazione al livello di sporcizia, possono raggiungere anche valori del 4-5%”. Si tratta, come invero evidente, di un errore di installazione dei pannelli, come tale imputabile, per quanto premesso in relazione alla portata generale ed omnicomprensiva delle clausole negoziali, alla Controparte_1
Il ctu ha quindi asseverato anche le problematiche legate ad ombreggiamenti di parapetti, quadri ed altri ostacoli, già acclarate dai tecnici nel più volte citato sopralluogo dell'ottobre _2 2014; ed invero, “in effetti i corpi di fabbrica D1-D2 presentano muretti perimetrali che, quand'anche di modesta altezza, nelle prime ore del mattino e nelle ore del pomeriggio inoltrato, proiettano la propria ombra sulle prime file di moduli, e ciò sicuramente penalizza, seppur in misura minima, la producibilità dell'impianto, che però va considerata e proiettata nel tempo;
altresì è presente un'alberatura perimetrale piuttosto alta, lungo il confine ovest, che, soprattutto di pomeriggio, crea condizioni di ombreggiamento su una parte dei pannelli della Parte_4
e del Capannone D1, anche in questo caso con effetti penalizzanti. Così come risultano presenti dei quadri elettrici ed altri ostacoli minori, in alcuni casi. In fase di progettazione, tuttavia, si è supposto, per tutti gli impianti, un coefficiente di ombreggiamento pari ad 1, che presuppone assenza di ombreggiamento, circostanza questa, non sempre vera nella realtà degli impianti realizzati, con le conseguenze che ne derivano, se pur minime”. Trattasi, in evidenza, di altro vizio ascrivibile a difetto di progettazione, piuttosto che a realizzazione non coerente con la progettazione, anch'esso imputabile alla appaltatrice. Lo stesso è a dirsi per l'orientamento differente dei moduli afferente allo stesso inverter, altro aspetto di carattere tecnico-costruttivo evidenziato dai tecnici , ed acclarato dal ctu, che _2 ha constatato la presenza, in qualche caso, di moduli installati sulle falde di copertura di strutture, con esposizione a nord, a sud e a ovest, ma facenti capo allo stesso inverter;
secondo il consulente, nondimeno, “in fase di progettazione bisogna tener conto dei diversi orientamenti delle falde di copertura e realizzare il posizionamento ed i collegamenti dei moduli attraverso le stringhe in modo corretto, e far capo a diversi inverter, se necessario;
invero, in fase di progettazione erano previsti per ogni impianto un certo numero di inverter, ma nella fase realizzativa il numero degli inverter è decisamente diminuito, con tutto ciò che ne consegue in termini di funzionamento non ottimale e minore resa dell'impianto. A giusta ragione pertanto, i Tecnici Solon parlano nei loro Rapporti di un impianto che presenta criticità. Nella fattispecie il caso più eclatante è rappresentato dall'impianto FV 2 realizzato sul tetto di copertura del Capannone D1, i cui pannelli sono distribuiti parte sulla falda esposta a Nord e parte su quella esposta a Sud, e tutte le stringhe fanno capo ad uno stesso inverter, peraltro di potenza 60 kW inferiore a quella di progetto pari a
68 kW, anche se rientra nella percentuale ammessa. Tanto purtroppo, si verifica anche in altre situazioni, tipo l'impianto sulla casa del custode, ed altri ancora. Tutto ciò, ovviamente, non risponde propriamente ai dettami della buona regola dell'arte nella realizzazione dell'impianto;
12 oltretutto si verificano, fra altre, ulteriori perdite per un accoppiamento non ottimale delle stringhe, in quanto non vi è uniformità di prestazioni elettriche dei pannelli che compongono le stringhe, dando luogo alle perdite c.d di mismatch”. Vizio quindi di progettazione e/o realizzazione, imputabile alla Controparte_1
Da ultimo, risulta confermato, in sede di ctu, il basso smaltimento del calore dovuto alla mancanza di ventilazione e l'effetto camino sotto la superficie dei moduli dovuto alla bassa inclinazione dei moduli, difetti riportabili ancora una volata a difetto di progettazione, piuttosto che di realizzazione dell'impianto; ed infatti, secondo il ctu, “la bassissima inclinazione dei moduli e l'aderenza spinta rispetto al manto di copertura dei tetti, incide anche sulla mancata ventilazione degli stessi, in quanto la struttura di appoggio e fissaggio dei moduli è davvero minima. Questa mancata ventilazione porta ad un aumento della temperatura delle celle, nella parte posteriore, che se non dissipata efficacemente porta ad avere una perdita anche del 10 % che può aumentare fino al 15% nelle località molto calde. Un parziale rimedio, pur in presenza di basse inclinazioni, è quello di utilizzare delle strutture di appoggio dei pannelli un poco più alte e sollevate rispetto ai tetti, così da permettere una certa ventilazione, mentre nella fattispecie i pannelli sono in forte aderenza sui tetti, con penalizzazione della ventilazione”. Le conclusioni cui quindi perviene il ctu sono quindi assolutamente in linea con queste premesse fattuali, rimanendo a detta del perito “possibile affermare che, al momento dell'instaurarsi del contenzioso l'impianto fotovoltaico, inteso nel suo complesso, presentava i vizi riportati nel Rapporto di intervento della del 30/10/2014 e successivi allegati;
i suddetti vizi _2 possono essere riconducibili in parte a valutazioni progettuali teoriche ed ottimistiche, che poi non hanno trovato rispondenza nella realtà dei fatti, ed anche ad una realizzazione degli impianti, difforme dal progetto, ed anche orientata a minimizzare i costi, con conseguente penalizzazione sia per il funzionamento che per la manutenzione. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, pure rimarcato nel Rapporto , a parere dello scrivente, non appare tuttavia esente da _2 responsabilità il che, durante la realizzazione degli Parte_1 impianti, forte del rapporto fiduciario con l'Impresa esecutrice e per gli accordi intercorsi, ha avuto un ruolo del tutto passivo, mentre negli anni successivi al 2014 ha dedicato poca attenzione alla manutenzione degli stessi”. Conclusioni che appaiono prima facie condivisibili, e che sono state riportate nel loro tenore letterale, come invero gran parte delle premesse, in ragione della spiccata tecnicità della questione. Così come condivisibile appare, del resto, anche il prosieguo della perizia d'ufficio. Secondo il consulente, nello specifico, gli impianti fotovoltaici oggetto di causa, “sono stati progettati ipotizzando determinate condizioni e parametri ambientali, posti anche a base dei calcoli di producibilità teorica degli stessi e proiettati nell'arco temporale di 20 anni;
il progettista ha così individuato una precisa architettura impiantistica, che contemplava la presenza di tutta la componentistica necessaria affinché si ottenessero i risultati auspicati, e precisando anche alcuni criteri costruttivi da tenere presente durante l'esecuzione, al fine di ottimizzare il funzionamento degli impianti. E tuttavia durante la esecuzione dei lavori, pur rispettando le previsioni progettuali riguardo la potenza installata, come da contratto, si sono verificate delle modifiche sostanziali, non soltanto nella componentistica principale, ad esempio si è sensibilmente ridotto il numero degli inverter (25 previsti e 8 installati), ma anche nella distribuzione dei pannelli sui diversi tetti, in qualche caso un po' disordinata, e sulle modalità di collegamento delle stringhe ai diversi inverter;
insomma, in buona sostanza, tutta una serie di fatti e circostanze, che portano a concludere che esiste certamente una difformità fra quanto progettato e quanto realizzato. Appare altresì evidente che, non esistendo in atti documenti di Direzione lavori e/o di Varianti esecutive, la responsabilità delle modifiche intervenute è dell'Appaltatore, nella fattispecie della Controparte_1 che ha realizzato l'impianto. Ed anche la documentazione finale di progetto, così come definita, anche nei contenuti, dall'art.
1.3.3 ed Allegato C dalla Guida CEI 0-2, a firma del progettista, presentata al GSE in occasione della richiesta delle tariffe incentivanti, insieme agli altri documenti previsti dal DM 19/02/2007 e dalla Delibera AEEG n. 90/07, per quanto è stato
13 possibile esaminare e verificare sul portale del GSE non si discosta molto dal progetto e non fa menzione esplicita di variazioni. Del resto anche in occasione della visita di controllo e verifica da parte dei Tecnici nelle giornate del 29-30 ottobre 2014, si è verificato, nelle giornate _2 precedenti e contestualmente, uno scambio di mail, che sono in atti, fra la , la _2 Controparte_1 ed il in cui la chiedeva a
[...] Parte_1 _2 Controparte_1 gli Schemi aggiornati, gli AS BUILT, e notizie sulla esecuzione dei collegamenti, ecc.,
[...] che, però, a quanto sembrerebbe non sono stati mai mandati in modo corretto. Il da Parte_1 parte sua, avendo affidato “chiavi in mano” alla la realizzazione Controparte_1 dell'impianto, dalla fase della progettazione fino al collaudo, compreso il collegamento alla rete locale e la pratica GSE, a fronte del pagamento del compenso pattuito, ha rinunciato di fatto ad esercitare qualsivoglia potere di controllo sulla esecuzione dei lavori, che era pure un suo preciso obbligo, nutrendo piena fiducia nella Ditta incaricata. La stessa, peraltro, è stata responsabile della manutenzione dell'impianto per i primi 2 anni. Tutto ciò porta alla conclusione di una realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel suo insieme non proprio a perfetta regola d'arte, così come richiesto dalla Legge n. 186/68 e dal DM 37/08, seppur funzionante. Il , altresì, Parte_1 negli anni successivi al 2014, ha dedicato poca attenzione al discorso della manutenzione dell'impianto. La conferma di quanto sopra, si è avuta durante le misure ed i controlli effettuati dallo scrivente con il supporto dell'Ausiliario, che, per quanto è stato possibile, hanno evidenziato un impianto nel suo complesso non proprio in buona salute, che sta lavorando, ottimisticamente, al
50-60% delle sue potenzialità, così come è risultato dai valori delle potenze lette sui display dei diversi inverter in occasione delle visite peritali. Si tenga presente altresì, che sono passati 12 anni circa dalla sua realizzazione, ed il funzionamento attuale, ben al di sotto delle sue condizioni nominali, pur considerando la naturale usura e la decadenza attesa delle prestazioni dei componenti, può essere influenzato negativamente, e di ciò si è avuto riscontro da alcune misure effettuate durante le operazioni peritali, da diversi fattori: pannelli non funzionanti, linee di collegamento e circuiti interrotti e/o in corto, anomalie che possono riguardare gli inverter, i quadri String Control, manutenzione carente, scarsa pulizia dei pannelli, ecc., rispetto ai quali è ad oggi responsabile il I vizi presenti sugli impianti, di cui Parte_1 si è ampiamente trattato, non incidono tanto in termini di maggior o minor valore degli impianti realizzati, peraltro è stato concordato a suo tempo fra le parti un prezzo a corpo ed impianto
“chiavi in mano”, ma incidono certamente negativamente, sulla produzione di energia elettrica, in buona sostanza penalizzano sensibilmente la capacità dell'impianto nel suo complesso di produrre energia per come dovrebbe, in linea con le previsioni progettuali e le stime economiche, proiettate a 20 anni”. Su tali premesse, il ctu, “per la quantificazione del potenziale danno che avrebbe subito il
, ha quindi riportato le tabelle di confronto, per ogni singolo impianto, fra l'energia Parte_1 producibile stimata, estrapolata dalle Relazioni economiche allegate al contratto di mutuo, firmate dal progettista, e l'energia realmente prodotta dagli impianti e rilevata dal GSE;
a quest'ultimo valore sono ancorati i rimborsi effettuati dal GSE al per la cessione dell'energia, Parte_1 applicando il criterio delle tariffe incentivanti;
dalle tabelle sono stati estrapolati i relativi grafici
(Istogrammi), ai quali si rimanda per ogni eventuale ulteriore valutazione anche visiva delle discordanze emerse. Infine, nell'ultima colonna delle tabelle sono indicati gli importi corrispondenti alla tariffa incentivante non corrisposti al per mancata produzione di Parte_1 energia, distinti per le annualità di interesse”.
“In conclusione, appare possibile affermare che gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle strutture di proprietà del in Loc. Parte_1
Imperatore – Zona Industriale di Bisignano, nel periodo compreso tra il 1° anno di esercizio (2013) ed il momento della domanda giudiziale (maggio 2018), non hanno prodotto ed immesso in rete tutta l'energia che era stata stimata in fase di progettazione;
in particolare si è registrata una complessiva mancata produzione di energia pari a circa 418.014,83 kWh, ed in conseguenza il ha subito un mancato introito pari ad € 88.966,46”. Parte_1
14 La linearità del ragionamento, riportato nel suo tenore letterale, conduce alla condivisione ed asseverazione delle conclusioni formulate dal ctu. Quindi, in termini giuridici, alla pretesa azionata in monitorio dalla
[...]
relativa al residuo corrispettivo contrattuale, non contestato, il può Controparte_1 Parte_1 legittimamente opporre, in compensazione, la somma complessiva di € 88.966,46, che azzera la pretesa monitoria, rimanendo altresì esigibile dall'opponente un surplus a titolo risarcitorio. Bisogna ora vedere nei confronti di chi, anche considerando la domanda riconvenzionale c.d. trasversale – ossia spiegata nei confronti della terza chiamata in causa – della
[...]
il può pretendere quel pagamento. Controparte_1 Parte_1
Al riguardo, sovviene ancora una volta la valutazione operata dal ctu, che si ritiene pienamente condivisibile, siccome coerente con le prefate premesse e conclusioni dell'elaborato. Nello specifico, quell'importo complessivo, “a parere del CTU, andrebbe ripartito fra la il e solo in misura Controparte_1 Parte_1 minima la , ora in relazione alle responsabilità di ciascuno”. _2 Controparte_3
Il grado di responsabilità è stato così ricostruito dal consulente;
“il 70% dell'importo di € 88.966,46, pari ad € 62.276,53 a carico della il 25 % dell'importo Controparte_1 di € 88.966,46, pari ad € 22.241,61, a carico del il 5% Parte_1 dell'importo di € 88.966,46, pari ad € 4.448,32 a carico della , ora _2 Controparte_3
.
[...]
Nel corpo della lunga ed esauriente motivazione della consulenza può agevolmente rinvenirsi la giustificazione di quella ripartizione;
principale responsabile, in ragione degli acclarati difetti di progettazione ed installazione, è sicuramente l'opposta il Controparte_1 cui grado di responsabilità, tuttavia, è significativamente, in maniera altrettanto evidente, mitigato dal comportamento negligente concausale del committente, non tanto nel primo Parte_1 affidamento dell'appalto, quanto piuttosto nella gestione completamente assente dell'impianto dopo la scadenza della manutenzione affidata alla una minima responsabilità va CP_1 nondimeno riconosciuta anche alla fornitrice , in ragione della possibilità che le c.d. bave di _2 lumaca costituiscano difetto di fabbricazione dei moduli, ed anche per il riconoscimento implicito nell'invio di moduli in sostituzione. Va quindi asseverata la ripartizione 70% (opposta)/25% opponente/5% terza chiamata fatta dal consulente. In conclusione: l'opposizione proposta dal va accolta in relazione alla sussistenza Parte_1 di vizi dell'impianto che hanno determinato un danno da mancata produzione di energia pari a complessivi € 88.966,46, di cui solo € 66.724,85 (il 75%) imputabile alla opposta
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(il 70%, pari ad € 62.276,53) ed alla (il 5%, pari ad € 4.448,32). Controparte_1 _2 In tali termini va modulato quindi l'accoglimento, in dispositivo, della domanda riconvenzionale del opponente, al netto del debito residuo del pagamento del Parte_1 corrispettivo, come azionato in monitorio (€ 41.859,867), ed altresì della riconvenzionale c.d. trasversale dell'opposta nei confronti della _2
Spese e competenze di lite, parametrate all'accoglimento delle rispettive domande, e liquidate in dispositivo, seguono le reciproche soccombenze, così come quelle di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 522/2018 R.D.I. (n. 1439/2018 R.G.A.C.),
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15 emesso il 07.04.2018, siccome portante una pretesa non esigibile in ragione della sussistenza di un controcredito risarcitorio di maggiore entità;
- accoglie altresì, sempre per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1 opponente, e, per l'effetto, condanna l'opposta al risarcimento, in Controparte_1 suo favore, del danno, quantificato, al netto del debito residuo azionato in monitorio, in complessivi
€ 24.864,98, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- accoglie nondimeno, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale c.d. trasversale spiegata dalla e, per l'effetto, riconosce alla medesima, in danno della Controparte_1
il diritto di manleva, sulla somma dovuta al , per complessivi € 4.448,32; _2 Parte_1
- condanna quindi: l'opposta alla refusione, in favore del Consorzio opponente, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi documentati, ed in 3.500,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ferdinando Palumbo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; la terza chiamata alla refusione, in favore della delle _2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Assunta Puterio, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa spese e competenze di lite nei confronti della terza interveniente;
- pone definitivamente a carico delle parti in ragione del 70% ( , del CP_1 Controparte_1
25% ( e del 5% ( spese e competenze di ctu, Parte_1 _2 liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 3 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
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