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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
(C.F. , anche nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale nei confronti di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), tutti sia in proprio che nella qualità rispettivamente di coniuge, figlia e C.F._4 fratelli di , con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA GIOVANNA e Persona_2 dell'avv. DI GREGORIO VALERIA, domiciliati in CANCELLERIA
RICORRENTI
C o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNARI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 14 , presso il CP_1 difensore avv. FORNARI MATTEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso
Parte resistente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
anche in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti di Parte_1 Per_1
e in proprio e in qualità rispettivamente di
[...] Parte_2 Parte_3 coniuge, figlia e fratelli di hanno agito in giudizio per fare accertare la Persona_2 responsabilità contrattuale dell' nella causazione del Controparte_1 decesso del proprio congiunto, sottoposto ad intervento bariatrico di “sleeve gastrectomy”, ed ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da riconoscersi nella somma complessiva di euro 965.240,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
che , affetto da obesità grave e da insufficienza renale, doveva perdere circa Persona_2
15/17 kg per potere rimanere in lista per il trapianto di rene presso la struttura sanitaria resistente;
che, per tale ragione, il personale medico della struttura sanitaria decideva di procedere all'intervento di
“sleeve gastrectomy”;
che l'operazione chirurgica programmata veniva svolta, in data 26/03/2021, senza particolari problematiche;
che, in data 27/03/2021 alle ore 07:30, il paziente lamentava intenso dolore in sede epigastrica e veniva somministrata morfina;
che la situazione clinica del D'Antuono, nella giornata del 27/03/2021, dalle ore 10.40 alle ore 14.50, risultava alterata verso un progressivo peggioramento, al punto che, alle ore 14:30 circa, veniva effettuata una TC d'urgenza per comparsa di ipotensione/shock, dalla quale emergeva : “ …a ridosso delle clips chirurgiche, si rileva diffusa iperdensità del tessuto adiposo e raccolte a densità ematica che confluiscono in ematoma in ipocondrio sinistro non chiaramente dissociabile dal parenchima splenico.
L'ematoma non presenta attualmente segni di sanguinamento attivo rilevabili con la metodica nelle fasi post contrasto. Alcune raccolte ematiche in parte scolano lungo il decorso del drenaggio con accesso dalla parete laterale sinistra dell'addome, il cui estremo si posiziona in ipocondrio sinistro.
Emoperitoneo che scola in sede periepatica, dello spesso di 25 mm, lungo le docce parieto- coliche e nello scavo pelvico...”;
che, pertanto, alle ore 14.50, rilevato uno shock emorragico, a seguito di consulenza anestesiologica, il veniva sottoposto a una laparoscopia, nella quale veniva riscontrato “raccolta ematica Per_2
(circa 500 CC di sangue coagulato in sede perisplenica e sovraepatica destra)…riscontro di vasto
pagina 2 di 7 ematoma di parete a livello del tramite del drenaggio in ipocondrio sinistro e di ampio coagulo che percorre l'intero decorso del drenaggio fino alla sede del posizionamento. Abbondanti lavaggi in regioni sovraepatica e perisplenica con asportazione di multipli coagulo. Emostasi di vaso gastrico breve per sospetto di pregresso sanguinamento ed apposizione di Floseal. Lavaggi multipli fino ad ottenere liquido limpido…” e, alle ore 22:00 circa, veniva trasportato in terapia intensiva;
che, in data 28/03/2021, veniva rilevata la persistenza di uno shock settico;
che, alle ore 10:30, la situazione del paziente veniva definita gravissima;
che, eseguita una consulenza nefrologica, veniva riscontrato: “…Quadro attuale caratterizzato da grave instabilità emodinamicae e Mof da verosimile quadro di shock settico...al momento, considerata la grave instabilità emodinamica non si ritiene indicato trattamento emodialitico…”;
che la gravità delle condizioni portava i sanitari a contattare i familiari del , alle ore 20:00 Per_2 della medesima giornata, e a contattare il chirurgo, per una valutazione chirurgica esplorativa;
che il D'Antuono viene trasportato in Chirurgia alle ore 00:35 e l'equipe chirurgica riscontrava: “
All'esplorazione peritoneale si reperta quadro di ischemia intestinale del piccolo intestino, del colon destro e colecistite gangrenosa, non si repertano né tracce ematiche né enteriche;
si decide di convertire con approccio open…all'esplorazione peritoneale si reperta ischemia a partire in sede medio-ileale fino al colon destro;
si procede a sezione a monte dell'ileo ischemico, quindi su ansa vitale…posizionamento di drenaggio lungo la trancia gastrica della pregressa sleeve gastrectomy che appare regolare…”;
che, in data 29/03/2021, il quadro clinico del D'Antuono veniva descritto sempre come gravissimo, con insufficienza respiratoria e grave ipotensione, e tale situazione persisteva fino al 31/03/2021, data in cui se ne verificava il decesso;
che l'indicazione di in un paziente ad altissimo rischio chirurgico quale era il Persona_3
D'Antuono, è da considerarsi un sovratrattamento, essendo previsti, in chirurgia bariatrica, meccanismi di dimagrimento ottenibili con metodiche, anche chirurgiche, meno invasive (AGB, IGB);
che il metodo di dimagrimento non avrebbe modificato i risultati della chirurgia di trapianto;
che il all'epoca della morte, era percettore di pensione di invalidità e di accompagnamento Per_2 per un importo complessivo pari a circa euro 900,00;
che percepisce euro 200,00 a titolo di pensione di reversibilità e svolge lavori Parte_1 saltuari per raccimolare piccole entrate e, conseguentemente ha subito un danno patrimoniale da lucro pagina 3 di 7 cessante;
che i congiunti del hanno subito iure proprio un danno patrimoniale, per spese funerarie, Per_2 pari ad euro 1.500,00;
che il de cuius ha subito un danno biologico terminale;
che tutti i ricorrenti hanno subito un danno iure proprio, per perdita del rapporto parentale;
che, solo in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si debba ritenere insussistente la responsabilità diretta della struttura sanitaria resistente, in ordine alla causazione dell'evento luttuoso deve essere riconosciuto il danno da perdita di chance, patito dal paziente a seguito di errore nell'indicazione dell'intervento.
Parte resistente si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare, contestando la relazione del collegio di Ctu acquisita al presente giudizio, per contrasto con le conclusioni dei periti nominati dalla Procura della Repubblica e chiedendone la rinnovazione, nell'ipotesi in cui non si ritengano sufficientemente convincenti le conclusioni dei periti suddetti.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere respinta per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno agito sia in proprio che in qualità di eredi di . Persona_2
Tuttavia, costoro hanno agito nei confronti della struttura sanitaria unicamente facendo valere la responsabilità contrattuale della stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 24/2017, sia per ottenere il risarcimento, iure hereditatis, dei danni subiti dal de cuius (danno biologico terminale) sia per farsi riconoscere il risarcimento dei danni iure proprio (danni patrimoniali e danno non patrimoniale da perdita parentale).
Si osserva, tuttavia, che, per costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (v.
Cass. ordinanza n. 21404/2021; Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 3267/2024). Lo stesso principio, dunque, trova applicazione anche per i danni patrimoniali, in quanto fatti valere iure proprio.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda avente ad oggetto i danni iure proprio deve essere rigettata, in pagina 4 di 7 ossequio al principio imposto dall'art. 112 c.p.c., secondo il quale la pronuncia del giudice non può andare oltre la domanda.
Per quanto riguarda, infine, la domanda avente ad oggetto il danno biologico terminale, l'unica tipologia di danno conseguente a responsabilità contrattuale, del quale viene chiesta la liquidazione in termini di periodo di invalidità temporanea assoluta (dal 26 al 31 marzo 2021), si osserva quanto segue.
In tema di responsabilità contrattuale, secondo i principi generali in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.), è a carico del paziente l'onere di provare sia il danno lamentato che la relazione di causalità tra lo stesso e l'inadempimento della struttura sanitaria, mentre, ex art. 1218 c.c., spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento.
Nel caso di specie, la Ctu espletata ha accertato:
che l'indicazione ad una procedura bariatrica era corretta, in relazione alla esigenza di ridurre il rischio del trapianto renale per il quale il paziente era in lista di attesa;
che la procedura della sleeve gastrectomy è stata eseguita correttamente, secondo la buona pratica corrente;
che la complicanza emorragica sopravvenuta è tra gli eventi avversi prevedibili dell'intervento ed è stata tempestivamente rilevata e correttamente trattata e risolta;
che il trattamento intensivo successivo è stato adeguato alla gravità della situazione;
che, tuttavia, “l'impiego del pallone intragastrico, procedura efficace nel breve periodo, non necessariamente da eseguire in anestesia generale, con bassa percentuale di complicanze gravi ed eventualmente ripetibile dopo un mese di intervallo, avrebbe corrisposto in pieno, almeno in prima istanza, alle esigenze dettate dalla tipologia del Paziente con ottime probabilità di successo e ottimo rapporto rischio/benefici”.
La Ctu giunge a tale ultima conclusione all'esito della valutazione del rapporto rischi-benefici tra questa tecnica e la sleeve gastrectomy.
Tuttavia, questo giudicante non ritiene corretta l'esposta valutazione, apparendo, invece, meritevoli di essere condivise le osservazioni alla Ctu svolte dal Ct di parte resistente, per le ragioni che seguono.
Il paziente, di 49 anni, affetto da obesità di II grado, con un BMI di 38,8 kg/m2, nonché da insufficienza renale, che lo costringeva alla dialisi, era stato sospeso dalla lista dei trapianti di rene a causa dell'obesità (il peso, tra il 2019 ed il 2021, era progredito da 97 kg a 109,6 kg), in quanto ben lontano dal peso di 92 kg, soglia richiesta dal centro trapianti d'organo di parte resistente, per eseguire il trapianto renale.
pagina 5 di 7 Parte resistente ha citato letteratura che indica l'intervento di sleeve gastrectomy come procedura di prima scelta, tra le procedure bariatriche, per la riduzione significativa di complicanze post-operatorie dopo il trapianto e per la miglior sopravvivenza del rene trapiantato.
Infatti, quella dell'inserimento del palloncino intragastrico (IGB) è una procedura transitoria, in quanto dopo 6 mesi il palloncino deve essere rimosso (ciò è stato evidenziato anche dalla perizia collegiale), mentre la necessità di calo ponderale era rivolta ad un periodo ben più lungo, comprendente non solo il periodo, incerto, di attesa dell'organo (indicato alla resistente, nell'anno 2021, in circa due anni e mezzo), ma anche, sicuramente, il periodo successivo al trapianto, al fine di garantirne maggiormente il successo.
Non si ritiene, dunque, che la IGB fosse un intervento di prima scelta, ben potendo ad esso essere preferito, secondo le raccomandazioni delle linee guida vigenti all'epoca ed indicate da parte resistente,
l'intervento di Sleeve Gastrectomy, come avvenuto nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, poiché si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere, posto a suo carico, di provare la relazione di causalità tra il danno subito da e Persona_2
l'inadempimento della struttura sanitaria, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
La decisione presa in contrasto con le conclusioni della Ctu ante causam costituisce grave ed eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali, per intero, quanto al giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e nella misura di un quarto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: respinge il ricorso.
Pone le spese di Ctu, di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., definitivamente a carico di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in euro 21.894,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento ante causam.
pagina 6 di 7 Parma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
(C.F. , anche nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale nei confronti di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), tutti sia in proprio che nella qualità rispettivamente di coniuge, figlia e C.F._4 fratelli di , con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA GIOVANNA e Persona_2 dell'avv. DI GREGORIO VALERIA, domiciliati in CANCELLERIA
RICORRENTI
C o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNARI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 14 , presso il CP_1 difensore avv. FORNARI MATTEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso
Parte resistente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
anche in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti di Parte_1 Per_1
e in proprio e in qualità rispettivamente di
[...] Parte_2 Parte_3 coniuge, figlia e fratelli di hanno agito in giudizio per fare accertare la Persona_2 responsabilità contrattuale dell' nella causazione del Controparte_1 decesso del proprio congiunto, sottoposto ad intervento bariatrico di “sleeve gastrectomy”, ed ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da riconoscersi nella somma complessiva di euro 965.240,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
che , affetto da obesità grave e da insufficienza renale, doveva perdere circa Persona_2
15/17 kg per potere rimanere in lista per il trapianto di rene presso la struttura sanitaria resistente;
che, per tale ragione, il personale medico della struttura sanitaria decideva di procedere all'intervento di
“sleeve gastrectomy”;
che l'operazione chirurgica programmata veniva svolta, in data 26/03/2021, senza particolari problematiche;
che, in data 27/03/2021 alle ore 07:30, il paziente lamentava intenso dolore in sede epigastrica e veniva somministrata morfina;
che la situazione clinica del D'Antuono, nella giornata del 27/03/2021, dalle ore 10.40 alle ore 14.50, risultava alterata verso un progressivo peggioramento, al punto che, alle ore 14:30 circa, veniva effettuata una TC d'urgenza per comparsa di ipotensione/shock, dalla quale emergeva : “ …a ridosso delle clips chirurgiche, si rileva diffusa iperdensità del tessuto adiposo e raccolte a densità ematica che confluiscono in ematoma in ipocondrio sinistro non chiaramente dissociabile dal parenchima splenico.
L'ematoma non presenta attualmente segni di sanguinamento attivo rilevabili con la metodica nelle fasi post contrasto. Alcune raccolte ematiche in parte scolano lungo il decorso del drenaggio con accesso dalla parete laterale sinistra dell'addome, il cui estremo si posiziona in ipocondrio sinistro.
Emoperitoneo che scola in sede periepatica, dello spesso di 25 mm, lungo le docce parieto- coliche e nello scavo pelvico...”;
che, pertanto, alle ore 14.50, rilevato uno shock emorragico, a seguito di consulenza anestesiologica, il veniva sottoposto a una laparoscopia, nella quale veniva riscontrato “raccolta ematica Per_2
(circa 500 CC di sangue coagulato in sede perisplenica e sovraepatica destra)…riscontro di vasto
pagina 2 di 7 ematoma di parete a livello del tramite del drenaggio in ipocondrio sinistro e di ampio coagulo che percorre l'intero decorso del drenaggio fino alla sede del posizionamento. Abbondanti lavaggi in regioni sovraepatica e perisplenica con asportazione di multipli coagulo. Emostasi di vaso gastrico breve per sospetto di pregresso sanguinamento ed apposizione di Floseal. Lavaggi multipli fino ad ottenere liquido limpido…” e, alle ore 22:00 circa, veniva trasportato in terapia intensiva;
che, in data 28/03/2021, veniva rilevata la persistenza di uno shock settico;
che, alle ore 10:30, la situazione del paziente veniva definita gravissima;
che, eseguita una consulenza nefrologica, veniva riscontrato: “…Quadro attuale caratterizzato da grave instabilità emodinamicae e Mof da verosimile quadro di shock settico...al momento, considerata la grave instabilità emodinamica non si ritiene indicato trattamento emodialitico…”;
che la gravità delle condizioni portava i sanitari a contattare i familiari del , alle ore 20:00 Per_2 della medesima giornata, e a contattare il chirurgo, per una valutazione chirurgica esplorativa;
che il D'Antuono viene trasportato in Chirurgia alle ore 00:35 e l'equipe chirurgica riscontrava: “
All'esplorazione peritoneale si reperta quadro di ischemia intestinale del piccolo intestino, del colon destro e colecistite gangrenosa, non si repertano né tracce ematiche né enteriche;
si decide di convertire con approccio open…all'esplorazione peritoneale si reperta ischemia a partire in sede medio-ileale fino al colon destro;
si procede a sezione a monte dell'ileo ischemico, quindi su ansa vitale…posizionamento di drenaggio lungo la trancia gastrica della pregressa sleeve gastrectomy che appare regolare…”;
che, in data 29/03/2021, il quadro clinico del D'Antuono veniva descritto sempre come gravissimo, con insufficienza respiratoria e grave ipotensione, e tale situazione persisteva fino al 31/03/2021, data in cui se ne verificava il decesso;
che l'indicazione di in un paziente ad altissimo rischio chirurgico quale era il Persona_3
D'Antuono, è da considerarsi un sovratrattamento, essendo previsti, in chirurgia bariatrica, meccanismi di dimagrimento ottenibili con metodiche, anche chirurgiche, meno invasive (AGB, IGB);
che il metodo di dimagrimento non avrebbe modificato i risultati della chirurgia di trapianto;
che il all'epoca della morte, era percettore di pensione di invalidità e di accompagnamento Per_2 per un importo complessivo pari a circa euro 900,00;
che percepisce euro 200,00 a titolo di pensione di reversibilità e svolge lavori Parte_1 saltuari per raccimolare piccole entrate e, conseguentemente ha subito un danno patrimoniale da lucro pagina 3 di 7 cessante;
che i congiunti del hanno subito iure proprio un danno patrimoniale, per spese funerarie, Per_2 pari ad euro 1.500,00;
che il de cuius ha subito un danno biologico terminale;
che tutti i ricorrenti hanno subito un danno iure proprio, per perdita del rapporto parentale;
che, solo in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si debba ritenere insussistente la responsabilità diretta della struttura sanitaria resistente, in ordine alla causazione dell'evento luttuoso deve essere riconosciuto il danno da perdita di chance, patito dal paziente a seguito di errore nell'indicazione dell'intervento.
Parte resistente si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare, contestando la relazione del collegio di Ctu acquisita al presente giudizio, per contrasto con le conclusioni dei periti nominati dalla Procura della Repubblica e chiedendone la rinnovazione, nell'ipotesi in cui non si ritengano sufficientemente convincenti le conclusioni dei periti suddetti.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere respinta per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno agito sia in proprio che in qualità di eredi di . Persona_2
Tuttavia, costoro hanno agito nei confronti della struttura sanitaria unicamente facendo valere la responsabilità contrattuale della stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 24/2017, sia per ottenere il risarcimento, iure hereditatis, dei danni subiti dal de cuius (danno biologico terminale) sia per farsi riconoscere il risarcimento dei danni iure proprio (danni patrimoniali e danno non patrimoniale da perdita parentale).
Si osserva, tuttavia, che, per costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (v.
Cass. ordinanza n. 21404/2021; Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 3267/2024). Lo stesso principio, dunque, trova applicazione anche per i danni patrimoniali, in quanto fatti valere iure proprio.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda avente ad oggetto i danni iure proprio deve essere rigettata, in pagina 4 di 7 ossequio al principio imposto dall'art. 112 c.p.c., secondo il quale la pronuncia del giudice non può andare oltre la domanda.
Per quanto riguarda, infine, la domanda avente ad oggetto il danno biologico terminale, l'unica tipologia di danno conseguente a responsabilità contrattuale, del quale viene chiesta la liquidazione in termini di periodo di invalidità temporanea assoluta (dal 26 al 31 marzo 2021), si osserva quanto segue.
In tema di responsabilità contrattuale, secondo i principi generali in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.), è a carico del paziente l'onere di provare sia il danno lamentato che la relazione di causalità tra lo stesso e l'inadempimento della struttura sanitaria, mentre, ex art. 1218 c.c., spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento.
Nel caso di specie, la Ctu espletata ha accertato:
che l'indicazione ad una procedura bariatrica era corretta, in relazione alla esigenza di ridurre il rischio del trapianto renale per il quale il paziente era in lista di attesa;
che la procedura della sleeve gastrectomy è stata eseguita correttamente, secondo la buona pratica corrente;
che la complicanza emorragica sopravvenuta è tra gli eventi avversi prevedibili dell'intervento ed è stata tempestivamente rilevata e correttamente trattata e risolta;
che il trattamento intensivo successivo è stato adeguato alla gravità della situazione;
che, tuttavia, “l'impiego del pallone intragastrico, procedura efficace nel breve periodo, non necessariamente da eseguire in anestesia generale, con bassa percentuale di complicanze gravi ed eventualmente ripetibile dopo un mese di intervallo, avrebbe corrisposto in pieno, almeno in prima istanza, alle esigenze dettate dalla tipologia del Paziente con ottime probabilità di successo e ottimo rapporto rischio/benefici”.
La Ctu giunge a tale ultima conclusione all'esito della valutazione del rapporto rischi-benefici tra questa tecnica e la sleeve gastrectomy.
Tuttavia, questo giudicante non ritiene corretta l'esposta valutazione, apparendo, invece, meritevoli di essere condivise le osservazioni alla Ctu svolte dal Ct di parte resistente, per le ragioni che seguono.
Il paziente, di 49 anni, affetto da obesità di II grado, con un BMI di 38,8 kg/m2, nonché da insufficienza renale, che lo costringeva alla dialisi, era stato sospeso dalla lista dei trapianti di rene a causa dell'obesità (il peso, tra il 2019 ed il 2021, era progredito da 97 kg a 109,6 kg), in quanto ben lontano dal peso di 92 kg, soglia richiesta dal centro trapianti d'organo di parte resistente, per eseguire il trapianto renale.
pagina 5 di 7 Parte resistente ha citato letteratura che indica l'intervento di sleeve gastrectomy come procedura di prima scelta, tra le procedure bariatriche, per la riduzione significativa di complicanze post-operatorie dopo il trapianto e per la miglior sopravvivenza del rene trapiantato.
Infatti, quella dell'inserimento del palloncino intragastrico (IGB) è una procedura transitoria, in quanto dopo 6 mesi il palloncino deve essere rimosso (ciò è stato evidenziato anche dalla perizia collegiale), mentre la necessità di calo ponderale era rivolta ad un periodo ben più lungo, comprendente non solo il periodo, incerto, di attesa dell'organo (indicato alla resistente, nell'anno 2021, in circa due anni e mezzo), ma anche, sicuramente, il periodo successivo al trapianto, al fine di garantirne maggiormente il successo.
Non si ritiene, dunque, che la IGB fosse un intervento di prima scelta, ben potendo ad esso essere preferito, secondo le raccomandazioni delle linee guida vigenti all'epoca ed indicate da parte resistente,
l'intervento di Sleeve Gastrectomy, come avvenuto nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, poiché si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere, posto a suo carico, di provare la relazione di causalità tra il danno subito da e Persona_2
l'inadempimento della struttura sanitaria, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
La decisione presa in contrasto con le conclusioni della Ctu ante causam costituisce grave ed eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali, per intero, quanto al giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e nella misura di un quarto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: respinge il ricorso.
Pone le spese di Ctu, di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., definitivamente a carico di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in euro 21.894,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento ante causam.
pagina 6 di 7 Parma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 7 di 7